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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2805/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 9 giugno 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2805 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
difesa e rappresentata, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso ex art. Parte_1 83, terzo comma c.p.c. e formata ai sensi dell'art. 4 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 (All. A), dall'avv. Paola Pregliasco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Firenze, Viale Bernardo Segni n. 3; RICORRENTE E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti per atto del 22.3.2024 del Notar in Roma;
Persona_1 RESISTENTE
E
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa nel Controparte_2 presente procedimento, giusta procura in calce alla memoria, dall'avv. Filippo Chiodini ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Arezzo, Via Francesco Petrarca n. 9; RESISTENTE ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27.8.2024 e ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l e l per ivi sentir CP_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni di merito: “sempre in via preliminare: accertare la nullità della notifica dell'avviso di addebito n. 341 2021 0002971267000; in tesi accertare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avviso di addebito impugnato e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente per i titoli in contestazione, né a titolo di contributi, né di maggiori interessi, né di sanzioni
o oneri;
in denegata e non creduta ipotesi accertare che sussistono le condizioni prescritte dalla legge per ritenere, comunque, non applicabile nel caso di specie alcuna sanzione;
in denegata e non creduta ipotesi condannare l – Sede di Firenze - alla Controparte_3 restituzione delle somme eventualmente versate in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “In via CP_1 pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per essere stata introdotta oltre i termini di legge e per l'effetto rigettare il ricorso;
Ancora in via preliminare, in ragione della accertata irretrattabilità del credito respingere il ricorso e le relative domande;
Nel merito respingere il ricorso perché infondato e per l'effetto confermare la pretesa nella misura estesa
pagina 1 di 3 nell'avviso opposto, con condanna al relativo pagamento. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
3. L' si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale Controparte_2 adito di “- accertare la tardività, l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso e, comunque, delle contestazioni e delle allegazioni avversarie con conseguente declaratoria di inammissibilità e/o rigetto del ricorso e delle domande proposte da;
- accertare e dichiarare il difetto di Parte_1 legittimazione passiva e, comunque, la sostanziale estraneità di rispetto alle contestazioni CP_4 CP_ avversarie inerenti la notifica la notifica dell'AVA n. 34120210002971267000 da parte dell la CP_ legittimità dell'AVA ed il merito della pretesa contributiva dell ovvero la legittimità e la CP_ sussistenza (an e quantum) del credito per l'effetto, nell'ipotesi in cui le predette contestazioni CP_ fossero ritenute procedibili e fondate all'esito delle difese svolte dall e tali da determinare l'accoglimento anche parziale delle domande avversarie (compresa una eventuale declaratoria invalidità e/o inefficacia parziale dell'intimazione di pagamento n. 04120249010512509000 a causa CP_ dell'omessa e/o invalida notificazione dell'Avviso di Addebito , esonerare l'Agenzia dal pagamento delle spese di lite non essendo ascrivibili ad le ragioni di accoglimento del ricorso. CP_4 In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite.”.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
5. Parte ricorrente ha impugnato nel presente giudizio l'intimazione di pagamento 041 2024 90105125 09/000 (doc. 1 fasc. ric.), notificatale a mezzo pec il 19 luglio 2024, con riferimento al sotteso avviso di addebito dell n. 341 2021 0002971267000, asseritamente Controparte_1 notificatole in data 28 gennaio 2022 e recante la pretesa di complessivi euro 31.832,62, dei quali euro 20.970,18 a titolo di contributi (relativi all'anno 2014), euro 7.643,77 a titolo di sanzioni, euro 1.412,94 a titolo di interessi ed euro 1.801,62 quali oneri di riscossione. CP_
6. Assume, in estrema sintesi, parte ricorrente che “L'avviso di addebito richiamato nell'intimazione notificata non risulta mai essere stato ricevuto dall'Arch. , che l Parte_1 [...]
non ha “la titolarità della pretesa contributiva nei confronti Controparte_5 della ricorrente” e che, comunque, le sanzioni irrogate sono illegittime, attesa la buona fede della ricorrente.
7. Ritiene il Tribunale che l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalle parti convenute ex art. 24 d.lgs. n. 46/99 sia fondata, con conseguente irretrattabilità (nell'an e nel quantum) del credito portato dal suddetto avviso di addebito, la cui definitività rende inammissibile (e, quindi, non esaminabile) qualunque censura.
8. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento) (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016)” (Cass. 2 settembre 2020, n. 18256).
9. In altre parole, chi intenda recuperare opposizione avverso una cartella o un avviso non notificati, per far valere la prescrizione decorsa prima (e in carenza) della notificazione di essi, ovvero (come nel caso de quo) l'infondatezza della pretesa contributiva solo successivamente conosciuta, ha l'onere di proporre opposizione (ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999) entro 40 giorni dalla notificazione del primo atto successivo notificato (intimazione di pagamento, o, preavviso d'iscrizione ipotecaria, o, preavviso di fermo).
10. Analogamente, chi intenda recuperare opposizione avverso una cartella o un avviso non notificati, per far valere vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma), ha l'onere di proporre opposizione (ex art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notificazione del primo atto pagina 2 di 3 successivo notificato (intimazione di pagamento, o, preavviso d'iscrizione ipotecaria, o, preavviso di fermo). 11. E, nel caso di specie, la resistente ha comprovato che l'avviso di addebito per cui è causa era già CP_4 stato azionato dall'agente per la riscossione con la precedente intimazione di pagamento n. 04120239005128634000 (docc. 2, 2-bis), ritualmente notificata alla ricorrente in data 23.06.2023 a mezzo di posta elettronica certificata, ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, all'indirizzo PEC della destinataria risultante da , notifica rispetto alla quale, del resto, Email_1 CP_6 parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione/eccezione all'odierna udienza.
12. È assorbita ogni ulteriore questione controversa fra le parti in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida.
13. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria), segue il criterio legale della soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere all e ad le spese di CP_1 Controparte_2 lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida, per ciascuna parte convenuta, in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Firenze, 9 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 9 giugno 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2805 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
difesa e rappresentata, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso ex art. Parte_1 83, terzo comma c.p.c. e formata ai sensi dell'art. 4 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 (All. A), dall'avv. Paola Pregliasco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Firenze, Viale Bernardo Segni n. 3; RICORRENTE E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti per atto del 22.3.2024 del Notar in Roma;
Persona_1 RESISTENTE
E
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa nel Controparte_2 presente procedimento, giusta procura in calce alla memoria, dall'avv. Filippo Chiodini ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Arezzo, Via Francesco Petrarca n. 9; RESISTENTE ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27.8.2024 e ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l e l per ivi sentir CP_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni di merito: “sempre in via preliminare: accertare la nullità della notifica dell'avviso di addebito n. 341 2021 0002971267000; in tesi accertare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avviso di addebito impugnato e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente per i titoli in contestazione, né a titolo di contributi, né di maggiori interessi, né di sanzioni
o oneri;
in denegata e non creduta ipotesi accertare che sussistono le condizioni prescritte dalla legge per ritenere, comunque, non applicabile nel caso di specie alcuna sanzione;
in denegata e non creduta ipotesi condannare l – Sede di Firenze - alla Controparte_3 restituzione delle somme eventualmente versate in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “In via CP_1 pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per essere stata introdotta oltre i termini di legge e per l'effetto rigettare il ricorso;
Ancora in via preliminare, in ragione della accertata irretrattabilità del credito respingere il ricorso e le relative domande;
Nel merito respingere il ricorso perché infondato e per l'effetto confermare la pretesa nella misura estesa
pagina 1 di 3 nell'avviso opposto, con condanna al relativo pagamento. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
3. L' si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale Controparte_2 adito di “- accertare la tardività, l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso e, comunque, delle contestazioni e delle allegazioni avversarie con conseguente declaratoria di inammissibilità e/o rigetto del ricorso e delle domande proposte da;
- accertare e dichiarare il difetto di Parte_1 legittimazione passiva e, comunque, la sostanziale estraneità di rispetto alle contestazioni CP_4 CP_ avversarie inerenti la notifica la notifica dell'AVA n. 34120210002971267000 da parte dell la CP_ legittimità dell'AVA ed il merito della pretesa contributiva dell ovvero la legittimità e la CP_ sussistenza (an e quantum) del credito per l'effetto, nell'ipotesi in cui le predette contestazioni CP_ fossero ritenute procedibili e fondate all'esito delle difese svolte dall e tali da determinare l'accoglimento anche parziale delle domande avversarie (compresa una eventuale declaratoria invalidità e/o inefficacia parziale dell'intimazione di pagamento n. 04120249010512509000 a causa CP_ dell'omessa e/o invalida notificazione dell'Avviso di Addebito , esonerare l'Agenzia dal pagamento delle spese di lite non essendo ascrivibili ad le ragioni di accoglimento del ricorso. CP_4 In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite.”.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
5. Parte ricorrente ha impugnato nel presente giudizio l'intimazione di pagamento 041 2024 90105125 09/000 (doc. 1 fasc. ric.), notificatale a mezzo pec il 19 luglio 2024, con riferimento al sotteso avviso di addebito dell n. 341 2021 0002971267000, asseritamente Controparte_1 notificatole in data 28 gennaio 2022 e recante la pretesa di complessivi euro 31.832,62, dei quali euro 20.970,18 a titolo di contributi (relativi all'anno 2014), euro 7.643,77 a titolo di sanzioni, euro 1.412,94 a titolo di interessi ed euro 1.801,62 quali oneri di riscossione. CP_
6. Assume, in estrema sintesi, parte ricorrente che “L'avviso di addebito richiamato nell'intimazione notificata non risulta mai essere stato ricevuto dall'Arch. , che l Parte_1 [...]
non ha “la titolarità della pretesa contributiva nei confronti Controparte_5 della ricorrente” e che, comunque, le sanzioni irrogate sono illegittime, attesa la buona fede della ricorrente.
7. Ritiene il Tribunale che l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dalle parti convenute ex art. 24 d.lgs. n. 46/99 sia fondata, con conseguente irretrattabilità (nell'an e nel quantum) del credito portato dal suddetto avviso di addebito, la cui definitività rende inammissibile (e, quindi, non esaminabile) qualunque censura.
8. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento) (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016)” (Cass. 2 settembre 2020, n. 18256).
9. In altre parole, chi intenda recuperare opposizione avverso una cartella o un avviso non notificati, per far valere la prescrizione decorsa prima (e in carenza) della notificazione di essi, ovvero (come nel caso de quo) l'infondatezza della pretesa contributiva solo successivamente conosciuta, ha l'onere di proporre opposizione (ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999) entro 40 giorni dalla notificazione del primo atto successivo notificato (intimazione di pagamento, o, preavviso d'iscrizione ipotecaria, o, preavviso di fermo).
10. Analogamente, chi intenda recuperare opposizione avverso una cartella o un avviso non notificati, per far valere vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma), ha l'onere di proporre opposizione (ex art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notificazione del primo atto pagina 2 di 3 successivo notificato (intimazione di pagamento, o, preavviso d'iscrizione ipotecaria, o, preavviso di fermo). 11. E, nel caso di specie, la resistente ha comprovato che l'avviso di addebito per cui è causa era già CP_4 stato azionato dall'agente per la riscossione con la precedente intimazione di pagamento n. 04120239005128634000 (docc. 2, 2-bis), ritualmente notificata alla ricorrente in data 23.06.2023 a mezzo di posta elettronica certificata, ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, all'indirizzo PEC della destinataria risultante da , notifica rispetto alla quale, del resto, Email_1 CP_6 parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione/eccezione all'odierna udienza.
12. È assorbita ogni ulteriore questione controversa fra le parti in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida.
13. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria), segue il criterio legale della soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere all e ad le spese di CP_1 Controparte_2 lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida, per ciascuna parte convenuta, in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Firenze, 9 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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