Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Ordinanza presidenziale 19 gennaio 2026
Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 27/04/2026, n. 7643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7643 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07643/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08022/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8022 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nobis Rosa, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ER NT, OS NA, CO IN, AR SS, RG TA KO, ER MA CI e OM SC, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
EO MA e SB SC, rappresentate e difese dagli avvocati MA Annunziata, Pasquale Annunziata e Marciano Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- degli esiti delle prove preselettive aventi ad oggetto “ Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n.194 del 13 ottobre 2022 - Lazio ”, resi noti in data 23/05/2024, a firma del Ministero Concorso Dirigenti Scolastici prova preselettiva dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui escludono l’odierna ricorrente dall’accesso alle successive prove scritte;
- nonché dell’avviso n. 32943 del 24/05/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lazio, Direzione generale – Ufficio V, avente ad oggetto “Concorso Dirigenti Scolastici - DDG prot. n. 2788 del 18/12/2023 – prova preselettiva – esiti”, con il quale è stata resa nota la soglia di sufficienza e gli ammessi alle prove scritte;
- nonché dell’avviso n. 38692 del 18/06/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Lazio, Direzione generale, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022 n. 194 Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta – Regione Lazio”, con il quale è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alle prove scritte con esclusione della ricorrente;
- nonché dei predetti esiti nella parte in cui riconoscono alla ricorrente il punteggio insufficiente ai fini dell’accesso alla successiva prova scritta;
- nonché delle modalità di svolgimento della prova preselettiva, svoltasi in data 23/05/2024 per le ragioni individuate successivamente in punto di diritto;
- nonché di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova preselettiva, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dalla ricorrente;
- nonché ove occorra dell’avviso prot. n. 0100797 avente data 3 luglio 2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella parte in cui prevede le sessioni suppletiva del Concorso di cui al prot. n. 2788 del 18.12.2023.
- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi in via gradata e pertanto:
- il bando di concorso di cui al prot. n. 2788/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico, ed avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, ivi comprese tutte le tabelle e gli allegati, nella parte in cui è prevista la soglia di sufficienza diversa da regione in regione in base al numero dei partecipanti, nonché laddove non considera sufficiente il punteggio
dell’odierna ricorrente ed omette di rendere nota la banca data da cui sono stati individuati i quiz oggetto della prova preselettiva, nonché per le altre ragioni articolate in via gradata nei successivi motivi di diritto;
- dei quiz somministrati in data 23/05/2024 e della rispettiva banca dati ai fini dello svolgimento della prova preselettiva del concorso ad oggetto;
- nonché, ove occorra, degli ulteriori atti presupposti, in particolare: del regolamento n. 194/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ivi compresi gli allegati e le rispettive tabelle;
- nonché degli atti di formazione del Comitato tecnico-scientifico, ivi compresa l’eventuale vidimazione e somministrazione nonché formulazione dei quiz concernenti la prova preselettiva;
- di tutti gli atti concernenti il procedimento di formazione, somministrazione e convalida dei quiz;
- degli eventuali atti, dal protocollo sconosciuto, di insediamento, riunione e deliberazione del Comitato tecnico scientifico nei limiti dell’interesse;
- di ogni eventuale decisione e valutazione, dal protocollo sconosciuto, della Commissione esaminatrice in riferimento alla posizione della ricorrente;
- di tutti i quiz formulati per la prova preselettiva ivi compresi quelli somministrati alla parte istante ed ivi compresa la banca dati dei quiz;
- dell’avviso n. 62313/2024, a firma del M.I.M., pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto il calendario “ Concorso per titolo ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali-ai sensi del DM n. 13 ottobre 2022 n. 194 calendario prova preselettiva ”;
- delle istruzioni dei candidati per lo svolgimento della prova preselettiva e se intese in senso lesivo per la parte ricorrente;
- dell’avviso n. 5914/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto la costituzione delle Commissioni giudicatrici;
- ove occorra dell’avviso n. 290/2024 avente ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice da parte dell’USR Lazio;
- nonché di ogni eventuale rettifica degli esiti, della Commissione, del Comitato tecnico scientifico ed anche dei quiz, ove esistenti e dal protocollo non conosciuto, e se intesi in senso lesivo;
- di qualunque atto o delibera o provvedimento anche non conosciuto che abbia disposto l’incarico a soggetti esterni, ivi compreso il Cineca, per la formulazione dei quiz da somministrare alla candidata; ed ove occorra, se lesivo e rilevante, la comunicazione, dal protocollo sconosciuto, tramite cui il Ministero ha comunicato la consegna dei test preselettivi da parte del Cineca;
- nonché dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito, in ordine al numero dei posti da mettere a concorso;
- nonché ove occorra di tutti gli avvisi concernenti lo svolgimento delle prove anche scritte, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi i provvedimenti ed i verbali di formazione e valutazione della Commissione e del Comitato;
- di ogni altro avviso riferito alla procedura ad oggetto, anche non conosciuto, se inteso in senso escludente per la parte istante; nonché di ogni eventuale altro atto, esito o provvedimento di esclusione anche redatto in formato digitale ed informatico nella parte in cui è prevista l’esclusione della ricorrente dalle prove scritte in ragione del punteggio conseguito;
- degli elenchi di abbinamento dei candidati in riferimento alla sede di svolgimento delle prove preselettive e scritte;
- della batteria di quiz e della banca dati, ivi compresi i Quadri di riferimento pubblicati per lo svolgimento della prova preselettiva.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 27 settembre 2024;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dei documenti, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, consegnati tramite pec, di cui al prot. n. 120927 del 05/08/2024, in parziale riscontro alla richiesta di accesso agli atti formulata dall’odierna ricorrente;
- della predetta nota, di cui al prot. 120927 del 05/08/2024, mediante cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito trasmetteva all’odierna parte istante: i) il decreto di istituzione del Comitato tecnico scientifico (C.T.S.), di cui al prot. 38/2024; ii) l’allegato decreto di nomina del CTS;
- nonché del medesimo decreto n. 38/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito,
come allegato alla predetta nota di accompagnamento, tramite cui è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico;
- nonché dell’ulteriore decreto tramite cui è stato nominato il predetto Comitato Tecnico Scientifico, allegato alla predetta nota di accompagnamento, nei limiti dell’interesse;
- nonché di ogni eventuale rettifica agli elenchi degli ammessi, e del relativo ed eventuale decreto di approvazione, nella parte in cui non è compresa la parte istante;
- nonché di qualunque altro atto, provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, concernente la presente procedura e lo svolgimento delle prove scritte, ad oggi non calendarizzate, se inteso in senso escludente per la ricorrente
nonché, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., per l’annullamento e/o nullità
- della determina n. 120927 del 05/08/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui rifiuta e rimanda a data da destinarsi, a seguito dell’istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 8 luglio 2024, l’esibizione dei documenti richiesti tramite detta istanza;
- del silenzio per lo effetto formatosi a seguito dell’istanza formulata dalla ricorrente per avere accesso a tutta la documentazione indicata nell’istanza medesima, con particolare riferimento alla posizione della ricorrente,
e per la declaratoria dell’accertamento
- dell’illegittimità del parziale silenzio serbato dall’amministrazione a seguito dell’istanza di accesso agli atti;
- dell’illegittimità della parziale risposta fornita rispetto ai documenti richiesti dall’istante;
- del diritto della ricorrente di prendere visione e di estrarre copia di tutti gli atti e documenti
oggetto di istanza di accesso agli atti.
nonché per la condanna
dell’Amministrazione alla esibizione degli atti richiesti: i) la banca dati da cui sono stati estratti i quiz; ii) i verbali di formulazione dei quiz e delle rispettive riunioni; iii) i verbali di formulazione dei Quadri di riferimento; iv) la batteria dei quiz; v) ogni validazione del Comitato Tecnico Scientifico riguardante i quiz; vi) ogni altro atto o provvedimento di predisposizione dei quiz da parte del predetto CTS o da parte di altro soggetto incaricato ivi compreso ove occorra lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito; vii) i verbali di valutazione e svolgimento della propria prova preselettiva; viii) i verbali di formulazione ed affissione degli esiti delle prove preselettive e comunque di tutti gli atti indicati nell’istanza.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 29 novembre 2024:
per l’annullamento
- del calendario delle prove scritte, di cui al prot. n. 155157 del 02 ottobre 2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicato sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA, nella parte in cui sono state indette le prove scritte, per la data del 30 ottobre 2024, del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, con ingiusta esclusione dell’odierna parte ricorrente;
- nonché delle istruzioni per i candidati in riferimento alla predetta prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicate in data 2 ottobre 2024 sul sito istituzionale del M.I.M., nonché sul portale inPA;
- nonché ove occorra dei quadri di riferimento per la prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicati in data 2 ottobre 2024 sul sito istituzionale del M.I.M., nonché sul portale inPA;
- nonché di tutti i verbali, le griglie, ed i provvedimenti tramite cui sono state definite le votazioni per il superamento delle prove scritte, nella parte in cui escludono l’odierna parte ricorrente;
- nonché ove occorra degli elaborati e delle tracce assegnate alle prove scritte nella parte in cui escludono l’odierna ricorrente; 6. degli avvisi pubblicati dagli uffici scolastici e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in riferimento allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui escludono la parte ricorrente;
- degli avvisi tramite cui sono state estratte le lettere delle successive prove orali, nonché sono state indicate le sedi e le modalità organizzative per lo svolgimento della prova scritta del Concorso ordinario per dirigenti scolastici; 8. nonché ove esistenti dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati ammessi agli orali e dei relativi decreti di approvazione;
- nonché di ogni eventuale rettifica, anche dal protocollo non conosciuto, in riferimento alle modalità di svolgimento della prova scritta ivi compresi i relativi esiti, se intesi in senso escludente per l’istante; - nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e connesso, ivi compresi, in quanto atti endoprocedimentali, il novero dei candidati che hanno sostenuto la gravata prova scritta, nella parte in cui non è compresa l’odierna parte istante;
- nonché dell’avviso adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per l’individuazione dell’abbinamento candidati/aule, e in particolare della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 76820 del 14 ottobre 2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 4 aprile 2025 dalla parte ricorrente:
per l’annullamento
- dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nella Regione Lazio, pubblicato con decreto prot. n. 11525 del 6 febbraio 2025, a firma del U.S.R. Lazio, ivi compresi i relativi allegati;
- nonché della convocazione dei candidati alla prova orale nella regione Lazio di cui al prot. n. 20950 del 5 marzo 2025, a firma dell’U.S.R. per Lazio, ivi compresi i relativi allegati;
- nonché degli esiti della prova orale del giorno 1° aprile 2025 per la Regione Lazio, di cui al prot. n. 28852 del 2 aprile 2025, a firma dell’U.S.R. per il Lazio, ivi compresi i relativi allegati, se inteso in senso lesivo;
- nonché degli esiti della prova orale del giorno 2 aprile 2025 per la Regione Lazio, di cui al prot. n. 29086 del 3 aprile 2025, ivi compresi i relativi allegati, se inteso in senso lesivo;
- nonché dei Quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 215036/2024;
- nonché dell’integrazione ai Quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 15551/2025;
- nonché di ogni atto di rettifica, modifica e nomina della Commissione giudicatrice, ivi compreso il decreto prot n. 368 del 28 marzo 2025;
- nonché di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte, delle relative griglie, dei quadri della prova scritta, e di ogni altro atto di formazione dei gravati provvedimenti nella parte in cui escludono l’odierna parte istante;
- nonché di tutti gli atti, verbali e votazioni delle prove orali nella parte in cui escludono la parte ricorrente;
- del calendario di espletamento della prova orale per la Regione Lazio nella parte in cui non contempla l’odierna ricorrente ivi comprese ove occorra ed ove già esistenti le tracce delle prove orali;
- di ogni graduatoria di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui escludono la parte ricorrente;
- nonché ove occorra di ogni atto e provvedimento scaturito dall’istanza di accesso;
- nonché di ogni eventuale rettifica e/o modifica, anche dal protocollo non conosciuto, degli esiti delle prove scritte ed orali, degli elenchi degli ammessi e di tutti gli atti come sopra impugnati con i presenti motivi aggiunti e di ogni altro atto ove inteso in senso escludente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 29 maggio 2025:
per l’annullamento
- del provvedimento n. 79002 avente data 1° aprile 2025, a firma del Ministero del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto il responso all’istanza di accesso agli atti e contenente la banca dati della prova preselettiva, i verbali di validazione dei quiz della prova preselettiva e la trasmissione della formulazione dei quadri di riferimento da parte del C.T.S.;
- nonché ove occorra di tutti i provvedimenti consegnati a seguito dell’istanza di accesso;
- nonché delle graduatorie di merito pubblicate sul sito istituzionale dell’U.S.R. per il Lazio, con decreto n. 490 del 17 aprile 2025, a firma dell’U.S.R. per il Lazio, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui non compare l’odierna parte istante;
- nonché di ogni eventuale rettifica alle graduatorie di merito, ivi compresi i decreti di approvazione ed i relativi allegati;
- nonché dei verbali di valutazione delle prove orali, delle griglie, delle votazioni attribuite ai candidati e di tutti gli atti di formazione delle impugnate graduatorie, ivi comprese quelle provvisorie ove esistente e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non compare la ricorrente in riferimento alla regione di interesse.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di EO MA e SB SC;
Viste le istanze depositate il 22 gennaio 2026 e 21 aprile 2026 con le quali la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Marco TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Con ricorso notificato il 19 luglio 2024, tempestivamente depositato, Nobis Rosa, premesso di aver partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei Dirigenti Scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n. 194 del 13 ottobre 2022 - Lazio, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, relativi al mancato superamento della prova preselettiva per aver conseguito il punteggio pari a 31/50 punti, inferiore alla soglia di sufficienza pari a 37/50 punti.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti “ Sui Quadri di riferimento pubblicati appena trentasei ore prima dall’inizio delle prove preselettive: illogicità manifesta - violazione del bando lex specialis - violazione del D.M. n. 194/2022 - violazione del D.Lgs. n. 165/2001 - violazione del principio del buon andamento e della trasparenza - omessa motivazione - eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche - violazione del principio del giusto procedimento - violazione della Legge n. 241/1990 - eccesso di potere per travisamento - violazione del principio del favor partecipationis - eccesso di potere con contraddittorietà di comportamento - violazione dell’art. 97 della Costituzione”.
In particolare, i Quadri di riferimento sono stati pubblicati soltanto trentasei ore prima dello svolgimento della prova preselettiva e ciò avrebbe impedito ai candidati di potersi preparare adeguatamente e di avere contezza delle domande che sarebbero state verosimilmente somministrate durante lo svolgimento delle prove; si tratterebbe di una previsione sproporzionata e contraria al principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
1.2. Con il secondo motivo, sono stati lamentati “ Sulla omessa pubblicazione della banca dati da cui sono scaturiti i quiz: illogicità manifesta - violazione del bando lex specialis - violazione del D.M. n. 194/2022 - violazione del D.Lgs. n. 165/2001 - violazione del principio del buon andamento e della trasparenza - omessa motivazione - eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche - violazione del principio del giusto procedimento - violazione della Legge n. 241/1990 - eccesso di potere per travisamento - violazione del principio del favor partecipationis - eccesso di potere con contraddittorietà di comportamento - violazione dell’art. 97 della Costituzione”.
Secondo la parte ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe neanche reso pubblica la banca dati contenente i quiz che sarebbero stati poi effettivamente selezionati, in violazione del principio di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
1.3. Con il terzo motivo, sono stati denunciati “ Sull’omesso riferimento all’ iter di approvazione e validazione dei quiz da parte del Comitato tecnico - scientifico: violazione del bando in quanto lex specialis - violazione del principio del favor partecipationis - violazione del D.Lgs n. 165/2001 - eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche - violazione del D.M. n. 194/2022 - eccesso di potere per contraddittorietà dal comportamento e dei provvedimenti - illogicità manifesta - violazione dell’autovincolo amministrativo. ”.
L’esito della prova preselettiva sarebbe illegittimo, dal momento che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avrebbe validato, attraverso l’apposito Comitato tecnico - scientifico le domande da somministrare ai candidati, in violazione, dunque, delle regole procedimentali sottese alla selezione concorsuale de qua .
1.4. Con il quarto motivo, sono stati censurati “ Sui quiz errati oggetto di censura: illogicità manifesta - violazione del principio del legittimo affidamento - violazione del D.Lgs. n. 165/2001 - violazione del bando in quanto lex specialis - eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche - travisamento dei fatti e dei presupposti - carenza istruttoria”.
Sotto altro aspetto, l’esito della prova preselettiva sarebbe altresì illegittimo per avere l’Amministrazione previsto dei quesiti contenente delle risposte manifestamente errate e ciò avrebbe determinato l’attribuzione nei confronti della parte ricorrente di un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante.
1.5. Con il quinto motivo, sono stati lamentati “ Sulla validità della soglia di sufficienza e in via gradata: illogicità manifesta - violazione del D.Lgs. n. 297/1994 - eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - violazione del D.P.R. n. 487/1994 - violazione del D.Lgs. n. 165/2001 - violazione del D.P.R n. 116/1989 - eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche - eccesso di potere per violazione del principio di non contraddizione ”.
In via gradata, la procedura sarebbe illegittima nella parte in cui sarebbero state previste soglie di superamento della prova preselettiva differenziate su base regionale, a fronte di una selezione concorsuale bandita a livello nazionale, in palese violazione del principio di uguaglianza.
1.6. Per tale motivo, la parte ricorrente ha chiesto, previa tutela cautelare, l’annullamento nei limiti dell’interesse dei provvedimenti impugnati.
2. In data 30 luglio 2024, l’Avvocatura erariale si è costituita in giudizio nell’interesse delle Amministrazioni indicate in epigrafe.
3. Con atto di intervento ad opponendum notificato il 28 agosto 2024, sono intervenute EO MA e SB SC, le quali hanno chiesto respingersi il ricorso.
4. In data 2 settembre 2024, la parte ricorrente ha depositato un’istanza di cancellazione della causa dal ruolo camerale.
5. Alla Camera di Consiglio del 5 settembre 2024, celebrata innanzi alla Sezione III bis - illo tempore competente per materia - il Collegio, presto atto dell’istanza di cui sopra, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale.
6. Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 27 settembre 2024, tempestivamente depositato, la parte ricorrente, premesso di aver avuto (parziale) riscontro all’istanza di accesso con la nota di cui al prot. 120927 del 5 agosto 2024, con la quale sono stati trasmessi il decreto di istituzione del Comitato tecnico scientifico (C.T.S.), di cui al prot. 38/2024 e l’allegato decreto di nomina del C.T.S., ha, in sintesi, reiterato le medesime censure (già) articolate nel ricorso introduttivo, chiedendo l’annullamento, previa tutela cautelare, dei provvedimenti indicati in epigrafe e la condanna delle Amministrazioni intimate alla totale ostensione della documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a..
7. Con memoria depositata il 17 ottobre 2024, la parte ricorrente ha chiesto accogliersi le proprie conclusioni.
8. Con ordinanza n. 4790/2024, pubblicata il 24 ottobre 2024, questa Sezione - nelle more divenuta competente per materia - ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta sulla base della carenza del fumus boni iuris .
9. Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 29 novembre 2024, tempestivamente depositato, la parte ricorrente ha poi impugnato, chiedendone l’annullamento, il calendario delle prove scritte, di cui al prot. n. 155157 del 2 ottobre 2024, nella parte in cui sono state indette le prove scritte, per la data del 30 ottobre 2024, del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici e tutti gli altri provvedimenti indicati in epigrafe, sulla base dei medesimi motivi indicati nel ricorso introduttivo.
10. Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 4 aprile 2025, tempestivamente depositato, la parte ricorrente ha impugnato gli esiti della prova orale per la Regione Lazio e tutti i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla base dei medesimi motivi indicati nel ricorso introduttivo.
11. Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 28 maggio 2025, tempestivamente depositato, la parte ricorrente ha impugnato le graduatorie di merito pubblicate sul sito istituzionale dell’U.S.R. per il Lazio, con decreto n. 490 del 17 aprile 2025, e gli esiti dell’istanza di accesso del 1° aprile 2025, oltre che tutti i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla base dei medesimi motivi indicati nel ricorso introduttivo.
12. Con ordinanza presidenziale n. 127/2026, pubblicata il 19 gennaio 2026, il Presidente della Sezione ha autorizzato la notifica del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, mediante pubblici proclami.
13. Con istanza depositata in data 22 gennaio 2026, come poi reiterata il 21 aprile 2026, la parte ricorrente ha infine dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad una decisione nel merito.
14. ER NT, OS NA, CO IN, AR SS, RG TA KO, ER MA CI e OM SC, intimati individualmente quale controinteressati, non si sono costituiti in giudizio.
15. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, la causa è stata introitata per la decisione.
16. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
16.1. A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. ” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
16.2. Ebbene, con apposite istanze depositate rispettivamente il 22 gennaio 2026 e 21 aprile 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per cui questo Collegio non può far altro che prenderne atto e dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
17. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MAngela NI, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco TO, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Marco TO | MAngela NI |
IL SEGRETARIO