Articolo 25 del Decreto 15 febbraio 1993, n. 253
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Versione
24 ottobre 1993
Art. 25. Affettamento 1. Le operazioni di affettamento e confezionamento del "prosciutto di Parma" sono effettuate presso laboratori situati nella zona tipica, di cui all'art. 2, comma 1, della legge, attrezzati in modo specifico e preventivamente riconosciuti dall'organismo abilitato.
2. Gli interessati devono presentare istanza all'organismo abilitato, indicando:
a) l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;
b) la ragione sociale e la sede della ditta;
c) la sede del laboratorio di confezionamento;
d) gli estremi dell'autorizzazione sanitaria.
3. L'organismo abilitato, espletati gli accertamenti ritenuti necessari, provvede al riconoscimento del laboratorio ed alla attribuzione di uno specifico numero di identificazione.
4. Qualora il laboratorio sia ricompreso nell'ambito di uno stabilimento di produzione gia' riconosciuto, il numero di identificazione puo' coincidere con quello attribuito ai sensi dell'art. 11, comma 2.
Nota all'art. 25:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 26/1990 si veda in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1993
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