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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/10/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 404/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa CA NT Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa AD EL AZ Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 404/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
UR AN e AV IA RA, elettivamente domiciliato come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
, (c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente Dott.ssa con il patrocinio P.IVA_1 CP_2 dell'Avv. Alberto Vannetti, elettivamente domiciliato come da procura in atti;
e contro
(c.f. , in persona del Direttore Controparte_3 P.IVA_2
Generale Dott. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Vichi, elettivamente CP_4 domiciliata come da procura in atti
-PARTI APPELLATE- avverso l'ordinanza emessa, all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale di
Grosseto in data 23.01.2023 e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
06/06/2025 comunicata il 9.6.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Dott. : “voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze riformare Parte_1 integralmente l'ordinanza impugnata e, conseguentemente: 1) accertare la natura illegittima e ingiustamente discriminatoria dei provvedimenti di sospensione dall' e Controparte_5 dall'Ordine dei Farmacisti di dall'esercizio della professione di farmacista del Dr. CP_1 Parte_1
2) condannare l' e l' in Controparte_1 Parte_2 solido tra loro, al risarcimento: a. di € 4.514,67 a titolo di danno emergente, nonché b. di € 20.000 a titolo di danno non patrimoniale subito dal ricorrente per effetto della sospensione dell'Ordine e dell' quantificabile in, ovvero quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia dal Pt_2
Giudice, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo;
3) con vittoria di spese ed onorari di giustizia per il doppio grado di giudizio”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis Parte_3 reiectis, dichiarare l'appello inammissibile e comunque respingerlo perché infondato in fatto e in diritto, rigettando altresì ogni richiesta e istanza contenute nel medesimo atto di appello e rivolte alla comparente, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze, per tutte le ragioni meglio esplicitate in comparsa”.
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Controparte_1 di Firenze rigettare l'appello proposto dal signor confermando l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Grosseto impugnata in ogni sua parte. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Dott. ha proposto Parte_1 appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Grossetto in data 23.01.2023 e pubblicata in pari data, con cui era stata rigettata la domanda giudiziale proposta da quest'ultimo nei confronti dell' (d'ora in Controparte_1 avanti anche solo e l' (d'ora in avanti Controparte_1 Controparte_3 anche solo al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione Pt_2 dall'esercizio della professione sanitaria per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nonché la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in ragione della suddetta sospensione.
Nello specifico, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore Dott.
, legale rappresentante della Parte_1 Controparte_6
deduceva quanto segue:
[...]
- in data 01.07.2021, aveva ricevuto dalla un primo invito formale a produrre, Pt_2 entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione antiCodiv19, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.l.
44/2021, la presentazione della richiesta della vaccinazione ovvero l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale;
- in data 06.10.2021, essendo rimasto privo di effetto anche l'ulteriore formale invito inviato in data 24.08.2021 a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, la Pt_2 accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 d.l. 44/2021 da parte del
Dott. , trasmettendo l'atto di accertamento all'interessato e all'ordine Parte_1 professionale di appartenenza;
- in data 07.10.2021, l'Ordine dei farmacisti comunicava al ricorrente la ricezione della comunicazione da parte dell' avente ad oggetto l'inosservanza dell'obbligo vaccinale Pt_2
e procedeva ad annotare la sospensione del Dott. dall'esercizio della Parte_1 professione sanitaria nell'albo professionale;
- successivamente, in data 22/12/2021, l'Ordine dei farmacisti, ai sensi del d.l. 172/2021, invitava il ricorrente ad adempiere all'obbligo vaccinale e, a seguito dell'accertamento in data 31/12/2021 del perdurante inadempimento, disponeva l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitaria.
Sulla scorta di siffatte allegazioni, il ricorrente evidenziava l'illegittimità dei provvedimenti di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale emanati dall' e dall'Ordine Pt_2 dei farmacisti, nonché la conseguente illegittimità dei provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, in quanto provvedimenti emanati in osservanza dell'art. 4 d.l. 44/2021, convertito in legge 76/2021, norma da ritenersi contraria ai principi costituzionali ed europei.
Il ricorrente chiedeva quindi, in via cautelare, la sospensione del provvedimento adottato dall'Ordine dei farmacisti ovvero, in via subordinata, quanto meno per la parte in cui non era stata prevista la possibilità di svolgere l'attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali. Nel merito, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al libero esercizio della professione a prescindere dall'obbligo vaccinale e conseguentemente chiedeva annullarsi il provvedimento di sospensione con cancellazione del medesimo dall'albo professionale e condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in ragione della suddetta sospensione.
Si costituiva in giudizio l' , il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che lo stesso aveva emesso il provvedimento in questione in espressa applicazione di una disposizione di legge nonché, nel merito, contestava la pretesa del ricorrente in quanto infondata sia in punto di an che di quantum. Nello specifico evidenziava la legittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione adottato all'esito della comunicazione formale inviata dall' in ossequio a quanto disposto dal d.l. 44/2021. Pt_2
Si costituiva altresì in giudizio l' la quale, in via preliminare, eccepiva Pt_2
l'improcedibilità del ricorso per violazione dei termini a comparire per il convenuto nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la stessa si era limitata ad accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del . Nel merito, istava Parte_1 per il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato sia in punto di an che di quantum.
La causa, istruita documentalmente, veniva definita con l'ordinanza gravata con cui il
Tribunale di Grosseto, respinta in via preliminare l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla Pt_2 domanda di revoca del provvedimento di sospensione, preso atto che, nel corso del giudizio, era venuta meno l'obbligatorietà della vaccinazione anti covid-19 come previsto dal d.lgs. 162/2022 il quale aveva modificato l'art. 4 comma 1 d.l. 44/2021.
Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente nel periodo interessato dalla sospensione, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendolo infondato. Nello specifico, rilevata la compatibilità dell'obbligo vaccinale stabilito dal d.l. 44/2021 sia con i principi costituzionali che con la normativa sovranazionale, il Tribunale stabiliva che non era “ravvisabile nel caso de quo un'illegittimità dell'operato dell' la quale preso atto dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ha provveduto alla Pt_2 rituale comunicazione, nonché dell' dei Farmacisti che, ha adottato il provvedimento di sospensione CP_1 dall'esercizio della professione come conseguenza espressamente stabilita dalla legge. Il ricorrente, invero, non ha provveduto a fornire alcun elemento idoneo a ritenere illegittima la sospensione emessa, giacché da un lato non sono stati forniti elementi idonei a ritenere che illegittimamente l' avrebbe accertato Pt_2
l'inosservanza dell'obbligo giacché risultava applicabile l'esonero di cui al comma 2 dell'art. 4 cit., nonché dall'altro giacché il provvedimento adottato dall'Ordine risulta in diretta applicazione dell'art. 4 comma 4 cit. a tenore del quale “l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”. Inoltre, non risultava rimessa alla valutazione dei singoli
Ordini, in assenza di esplicita previsione dell'art. 4 DL 44/2021, la possibilità di non emettere il provvedimento di sospensione a fronte di valutazioni discrezionali quali l'effettiva adozione di misure preventive per la sicurezza dell'utenza (come la separazione degli ambienti), risultando espressamente previsto ai fini dell'esonero il solo possesso dei requisiti dei cui al comma 2 dell'art. 4 cit.” (cfr. pp.
5-6 ordinanza di primo grado).
Infine, il Giudice disponeva la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali delle corti di merito contrastanti e il comunicato emesso dalla Corte Costituzionale soltanto in data 1.12.2022 con cui è stata ribadita la non irragionevolezza delle norme adottate per far fronte all'emergenza sanitaria.
Il Dott. impugnava siffatta decisione, formulando tre motivi di appello Parte_1 con i quali denunciava:
1) errore del primo Giudice per aver escluso l'illegittimità dell'annotazione nell'albo professionale della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie effettuata dall'Ordine dei farmacisti della Provincia di in data 7 ottobre 2021; CP_1 2) errore del primo Giudice per aver escluso l'illegittimità dell'art. 4 d.l. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, con la quale era previsto il c.d. obbligo vaccinale anti
Sars-Covid, trattandosi di normativa incompatibile sia con la normativa europea che con i principi costituzionali;
3) omessa pronuncia da parte del primo Giudice in ordine alla asserita erroneità dei dati Par statistici divulgati dall' e utilizzati quali fondamento scientifico della legittimità dell'obbligo vaccinale.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo l'inammissibilità Pt_2 dell'appello proposto nei propri confronti, in quanto le doglianze avversarie trovavano il loro fondamento nella asserita illegittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, il quale era stato adottato dall' CP_1
e non dall'azienda sanitaria. Nel merito, attesa l'infondatezza dell'appello
[...] avversario, ne chiedeva l'integrale rigetto.
Si costituiva altresì in giudizio l' il quale eccepiva la propria carenza Controparte_1 di legittimazione passiva, nel merito, contestava integralmente le pretese avversarie in quanto infondate sia in punto di an che di quantum debeatur., concludendo per la reiezione del gravame.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.05.2025 con ordinanza collegiale del 06.06.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio odierna, all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il perimetro della decisione
Prima di passare all'esame del merito della vicenda, si deve rilevare che parte appellante, col primo motivo di appello, ha impugnato esclusivamente l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'illegittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria adottato, in data 07.10.2021, dall' della Controparte_1
Co Provincia . CP_1
Diversamente, l'appellante non ha proposto alcuna impugnazione avverso l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell' nella vicenda de quo Pt_2
e, conseguentemente, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, con conseguente passaggio in giudicato di siffatta statuizione.
Pertanto, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della legittimità del provvedimento di sospensione adottato in data 7.10.2021 dall' Controparte_1
2. L'asserita illegittimità del provvedimento di sospensione adottato in data
07.10.2021
L'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'Ordine dei farmacisti per aver disposto la sospensione dal lavoro del Dott.
, in data 07.10.2021, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Parte_1
Secondo la ricostruzione dell'appellante, “la sospensione disposta dall' non Parte_5 precludeva interamente la possibilità di svolgere l'attività professionale, ma solo quella che determinava il rischio di diffusione del contagio. Inoltre, la normativa speciale attribuiva all'Ordine il solo incarico di comunicazione del provvedimento dell'Azienda sanitaria al professionista. L'annotazione della sospensione dell'appellante dall'albo online era, pertanto sicuramente illegittima”.
Tali doglianze sono del tutto infondate.
Invero, l'art. 4 del D.L. 44/2021, nella sua formulazione all'epoca vigente, prevedeva al primo comma che: “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-
2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati
[…]”.
L'art. 4, al secondo comma, prevedeva poi un'ipotesi di esenzione dalla vaccinazione obbligatoria soltanto “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”.
Stabilito quindi, in via generale, l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgevano la loro attività anche nelle farmacie e nelle parafarmacie (come nel caso che ci occupa) quale requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative,
l'art. 4 proseguiva specificando al comma quinto e seguenti che l'Azienda sanitaria locale di residenza, ricevuta la segnalazione di omessa vaccinazione a carico di taluno dei soggetti obbligati, “invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
Ed ancora: “decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma
5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”. Venendo all'esame del caso di specie, in data 01.07.2021, la aveva invitato il Dott. Pt_2
a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante Parte_1
l'effettuazione della vaccinazione antiCodiv19, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.l. 44/2021, la presentazione della richiesta della vaccinazione ovvero l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale, per poi inviare, in data
24.08.2021, un successivo invito formale a sottoporsi alla somministrazione del vaccino.
A seguito del mancato riscontro da parte del Dott. , la in data Parte_1 Pt_2
06.10.2021, aveva correttamente accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 d.l. 44/2021, trasmettendo l'atto di accertamento all'interessato e all'ordine professionale di appartenenza.
Così come previsto dall'art. 4, comma 6, D.L. 44/2021, nella sua formulazione originaria,
“l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. Ed ancora, “la sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”.
Correttamente, quindi, in data 07.10.2021, l'Ordine dei comunicava al Dott. CP_1
la ricezione dell'atto di accertamento da parte dell' avente ad oggetto Parte_1 Pt_2
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e procedeva ad annotare la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nell'albo professionale.
Successivamente, a seguito del D.L. 172/2021, l'Ordine dei farmacisti, in data 22.12.2021, invitava il Dott. ad adempiere e, a seguito, dell'accertamento Parte_1 dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale disponeva, in data 31.12.2021, l'immediata sospensione dall'esercizio della professione.
Si ritiene quindi corretta la ricostruzione del Giudice di prime cure secondo cui “non è ravvisabile nel caso de quo un'illegittimità dell'operato dell' la quale preso atto dell'inosservanza Pt_2 dell'obbligo vaccinale ha provveduto alla rituale comunicazione, nonché dell'Ordine dei Farmacisti che, ha adottato il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione come conseguenza espressamente stabilita dalla legge”.
In conclusione, non è ravvisabile alcun profilo di colpa nell'operato dell' CP_1
il quale si è correttamente limitato ad applicare la previsione legislativa vigente,
[...] la quale prevedeva, in caso di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dell'Azienda sanitaria, la sospensione di diritto del professionista inadempiente dall'esercizio della professione sanitaria, da annotarsi nell'albo professionale, senza rimettere ai singoli Ordini professionali la possibilità di non emettere il provvedimento di sospensione a fronte di una valutazione discrezionale sul punto.
3. Sulla asserita illegittimità dell'obbligo vaccinale per contrasto con la normativa europea
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la legittimità dell'art. 4 D.L.
44/2021, convertito in legge n. 76/2012, con cui era stato previsto l'obbligo vaccinale anti
, per contrasto con la normativa europea e con i principi costituzionali, senza Per_1 tuttavia avanzare alcuna richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale.
In particolare, l'appellante evidenzia l'illegittimità dell'art. 4 D.L. 44/2021 (e l'illegittimità derivata dei provvedimenti di sospensione adottati dalle parti appellate) per contrasto con la Direttiva (UE) 2018/958, “che impone l'obbligo di un test di proporzionalità prima dell'adozione di nuove normative inerenti alle professioni “regolamentate”, tra cui quella di farmacista. L'art. 1 precisa che: “Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti.” Tale Direttiva
è stata recepita con il D.Lgs. 16 ottobre 2020, n. 142, normativa che obbliga il legislatore interno a richiedere l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle proposte di restrizione formulate o ipotizzate (Art.3.3). Il governo italiano, con espressa Circolare del Ministero della Salute in data 13/08/2021 (doc. 45), inviata a tutti gli Ordini professionali, ha espressamente richiamato l'applicabilità, per motivi di ordine costituzionale, della normativa europea come recepita dalla legislazione interna. In particolare, nell'ambito della prescrizione a ciascun Ordine professionale di adeguarsi al contenuto del D. Lgs n.142/2020 quale normativa di recepimento della Direttiva UE n.958/2018, si afferma, con enfasi in neretto: “l'omissione del prescritto testo di proporzionalità costituisce di per sé, aldilà di ogni valutazione nel merito dell'analisi condotta, una violazione censurabile sotto il motivo profilo della legittimità costituzionale in quanto costituisce una violazione del diritto dell' Unione Europea con ogni conseguenza.” L'iter previsto obbligatoriamente per l'eventuale legittimità della modifica all'esercizio della professione, quale è, certamente, quella dell'obbligo vaccinale selettivo, non è stato rispettato dal legislatore che non ha mai richiesto od ottenuto il parere del garante autorizzativo alla modifica all'esercizio della professione. Il test di proporzionalità imposto dalla normativa europea è stato sicuramente violato in ragione dell'accertata inidoneità della vaccinazione a conseguire il fine della normativa speciale. In luogo della misura della vaccinazione sarebbe, infatti, stato sufficiente e necessario imporre a tutti i professionisti sanitari di svolgere regolari tamponi prima di entrare in contatto con i pazienti. Si rappresenta che la giurisprudenza europea è assolutamente costante nel ritenere che, in applicazione del principio di proporzionalità, “qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva” (ex multis, Corte giust., sent. 11.03.1987, in cause riun. 279, 280, 285, 286/84,
Rau, ECLI:EU:C:1987:119, punto 34). Si precisa che la materia rientra nell'ambito esclusivo o, comunque, concorrente, dell'attuazione del diritto Unionale, come prevede l'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione in sinergia con il già richiamato art. 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Dalle circostanze sopra delineate discende l'inapplicabilità, de plano, della norma che ha introdotto il vaccino obbligatorio quale requisito per l'esercizio alla professione sanitaria e, quindi,
l'illegittimità dei provvedimenti impugnati”.
Sulla scorta di siffatte allegazioni, l'appellante chiede quindi accertarsi l'inidoneità della vaccinazione, imposta dal D.L. 44/2021, quale strumento volto a contenere il contagio del virus nell'esercizio della professione di farmacista, a differenza, invece, del diverso strumento dell'obbligo di esibizione di test negativo al Sars-CoV-2 da parte del professionista non vaccinato al momento dell'ingresso sul luogo di lavoro.
Il motivo è infondato.
Sulla questione si condivide la ricostruzione del Giudice di prime cure da cui non vi è ragione di discostarsi e che qui si richiama integralmente: “Parte ricorrente fonda le sue pretese sulla asserita illegittimità dell'art. 4 D.L. 44/2021 convertito in Lg. n. 76/2021, con la quale è stato previsto il cd. obbligo vaccinale anti Sars-Covid, sia sotto il profilo della compatibilità con la normativa sovranazionale e comunitaria, sia con la costituzione. In particolare, ha dedotto l'illegittimità della normativa emergenziale in esame, giacché la stessa si presenta in evidente violazione con il diritto all'autodeterminazione del singolo, privato della possibilità di non optare per la somministrazione del farmaco a fronte, tra l'altro, di un'efficacia limitata del vaccino quale misura di contenimento. A sostegno della propria tesi parte ricorrente ha citato diversi report e valutazione tratte dalla letteratura scientifica per dimostrare l'inefficacia dell'obbligo vaccinale quale idonea misura a contrastare il contagio e a ridurre il ricovero ospedaliero. Pertanto, ad essere complessivamente contestata nel presente giudizio è l'intera azione amministrativa posta in essere dalle come poi recepite dai singoli Ordini di Controparte_7 categoria in attuazione del potere conferito dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per l'accertamento dell'obbligo vaccinale, di cui si lamenta la sostanziale ingiustizia per il contrasto con superiori disposizioni e valori di rilievo europeo e nazionale, non i singoli effetti individuali né i singoli segmenti procedimentali del caso concreto. Ciò detto, appare opportuno rilevare che le valutazioni rimesse al giudice dal ricorrente sono valutazione che in ragione dell'incidenza dell'emergenza sanitaria sulla salute della collettività hanno direttamente interessato il legislatore dell'emergenza, chiamato a effettuare una valutazione di inevitabile bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione del singolo e la tutela della salute della collettività, concludendo, all'esito di approfonditi studi e ricerche, le cui risultanze di certo non sono oggetto del presente giudizio, per la necessità di approntare una tutela dei professionisti ma soprattutto dell'utenza ricorrendo all'obbligatorietà della vaccinazione. Inoltre, la prevalenza concessa alla tutela dell'interesse alla salute della collettività, sotteso all'obbligo vaccinale, risultava adeguatamente temperato dalla possibilità per i singoli di usufruire di esenzione nelle ipotesi in cui la vaccinazione fosse stata riconosciuta come pericolosa per la salute dello stesso. In particolare, l'art. 4 comma 2 cit. ha espressamente previsto che “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”. Sul punto è, tra l'altro, di recente intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario. Tra
l'altro, deve evidenziarsi che la Corte si era già espressa in tema di vaccinazioni obbligatorie (Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 sulle vaccinazioni obbligatorie (re)introdotte dal d.l. n. 73 del 2017) affermando che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere la raccomandazione dei vaccini o l'obbligatorietà di questi e la scelta tra la tecnica della persuasione e, invece, quella dell'obbligo dipende dal grado di efficacia persuasiva con il quale il legislatore, sulla base delle acquisizioni scientifiche più avanzate ed attendibili, riesce a sensibilizzare i cittadini in ordine alla necessita di vaccinarsi per il bene proprio e, insieme, dell'intera società e ancora che una legge volta ad imporre un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost. se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. In tal senso, inoltre, si era già espresso il Consiglio di Stato il quale ha precisato che “le misure contestate ... si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo è garantito dalle previsioni legislative che consentono l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili” (Consiglio di Stato, decreto n. 416/22). Il Consiglio di Stato ha, invero, ribadito, stante tra l'altro l'espressa previsione di un esonero per motivi di accertata incompatibilità, come la vaccinazione obbligatoria imposta dall'art. 4 cit. in ragione della diffusione della malattia rispettasse tutti i requisiti fissati dall'ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 (cfr. sul punto Consiglio di Stato sent. n. 7045/21). Inoltre,
l'obbligo vaccinale stabilito dal DL 44/21 non appare in contrasto con la normativa sovranazionale. Al riguardo, invero, risulta opportuno rammentare che l'art. 8 CEDU espressamente ammette che sia giustificata un'ingerenza di un'autorità pubblica nel “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”, laddove “tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, e necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui” e la stessa
Corte EDU ha affermato la compatibilità con detta disposizione di normative nazionali in tema di vaccinazione obbligatoria, quando con essa vengano perseguiti obiettivi di protezione della salute e dei diritti di liberta altrui e la misura si riveli necessaria (v. sentenza Grande Camera 8.4.2021). Non può, dunque, a fronte degli orientamenti diffusasi nelle più alte Corti essere seguita la tesi del ricorrente quando invoca la prevalenza del diritto di autodeterminazione ai fini di giustificare l'accoglimento della domanda risarcitoria, a scapito dell'interesse pubblico alla vaccinazione obbligatoria delle categorie individuate, poiché come ben delineato dal Consiglio di Stato nella sentenza già citata n. 7045/21 non può trovare applicazione in un ordinamento democratico la logica dei cc.dd. diritti tiranni e, cioè, di diritti che non entrano nel doveroso bilanciamento con eguali diritti, spettanti ad altri, o con diritti diversi, pure tutelati dalla Costituzione, e pretendono di essere soddisfatti sempre e comunque, senza alcun limite, [...] perché «il concetto di limite è insito nel concetto di diritto» (Corte cost., 14 giugno 1954, n. 1) ed è stata espressamente sempre ripudiata anche dalla Corte costituzionale che, come noto, ha chiarito che tutti i diritti tutelati dalla Costituzione – anche quello all'autodeterminazione – si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri perché, se cosi non fosse, si verificherebbe «la illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe
“tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette» (Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85).
In altri termini, il Tribunale – richiamando la giurisprudenza formatasi in materia – ha sottolineato la legittimità dell'obbligo vaccinale in quanto lo stesso legislatore, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, è stato chiamato ad emanare una normativa emergenziale all'esito di una ponderata ed inevitabile valutazione di bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione del singolo e il diritto alla salute della collettività. A tal fine, la normativa applicata al caso in esame prevedeva che l'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte degli esercenti la professione sanitaria determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, poiché, in assenza di vaccinazione, il lavoratore era un potenziale veicolo di contagio per la collettività.
In ogni caso, l'art. 4, comma secondo, del D.L. 44/2021 prevedeva espressamente l'esenzione della vaccinazione ovvero il differimento della stessa “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”, proprio al fine di valutare la compatibilità della vaccinazione caso per caso.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire più volte che “in tema di vaccinazione anti-Covid, la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt. 4, comma
1, e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4,
32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus” (cfr., ex multis, Cass., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9243 del 08/04/2025). Ferma quindi la compatibilità dell'obbligo vaccinale con la normativa comunitaria e con i principi costituzionali per le ragioni anzidette, non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità nell'operato sia della la quale preso atto dell'inadempimento Pt_2 dell'obbligo vaccinale da parte del Dott. ha provveduto alla rituale Parte_1 comunicazione, sia dell'Ordine dei farmacisti, il quale si è limitato ad adottare il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria in ossequio a quanto espressamente previsto dal D.L. 44/2021 nella versione ratione temporis vigente.
4. Sulla asserita erroneità dei dati diagnostici rilasciati dall' Controparte_8
[...]
Con il terzo e ultimo motivo di appello, l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui omette di pronunciarsi in relazione all'asserita erroneità dei dati statistici Par divulgati dall' ed utilizzati quale fondamento scientifico della legittimità dell'obbligo vaccinale da parte del legislatore.
In particolare, l'appellante ha chiesto accertarsi che “i dati statistici dei “casi” di SARS-CoV-2 Par e di COVID-19, rilasciati dall' a conforto dell'asserita sussistenza del periodo pandemico durante la sospensione dal lavoro dei ricorrenti, ed, altresì, dell' efficacia vaccinale sotto tutti i profili prospettati
(minori ricoveri dei vaccinati negli ospedali, nelle terapie intensive, minori decessi, prevenzione dal rischio malattia COVID-19) siano inutilizzabili, perché sprovvisti di qualsivoglia pregio medico-scientifico. Essi devono ritenersi dei veri e propri falsi assoluti in quanto sono la risultante da un lato del disallineamento dalle linee guida medico-scientifiche dettate dagli organismi internazionali, e dall'altro dell'utilizzo alterato degli strumenti della diagnostica PCR”.
Tale motivo è del tutto inconferente, poiché la censura dell'appellante in ordine alla falsità Par e/o erroneità dei dati statistici rilasciati dall' non è in alcun modo pertinente alla controversia in esame, la quale riguarda la legittimità o meno della sospensione dal lavoro adottata dall'Ordine dei farmacisti.
Fermo quanto sopra, come già ampiamente ribadito, a fronte dell'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, senza che il Dott. fornisse una Parte_1 documentazione attestante l'applicabilità al caso di specie dell'esonero dalla vaccinazione,
l'Ordine professionale ha correttamente disposto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria come conseguenza espressamente stabilita dalla legge. Ogni considerazione vertente sul quantum debeatur deve ritenersi assorbita, essendo stati respinti i motivi relativi all'an debeatur.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio
L'appellante in quanto soccombente è tenuto a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000 e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Poiché l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od Parte_1 assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di primo grado emessa in data
23.01.2023 dal Tribunale di Grosseto e pubblicata in pari data;
2) condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese di lite del presente grado che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente AD EL AZ CA NT
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa CA NT Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa AD EL AZ Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 404/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
UR AN e AV IA RA, elettivamente domiciliato come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
, (c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente Dott.ssa con il patrocinio P.IVA_1 CP_2 dell'Avv. Alberto Vannetti, elettivamente domiciliato come da procura in atti;
e contro
(c.f. , in persona del Direttore Controparte_3 P.IVA_2
Generale Dott. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Vichi, elettivamente CP_4 domiciliata come da procura in atti
-PARTI APPELLATE- avverso l'ordinanza emessa, all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale di
Grosseto in data 23.01.2023 e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
06/06/2025 comunicata il 9.6.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Dott. : “voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze riformare Parte_1 integralmente l'ordinanza impugnata e, conseguentemente: 1) accertare la natura illegittima e ingiustamente discriminatoria dei provvedimenti di sospensione dall' e Controparte_5 dall'Ordine dei Farmacisti di dall'esercizio della professione di farmacista del Dr. CP_1 Parte_1
2) condannare l' e l' in Controparte_1 Parte_2 solido tra loro, al risarcimento: a. di € 4.514,67 a titolo di danno emergente, nonché b. di € 20.000 a titolo di danno non patrimoniale subito dal ricorrente per effetto della sospensione dell'Ordine e dell' quantificabile in, ovvero quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia dal Pt_2
Giudice, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo;
3) con vittoria di spese ed onorari di giustizia per il doppio grado di giudizio”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis Parte_3 reiectis, dichiarare l'appello inammissibile e comunque respingerlo perché infondato in fatto e in diritto, rigettando altresì ogni richiesta e istanza contenute nel medesimo atto di appello e rivolte alla comparente, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze, per tutte le ragioni meglio esplicitate in comparsa”.
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Controparte_1 di Firenze rigettare l'appello proposto dal signor confermando l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Grosseto impugnata in ogni sua parte. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Dott. ha proposto Parte_1 appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Grossetto in data 23.01.2023 e pubblicata in pari data, con cui era stata rigettata la domanda giudiziale proposta da quest'ultimo nei confronti dell' (d'ora in Controparte_1 avanti anche solo e l' (d'ora in avanti Controparte_1 Controparte_3 anche solo al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione Pt_2 dall'esercizio della professione sanitaria per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nonché la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in ragione della suddetta sospensione.
Nello specifico, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore Dott.
, legale rappresentante della Parte_1 Controparte_6
deduceva quanto segue:
[...]
- in data 01.07.2021, aveva ricevuto dalla un primo invito formale a produrre, Pt_2 entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione antiCodiv19, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.l.
44/2021, la presentazione della richiesta della vaccinazione ovvero l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale;
- in data 06.10.2021, essendo rimasto privo di effetto anche l'ulteriore formale invito inviato in data 24.08.2021 a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, la Pt_2 accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 d.l. 44/2021 da parte del
Dott. , trasmettendo l'atto di accertamento all'interessato e all'ordine Parte_1 professionale di appartenenza;
- in data 07.10.2021, l'Ordine dei farmacisti comunicava al ricorrente la ricezione della comunicazione da parte dell' avente ad oggetto l'inosservanza dell'obbligo vaccinale Pt_2
e procedeva ad annotare la sospensione del Dott. dall'esercizio della Parte_1 professione sanitaria nell'albo professionale;
- successivamente, in data 22/12/2021, l'Ordine dei farmacisti, ai sensi del d.l. 172/2021, invitava il ricorrente ad adempiere all'obbligo vaccinale e, a seguito dell'accertamento in data 31/12/2021 del perdurante inadempimento, disponeva l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitaria.
Sulla scorta di siffatte allegazioni, il ricorrente evidenziava l'illegittimità dei provvedimenti di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale emanati dall' e dall'Ordine Pt_2 dei farmacisti, nonché la conseguente illegittimità dei provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, in quanto provvedimenti emanati in osservanza dell'art. 4 d.l. 44/2021, convertito in legge 76/2021, norma da ritenersi contraria ai principi costituzionali ed europei.
Il ricorrente chiedeva quindi, in via cautelare, la sospensione del provvedimento adottato dall'Ordine dei farmacisti ovvero, in via subordinata, quanto meno per la parte in cui non era stata prevista la possibilità di svolgere l'attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali. Nel merito, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al libero esercizio della professione a prescindere dall'obbligo vaccinale e conseguentemente chiedeva annullarsi il provvedimento di sospensione con cancellazione del medesimo dall'albo professionale e condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in ragione della suddetta sospensione.
Si costituiva in giudizio l' , il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che lo stesso aveva emesso il provvedimento in questione in espressa applicazione di una disposizione di legge nonché, nel merito, contestava la pretesa del ricorrente in quanto infondata sia in punto di an che di quantum. Nello specifico evidenziava la legittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione adottato all'esito della comunicazione formale inviata dall' in ossequio a quanto disposto dal d.l. 44/2021. Pt_2
Si costituiva altresì in giudizio l' la quale, in via preliminare, eccepiva Pt_2
l'improcedibilità del ricorso per violazione dei termini a comparire per il convenuto nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la stessa si era limitata ad accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del . Nel merito, istava Parte_1 per il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato sia in punto di an che di quantum.
La causa, istruita documentalmente, veniva definita con l'ordinanza gravata con cui il
Tribunale di Grosseto, respinta in via preliminare l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla Pt_2 domanda di revoca del provvedimento di sospensione, preso atto che, nel corso del giudizio, era venuta meno l'obbligatorietà della vaccinazione anti covid-19 come previsto dal d.lgs. 162/2022 il quale aveva modificato l'art. 4 comma 1 d.l. 44/2021.
Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente nel periodo interessato dalla sospensione, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendolo infondato. Nello specifico, rilevata la compatibilità dell'obbligo vaccinale stabilito dal d.l. 44/2021 sia con i principi costituzionali che con la normativa sovranazionale, il Tribunale stabiliva che non era “ravvisabile nel caso de quo un'illegittimità dell'operato dell' la quale preso atto dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ha provveduto alla Pt_2 rituale comunicazione, nonché dell' dei Farmacisti che, ha adottato il provvedimento di sospensione CP_1 dall'esercizio della professione come conseguenza espressamente stabilita dalla legge. Il ricorrente, invero, non ha provveduto a fornire alcun elemento idoneo a ritenere illegittima la sospensione emessa, giacché da un lato non sono stati forniti elementi idonei a ritenere che illegittimamente l' avrebbe accertato Pt_2
l'inosservanza dell'obbligo giacché risultava applicabile l'esonero di cui al comma 2 dell'art. 4 cit., nonché dall'altro giacché il provvedimento adottato dall'Ordine risulta in diretta applicazione dell'art. 4 comma 4 cit. a tenore del quale “l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”. Inoltre, non risultava rimessa alla valutazione dei singoli
Ordini, in assenza di esplicita previsione dell'art. 4 DL 44/2021, la possibilità di non emettere il provvedimento di sospensione a fronte di valutazioni discrezionali quali l'effettiva adozione di misure preventive per la sicurezza dell'utenza (come la separazione degli ambienti), risultando espressamente previsto ai fini dell'esonero il solo possesso dei requisiti dei cui al comma 2 dell'art. 4 cit.” (cfr. pp.
5-6 ordinanza di primo grado).
Infine, il Giudice disponeva la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali delle corti di merito contrastanti e il comunicato emesso dalla Corte Costituzionale soltanto in data 1.12.2022 con cui è stata ribadita la non irragionevolezza delle norme adottate per far fronte all'emergenza sanitaria.
Il Dott. impugnava siffatta decisione, formulando tre motivi di appello Parte_1 con i quali denunciava:
1) errore del primo Giudice per aver escluso l'illegittimità dell'annotazione nell'albo professionale della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie effettuata dall'Ordine dei farmacisti della Provincia di in data 7 ottobre 2021; CP_1 2) errore del primo Giudice per aver escluso l'illegittimità dell'art. 4 d.l. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, con la quale era previsto il c.d. obbligo vaccinale anti
Sars-Covid, trattandosi di normativa incompatibile sia con la normativa europea che con i principi costituzionali;
3) omessa pronuncia da parte del primo Giudice in ordine alla asserita erroneità dei dati Par statistici divulgati dall' e utilizzati quali fondamento scientifico della legittimità dell'obbligo vaccinale.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo l'inammissibilità Pt_2 dell'appello proposto nei propri confronti, in quanto le doglianze avversarie trovavano il loro fondamento nella asserita illegittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, il quale era stato adottato dall' CP_1
e non dall'azienda sanitaria. Nel merito, attesa l'infondatezza dell'appello
[...] avversario, ne chiedeva l'integrale rigetto.
Si costituiva altresì in giudizio l' il quale eccepiva la propria carenza Controparte_1 di legittimazione passiva, nel merito, contestava integralmente le pretese avversarie in quanto infondate sia in punto di an che di quantum debeatur., concludendo per la reiezione del gravame.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.05.2025 con ordinanza collegiale del 06.06.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio odierna, all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il perimetro della decisione
Prima di passare all'esame del merito della vicenda, si deve rilevare che parte appellante, col primo motivo di appello, ha impugnato esclusivamente l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'illegittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria adottato, in data 07.10.2021, dall' della Controparte_1
Co Provincia . CP_1
Diversamente, l'appellante non ha proposto alcuna impugnazione avverso l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell' nella vicenda de quo Pt_2
e, conseguentemente, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, con conseguente passaggio in giudicato di siffatta statuizione.
Pertanto, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della legittimità del provvedimento di sospensione adottato in data 7.10.2021 dall' Controparte_1
2. L'asserita illegittimità del provvedimento di sospensione adottato in data
07.10.2021
L'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'Ordine dei farmacisti per aver disposto la sospensione dal lavoro del Dott.
, in data 07.10.2021, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Parte_1
Secondo la ricostruzione dell'appellante, “la sospensione disposta dall' non Parte_5 precludeva interamente la possibilità di svolgere l'attività professionale, ma solo quella che determinava il rischio di diffusione del contagio. Inoltre, la normativa speciale attribuiva all'Ordine il solo incarico di comunicazione del provvedimento dell'Azienda sanitaria al professionista. L'annotazione della sospensione dell'appellante dall'albo online era, pertanto sicuramente illegittima”.
Tali doglianze sono del tutto infondate.
Invero, l'art. 4 del D.L. 44/2021, nella sua formulazione all'epoca vigente, prevedeva al primo comma che: “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-
2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati
[…]”.
L'art. 4, al secondo comma, prevedeva poi un'ipotesi di esenzione dalla vaccinazione obbligatoria soltanto “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”.
Stabilito quindi, in via generale, l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgevano la loro attività anche nelle farmacie e nelle parafarmacie (come nel caso che ci occupa) quale requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative,
l'art. 4 proseguiva specificando al comma quinto e seguenti che l'Azienda sanitaria locale di residenza, ricevuta la segnalazione di omessa vaccinazione a carico di taluno dei soggetti obbligati, “invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
Ed ancora: “decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma
5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”. Venendo all'esame del caso di specie, in data 01.07.2021, la aveva invitato il Dott. Pt_2
a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante Parte_1
l'effettuazione della vaccinazione antiCodiv19, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.l. 44/2021, la presentazione della richiesta della vaccinazione ovvero l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale, per poi inviare, in data
24.08.2021, un successivo invito formale a sottoporsi alla somministrazione del vaccino.
A seguito del mancato riscontro da parte del Dott. , la in data Parte_1 Pt_2
06.10.2021, aveva correttamente accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 d.l. 44/2021, trasmettendo l'atto di accertamento all'interessato e all'ordine professionale di appartenenza.
Così come previsto dall'art. 4, comma 6, D.L. 44/2021, nella sua formulazione originaria,
“l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. Ed ancora, “la sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”.
Correttamente, quindi, in data 07.10.2021, l'Ordine dei comunicava al Dott. CP_1
la ricezione dell'atto di accertamento da parte dell' avente ad oggetto Parte_1 Pt_2
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e procedeva ad annotare la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nell'albo professionale.
Successivamente, a seguito del D.L. 172/2021, l'Ordine dei farmacisti, in data 22.12.2021, invitava il Dott. ad adempiere e, a seguito, dell'accertamento Parte_1 dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale disponeva, in data 31.12.2021, l'immediata sospensione dall'esercizio della professione.
Si ritiene quindi corretta la ricostruzione del Giudice di prime cure secondo cui “non è ravvisabile nel caso de quo un'illegittimità dell'operato dell' la quale preso atto dell'inosservanza Pt_2 dell'obbligo vaccinale ha provveduto alla rituale comunicazione, nonché dell'Ordine dei Farmacisti che, ha adottato il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione come conseguenza espressamente stabilita dalla legge”.
In conclusione, non è ravvisabile alcun profilo di colpa nell'operato dell' CP_1
il quale si è correttamente limitato ad applicare la previsione legislativa vigente,
[...] la quale prevedeva, in caso di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dell'Azienda sanitaria, la sospensione di diritto del professionista inadempiente dall'esercizio della professione sanitaria, da annotarsi nell'albo professionale, senza rimettere ai singoli Ordini professionali la possibilità di non emettere il provvedimento di sospensione a fronte di una valutazione discrezionale sul punto.
3. Sulla asserita illegittimità dell'obbligo vaccinale per contrasto con la normativa europea
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la legittimità dell'art. 4 D.L.
44/2021, convertito in legge n. 76/2012, con cui era stato previsto l'obbligo vaccinale anti
, per contrasto con la normativa europea e con i principi costituzionali, senza Per_1 tuttavia avanzare alcuna richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale.
In particolare, l'appellante evidenzia l'illegittimità dell'art. 4 D.L. 44/2021 (e l'illegittimità derivata dei provvedimenti di sospensione adottati dalle parti appellate) per contrasto con la Direttiva (UE) 2018/958, “che impone l'obbligo di un test di proporzionalità prima dell'adozione di nuove normative inerenti alle professioni “regolamentate”, tra cui quella di farmacista. L'art. 1 precisa che: “Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti.” Tale Direttiva
è stata recepita con il D.Lgs. 16 ottobre 2020, n. 142, normativa che obbliga il legislatore interno a richiedere l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle proposte di restrizione formulate o ipotizzate (Art.3.3). Il governo italiano, con espressa Circolare del Ministero della Salute in data 13/08/2021 (doc. 45), inviata a tutti gli Ordini professionali, ha espressamente richiamato l'applicabilità, per motivi di ordine costituzionale, della normativa europea come recepita dalla legislazione interna. In particolare, nell'ambito della prescrizione a ciascun Ordine professionale di adeguarsi al contenuto del D. Lgs n.142/2020 quale normativa di recepimento della Direttiva UE n.958/2018, si afferma, con enfasi in neretto: “l'omissione del prescritto testo di proporzionalità costituisce di per sé, aldilà di ogni valutazione nel merito dell'analisi condotta, una violazione censurabile sotto il motivo profilo della legittimità costituzionale in quanto costituisce una violazione del diritto dell' Unione Europea con ogni conseguenza.” L'iter previsto obbligatoriamente per l'eventuale legittimità della modifica all'esercizio della professione, quale è, certamente, quella dell'obbligo vaccinale selettivo, non è stato rispettato dal legislatore che non ha mai richiesto od ottenuto il parere del garante autorizzativo alla modifica all'esercizio della professione. Il test di proporzionalità imposto dalla normativa europea è stato sicuramente violato in ragione dell'accertata inidoneità della vaccinazione a conseguire il fine della normativa speciale. In luogo della misura della vaccinazione sarebbe, infatti, stato sufficiente e necessario imporre a tutti i professionisti sanitari di svolgere regolari tamponi prima di entrare in contatto con i pazienti. Si rappresenta che la giurisprudenza europea è assolutamente costante nel ritenere che, in applicazione del principio di proporzionalità, “qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva” (ex multis, Corte giust., sent. 11.03.1987, in cause riun. 279, 280, 285, 286/84,
Rau, ECLI:EU:C:1987:119, punto 34). Si precisa che la materia rientra nell'ambito esclusivo o, comunque, concorrente, dell'attuazione del diritto Unionale, come prevede l'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione in sinergia con il già richiamato art. 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Dalle circostanze sopra delineate discende l'inapplicabilità, de plano, della norma che ha introdotto il vaccino obbligatorio quale requisito per l'esercizio alla professione sanitaria e, quindi,
l'illegittimità dei provvedimenti impugnati”.
Sulla scorta di siffatte allegazioni, l'appellante chiede quindi accertarsi l'inidoneità della vaccinazione, imposta dal D.L. 44/2021, quale strumento volto a contenere il contagio del virus nell'esercizio della professione di farmacista, a differenza, invece, del diverso strumento dell'obbligo di esibizione di test negativo al Sars-CoV-2 da parte del professionista non vaccinato al momento dell'ingresso sul luogo di lavoro.
Il motivo è infondato.
Sulla questione si condivide la ricostruzione del Giudice di prime cure da cui non vi è ragione di discostarsi e che qui si richiama integralmente: “Parte ricorrente fonda le sue pretese sulla asserita illegittimità dell'art. 4 D.L. 44/2021 convertito in Lg. n. 76/2021, con la quale è stato previsto il cd. obbligo vaccinale anti Sars-Covid, sia sotto il profilo della compatibilità con la normativa sovranazionale e comunitaria, sia con la costituzione. In particolare, ha dedotto l'illegittimità della normativa emergenziale in esame, giacché la stessa si presenta in evidente violazione con il diritto all'autodeterminazione del singolo, privato della possibilità di non optare per la somministrazione del farmaco a fronte, tra l'altro, di un'efficacia limitata del vaccino quale misura di contenimento. A sostegno della propria tesi parte ricorrente ha citato diversi report e valutazione tratte dalla letteratura scientifica per dimostrare l'inefficacia dell'obbligo vaccinale quale idonea misura a contrastare il contagio e a ridurre il ricovero ospedaliero. Pertanto, ad essere complessivamente contestata nel presente giudizio è l'intera azione amministrativa posta in essere dalle come poi recepite dai singoli Ordini di Controparte_7 categoria in attuazione del potere conferito dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per l'accertamento dell'obbligo vaccinale, di cui si lamenta la sostanziale ingiustizia per il contrasto con superiori disposizioni e valori di rilievo europeo e nazionale, non i singoli effetti individuali né i singoli segmenti procedimentali del caso concreto. Ciò detto, appare opportuno rilevare che le valutazioni rimesse al giudice dal ricorrente sono valutazione che in ragione dell'incidenza dell'emergenza sanitaria sulla salute della collettività hanno direttamente interessato il legislatore dell'emergenza, chiamato a effettuare una valutazione di inevitabile bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione del singolo e la tutela della salute della collettività, concludendo, all'esito di approfonditi studi e ricerche, le cui risultanze di certo non sono oggetto del presente giudizio, per la necessità di approntare una tutela dei professionisti ma soprattutto dell'utenza ricorrendo all'obbligatorietà della vaccinazione. Inoltre, la prevalenza concessa alla tutela dell'interesse alla salute della collettività, sotteso all'obbligo vaccinale, risultava adeguatamente temperato dalla possibilità per i singoli di usufruire di esenzione nelle ipotesi in cui la vaccinazione fosse stata riconosciuta come pericolosa per la salute dello stesso. In particolare, l'art. 4 comma 2 cit. ha espressamente previsto che “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”. Sul punto è, tra l'altro, di recente intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario. Tra
l'altro, deve evidenziarsi che la Corte si era già espressa in tema di vaccinazioni obbligatorie (Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 sulle vaccinazioni obbligatorie (re)introdotte dal d.l. n. 73 del 2017) affermando che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere la raccomandazione dei vaccini o l'obbligatorietà di questi e la scelta tra la tecnica della persuasione e, invece, quella dell'obbligo dipende dal grado di efficacia persuasiva con il quale il legislatore, sulla base delle acquisizioni scientifiche più avanzate ed attendibili, riesce a sensibilizzare i cittadini in ordine alla necessita di vaccinarsi per il bene proprio e, insieme, dell'intera società e ancora che una legge volta ad imporre un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost. se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. In tal senso, inoltre, si era già espresso il Consiglio di Stato il quale ha precisato che “le misure contestate ... si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo è garantito dalle previsioni legislative che consentono l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili” (Consiglio di Stato, decreto n. 416/22). Il Consiglio di Stato ha, invero, ribadito, stante tra l'altro l'espressa previsione di un esonero per motivi di accertata incompatibilità, come la vaccinazione obbligatoria imposta dall'art. 4 cit. in ragione della diffusione della malattia rispettasse tutti i requisiti fissati dall'ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 (cfr. sul punto Consiglio di Stato sent. n. 7045/21). Inoltre,
l'obbligo vaccinale stabilito dal DL 44/21 non appare in contrasto con la normativa sovranazionale. Al riguardo, invero, risulta opportuno rammentare che l'art. 8 CEDU espressamente ammette che sia giustificata un'ingerenza di un'autorità pubblica nel “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”, laddove “tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, e necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui” e la stessa
Corte EDU ha affermato la compatibilità con detta disposizione di normative nazionali in tema di vaccinazione obbligatoria, quando con essa vengano perseguiti obiettivi di protezione della salute e dei diritti di liberta altrui e la misura si riveli necessaria (v. sentenza Grande Camera 8.4.2021). Non può, dunque, a fronte degli orientamenti diffusasi nelle più alte Corti essere seguita la tesi del ricorrente quando invoca la prevalenza del diritto di autodeterminazione ai fini di giustificare l'accoglimento della domanda risarcitoria, a scapito dell'interesse pubblico alla vaccinazione obbligatoria delle categorie individuate, poiché come ben delineato dal Consiglio di Stato nella sentenza già citata n. 7045/21 non può trovare applicazione in un ordinamento democratico la logica dei cc.dd. diritti tiranni e, cioè, di diritti che non entrano nel doveroso bilanciamento con eguali diritti, spettanti ad altri, o con diritti diversi, pure tutelati dalla Costituzione, e pretendono di essere soddisfatti sempre e comunque, senza alcun limite, [...] perché «il concetto di limite è insito nel concetto di diritto» (Corte cost., 14 giugno 1954, n. 1) ed è stata espressamente sempre ripudiata anche dalla Corte costituzionale che, come noto, ha chiarito che tutti i diritti tutelati dalla Costituzione – anche quello all'autodeterminazione – si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri perché, se cosi non fosse, si verificherebbe «la illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe
“tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette» (Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85).
In altri termini, il Tribunale – richiamando la giurisprudenza formatasi in materia – ha sottolineato la legittimità dell'obbligo vaccinale in quanto lo stesso legislatore, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, è stato chiamato ad emanare una normativa emergenziale all'esito di una ponderata ed inevitabile valutazione di bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione del singolo e il diritto alla salute della collettività. A tal fine, la normativa applicata al caso in esame prevedeva che l'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte degli esercenti la professione sanitaria determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, poiché, in assenza di vaccinazione, il lavoratore era un potenziale veicolo di contagio per la collettività.
In ogni caso, l'art. 4, comma secondo, del D.L. 44/2021 prevedeva espressamente l'esenzione della vaccinazione ovvero il differimento della stessa “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”, proprio al fine di valutare la compatibilità della vaccinazione caso per caso.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire più volte che “in tema di vaccinazione anti-Covid, la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt. 4, comma
1, e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4,
32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus” (cfr., ex multis, Cass., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9243 del 08/04/2025). Ferma quindi la compatibilità dell'obbligo vaccinale con la normativa comunitaria e con i principi costituzionali per le ragioni anzidette, non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità nell'operato sia della la quale preso atto dell'inadempimento Pt_2 dell'obbligo vaccinale da parte del Dott. ha provveduto alla rituale Parte_1 comunicazione, sia dell'Ordine dei farmacisti, il quale si è limitato ad adottare il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria in ossequio a quanto espressamente previsto dal D.L. 44/2021 nella versione ratione temporis vigente.
4. Sulla asserita erroneità dei dati diagnostici rilasciati dall' Controparte_8
[...]
Con il terzo e ultimo motivo di appello, l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui omette di pronunciarsi in relazione all'asserita erroneità dei dati statistici Par divulgati dall' ed utilizzati quale fondamento scientifico della legittimità dell'obbligo vaccinale da parte del legislatore.
In particolare, l'appellante ha chiesto accertarsi che “i dati statistici dei “casi” di SARS-CoV-2 Par e di COVID-19, rilasciati dall' a conforto dell'asserita sussistenza del periodo pandemico durante la sospensione dal lavoro dei ricorrenti, ed, altresì, dell' efficacia vaccinale sotto tutti i profili prospettati
(minori ricoveri dei vaccinati negli ospedali, nelle terapie intensive, minori decessi, prevenzione dal rischio malattia COVID-19) siano inutilizzabili, perché sprovvisti di qualsivoglia pregio medico-scientifico. Essi devono ritenersi dei veri e propri falsi assoluti in quanto sono la risultante da un lato del disallineamento dalle linee guida medico-scientifiche dettate dagli organismi internazionali, e dall'altro dell'utilizzo alterato degli strumenti della diagnostica PCR”.
Tale motivo è del tutto inconferente, poiché la censura dell'appellante in ordine alla falsità Par e/o erroneità dei dati statistici rilasciati dall' non è in alcun modo pertinente alla controversia in esame, la quale riguarda la legittimità o meno della sospensione dal lavoro adottata dall'Ordine dei farmacisti.
Fermo quanto sopra, come già ampiamente ribadito, a fronte dell'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, senza che il Dott. fornisse una Parte_1 documentazione attestante l'applicabilità al caso di specie dell'esonero dalla vaccinazione,
l'Ordine professionale ha correttamente disposto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria come conseguenza espressamente stabilita dalla legge. Ogni considerazione vertente sul quantum debeatur deve ritenersi assorbita, essendo stati respinti i motivi relativi all'an debeatur.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio
L'appellante in quanto soccombente è tenuto a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000 e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Poiché l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od Parte_1 assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di primo grado emessa in data
23.01.2023 dal Tribunale di Grosseto e pubblicata in pari data;
2) condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese di lite del presente grado che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente AD EL AZ CA NT
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.