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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2663/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 17/04/1966, residente in [...], Discesa Cadevilla 13/24 sc.A ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CARLO RI TI, (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._3 in Genova (GE) via Chighizola 7/2, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CARLO
RI TI, (C.F. ) che la rappresenta e difende, come da procura C.F._2 in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 09/12/1995 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 02.02.2018 omologato con decreto n. 453/2018 del 08/02/2018 emesso dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova (GE) il 09/12/1995 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi continuano a vivere separatamente nel mutuo rispetto nelle rispettive residenze;
2. I figli e , ancora economicamente non autosufficienti, resteranno collocati e Per_1 Per_2 continueranno a risiedere presso la madre nella sua residenza anagrafica;
3. Il marito si impegna a corrispondere alla moglie, entro il giorno quindici di ogni mese, Un contributo di Euro 750,00 per il mantenimento dei figli da rivalutarsi annualmente Sulla base degli
Indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche e sportive) ad essi relative;
4. I coniugi dichiarano, per il resto, di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciando pertanto a qualunque richiesta reciproca di contributo a titolo di
Mantenimento; Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008,
Numero 988, Parte I, Serie ) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 17/04/1966, residente in [...], Discesa Cadevilla 13/24 sc.A ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CARLO RI TI, (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._3 in Genova (GE) via Chighizola 7/2, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CARLO
RI TI, (C.F. ) che la rappresenta e difende, come da procura C.F._2 in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 09/12/1995 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 02.02.2018 omologato con decreto n. 453/2018 del 08/02/2018 emesso dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova (GE) il 09/12/1995 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi continuano a vivere separatamente nel mutuo rispetto nelle rispettive residenze;
2. I figli e , ancora economicamente non autosufficienti, resteranno collocati e Per_1 Per_2 continueranno a risiedere presso la madre nella sua residenza anagrafica;
3. Il marito si impegna a corrispondere alla moglie, entro il giorno quindici di ogni mese, Un contributo di Euro 750,00 per il mantenimento dei figli da rivalutarsi annualmente Sulla base degli
Indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche e sportive) ad essi relative;
4. I coniugi dichiarano, per il resto, di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciando pertanto a qualunque richiesta reciproca di contributo a titolo di
Mantenimento; Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008,
Numero 988, Parte I, Serie ) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini