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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/07/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Continua da verbale 22.7.2025 Il giudice, dott.ssa Patrizia Baici, sentiti i difensori al termine della discussione pronuncia la seguente
R.G.L. 407/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv Guido Parte_1
MARONE ( e presso il suo studio in Napoli, Via Email_1
Luca Giordano 15, elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
di LI (CF: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. , Dirigente pro-tempore dell Controparte_2 [...]
e dalla Dott.ssa Maria Controparte_3
Annunziata Del Vento, legalmente domiciliati presso l Controparte_3
in Piazza Roma n. 1
[...]
- resistente –
Oggetto: Riconoscimento punteggio integrale per lo svolgimento del servizio militare.
All'odierna udienza di discussione i difensori hanno concluso come riportato a verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/05/2025 ha convenuto avanti il Parte_1
Tribunale di LI il chiedendo di “accertare il diritto Controparte_1 al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di LI, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduce:
- di aver presentato in data 15.06.2024 ha presentato domanda di inserimento (doc. 1) nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio
2024/2027, al fine di ottenere incarichi di supplenza e, quindi, di poter conseguire rilevanti occasioni di lavoro.
- di aver espletato il servizio militare non in costanza di rapporto ma dall' 1.09.1993 al
31.08.1994 (doc. 3);
- che il non ha valutato correttamente il servizio civile poiché le ha attribuito 0,60 CP_1 punti anziché 6 ai sensi del D.M. 21 maggio 2024, n. 89 (doc. 2), disciplinante la formazione delle suddette graduatorie;
- di ritenere illegittima tale previsione perché discriminatoria per tutte le ragioni indicate in ricorso.
Il si è regolarmente costituito in giudizio contestando nel merito il fondamento della CP_1 domanda poichè le previsioni del Bando che prevedono una valutazione differenziata del servizio di leva legata al periodo di espletamento dello stesso non appaiono assolutamente discriminatorie né contrarie ad alcuna norma di legge.
Al termine della discussione la causa è stata decisa non necessitando di ulteriore attività istruttoria.
L'argomentazione difensiva di parte ricorrente a fondamento della domanda non è condivisa da chi scrive.
La materia del contendere trova disciplina nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 che così dispone:
“1 . Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2 . Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nel scuole elementari statali,
o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3 . Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4 . Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5 . Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato
o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6 . I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7 . Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”
Il ricorrente valorizza la formulazione di cui al comma 7 sopra riportato a sostegno dell'illegittimità del D.M. 89/2024 che condiziona la valutabilità del periodo di servizio militare o civile sostitutivo alla circostanza che esso sia prestato in costanza di nomina, trattandosi di requisito non previsto dalla norma.
Ritiene chi scrive che il decreto ministeriale sopra indicato non introduca alcun requisito ultroneo rispetto alla disciplina legislativa, limitandosi ad esplicitare un requisito che, sulla base della lettura sistematica dei commi dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 appare implicito. Vero è che il comma 7 prevede che il servizio di leva/civile è valido a tutti gli effetti di legge;
detto comma, a completamento e chiusura di quanto previsto e disciplinato nei commi precedenti, prevede che se nel periodo di cd. preruolo di cui ai commi da 1 a 6 il docente abbia anche prestato servizio Civile/militare, tale periodo avrà lo stesso valore di legge del preruolo ivi disciplinato.
Non si ravvisa allora nessun contrasto nelle disposizioni di rango secondario che richiedendo, ai fini della valutabilità del servizio civile/militare, che esso sia stato prestato in costanza di nomina, non fanno che esplicitare un requisito già previsto nell'art. 485 cit.
Un altro elemento a sostegno del buon operato del resistente lo si ravvisa nell'art. CP_1
2050, comma 2 del codice dell'ordinamento militare introdotto con d. lgs. 66/2010, che prevede espressamente:
“Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”
e nel comma 3: “ Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
L'ultimo inciso del terzo comma, peraltro, rende palese l'intento del legislatore di estendere la regola della valutazione del solo periodo di servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro a tutte le possibili ipotesi di assunzione e immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali: dizione amplissima, volutamente tendente a ricomprendere tutti i possibili casi in cui un soggetto, che non sia già dipendente pubblico, viene assunto o immesso presso un'amministrazione, un ente, un'azienda autonoma;
senza che il generico riferimento ai concorsi possa revocare in dubbio l'applicabilità della detta disposizione alle graduatorie ad esaurimento che derivano pur sempre dall'espletamento, a monte, di un pubblico concorso.
L'art. 2103 (Assistenza sanitaria, tutela previdenziale e del lavoro) prevede :
“
1. Coloro che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, di coloro che prestano il servizio militare di leva in tempo di guerra o grave crisi internazionale. Essi hanno diritto al medesimo trattamento economico dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.”;
Dunque, la previsione di considerare il periodo di servizio militare/civile a tutti gli effetti ove trascorso “in pendenza di rapporto di lavoro” per l'assunzione presso qualsiasi pubblica amministrazione trova fonte nella normazione primaria.
Va inoltre ricordato che la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul DM n. 44/2001 (che consentiva la valutazione soltanto del servizio militare o civile reso in costanza di rapporto di lavoro), aveva ritenuto che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)” (cfr. Cass. ord. n. 5679 del 02/03/2020, Cass. ord.
n. 33151/2021, Cass. ord. n. 41894/2021).
Diversamente dal DM n. 44/2001, il DM n. 50/2021 prevede la valutazione del servizio civile
(e del servizio militare), anche se in misura inferiore qualora prestato non in costanza di nomina e, comunque, l'attribuzione di un minor punteggio è giustificata dalla diversità delle situazioni sottese, conformemente alle citate previsioni normative.
Come già ricordato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11606 del 29 dicembre 2022 è la norma di legge ad introdurre una diversa valutazione del servizio militare/civile a seconda della circostanza che sia prestato in pendenza di rapporto di lavoro ( ed in tal caso il tempo trascorso come servizio di leva o civile deve essere valutato a tutti gli effetti, comma 2 art. 2050 cit) oppure se sia stato prestato in un altro momento: in tale ipotesi deve essere riconosciuto lo stesso punteggio “per servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.
La diversa valutazione, già prevista dalla legge, è stata riportata nel DM 89/2024 di cui si chiede la disapplicazione e che è pienamente conforme al dettato legislativo. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo (cfr. da ultimo Cass. n. 22429/2024 e n. 22432/2024 dell'8.8.2024).
Essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato.
Il contrasto giurisprudenziale rende equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
LI, 22/07/2025
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI
R.G.L. 407/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv Guido Parte_1
MARONE ( e presso il suo studio in Napoli, Via Email_1
Luca Giordano 15, elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
di LI (CF: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. , Dirigente pro-tempore dell Controparte_2 [...]
e dalla Dott.ssa Maria Controparte_3
Annunziata Del Vento, legalmente domiciliati presso l Controparte_3
in Piazza Roma n. 1
[...]
- resistente –
Oggetto: Riconoscimento punteggio integrale per lo svolgimento del servizio militare.
All'odierna udienza di discussione i difensori hanno concluso come riportato a verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/05/2025 ha convenuto avanti il Parte_1
Tribunale di LI il chiedendo di “accertare il diritto Controparte_1 al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare e/o civile, per la provincia di LI, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduce:
- di aver presentato in data 15.06.2024 ha presentato domanda di inserimento (doc. 1) nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio
2024/2027, al fine di ottenere incarichi di supplenza e, quindi, di poter conseguire rilevanti occasioni di lavoro.
- di aver espletato il servizio militare non in costanza di rapporto ma dall' 1.09.1993 al
31.08.1994 (doc. 3);
- che il non ha valutato correttamente il servizio civile poiché le ha attribuito 0,60 CP_1 punti anziché 6 ai sensi del D.M. 21 maggio 2024, n. 89 (doc. 2), disciplinante la formazione delle suddette graduatorie;
- di ritenere illegittima tale previsione perché discriminatoria per tutte le ragioni indicate in ricorso.
Il si è regolarmente costituito in giudizio contestando nel merito il fondamento della CP_1 domanda poichè le previsioni del Bando che prevedono una valutazione differenziata del servizio di leva legata al periodo di espletamento dello stesso non appaiono assolutamente discriminatorie né contrarie ad alcuna norma di legge.
Al termine della discussione la causa è stata decisa non necessitando di ulteriore attività istruttoria.
L'argomentazione difensiva di parte ricorrente a fondamento della domanda non è condivisa da chi scrive.
La materia del contendere trova disciplina nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 che così dispone:
“1 . Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2 . Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nel scuole elementari statali,
o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3 . Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4 . Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5 . Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato
o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6 . I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7 . Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”
Il ricorrente valorizza la formulazione di cui al comma 7 sopra riportato a sostegno dell'illegittimità del D.M. 89/2024 che condiziona la valutabilità del periodo di servizio militare o civile sostitutivo alla circostanza che esso sia prestato in costanza di nomina, trattandosi di requisito non previsto dalla norma.
Ritiene chi scrive che il decreto ministeriale sopra indicato non introduca alcun requisito ultroneo rispetto alla disciplina legislativa, limitandosi ad esplicitare un requisito che, sulla base della lettura sistematica dei commi dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 appare implicito. Vero è che il comma 7 prevede che il servizio di leva/civile è valido a tutti gli effetti di legge;
detto comma, a completamento e chiusura di quanto previsto e disciplinato nei commi precedenti, prevede che se nel periodo di cd. preruolo di cui ai commi da 1 a 6 il docente abbia anche prestato servizio Civile/militare, tale periodo avrà lo stesso valore di legge del preruolo ivi disciplinato.
Non si ravvisa allora nessun contrasto nelle disposizioni di rango secondario che richiedendo, ai fini della valutabilità del servizio civile/militare, che esso sia stato prestato in costanza di nomina, non fanno che esplicitare un requisito già previsto nell'art. 485 cit.
Un altro elemento a sostegno del buon operato del resistente lo si ravvisa nell'art. CP_1
2050, comma 2 del codice dell'ordinamento militare introdotto con d. lgs. 66/2010, che prevede espressamente:
“Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”
e nel comma 3: “ Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
L'ultimo inciso del terzo comma, peraltro, rende palese l'intento del legislatore di estendere la regola della valutazione del solo periodo di servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro a tutte le possibili ipotesi di assunzione e immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali: dizione amplissima, volutamente tendente a ricomprendere tutti i possibili casi in cui un soggetto, che non sia già dipendente pubblico, viene assunto o immesso presso un'amministrazione, un ente, un'azienda autonoma;
senza che il generico riferimento ai concorsi possa revocare in dubbio l'applicabilità della detta disposizione alle graduatorie ad esaurimento che derivano pur sempre dall'espletamento, a monte, di un pubblico concorso.
L'art. 2103 (Assistenza sanitaria, tutela previdenziale e del lavoro) prevede :
“
1. Coloro che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, di coloro che prestano il servizio militare di leva in tempo di guerra o grave crisi internazionale. Essi hanno diritto al medesimo trattamento economico dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.”;
Dunque, la previsione di considerare il periodo di servizio militare/civile a tutti gli effetti ove trascorso “in pendenza di rapporto di lavoro” per l'assunzione presso qualsiasi pubblica amministrazione trova fonte nella normazione primaria.
Va inoltre ricordato che la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul DM n. 44/2001 (che consentiva la valutazione soltanto del servizio militare o civile reso in costanza di rapporto di lavoro), aveva ritenuto che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)” (cfr. Cass. ord. n. 5679 del 02/03/2020, Cass. ord.
n. 33151/2021, Cass. ord. n. 41894/2021).
Diversamente dal DM n. 44/2001, il DM n. 50/2021 prevede la valutazione del servizio civile
(e del servizio militare), anche se in misura inferiore qualora prestato non in costanza di nomina e, comunque, l'attribuzione di un minor punteggio è giustificata dalla diversità delle situazioni sottese, conformemente alle citate previsioni normative.
Come già ricordato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11606 del 29 dicembre 2022 è la norma di legge ad introdurre una diversa valutazione del servizio militare/civile a seconda della circostanza che sia prestato in pendenza di rapporto di lavoro ( ed in tal caso il tempo trascorso come servizio di leva o civile deve essere valutato a tutti gli effetti, comma 2 art. 2050 cit) oppure se sia stato prestato in un altro momento: in tale ipotesi deve essere riconosciuto lo stesso punteggio “per servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.
La diversa valutazione, già prevista dalla legge, è stata riportata nel DM 89/2024 di cui si chiede la disapplicazione e che è pienamente conforme al dettato legislativo. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo (cfr. da ultimo Cass. n. 22429/2024 e n. 22432/2024 dell'8.8.2024).
Essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato.
Il contrasto giurisprudenziale rende equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
LI, 22/07/2025
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI