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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 597/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte ricorrente l'Avv. Luigi Bottino in sostituzione dell'avv. Callea, il quale precisa come in atti, non accettando il contraddittorio sulle nuove deduzioni effettuate e chiede termine per note;
nessuno è presente per parte resistente;
Il Giudice,
rilevato che l'udienza odierna è rimasta fissata in presenza e che, in mancanza di apposito decreto di revoca della stessa, le note conclusive depositate dalla resistente sono non autorizzate, decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 19/03/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 597/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. Callea Angelo F. Parte 1 c.f. C.F. 1
,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla Via G. Tommasi
Fabbr. Pt 2 giusta procura in calce al ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione
RICORRENTE
E
,come rappresentata e difesa Controparte 1 c.f. P.IVA 1
,in qualitànella persona del Comandante dell'Ufficio, Capitano di Fregata (CP) Persona_1
di rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di porto di Vibo
Valentia Marina
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza odierna, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione tempestivamente depositato in data 28.4.22, la sig.ra Parte 1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione della Controparte_1 CP 1 n. 64/2022, notificata in data 29.03.2022, per la pretesa violazione da parte della di ricorrente della normativa CEE art. 58 comma 1 Regolamento n. 1224/2009, così come art. 10 comma
1 lettera Z D. tvo n. 4 del 09.01.2012 e successive modificazioni, deducendo che: si assumeva che i prodotti ittici descritti fossero “privi di etichetta che ne attestano la provenienza e la data di congelamento, senza che fossero tracciabili, senza che fosse possibile individuare la provenienza, attesa l'assenza della prescritta documentazione obbligatoria"; contrariamente a quanto prescritto dalla Legge 241/90 e 681/89, che impongono di ultimare il procedimento amministrativo di erogazione della ingiunzione nel termine massimo di novanta giorni dalla violazione, nel caso di specie non venivano rispettati i termini di legge, anche perché rimaneva incerto il giorno della emissione del provvedimento, che comunque era stato notificato ampiamente dopo i novanta giorni previsti;
la data, totalmente assente, così come ogni dovuta formalità e firma del redattore del provvedimento, non risultavano in alcun modo, essendo stata, in violazione del diritto di difesa del cittadino, riportata solo in una peculiare firma digitale, con una non conforme attestazione di conformità, effettuata senza le attestazioni previste in un estratto o copia informatica, anziché nell'originale; l'atto gravato, oltre che non sottoscritto, risultava privo della certificazione di autentica del capo dell'ufficio, oltre alla mancata indicazione del deposito dell'originale; tutta la documentazione necessaria all'individuazione dei pochi prodotti che, a dire delle Autorità, non riportavano etichetta era perfettamente presente nel negozio e presa in considerazione dai verbalizzanti, a cui veniva immediatamente mostrata, per come dedotto nelle dichiarazioni a verbale,
e anche prodotta in sede di audizione;
tale documentazione attestava in maniera inequivoca tutti i dati necessari per la vendita ed edibilità dei prodotti ed il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea;
nei documenti di accompagno erano presenti tutti i dati necessari;
gli stessi, aperti da pacchi ed imballi principali, si trovavano sfusi nei frigoriferi, con una etichetta indicativa anche sul vetro del freezer, con tutte le precise indicazioni, tant'è che i verbalizzanti avevano potuto individuare le fette di pesce persico, altrimenti impossibili da classificare.
Tanto premesso, la ricorrente domandava l'annullamento, previa immediata sospensione, dell'illegittima ordinanza ingiunzione impugnata e di tutte le consequenziali misure accessorie in esso comminate, in particolar modo del sequestro e soprattutto della consequenziale confisca, con immediata restituzione della merce e con condanna alla refusione delle spese e competenze difensive da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Con comparsa di risposta depositata in data 7.10.2022, si costituiva in giudizio la resistente
, la quale domandava rigettarsi il ricorso, in quanto destituito diControparte 1 fondamento, nonché inammissibile, improponibile, improcedibile, in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca n. 64/2022 del 24.03.2022, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione formulata dal ricorrente, la causa veniva discussa e decisa.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla parte opponente relativamente all'asserita tardività dell'emissione dell'atto gravato, non essendo stato rispettato il termine di 90 giorni imposto dalla Legge 241/90 e 681/89, la quale, imporrebbe di ultimare il procedimento amministrativo di erogazione della ingiunzione nel termine massimo di novanta giorni dalla violazione. Giova ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9591 del 27/04/2006, in merito alla questione della durata del procedimento amministrativo volto all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa disciplinato dalla
1. 24 novembre 1981 n. 689, hanno composto il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine all'applicabilità o meno del breve termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della L.241/90 (ora novanta giorni, per come previsto dalla norma modificata dall'art. 36 bis D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. 14 maggio 2005, n.80) ai fini dell'esaurimento del procedimento amministrativo per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, hanno statuito che "la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile
"ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine
è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9591 del 27/04/2006). Secondo la citata sentenza, “per il principio di specialità, che prescinde dalla successione cronologica delle norme, quelle posteriori non comportano la caducazione delle precedenti, che disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare. E appunto in questo rapporto si pongono la L. 7 agosto 1990, n. 241 e la L. 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti l'una i procedimenti amministrativi in genere, l'altra in ispecie quelli finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina. D'altra parte, le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa, con riferimento ad altre norme della legge generale sul procedimento amministrativo, come quelle relative alla
"partecipazione dell'interessato" (v., tra le altre, Casa. 27 novembre 2003 n. 18114) e al diritto di accesso ai documenti (v., per tutte, Cass. 15 dicembre 2005 n. 27681). Un tale innesto non è comunque praticabile, in particolare, relativamente alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, che stabilisce il termine entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, ove non ne sia fissato uno diverso per legge o regolamento. Sia quello di novanta giorni, ora previsto dalla norma come modificata da ultimo D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis, convertito con L. 14 maggio 2005,
n. 80, sia quello di trenta giorni, indicato nel testo originario, applicabile nella specie ratione temporis, sono incompatibili con le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione: la contestazione, se non è stata effettuata immediatamente, può avvenire fino a novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia e fino a trecentosessanta per i residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta richiesta entro ulteriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art. 17); ad essa gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti, nonché prospettare argomenti, dei quali si deve tenere conto nel provvedere (art. 18). Né l'ostacolo può essere superato, come si è opinato con la sentenza impugnata, applicando il termine in questione alle singole fasi in cui il procedimento è articolato, o comunque a quella conclusiva. In tal modo verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono, bensì "dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte". Peraltro, nell'ambito in cui la disposizione è operante, l'inosservanza del termine da essa stabilito, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (v. CdS 5^sez. 3 giugno 1999 n. 621, 5^sez. 19 settembre
2000 n. 4844, 6^sez. 13 maggio 2003 n. 2533, 4^sez. 10 giugno 2004 n. 3741; contra: Cds 6^sez.
19 dicembre 1997 n. 1869), non è causa di invalidità del provvedimento che sia stato emesso tardivamente, poiché anche dopo la scadenza non viene meno il potere e dovere dell'amministrazione di attivarsi comunque, per il soddisfacimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura. Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dalla L. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 28: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione".
Con riferimento alla fattispecie in esame, la violazione è stata contestata immediatamente in data
18.11.2021, come da processo verbale di contestazione allegato in atti e debitamente sottoscritto dall'opponente per accettazione. Va aggiunto, peraltro, che la sig. Pt 1, per il tramite di proprio difensore, ha domandato di essere sentita in merito ai fatti contestati, come risulta dalla richiesta e dal verbale di audizione allegati in atti. Alla luce di quanto esposto, con riferimento al caso di specie, l'eccezione è infondata, in quanto l'amministrazione opposta aveva termine di anni cinque per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
In considerazione di quanto innanzi detto, si appalesa, altresì, inconferente la doglianza di parte opponente relativa all'assenza della data di emissione dell'ordinanza, che comunque risulta notificata nel termine quinquennale sopracitato.
L'ordinanza ingiunzione opposta, inoltre, è sottoscritta con firma digitale, in cui è anche indicata la data e l'ora di apposizione della stessa, e reca l'attestazione di conformità all'originale telematico, con firma e timbro.
A norma degli artt. 20 e 23 del d. lgs. del 7 marzo 2005, n. 82, "il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale”; “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
Nel merito, si rileva che, nell'ambito del regime di controllo e garanzia della sicurezza alimentare, la normativa nazionale e dell'Unione Europea ha disposto la rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti ittici in tutta la filiera produttiva.
In particolare, l' art. 18 regolamento CE n. 178/2002 dispone la rintracciabilità in tutte le fasi della filiera degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime (comma 1); gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare mediante sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo (commi 2-3); gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità (comma 4).
L'articolo 58 regolamento CE n. 1224/2008 dispone la tracciabilità dei prodotti ittici in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, nonché l'adeguata etichettatura per assicurare la rintracciabilità di ogni partita.
Nella fattispecie, parte ricorrente ha contestato la sanzione comminatagli deducendo che i prodotti commercializzati all'interno del locale ed oggetto di sequestro rispettavano i requisiti sulla tracciabilità, previsti dalla normativa di riferimento. Dall'esame del compendio probatorio in atti, si evince che a fronte delle contestazioni mosse e specificate nel processo verbale e nella successiva ordinanza ingiunzione, parte ricorrente si è limitata solo ad allegare foto di etichette di prodotto che non è certo siano riferibili ai prodotti ittici rinvenuti nell'esercizio commerciale, privi della prescritta etichettatura.
Difatti, nel processo verbale è dettagliatamente specificata la tipologia, la quantità dei prodotti ittici posti in vendita, privi di etichette.
Poiché il verbale redatto ha efficacia probatoria sino a querela di falso e in considerazione del fatto che la stessa parte opponente, in sede di audizione ha confermato che almeno parte dei prodotti erano sfusi e privi delle etichette originarie, probabilmente deterioratesi nel trasporto della merce, ritenuto che le bolle di accompagnamento, di per sé sole, non siano sufficienti ad esaurire i requisiti prescritti dalla normativa richiamata per l'individuazione e la tracciabilità dei prodotti, a tutela del consumatore, si ritiene che l'opposizione sia infondata e come tale meritevole di rigetto.
Va rilevato che la Controparte_1 di Vibo Valentia Marina non è stata difesa da un avvocato,
sicché "la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 09/07/2004), con esclusione dei compensi professionali.
Come precisato dalla Suprema Corte, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30597 del 20/12/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 597/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza - ingiunzione opposta;
nulla per le spese di lite perché parte opposta non le ha documentate.
Paola, lì 19.3.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero