TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/05/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 1390/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 07/03/2025 e presentato dai coniugi e con l'avv. ANDREOLA FULVIO Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento EL Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili EL matrimonio tra gli stessi contratto in data 08/09/1990 a FARRA DI
OL (TV)
I coniugi medesimi, all'udienza EL 08.05.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione ELle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere EL Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1390/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto il giorno 08/09/1990 da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
n. a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 10/02/1965, e (C.F. Parte_2
), n. a IE DI OL (TV) il 04/11/1967, e C.F._2
trascritto al n. 42, Parte II, Serie A, Anno 1990 EL registro degli atti di matrimonio EL Comune di FARRA DI OL, alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“Art. 1) I coniugi dichiarano di prestare reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo EL passaporto.
Art. 2) Nulla verrà versato dal signor alla signora Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento di costei e viceversa. Pt_2
Art. 3) Stante la raggiunta indipendenza economica dei figli Per_1
e , entrambi maggiorenni, il padre e la madre nulla Per_2
corrisponderanno a titolo di concorso nel loro mantenimento.
Art. 4) Le parti concordano di definire le reciproche pendenze patrimoniali maturate in costanza di matrimonio come di seguito specificato con un trasferimento immobiliare, giusti principi di diritto statuiti dalle Sezioni Unite ELla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 21761 EL 29/07/2021.
Art. 5 (trasferimento immobiliare)
Il signor nato a [...] il giorno 10 Parte_1
febbraio 1965 e residente a [...], int. 10, codice fiscale trasferisce alla C.F._1
signora nata a [...] il giorno 4 Parte_2
novembre 1967 e residente a [...], codice fiscale - la quale accetta - la C.F._2
propria quota pari alla metà (1/2) ELla proprietà ELl'appartamento così catastalmente censito al Catasto Fabbricati EL medesimo comune:
• Sez. Urb. A, Foglio 3, particella n. 1501, sub. 8, via Canal
Nuovo, piano T-1, categoria A/7, classe 1, consistenza 4,5 vani, superficie totale 111 mq, totale escluse aree scoperte 109 mq, rendita Euro 255,65.
Trattasi di appartamento facente parte di un fabbricato su due corpi, confinante con i mappali nn. 754, 2038, 2039, 2040, via Canal Nuovo,
1914, 2001, 2002, 1999, 2002, 2000 e 2002, salvo altri o variati
(Doc. n. 8).
E' compresa la comproprietà sulle parti e gli impianti comuni, ma con espressa esclusione di qualsiasi comproprietà sull'area scoperta di mq 1851 (milleottocentocinquantuno) individuata come sub 1, sulla quale la parte acquirente ha il solo diritto di passaggio pedonale e carrabile, con ogni mezzo e senza limitazione di orario.
Il signor dichiara, ai sensi ELla legge 28 febbraio 1985 Parte_1
n. 47 e successive modificazioni, nelle forme di cui all'art. 4 ELla legge n. 15/1968, che la costruzione EL fabbricato in oggetto è iniziata in epoca anteriore al 01/09/1967; lo stesso dichiara che dopo tale data sono iniziati i lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso da rurale a residenziale in forza ELla concessione edilizia rilasciata dal Comune di RA di OL in data 12 novembre 1998 n. 122/97 prot. 8631.
L'immobile è pervenuto al trasferente signor per atto di Parte_1
compravendita EL 13/02/2001 a rogito EL Notaio dottor Per_3
, repertorio n. 1054, raccolta n. 500.
[...]
Ai fini ELla regolarità urbanistica il signor dichiara Parte_1
che ad oggi non sono state eseguite sull'immobile trasferendo ulteriori opere tali da richiedere autorizzazioni, permessi a costruire o presentazioni di comunicazioni, denunce di inizio attività o la presentazione di comunicazioni di inizio lavori asseverate, concessioni in sanatoria e che in relazioni agli immobili non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori.
Il signor dichiara altresì, ai sensi ELl'art. 41 ELla Parte_1
legge 28/02/1985 n. 47, che l'immobile oggetto EL trasferimento non
è stato oggetto dei provvedimenti sanzionatori descritti nell'articolo medesimo.
Quanto in oggetto viene attribuito e trasferito integralmente nello stato e grado in cui si trova, con tutti i diritti, comunità, dipendenze, accessori, accessioni e servitù attive e passive.
Parte trasferente dichiara che quanto trasferito è libero da ogni onere, da pignoramenti e da qualsiasi pericolo di evizione ed espropriazione, da qualsiasi limitazione di proprietà e di godimento di natura reale, personale, volontaria, coattiva o legale, anche provvisoria o condizionata, da trascrizioni pregiudizievoli, privilegi di qualsiasi specie, anche non iscritti, da eventuali diritti di prelazione spettanti a terzi nonché da ipoteche, obbligandosi per l'evizione a norma di legge, ad eccezione ELl'ipoteca giudiziale iscritta a Treviso il 20/11/2024 in favore EL signor nato a [...] il [...], codice CP_1
fiscale , contro il signor , nato a [...] C.F._3 Parte_1
EL RA (VI) il 10/02/1965, codice fiscale nota C.F._1 di iscrizione registro generale n. 42334, registro particolare n.
6773, limitatamente alla quota ELla metà di proprietà di quest'ultimo.
Ai sensi e per gli effetti ELl'art. 29, comma 1 bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52, si precisa che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano la planimetria catastale che viene allegata al presente ricorso e al futuro verbale, depositate presso l'Agenzia EL Territorio, Catasto Fabbricati, Ufficio
Provinciale di Treviso, giusta scheda protocollo n. TV0138487 EL
16/11/2023 (Doc. n. 9).
Il signor dichiara che i dati catastali soprariportati e Parte_1
la planimetria è conforme allo stato di fatto, sulla base ELle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo ELla rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi ELla vigente normativa.
Il signor dichiara che la particella compravenduta è stata Parte_1
oggetto di variazione ELla destinazione giusta pratica depositata presso l'Agenzia EL Territorio, Catasto Fabbricati, Ufficio
Provinciale di Treviso, scheda protocollo n. 000130748 EL
17/04/2002 che ha variato il numero da sub 3 a sub 8.
Il trasferimento ELla proprietà avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le unità immobiliari sopra descritte, a corpo e non a misura.
Il signor garantisce la conformità degli impianti esistenti Parte_1
nell'unità immobiliare che viene trasferita alla normativa vigente in materia di sicurezza all'epoca ELla loro realizzazione o EL loro ultimo adeguamento obbligatorio.
Le parti danno atto di riconoscere la normativa vigente relativa agli impianti a servizio dei fabbricati (D.M. 22 gennaio 2008 n.
37). A tal riguardo la signora assume a proprio Parte_2 carico ogni eventuale obbligo di adeguamento e dotazione dalla normativa stessa previsto, con esonero ELla parte trasferente da ogni garanzia o responsabilità a riguardo.
Con riguardo alla normativa vigente in materia di certificazione energetica degli edifici (D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192) la signora dichiara di aver ricevuto l'attestato di prestazione Parte_2
energetica EL fabbricato residenziale trasferendo rilasciato dal geometra di RA di OL (TV), Via Rialto n. 15/A, CP_2
in data 01/03/2025, codice identificativo che viene NumeroD_1
dimesso in copia al presente ricorso e che verrà allegato in originale al verbale (Doc. n. 10).
Il trasferimento EL possesso ELl'immobile de quo, per quanto occorrer possa, è già in precedenza avvenuto.
Il signor , per quanto occorrer possa, da atto di rinunciare Parte_1
all'ipoteca legale sull'immobile trasferito, con esonero da ogni responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari di
Treviso.
Il signor rinuncia altresì ad ogni pretesa su Parte_1
arredi/mobilio di cui si compone l'immobile trasferito.
Art. 6) Le parti e il loro patrocinatore si obbligano a curare la trascrizione e voltura EL verbale presso il competente ufficio ELla pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Art. 7) Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Presidente EL Tribunale, il Giudice Relatore, il Collegio e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine ai trasferimenti immobiliari di cui al presente verbale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza ELla descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza o meno di pesi, oneri, vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica ed impiantistica. Art. 8) A fronte EL trasferimento immobiliare di cui al punto 5 la signora si accolla (accollo cumulativo ex art. 1273 Parte_2
c.c.) il debito EL signor nei confronti EL signor Parte_1 [...]
pari, alla data EL 16/12/2024, ELla somma di Euro CP_1
16.421,97 (sedicimilaquattrocentoventuno/97).
Art. 8) I signori e si danno atto quindi Parte_1 Parte_2
che il trasferimento immobiliare di cui al punto 5 e l'accollo di cui al punto 8 vengono concordati per una migliore definizione dei rapporti patrimoniali ed economici riconducibili al matrimonio e alla cessazione degli effetti civili ELlo stesso, essendone elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione ELla crisi coniugale.
A fronte di tali ragioni i signori e Parte_1 Parte_2
chiedono le esenzioni previste dalla legge nel pagamento ELle imposte ed in particolare l'applicazione ELl'art. 19 ELla legge 6 marzo 1987 n. 74.
Art. 9) I signori e con la regolazione Parte_1 Parte_2
dei rapporti patrimoniali così come descritta nel presente ricorso, rinunciano reciprocamente ad ogni credito/debito pregresso per qualsiasi motivo esistente fra le parti.
Art. 10) Le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento di cui all'art. 5 con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione EL trasferimento immobiliare;
i costi relativi saranno sostenuti dalla beneficiaria EL trasferimento.”
- dà atto che i coniugi all'udienza EL giorno 08.05.2025 hanno confermato la volontà di divorziare alle predette condizioni e di effettuare il trasferimento immobiliare di cui sopra;
e hanno depositato in udienza planimetrie e certificato energetico;
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di FARRA DI OL
(TV) di procedere all'annotazione ELla sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio EL 14/05/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi