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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di CA, Seconda Sezione Civile, nella persona del la dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 683/2020 avente ad oggetto: appello– risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, come da procura in calce all a memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. LORENA DE LUCA, presso il cui studio, sito in
CA, alla Via Montecorvino n. 1, elettivamente domicilia
-PARTE APPELLANTE–
CONTRO
quale impresa designata dal F.G.V.S., in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. , P.IVA_1 rappresentata e difesa come da procura speciale per atto Notaio
[...]
Rep. N. 186905, Racc. n. 30367 del 18.12.2014 , in calce Persona_1 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. CP_2
, presso il cui studio sito in Lamezia Terme, alla Via A. Anile n.
[...]
3, elettivamente domicilia
- PARTE APPELLATA–
NONCHE'
pagina 1 di 12
Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 , (C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._2 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, dall'Avv. ANGELA LA GAMMA, presso il cui studio, sito in
CA, alla Via B. Chimirri n. 14, elettivamente domicilia
- PARTE APPELLATA-
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis così provvedere: in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva della sig.ra propr ietaria Controparte_3 dell'autovettura Renault Clio tg. BD872YT; per l'effetto condannare le parti appellate, in solido, alla luce del disposto di cui all'art. 143 decreto legislativo
07.09.2005 n. 209 e D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, al pagamento della somma di euro 9.109,93 e di euro 600,00, a saldo, rispettivamente a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, subiti da parte appellante, oltre interessi dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del presente gr ado di giudizio oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde ex art. 93 c.p.c.”;
Parte appellata, “Voglia il Tribunale adito: in via Controparte_1 preliminare: dichiarare l'atto di appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio;
ancora in via preliminare: dichiarare l'atto di appello manifestamente infondato e dichiararlo immediatamente inammissibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio;
nel merito: rigettare l'atto di appello perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, e con condanna dell'appellante alle spese e competenze dei due gradi di giudizio”;
Parte appellata, : “Voglia l'On.le Tribunale adito, Controparte_3 contrariis reiectis: 1) rigettare la spiegata domanda in quanto infondata in fatto
e in diritto per i motivi su esposti;
con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore costituito.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diri tto della
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Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato , ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1458/2019, resa dal Giudice di Pace di CA, depositata in data 04.07.2019, con la quale veniva parzialmente accolta la domanda attorea di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 07.12.2013 , alle ore 11.30, nel Comune di
CA, allorquando secondo la prospettazione di parte attrice, CP_3
, proprietaria e conducente dell'autovettura Renault Clio tg. BD872YT,
[...] all'epoca dei fatti priva di copertura assicurativa, improvvisamente apriva lo sportello della autovettura, provocando la caduta del che percorreva Pt_1
Via Fiume alla guida della sua bicicletta, il quale riportava lesioni.
A fondamento del presente gravame, ha dedotto: Parte_1 quale primo motivo di appello, la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., poiché il Giudice di prime cure avrebbe attribuito un concorso paritario di responsabilità a carico dei due conducenti, sulla base della circostanza, contestata e non provata, che il in Pt_1 occasione del sinistro, stesse trasportando delle buste della spesa, così pesanti da incidere sull'equilibrio della bicicletta ed ingombranti da superare di gran lunga la lunghezza del manubrio;
quale secondo motivo di gravame, che il Giudice di primo grado si sarebbe discostato dagli esiti del la C.T.U. senza motivare la propria decisione, operando una ingiustificata decurtazione del quantum spettante al danneggiato in violazione del disposto di cui all'art. 1223 c.c.; quale terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 1223 e
1709 c.c., nonché del D.M. 55/2014, dal momento che, quanto alla ripetizione delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, il Giudice di Pace ha ritenuto di riconoscerle solo in parte poiché eccessive, omettendo qualsiasi motivazione sul punto e trascurando che la misura del compenso era conforme ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ed era stata stabilita dalle parti così sottraendo al Giudice ogni possibilità di procedere ad una autonoma determinazione dello stesso.
Per tali ragioni, la parte appellante agiva in giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
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Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 Si costituiva , la quale contestava la dinamica del Controparte_3 sinistro così come narrata dall'appellante, deducendo che il sinistro si era verificato per responsabilità del che, a bordo della sua bicicletta, Pt_1 trasportava delle buste della spe sa, e, a causa del peso di queste ultime, perdeva l'equilibrio ed andava ad impattare contro la portiera della vettura della . CP_3
Chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito.
Con comparsa depositata in data 10.09.2020, si costituiva tardivamente in giudizio deducendo: in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dell'appello proposto, per carenza di specificità dei motivi di impugnazione, nonché ex art. 348 bis
c.p.c., per non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame;
nel merito, l'infondatezza del gravame, avendo il Giudice di prime cure correttamente riconosciuto una responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 50%, poiché era stato accertato il comportamento colposo del ciclista;
che, inoltre, correttamente il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto eccessivi i postumi permanenti accertati dall'ausiliario ed eccessive e non giustificate le spese stragiudiziali.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le Controparte_1 conclusioni come in premessa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 28.09.2020, il precedente Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva una serie di rinvii ed in data 12.07.2023 veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che, con ordinanza del 25.10.2024, emessa all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza del
27.09.2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 ***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di parte appellata ex art. 342 c.p.c. sul rilievo di una presunta carenza di specificità dei motivi di impugnazione, dal momento che dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio di appello è possibile individuare agevolmente le parti del provvedimento che l'odierno appellante ha inteso appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27199/2017).
Nel caso di specie, infatti, i motivi di impugnazione formulati dall'appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo lo stesso individuato le parti della sentenza impugnata nonché gli errori del Giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata Controparte_1
[...]
Ancora preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame sollevata dall'appellata compagnia assicurativa, non può che osservarsi che l'ordinan za con la quale l'impugnazione viene dichiarata inammissibile per non avere “una ragionevole probabilità di essere accolta” deve essere pronunciata dal Giudice all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., ovvero “prima di procedere alla trattazione della causa” (cfr. Cass.
n. 19333/2018; Cass. n. 14696/2016), cosicché ne consegue che la stessa non può essere emessa ad esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento previsto dal legislatore al fine di deflazionare il contenzioso (c.d. ordinanza “filtro”).
Per tali ragioni, l'eccezione deve essere respinta in quanto superata, perché implicitamente disattesa dal precedente Giudice con l'ordinanza con la quale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In ogni caso, l'inammissibilità di cui all'art. 348-bis c.p.c. concerne
“l'impugnazione manifestamente infondata”, formula che deve essere intesa pagina 5 di 12
Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati: nel caso di specie, non ricorre tale ipotesi, atteso che i motiv i di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né manifestamente infondati.
Nel merito, l'appello si è rivelato in parte fondato e, come tale, va accolto nei limiti di seguito indicati.
Con il primo motivo di appello, ha lamentato Parte_1 che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto sussistere la responsabilità concorrente del conducente del velocipede ai sensi dell'art. 2054 c.c., sull'assunto che l'odierno appellante stesse trasportando le bust e della spesa – circostanza allegata da controparte ma contestata dall'attore e rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio all'esito del giudizio di primo grado – e che ciò avrebbe inciso sull'equilibrio della bicicletta e sulla dinamica del sinistro.
Il motivo di appello è fondato.
Ed invero, l'art. 2054, secondo comma, c.c., stabilisce che in ipotesi di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
Trattasi di presunzione iuris tantum applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in caso – come nella specie - di collisione tra un'autovettura ed una bicicletta (cfr. Cass. civ., ord. 7.12.2018, n. 31702).
Secondo il ripetuto orientamento della Corte di Cassazione, la predetta presunzione di eguale concorso di colpa ha una funzione sussidiaria, in quanto opera solo laddove le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 26004/2011; più di recente, in senso conforme, Cass. civ., n. 9353/2019 e Cass. civ., ord. n. 15152 de l 30 maggio
2023).
Sul punto, si è altresì precisato che “la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive
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Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisa bile nel comportamento dell'altro (cfr. Cass. n. 29883/08); è vero peraltro che in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma (e salvo ipotesi particolari: cfr. Cass. n.
16244/05), non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04).
Tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054
c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n.
4755/04, n. 11772/06, n. 1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle mod alità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n. 456/05)” (così,
Cass. civ., n. 26004/2011).
È stato inoltre evidenziato che, quando la colpa di uno dei conducen ti nella dinamica dello scontro tra veicoli è accertata con certezza ed è idonea potenzialmente a causare l'evento, l'altro conducente viene esonerato sia dalla presunzione – che mantiene carattere residuale – di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c., sia dall'onere di provare di aver adottato tutte le misure possibili per evitare il danno (vedi Cass. civ., ord. n.
15152 del 30 maggio 2023).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'appellante si duole innanzitutto della ricostruzione del sinistro operata dal primo Giudice, perché fondata sulla circostanza non provata che il stesse trasportando delle pesanti Pt_1 buste della spesa.
Gli argomenti sono condivisibili.
Invero, il teste , fratello dell'attore, ha ricostruito la Testimone_1
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Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 dinamica del sinistro stradale dedotto in lite, confermando la prospettazione attorea: in particolare, ha riferito di aver assistito all'incidente in quanto egli stava aspettando sul lato opposto della strada suo fratello con il quale aveva fissato un appuntamento e ha dichiarato di aver visto a Controparte_3 bordo della propria autovettura Renault Clio apri re lo sportello che colpiva il facendolo cadere e che “lo sportello non era già aperto bensì, è Pt_1 stato aperto nel momento in cui è sopraggiunto mio fratello” (cfr. verbale di udienza del 26.10.2017 del fascicolo di primo grado).
Dall'istruttoria espletata non sono, invece, emersi elementi probatori idonei a ritenere provata una condotta del che possa avere concorso al Pt_1 verificarsi dell'evento dannoso, ovvero – come dedotto dall'appellata
– che egli stesse trasportando alcune buste della spesa e che a causa CP_3 del peso delle stesse e della velocità mantenuta avrebbe perso l'equilibrio ed impattato contro la portiera semiaperta della vettura.
La circostanza - contestata dall'appellante - non solo non è emersa all'esito dell'escussione testimoniale, ma non è stata provata dalle controparti.
La convenuta ha articolato tardivamente le proprie richieste CP_3 istruttorie, oltre il termine della prima udienza di comparizione (invero,
l'art. 320, quarto comma, c.c., prevede la possibilità di concedere un termine solo per integrare i mezzi di prova tempestivamente richiesti nell'atto introduttivo, o al più tardi, alla prima udienza, nella misura in cui tale integrazione derivi dalle difese svolte dalla controparte).
Dunque, non ha fornito alcuna prova delle circostanze allegate.
Preme infine osservare come il teste di parte attrice, – della cui Tes_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare - ha riferito che il Pt_1 circolava sulla strada, in quanto lungo il tratto di strada teatro del sinistro non vi sono piste ciclabili e che la strada era a senso unico di marcia : il si trovava dunque a sinistra dell'autovettura, quindi circolava nel Pt_1 corretto senso di marcia, e nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto, atteso che la ha repentinamente ed improvvisamente aperto la CP_3 portiera del proprio veicolo.
Non essendo emerso alcun altro elemento idoneo a supportare una diversa pagina 8 di 12
Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 causa della caduta, non si può che concludere - appunto per la stretta contestualità fra apertura dello sportello e caduta e l'assenza di alternative diverse - che l'apertura dello sportello è stata la causa del sinistro.
È, infatti, indubitabile, secondo l'id quod plerumque accidit, che se si apre improvvisamente uno sportello, anche di poco, di una macchina posteggiata lungo una strada, si viene a creare un ostacolo per chi sopraggiunge, soprattutto se si tratta di una bicicletta.
Ne deriva l'esclusiva e piena responsabilità di , quale Controparte_3 autrice materiale della condotta che ha cagionato il danno , e l'esclusione del concorso di colpa del nella causazione del sinistro. Pt_1
Con il secondo motivo di appello, ha contestato Parte_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, in assenza di adeguata motivazione, ha inteso recepire solo in parte le risultanze degli accertamenti medico legali affidati al proprio ausiliario, rideterminando il danno biologico nel 4% (invece del 6%), confermando i 30 giorni di In validità
Temporanea Totale e riducendo a giorni cinquanta (invece di novantatré)
l'Invalidità Temporanea Parziale al 50%.
Il motivo di gravame è fondato e va, pertanto, accolto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU” (Cass. civ., ordinanza n. 200 dell'11 gennaio 2021).
Ed invero, pur essendo il Giudice peritus peritorum, quando non ha le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostrui re e comprendere la fattispecie concreta in esame, deve fare ricorso ad una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova . Egli potrà disattendere o potrà in parte discostarsi dalle risultanze della consulenza d'ufficio solo a condizione che sostituisca la valutazione tecnica non condivisa con diversa valutazione fondata su dati tecnici e scientifici e purché fornisca un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di pagina 9 di 12
Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 diritto, nella quale indichi gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico -giuridici (così Corte appello Roma, 03/04/2020, n.1898; Cass . civ., 08/07/2024, n.18560).
La consulenza non può dunque essere disattesa in modo criptico e sostanzialmente avalutativo del complesso delle circostanze da ess a emergenti (Cass. n. 28043/2021).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha ritenuto “eccessivo il computo offerto dall'ausiliario, in considerazione della dinamica e della casistica”, senza procedere ad un'analisi critica delle risultanze peritali e dunque senza fornire un'adeguata motivazione, né ha inteso esercitare i poteri processuali volti ad ottenere dal proprio ausiliario chiarimenti sulle conclusioni cui era pervenuto.
Si osserva inoltre che non è emerso che le risultanze peritali siano state oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado da parte delle odierne appellate.
Pertanto, sulla base della valutazione medico -legale compiuta dal C.T.U. si quantifica, conformemente agli accertamenti peritali, il danno biologico di natura permanente nella misura del 6%, con un'invalidità temporanea totale per 30 giorni ed un'invalidità temporanea parziale al 50% per 93 giorni.
Il danno va quindi liquidato, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2024) , nel complessivo importo di € 14.145,73, di cui € 7.440,09 quale danno biologico permanente , € 4.225,86 quale danno biologico temporaneo ed € 2.479,78 a titolo di danno morale, calcolato sulla sola invalidità permanente (come riconosciuto dal Giudice di prime cure, statuizione da confermare in assenza di gravame specifico).
Da tale importo deve essere detratto quanto già percepito a tale titolo dal danneggiato (considerato che l'appellante domanda il pagamento “a saldo”): residua, per capitale, l'importo di € 10.831,76.
Tuttavia, parte appellante ha domandato la cond anna delle controparti alla corresponsione del minore importo di € 9.109,93 a titolo di danno non patrimoniale, e, per tale ragione, la domanda non può che essere accolta , ai pagina 10 di 12
Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 sensi dell'art. 112 c.p.c., nei limiti del predetto minor importo.
Su tale somma devono essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione, come statuito dalla sentenza di primo gra do.
Quanto, infine, al terzo motivo di appello, il ha dedotto che Pt_1 erroneamente il Giudice di Pace non ha riconosciuto l'intero importo delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale.
Il motivo di appello è infondato.
Quanto alle spese sostenute nella fase stragiudiziale, diversamente da quelle processuali, esse costituiscono una componente del danno emergente e, pertanto, possono essere liquidate all'esito del giudizio, purché provate e documentate (cfr. ord. Cass. civ., sez. III, 17/05/2022, n.15732).
Non appare a tal fine sufficiente la sola fattura pro forma prodotta in giudizio dall'odierno appellante, atteso che quando la fattispecie determinativa del danno si è già verificata ed il danno si individua nella sopportazione di un esborso, non è possibile vedere riconosciuto il danno se non sia stato provato il corrispondente esborso patrimonia le, allegando la relativa documentazione (i.e. distinte di bonifico).
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti indicati e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1458/2019 del Giudice di Pace di CA, le appellate vanno condannate, in via solidale, al pagamento della residua somma di € 9.109,93, in favore di , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale , oltre interessi e rivalutazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza, pertanto, sono poste a carico delle parti appellate, in solido tra loro, e, considerate la natura, il valore (€ 9.109,93, in base al decisum, cfr.
Cass. Civ., n. 21256/2016) e la complessità delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014
(così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€
389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione;
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 382,50
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Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 (€ 355,50 per C.U. e € 27,00 marca da bollo), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. , da distrarsi in favore dell'Avv. LORENA DE LUCA, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1458/2019 del Giudice di Pace di CA, accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_3 causazione del sinistro occorso il giorno 7.12.2013 in CA;
2) Condanna, in solido tra loro, la e Controparte_1
al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, Controparte_3 in favore dell'appellante, della residua somma di € 9.109,93, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
3) Condanna la e al Controparte_1 Controparte_3 pagamento, in solido fra loro, in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €
2.540,00 a titolo di compensi professionali , oltre rimborso spese vive pari ad € 382,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dell'Avv. LORENA
DE LUCA, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in CA, lì 20.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 12 di 12
Proc. N.R.G.A.C. 683/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di CA, Seconda Sezione Civile, nella persona del la dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 683/2020 avente ad oggetto: appello– risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, come da procura in calce all a memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. LORENA DE LUCA, presso il cui studio, sito in
CA, alla Via Montecorvino n. 1, elettivamente domicilia
-PARTE APPELLANTE–
CONTRO
quale impresa designata dal F.G.V.S., in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. , P.IVA_1 rappresentata e difesa come da procura speciale per atto Notaio
[...]
Rep. N. 186905, Racc. n. 30367 del 18.12.2014 , in calce Persona_1 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. CP_2
, presso il cui studio sito in Lamezia Terme, alla Via A. Anile n.
[...]
3, elettivamente domicilia
- PARTE APPELLATA–
NONCHE'
pagina 1 di 12
Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 , (C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._2 come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, dall'Avv. ANGELA LA GAMMA, presso il cui studio, sito in
CA, alla Via B. Chimirri n. 14, elettivamente domicilia
- PARTE APPELLATA-
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis così provvedere: in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva della sig.ra propr ietaria Controparte_3 dell'autovettura Renault Clio tg. BD872YT; per l'effetto condannare le parti appellate, in solido, alla luce del disposto di cui all'art. 143 decreto legislativo
07.09.2005 n. 209 e D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, al pagamento della somma di euro 9.109,93 e di euro 600,00, a saldo, rispettivamente a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, subiti da parte appellante, oltre interessi dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del presente gr ado di giudizio oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde ex art. 93 c.p.c.”;
Parte appellata, “Voglia il Tribunale adito: in via Controparte_1 preliminare: dichiarare l'atto di appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio;
ancora in via preliminare: dichiarare l'atto di appello manifestamente infondato e dichiararlo immediatamente inammissibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio;
nel merito: rigettare l'atto di appello perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, e con condanna dell'appellante alle spese e competenze dei due gradi di giudizio”;
Parte appellata, : “Voglia l'On.le Tribunale adito, Controparte_3 contrariis reiectis: 1) rigettare la spiegata domanda in quanto infondata in fatto
e in diritto per i motivi su esposti;
con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore costituito.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diri tto della
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Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato , ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1458/2019, resa dal Giudice di Pace di CA, depositata in data 04.07.2019, con la quale veniva parzialmente accolta la domanda attorea di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 07.12.2013 , alle ore 11.30, nel Comune di
CA, allorquando secondo la prospettazione di parte attrice, CP_3
, proprietaria e conducente dell'autovettura Renault Clio tg. BD872YT,
[...] all'epoca dei fatti priva di copertura assicurativa, improvvisamente apriva lo sportello della autovettura, provocando la caduta del che percorreva Pt_1
Via Fiume alla guida della sua bicicletta, il quale riportava lesioni.
A fondamento del presente gravame, ha dedotto: Parte_1 quale primo motivo di appello, la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., poiché il Giudice di prime cure avrebbe attribuito un concorso paritario di responsabilità a carico dei due conducenti, sulla base della circostanza, contestata e non provata, che il in Pt_1 occasione del sinistro, stesse trasportando delle buste della spesa, così pesanti da incidere sull'equilibrio della bicicletta ed ingombranti da superare di gran lunga la lunghezza del manubrio;
quale secondo motivo di gravame, che il Giudice di primo grado si sarebbe discostato dagli esiti del la C.T.U. senza motivare la propria decisione, operando una ingiustificata decurtazione del quantum spettante al danneggiato in violazione del disposto di cui all'art. 1223 c.c.; quale terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 1223 e
1709 c.c., nonché del D.M. 55/2014, dal momento che, quanto alla ripetizione delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, il Giudice di Pace ha ritenuto di riconoscerle solo in parte poiché eccessive, omettendo qualsiasi motivazione sul punto e trascurando che la misura del compenso era conforme ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ed era stata stabilita dalle parti così sottraendo al Giudice ogni possibilità di procedere ad una autonoma determinazione dello stesso.
Per tali ragioni, la parte appellante agiva in giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
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Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 Si costituiva , la quale contestava la dinamica del Controparte_3 sinistro così come narrata dall'appellante, deducendo che il sinistro si era verificato per responsabilità del che, a bordo della sua bicicletta, Pt_1 trasportava delle buste della spe sa, e, a causa del peso di queste ultime, perdeva l'equilibrio ed andava ad impattare contro la portiera della vettura della . CP_3
Chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito.
Con comparsa depositata in data 10.09.2020, si costituiva tardivamente in giudizio deducendo: in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dell'appello proposto, per carenza di specificità dei motivi di impugnazione, nonché ex art. 348 bis
c.p.c., per non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame;
nel merito, l'infondatezza del gravame, avendo il Giudice di prime cure correttamente riconosciuto una responsabilità concorrente dell'attore nella misura del 50%, poiché era stato accertato il comportamento colposo del ciclista;
che, inoltre, correttamente il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto eccessivi i postumi permanenti accertati dall'ausiliario ed eccessive e non giustificate le spese stragiudiziali.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le Controparte_1 conclusioni come in premessa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 28.09.2020, il precedente Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva una serie di rinvii ed in data 12.07.2023 veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che, con ordinanza del 25.10.2024, emessa all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza del
27.09.2024, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 ***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di parte appellata ex art. 342 c.p.c. sul rilievo di una presunta carenza di specificità dei motivi di impugnazione, dal momento che dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio di appello è possibile individuare agevolmente le parti del provvedimento che l'odierno appellante ha inteso appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27199/2017).
Nel caso di specie, infatti, i motivi di impugnazione formulati dall'appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo lo stesso individuato le parti della sentenza impugnata nonché gli errori del Giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata Controparte_1
[...]
Ancora preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame sollevata dall'appellata compagnia assicurativa, non può che osservarsi che l'ordinan za con la quale l'impugnazione viene dichiarata inammissibile per non avere “una ragionevole probabilità di essere accolta” deve essere pronunciata dal Giudice all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., ovvero “prima di procedere alla trattazione della causa” (cfr. Cass.
n. 19333/2018; Cass. n. 14696/2016), cosicché ne consegue che la stessa non può essere emessa ad esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento previsto dal legislatore al fine di deflazionare il contenzioso (c.d. ordinanza “filtro”).
Per tali ragioni, l'eccezione deve essere respinta in quanto superata, perché implicitamente disattesa dal precedente Giudice con l'ordinanza con la quale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In ogni caso, l'inammissibilità di cui all'art. 348-bis c.p.c. concerne
“l'impugnazione manifestamente infondata”, formula che deve essere intesa pagina 5 di 12
Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati: nel caso di specie, non ricorre tale ipotesi, atteso che i motiv i di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né manifestamente infondati.
Nel merito, l'appello si è rivelato in parte fondato e, come tale, va accolto nei limiti di seguito indicati.
Con il primo motivo di appello, ha lamentato Parte_1 che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto sussistere la responsabilità concorrente del conducente del velocipede ai sensi dell'art. 2054 c.c., sull'assunto che l'odierno appellante stesse trasportando le bust e della spesa – circostanza allegata da controparte ma contestata dall'attore e rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio all'esito del giudizio di primo grado – e che ciò avrebbe inciso sull'equilibrio della bicicletta e sulla dinamica del sinistro.
Il motivo di appello è fondato.
Ed invero, l'art. 2054, secondo comma, c.c., stabilisce che in ipotesi di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
Trattasi di presunzione iuris tantum applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in caso – come nella specie - di collisione tra un'autovettura ed una bicicletta (cfr. Cass. civ., ord. 7.12.2018, n. 31702).
Secondo il ripetuto orientamento della Corte di Cassazione, la predetta presunzione di eguale concorso di colpa ha una funzione sussidiaria, in quanto opera solo laddove le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 26004/2011; più di recente, in senso conforme, Cass. civ., n. 9353/2019 e Cass. civ., ord. n. 15152 de l 30 maggio
2023).
Sul punto, si è altresì precisato che “la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive
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Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisa bile nel comportamento dell'altro (cfr. Cass. n. 29883/08); è vero peraltro che in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma (e salvo ipotesi particolari: cfr. Cass. n.
16244/05), non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04).
Tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054
c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n.
4755/04, n. 11772/06, n. 1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle mod alità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n. 456/05)” (così,
Cass. civ., n. 26004/2011).
È stato inoltre evidenziato che, quando la colpa di uno dei conducen ti nella dinamica dello scontro tra veicoli è accertata con certezza ed è idonea potenzialmente a causare l'evento, l'altro conducente viene esonerato sia dalla presunzione – che mantiene carattere residuale – di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c., sia dall'onere di provare di aver adottato tutte le misure possibili per evitare il danno (vedi Cass. civ., ord. n.
15152 del 30 maggio 2023).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'appellante si duole innanzitutto della ricostruzione del sinistro operata dal primo Giudice, perché fondata sulla circostanza non provata che il stesse trasportando delle pesanti Pt_1 buste della spesa.
Gli argomenti sono condivisibili.
Invero, il teste , fratello dell'attore, ha ricostruito la Testimone_1
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Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 dinamica del sinistro stradale dedotto in lite, confermando la prospettazione attorea: in particolare, ha riferito di aver assistito all'incidente in quanto egli stava aspettando sul lato opposto della strada suo fratello con il quale aveva fissato un appuntamento e ha dichiarato di aver visto a Controparte_3 bordo della propria autovettura Renault Clio apri re lo sportello che colpiva il facendolo cadere e che “lo sportello non era già aperto bensì, è Pt_1 stato aperto nel momento in cui è sopraggiunto mio fratello” (cfr. verbale di udienza del 26.10.2017 del fascicolo di primo grado).
Dall'istruttoria espletata non sono, invece, emersi elementi probatori idonei a ritenere provata una condotta del che possa avere concorso al Pt_1 verificarsi dell'evento dannoso, ovvero – come dedotto dall'appellata
– che egli stesse trasportando alcune buste della spesa e che a causa CP_3 del peso delle stesse e della velocità mantenuta avrebbe perso l'equilibrio ed impattato contro la portiera semiaperta della vettura.
La circostanza - contestata dall'appellante - non solo non è emersa all'esito dell'escussione testimoniale, ma non è stata provata dalle controparti.
La convenuta ha articolato tardivamente le proprie richieste CP_3 istruttorie, oltre il termine della prima udienza di comparizione (invero,
l'art. 320, quarto comma, c.c., prevede la possibilità di concedere un termine solo per integrare i mezzi di prova tempestivamente richiesti nell'atto introduttivo, o al più tardi, alla prima udienza, nella misura in cui tale integrazione derivi dalle difese svolte dalla controparte).
Dunque, non ha fornito alcuna prova delle circostanze allegate.
Preme infine osservare come il teste di parte attrice, – della cui Tes_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare - ha riferito che il Pt_1 circolava sulla strada, in quanto lungo il tratto di strada teatro del sinistro non vi sono piste ciclabili e che la strada era a senso unico di marcia : il si trovava dunque a sinistra dell'autovettura, quindi circolava nel Pt_1 corretto senso di marcia, e nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto, atteso che la ha repentinamente ed improvvisamente aperto la CP_3 portiera del proprio veicolo.
Non essendo emerso alcun altro elemento idoneo a supportare una diversa pagina 8 di 12
Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 causa della caduta, non si può che concludere - appunto per la stretta contestualità fra apertura dello sportello e caduta e l'assenza di alternative diverse - che l'apertura dello sportello è stata la causa del sinistro.
È, infatti, indubitabile, secondo l'id quod plerumque accidit, che se si apre improvvisamente uno sportello, anche di poco, di una macchina posteggiata lungo una strada, si viene a creare un ostacolo per chi sopraggiunge, soprattutto se si tratta di una bicicletta.
Ne deriva l'esclusiva e piena responsabilità di , quale Controparte_3 autrice materiale della condotta che ha cagionato il danno , e l'esclusione del concorso di colpa del nella causazione del sinistro. Pt_1
Con il secondo motivo di appello, ha contestato Parte_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, in assenza di adeguata motivazione, ha inteso recepire solo in parte le risultanze degli accertamenti medico legali affidati al proprio ausiliario, rideterminando il danno biologico nel 4% (invece del 6%), confermando i 30 giorni di In validità
Temporanea Totale e riducendo a giorni cinquanta (invece di novantatré)
l'Invalidità Temporanea Parziale al 50%.
Il motivo di gravame è fondato e va, pertanto, accolto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU” (Cass. civ., ordinanza n. 200 dell'11 gennaio 2021).
Ed invero, pur essendo il Giudice peritus peritorum, quando non ha le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostrui re e comprendere la fattispecie concreta in esame, deve fare ricorso ad una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova . Egli potrà disattendere o potrà in parte discostarsi dalle risultanze della consulenza d'ufficio solo a condizione che sostituisca la valutazione tecnica non condivisa con diversa valutazione fondata su dati tecnici e scientifici e purché fornisca un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di pagina 9 di 12
Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 diritto, nella quale indichi gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico -giuridici (così Corte appello Roma, 03/04/2020, n.1898; Cass . civ., 08/07/2024, n.18560).
La consulenza non può dunque essere disattesa in modo criptico e sostanzialmente avalutativo del complesso delle circostanze da ess a emergenti (Cass. n. 28043/2021).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha ritenuto “eccessivo il computo offerto dall'ausiliario, in considerazione della dinamica e della casistica”, senza procedere ad un'analisi critica delle risultanze peritali e dunque senza fornire un'adeguata motivazione, né ha inteso esercitare i poteri processuali volti ad ottenere dal proprio ausiliario chiarimenti sulle conclusioni cui era pervenuto.
Si osserva inoltre che non è emerso che le risultanze peritali siano state oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado da parte delle odierne appellate.
Pertanto, sulla base della valutazione medico -legale compiuta dal C.T.U. si quantifica, conformemente agli accertamenti peritali, il danno biologico di natura permanente nella misura del 6%, con un'invalidità temporanea totale per 30 giorni ed un'invalidità temporanea parziale al 50% per 93 giorni.
Il danno va quindi liquidato, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2024) , nel complessivo importo di € 14.145,73, di cui € 7.440,09 quale danno biologico permanente , € 4.225,86 quale danno biologico temporaneo ed € 2.479,78 a titolo di danno morale, calcolato sulla sola invalidità permanente (come riconosciuto dal Giudice di prime cure, statuizione da confermare in assenza di gravame specifico).
Da tale importo deve essere detratto quanto già percepito a tale titolo dal danneggiato (considerato che l'appellante domanda il pagamento “a saldo”): residua, per capitale, l'importo di € 10.831,76.
Tuttavia, parte appellante ha domandato la cond anna delle controparti alla corresponsione del minore importo di € 9.109,93 a titolo di danno non patrimoniale, e, per tale ragione, la domanda non può che essere accolta , ai pagina 10 di 12
Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 sensi dell'art. 112 c.p.c., nei limiti del predetto minor importo.
Su tale somma devono essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione, come statuito dalla sentenza di primo gra do.
Quanto, infine, al terzo motivo di appello, il ha dedotto che Pt_1 erroneamente il Giudice di Pace non ha riconosciuto l'intero importo delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale.
Il motivo di appello è infondato.
Quanto alle spese sostenute nella fase stragiudiziale, diversamente da quelle processuali, esse costituiscono una componente del danno emergente e, pertanto, possono essere liquidate all'esito del giudizio, purché provate e documentate (cfr. ord. Cass. civ., sez. III, 17/05/2022, n.15732).
Non appare a tal fine sufficiente la sola fattura pro forma prodotta in giudizio dall'odierno appellante, atteso che quando la fattispecie determinativa del danno si è già verificata ed il danno si individua nella sopportazione di un esborso, non è possibile vedere riconosciuto il danno se non sia stato provato il corrispondente esborso patrimonia le, allegando la relativa documentazione (i.e. distinte di bonifico).
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti indicati e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1458/2019 del Giudice di Pace di CA, le appellate vanno condannate, in via solidale, al pagamento della residua somma di € 9.109,93, in favore di , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale , oltre interessi e rivalutazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza, pertanto, sono poste a carico delle parti appellate, in solido tra loro, e, considerate la natura, il valore (€ 9.109,93, in base al decisum, cfr.
Cass. Civ., n. 21256/2016) e la complessità delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014
(così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€
389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione;
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 382,50
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Proc. N.R.G.A.C. 683/2020 (€ 355,50 per C.U. e € 27,00 marca da bollo), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. , da distrarsi in favore dell'Avv. LORENA DE LUCA, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1458/2019 del Giudice di Pace di CA, accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_3 causazione del sinistro occorso il giorno 7.12.2013 in CA;
2) Condanna, in solido tra loro, la e Controparte_1
al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, Controparte_3 in favore dell'appellante, della residua somma di € 9.109,93, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
3) Condanna la e al Controparte_1 Controparte_3 pagamento, in solido fra loro, in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €
2.540,00 a titolo di compensi professionali , oltre rimborso spese vive pari ad € 382,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dell'Avv. LORENA
DE LUCA, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in CA, lì 20.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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