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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA NZ Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
FA NI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2493/2025 , introdotta da
(ROMA, 01/02/1957) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 20/02/1967), entrambi con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA
FAZZARI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2013, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
• Ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo economicamente indipendenti;
• La casa coniugale di Via Bonichi Roma, resterà in locazione alla Sig.ra che vi Pt_1 abiterà insieme al figlio;
Per_1
• Il Sig. verserà alla madre per il mantenimento del figlio euro 200,00= Parte_2 Per_1 mensili presso il domicilio della madre entro il giorno 5 del mese, con rivalutazione annuale ISTAT, fino alla concreta erogazione della pensione di invalidità; • il Sig. si impegna a cedere a titolo gratuito la propria quota pari al 50% della Parte_2 proprietà della casa sita in Rocca di Botte (su cui la paga un mutuo ipotecario a lei Pt_1 intestato in via esclusiva) alla moglie oppure - se la Sig.ra lo preferisce - ad entrambi i Pt_1 figli;
in alternativa si impegna a vendere la propria quota a persona che verrà nominata dalla Sig.ra devolvendo l'intero ricavato alla stessa, in considerazione del fatto che Pt_1 quest'ultima ha pagato integralmente il mutuo ed ha mantenuto i figli;
• le parti dichiarano che con le suindicate pattuizioni non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, avendo regolato tutti i loro rapporti;
• le parti si danno reciproco consenso per il rilascio dei passaporti;
• Le parti rinunciano sin da ora ad impugnare il provvedimento di divorzio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 15/02/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2493/2025 R.G.A.C.: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
15/02/1997 tra (ROMA, 01/02/1957) e Parte_1 [...]
(ROMA, 20/02/1967) trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00011, Parte 1, Serie 53, Anno 1997
, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 01/07/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA NZ Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
FA NI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2493/2025 , introdotta da
(ROMA, 01/02/1957) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 20/02/1967), entrambi con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA
FAZZARI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2013, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
• Ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo economicamente indipendenti;
• La casa coniugale di Via Bonichi Roma, resterà in locazione alla Sig.ra che vi Pt_1 abiterà insieme al figlio;
Per_1
• Il Sig. verserà alla madre per il mantenimento del figlio euro 200,00= Parte_2 Per_1 mensili presso il domicilio della madre entro il giorno 5 del mese, con rivalutazione annuale ISTAT, fino alla concreta erogazione della pensione di invalidità; • il Sig. si impegna a cedere a titolo gratuito la propria quota pari al 50% della Parte_2 proprietà della casa sita in Rocca di Botte (su cui la paga un mutuo ipotecario a lei Pt_1 intestato in via esclusiva) alla moglie oppure - se la Sig.ra lo preferisce - ad entrambi i Pt_1 figli;
in alternativa si impegna a vendere la propria quota a persona che verrà nominata dalla Sig.ra devolvendo l'intero ricavato alla stessa, in considerazione del fatto che Pt_1 quest'ultima ha pagato integralmente il mutuo ed ha mantenuto i figli;
• le parti dichiarano che con le suindicate pattuizioni non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, avendo regolato tutti i loro rapporti;
• le parti si danno reciproco consenso per il rilascio dei passaporti;
• Le parti rinunciano sin da ora ad impugnare il provvedimento di divorzio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 15/02/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2493/2025 R.G.A.C.: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
15/02/1997 tra (ROMA, 01/02/1957) e Parte_1 [...]
(ROMA, 20/02/1967) trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00011, Parte 1, Serie 53, Anno 1997
, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 01/07/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA NZ