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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/10/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA IDA MORETTI PRESIDENTE
DOTT. NC RI REL. EST.
GIUDICE DOTT. VINCENZO LANDOLFI ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23-1/2025 R.G.A.V.G.,
TRA
(CF: C.F. 1 ) e Parte 2 (CF: Parte 1
(), rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, C.F. 2
dall'avv. Iuri Chironi, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Lecce, alla Via Leopardi, n.
121;
RICORRENTI
C.F. 3 CP_2 (CF: C.F. 4 ), (CF: CP 1
C.F. 5 ), CP 4 (CF: C.F. 6 ), [...] (CF: CP 3
Pt 3 (CF: C.F. 7 Parte 4 (CF: C.F._8 e Parte_5
C.F. 9(CF: (), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Salvatore Castiello, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Capodrise (CE), alla
Via F.lli Rosselli n.1;
RICORRENTI
E
(C.F. e P.IVA P.IVA 1 ), in persona del liquidatore pro Controparte_5 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, dagli avv.ti
Francesco D'RA e NA D'IA, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Francesco D'RA, in Castellammare di Stabia (NA), alla Piazza Spartaco n. 27;
RESISTENTE avente ad oggetto: Ricorso per liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, che debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
FATTO E DIRITTO e Parte 2Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025, Parte 1
chiedevano di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 CCII, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della deducendo di vantare nei Controparte 5 '
confronti della medesima società un credito complessivo pari ad € 8.211,83, a titolo di trattamento di fine rapporto. I ricorrenti, a sostegno della domanda de qua, depositavano copia del decreto ingiuntivo n. 42/2023 del 1° febbraio 2023, con il quale il Tribunale di Benevento aveva ingiunto alla
Controparte_5 di pagare a l'importo complessivo di € 3.620,20 a titoloParte 1
di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, oltre le spese del procedimento;
nonché copia del decreto ingiuntivo n. 74/2023, del 24 febbraio 2023, con il quale il
Tribunale di Benevento aveva ingiunto alla Controparte_5 di pagare a Parte_2 l'importo complessivo di € 2.796,93 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, oltre le spese del procedimento monitorio. A fronte delle ingiunzioni de quibus, espletate infruttuosamente le procedure esecutive, dedotto lo stato di insolvenza della società resistente, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della società CP_5
Nelle more, con ricorso depositato in data 11.03.2025, CP 2
[...] CP_1 proponevano ulteriore Parte 4 e Parte 5 CP 3, CP 4 Parte 3
domanda di liquidazione giudiziale, ex art. 49 CCII, nei confronti della Controparte_5
[...] allegando di vantare nei confronti della menzionata società un credito complessivo pari '
ad € 69.808,34, a titolo di trattamento di fine rapporto.
In particolare, i ricorrenti deducevano che le rispettive pretese creditorie erano state accertate da una serie di decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Benevento nei confronti della CP 5 (ovvero:
CP 1 per la somma di € 9.828,38; D.I. n. 163/2023 D.I. n. 155/2023 emesso in favore di per la somma di € 10.495,94; D.I. n. 152/2023 emesso in favore emesso in favore di CP_2
per la complessiva somma di € 3.371,65; D.I. n. 153/2023 emesso in favore di di CP 3
recante importo pari ad € 19.827,51; D.I. n. Numer 1 emesso in favore di Parte 3 CP 4
per la somma per la somma di € 16.177,81; D.I. n. 151/2023 emesso in favore di Parte 4
Parte 5 per la somma di € complessiva di € 4.962,39; D.I. n. 144/2023 emesso in favore di
5.114,66) e che vani erano stati i tentativi di ottenere il pagamento del dovuto, essendo risultate infruttuose le procedure esecutive intraprese. La resistente Controparte_5 si costituiva in giudizio, contestando estensivamente le avverse difese, eccependo, in particolare, l'insussistenza dello stato di insolvenza come desumibile dalla documentazione contabile in atti, deducendo, altresì, la reversibilità della situazione di crisi d'impresa che non le aveva consentito di assolvere tempestivamente agli impegni assunti con gli ex dipendenti.
All'udienza del 9.10.2025, risultando accluse al fascicolo telematico le informative da parte dell'Agenzia delle Entrate, il G.D., in esito alla discussione, si riservava di riferire al collegio.
Deve ritenersi che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente.
In particolare:
- il credito, enunziato dalle parti ricorrenti, è rappresentato puntualmente nella documentazione allegata, ed è divenuto definitivo;
la parte debitrice è imprenditore commerciale, come si evince dalla visura camerale;
per quanto riguarda i bilanci degli ultimi tre anni (triennio contemplato dalla legge al fine dell'accertamento del requisito dimensionale di cui all'art 2 comma 1 lett. d) CCII, va rilevato, in primo luogo, che la prova che la parte debitrice disponga del possesso congiunto dei requisiti che la esonerano dalla liquidazione giudiziale (quelli di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d), CCII), incombe su di essa, a mente dell'art. 121 CCII, che recita: «Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza», e che, comunque, nel caso di specie la documentazione contabile acquisita dimostra il superamento della soglia di cui alla indicata disposizione normativa, mai contestato, per altro, dalla resistente sul punto, infatti, dai
-
bilanci degli anni 2018, 2019 e 2020 emerge il superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett d), CCII, in particolare, quanto al requisito dell'attivo patrimoniale di cui al n. 1) della menzionata disposizione, è da rilevare che la società de qua nell'anno 2018 ha prodotto un attivo patrimoniale pari ad € 1.023,773; nel 2019 un attivo patrimoniale pari ad € 868.269,00 e nel 2020 un attivo patrimoniale pari ad € 924.003,00; altresì, dall'analisi del conto economico si enuclea che la società resistente negli anni 2018,2019,2020 ha prodotto ricavi superiori alla soglia di cui al n. 2) dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, ovvero, ricavi pari € 977.589,00 per l'anno 2018; ricavi pari ad € 737.029,00 per l'anno 2019; ricavi pari ad € 902.331,00 per l'anno 2020 -;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, da adempiere verso gli odierni ricorrenti, eccede gli euro 30.000,00, somma rilevante ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
Deve reputarsi accertato, altresì, lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice: essa non è in grado di assolvere alle proprie obbligazioni, come si ricava: a) dalla circostanza che la debitrice non pagava i debiti, portati dai numerosi D.I. sopra menzionati divenuti definitivi, per un ammontare complessivo pari ad € 78.020,17;
b) dall'indebitamento verso l'Agenzia della Entrate che ammonta, allo stato, ad € 186.226,43;
d) dalla infruttuosità delle azioni esecutive intraprese.
Né può rilevare in questa sede la circostanza che la società resistente è stata posta in liquidazione volontaria in data 16.01.2021 (atto iscritto presso il Registro delle Imprese in data 20.01.2023, come emerge dalla visura camerale in atti), in quanto in tale ipotesi la Suprema Corte- con orientamento consolidato- ha affermato il principio per il quale "l'accertamento del requisito di cui all'art. 5 l.fall. deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori" e nel caso di specie ricorre tale presupposto alla luce della rilevante esposizione debitoria quale risultante dalla espletata istruttoria.
Non è possibile, aprendosi con la presente, una fase di liquidazione giudiziale, una condanna alle spese di lite: la questione dovrà essere, se del caso, rimessa alla fase di accertamento del passivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
1. dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_5 in persona del liquidatore pro tempore, con sede in Durazzano (BN), alla Via Roma n.
[...]
14, C.F. e P.IVA n. P.IVA 1
2. nomina Giudice Delegato la dott.ssa Vincenzina Andricciola;
3. nomina Curatore il dott. Persona 1 iscritto all'albo dell'ODCEC di Benevento che alla luce della organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art 130 ultimo comma Codice della crisi risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 con invito ad accettare l'incarco entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
4. ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. autorizza il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la impresa debitrice anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con la impresa debitrice;
6. avvisa il Curatore che, al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la Cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4 bis, d. lgs. 6 Settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 Maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado od affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, e di non essere tra coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali), e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
invita, altresì, il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
7. ordina al Curatore:
di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.; di redigere l'inventario nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti od avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- in attesa dell'attuazione degli artt. 126, comma 2, CCII, e 199 CCII, di attivare il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 10 CCII;
- di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso, trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo, ed il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura;
8. fissa la data del 05.02.2026 ore 11,00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
9. avvisa i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 bis, ovvero 22, comma 3,
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere;
l'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la Cancelleria del Tribunale;
il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
10. ordina, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza sia comunicata al debitore, a chi ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, al Pubblico Ministero, al Curatore, nonché trasmessa, per estratto, al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione.
Così deciso in Benevento, il 13.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT.SSA NC RI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA IDA MORETTI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato
Ordinario in tirocinio presso l'intestato Ufficio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA IDA MORETTI PRESIDENTE
DOTT. NC RI REL. EST.
GIUDICE DOTT. VINCENZO LANDOLFI ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23-1/2025 R.G.A.V.G.,
TRA
(CF: C.F. 1 ) e Parte 2 (CF: Parte 1
(), rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, C.F. 2
dall'avv. Iuri Chironi, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Lecce, alla Via Leopardi, n.
121;
RICORRENTI
C.F. 3 CP_2 (CF: C.F. 4 ), (CF: CP 1
C.F. 5 ), CP 4 (CF: C.F. 6 ), [...] (CF: CP 3
Pt 3 (CF: C.F. 7 Parte 4 (CF: C.F._8 e Parte_5
C.F. 9(CF: (), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Salvatore Castiello, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Capodrise (CE), alla
Via F.lli Rosselli n.1;
RICORRENTI
E
(C.F. e P.IVA P.IVA 1 ), in persona del liquidatore pro Controparte_5 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, dagli avv.ti
Francesco D'RA e NA D'IA, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Francesco D'RA, in Castellammare di Stabia (NA), alla Piazza Spartaco n. 27;
RESISTENTE avente ad oggetto: Ricorso per liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, che debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
FATTO E DIRITTO e Parte 2Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025, Parte 1
chiedevano di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 CCII, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della deducendo di vantare nei Controparte 5 '
confronti della medesima società un credito complessivo pari ad € 8.211,83, a titolo di trattamento di fine rapporto. I ricorrenti, a sostegno della domanda de qua, depositavano copia del decreto ingiuntivo n. 42/2023 del 1° febbraio 2023, con il quale il Tribunale di Benevento aveva ingiunto alla
Controparte_5 di pagare a l'importo complessivo di € 3.620,20 a titoloParte 1
di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, oltre le spese del procedimento;
nonché copia del decreto ingiuntivo n. 74/2023, del 24 febbraio 2023, con il quale il
Tribunale di Benevento aveva ingiunto alla Controparte_5 di pagare a Parte_2 l'importo complessivo di € 2.796,93 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, oltre le spese del procedimento monitorio. A fronte delle ingiunzioni de quibus, espletate infruttuosamente le procedure esecutive, dedotto lo stato di insolvenza della società resistente, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale a carico della società CP_5
Nelle more, con ricorso depositato in data 11.03.2025, CP 2
[...] CP_1 proponevano ulteriore Parte 4 e Parte 5 CP 3, CP 4 Parte 3
domanda di liquidazione giudiziale, ex art. 49 CCII, nei confronti della Controparte_5
[...] allegando di vantare nei confronti della menzionata società un credito complessivo pari '
ad € 69.808,34, a titolo di trattamento di fine rapporto.
In particolare, i ricorrenti deducevano che le rispettive pretese creditorie erano state accertate da una serie di decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Benevento nei confronti della CP 5 (ovvero:
CP 1 per la somma di € 9.828,38; D.I. n. 163/2023 D.I. n. 155/2023 emesso in favore di per la somma di € 10.495,94; D.I. n. 152/2023 emesso in favore emesso in favore di CP_2
per la complessiva somma di € 3.371,65; D.I. n. 153/2023 emesso in favore di di CP 3
recante importo pari ad € 19.827,51; D.I. n. Numer 1 emesso in favore di Parte 3 CP 4
per la somma per la somma di € 16.177,81; D.I. n. 151/2023 emesso in favore di Parte 4
Parte 5 per la somma di € complessiva di € 4.962,39; D.I. n. 144/2023 emesso in favore di
5.114,66) e che vani erano stati i tentativi di ottenere il pagamento del dovuto, essendo risultate infruttuose le procedure esecutive intraprese. La resistente Controparte_5 si costituiva in giudizio, contestando estensivamente le avverse difese, eccependo, in particolare, l'insussistenza dello stato di insolvenza come desumibile dalla documentazione contabile in atti, deducendo, altresì, la reversibilità della situazione di crisi d'impresa che non le aveva consentito di assolvere tempestivamente agli impegni assunti con gli ex dipendenti.
All'udienza del 9.10.2025, risultando accluse al fascicolo telematico le informative da parte dell'Agenzia delle Entrate, il G.D., in esito alla discussione, si riservava di riferire al collegio.
Deve ritenersi che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente.
In particolare:
- il credito, enunziato dalle parti ricorrenti, è rappresentato puntualmente nella documentazione allegata, ed è divenuto definitivo;
la parte debitrice è imprenditore commerciale, come si evince dalla visura camerale;
per quanto riguarda i bilanci degli ultimi tre anni (triennio contemplato dalla legge al fine dell'accertamento del requisito dimensionale di cui all'art 2 comma 1 lett. d) CCII, va rilevato, in primo luogo, che la prova che la parte debitrice disponga del possesso congiunto dei requisiti che la esonerano dalla liquidazione giudiziale (quelli di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d), CCII), incombe su di essa, a mente dell'art. 121 CCII, che recita: «Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza», e che, comunque, nel caso di specie la documentazione contabile acquisita dimostra il superamento della soglia di cui alla indicata disposizione normativa, mai contestato, per altro, dalla resistente sul punto, infatti, dai
-
bilanci degli anni 2018, 2019 e 2020 emerge il superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett d), CCII, in particolare, quanto al requisito dell'attivo patrimoniale di cui al n. 1) della menzionata disposizione, è da rilevare che la società de qua nell'anno 2018 ha prodotto un attivo patrimoniale pari ad € 1.023,773; nel 2019 un attivo patrimoniale pari ad € 868.269,00 e nel 2020 un attivo patrimoniale pari ad € 924.003,00; altresì, dall'analisi del conto economico si enuclea che la società resistente negli anni 2018,2019,2020 ha prodotto ricavi superiori alla soglia di cui al n. 2) dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, ovvero, ricavi pari € 977.589,00 per l'anno 2018; ricavi pari ad € 737.029,00 per l'anno 2019; ricavi pari ad € 902.331,00 per l'anno 2020 -;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, da adempiere verso gli odierni ricorrenti, eccede gli euro 30.000,00, somma rilevante ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
Deve reputarsi accertato, altresì, lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice: essa non è in grado di assolvere alle proprie obbligazioni, come si ricava: a) dalla circostanza che la debitrice non pagava i debiti, portati dai numerosi D.I. sopra menzionati divenuti definitivi, per un ammontare complessivo pari ad € 78.020,17;
b) dall'indebitamento verso l'Agenzia della Entrate che ammonta, allo stato, ad € 186.226,43;
d) dalla infruttuosità delle azioni esecutive intraprese.
Né può rilevare in questa sede la circostanza che la società resistente è stata posta in liquidazione volontaria in data 16.01.2021 (atto iscritto presso il Registro delle Imprese in data 20.01.2023, come emerge dalla visura camerale in atti), in quanto in tale ipotesi la Suprema Corte- con orientamento consolidato- ha affermato il principio per il quale "l'accertamento del requisito di cui all'art. 5 l.fall. deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori" e nel caso di specie ricorre tale presupposto alla luce della rilevante esposizione debitoria quale risultante dalla espletata istruttoria.
Non è possibile, aprendosi con la presente, una fase di liquidazione giudiziale, una condanna alle spese di lite: la questione dovrà essere, se del caso, rimessa alla fase di accertamento del passivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
1. dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_5 in persona del liquidatore pro tempore, con sede in Durazzano (BN), alla Via Roma n.
[...]
14, C.F. e P.IVA n. P.IVA 1
2. nomina Giudice Delegato la dott.ssa Vincenzina Andricciola;
3. nomina Curatore il dott. Persona 1 iscritto all'albo dell'ODCEC di Benevento che alla luce della organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art 130 ultimo comma Codice della crisi risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 con invito ad accettare l'incarco entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
4. ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. autorizza il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la impresa debitrice anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con la impresa debitrice;
6. avvisa il Curatore che, al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la Cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4 bis, d. lgs. 6 Settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 Maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado od affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, e di non essere tra coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali), e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
invita, altresì, il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
7. ordina al Curatore:
di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.; di redigere l'inventario nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti od avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- in attesa dell'attuazione degli artt. 126, comma 2, CCII, e 199 CCII, di attivare il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 10 CCII;
- di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso, trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo, ed il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura;
8. fissa la data del 05.02.2026 ore 11,00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
9. avvisa i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 bis, ovvero 22, comma 3,
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere;
l'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la Cancelleria del Tribunale;
il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
10. ordina, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza sia comunicata al debitore, a chi ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, al Pubblico Ministero, al Curatore, nonché trasmessa, per estratto, al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione.
Così deciso in Benevento, il 13.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT.SSA NC RI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA IDA MORETTI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Ficociello, Magistrato
Ordinario in tirocinio presso l'intestato Ufficio.