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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9077/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa IT Di Salvo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9077/2021 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ato a Teramo il 21.01.1938,
[...] C.F._2
o GI presso il cui studio in Casagiove C.F._3
(CE) via Napoli n. 68 elettivamente Email_1
RICORRENTI
Contro
, c.f. , in persona del L.R.p.t., Partita IVA , Viale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
4 R rappresentat li avv. Email_2
IT NA DO (CF dall'avv. Rosita Leone (CF C.F._4
), elettiva erta, presso la Filiale di C.F._5 Controparte_1
sita alla Piazza Duomo n. 12, indirizzi di posta elettronica certificata:
[...]
Email_3 Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio , deduce ari ostale ordinario Controparte_1
Serie. Q valore di £ 1.000.000 (un milione) emesso il 09/11/1988 presso l'ufficio postale di Piana di Monte Verna (CE), con a tergo le seguenti condizioni in ordine ai tassi di interessa da applicare: buono postale fruttifero serie q al seguente tasso lordo dal 1° al 5° anno 8%; dal 6° al 10° anno 9% dal 11° al 15° anno 10,50% dal 16° al 20° anno 12,00%, dal 21° al 30° anno 12% - ritenuta fiscale 12,50%, condizioni inserite con un pagina 1 di 5 timbro. Deducevano che a seguito di richiesta del valore di rimborso, offriva CP_1 loro una somma inferiore a quanto dovuto ed in particolare l'impo .546,09 diminuito della ritenuta fiscale di € 718,52, per una somma netta a pagarsi di € 4.827,57. Concludevano, pertanto, affinchè il Tribunale volesse: “ Accertare e dichiarare il diritto degli attori ricorrenti e al rimborso del Buono Postale Fruttifero ordinario categ. Q Parte_1 Parte_2
– n. 000 i ne) emesso il 09/11/1988 presso l'ufficio postale di Piana di Monte Verna (CE), comprensivo degli interessi alla scadenza del 31/12/2018 secondo le indicazioni riportate sul retro, nella somma pari € 7.457,46 (settemilaquattrocentocinquantasette/46) lorde che al netto della ritenuta fiscale come specificata sopra è di € 6.590,24 (seimilacinquecentonovanta/24) oltre ulteriori interessi legali maturati e maturandi dal 09/11/2018 fino al soddisfo;
e per l'effetto condannare Controparte_1
[...
, c.f. , in persona del L.R.p.t., P.IVA , al pagamento in favo P.IVA_1 P.IVA_2 ricorrenti e la somma, calcolata sulla base dalle condizioni apposte sul Parte_1 Parte_2 titolo al t 4 (seimilacinquecentonovanta/24) o la somma maggiore o minore che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa oltre ulteriori interessi legali maturati e maturandi dal 09/11/2018 fino al soddisfo. In via assolutamente subordinata, nel caso il Tribunale non volesse accogliere la domanda proposta in via principale, Voglia lo stesso Ecc.mo Tribunale accogliere la domanda come spiegata ai punti A9),B),C), D1) e E)-II°p.) del diritto e quantificata nel Calcolo 2 TABELLA 2 della perizia di parte allegata e pertanto - Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2
al rimborso del (di seguito B.F.P.) ordi n.
[...] Controparte_2
£ 1.000.000 ( 1/1988 presso l'ufficio postale di Piana di Monte Verna (CE) comprensivo degli interessi alla scadenza del 09/11/2018 secondo le indicazioni riportate sul retro pari al netto della ritenuta fiscale nella somma di € 6.059,01 (seimilacinquantanove/01) oltre ulteriori interessi legali maturati e maturandi dal 09/11/2018 fino al soddisfo;
per l'effetto condannare , c.f. Controparte_1
, in persona del L.R.p.t., P.IVA , al pagamento in favo renti P.IVA_1 P.IVA_2
e la som lla base dalle condizioni apposte sul titolo al Parte_1 Parte_2 ut 1 (seimilacinquantanove/01) o la somma maggiore o minore che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa oltre ulteriori interessi legali maturati e maturandi dal 09/11/2018 fino al soddisfo. - Con vittoria di spese e spettanze professionali di giudizio, oltre rimb. forf. del 15% nonché CPA ed oneri di legge con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Con memoria difensiva del 23.09.2022, si costituiva insistendo per il rigetto Controparte_1 della domanda attorea poiché infondata sia nell'an c ostenendo la correttezza dell'operato delle ritenendo che gli interessi del buono siano stati corrisposti sulla base di CP_1 quanto stabilito n reto Ministeriale istitutivo della serie Q e riportato nelle tabelle allegate al Decreto istitutivo, nel caso specifico il D.M. 13.06.1986.
In particolare affermava che i Buoni Postali Fruttiferi come quelli oggetto di causa sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., la cui disciplina non è contenuta solo in un contratto tra (che è mero collettore delle risorse finanziarie) ed il titolare, ma anche CP_1 nelle norme di DPR 156/73, al DPR 256/89 e nei relativi Decreti Ministeriali che disciplinano la materia nel tempo, istituendo le varie serie dei Buoni. Concludeva chiedendo di “respingere il Ricorso ex art. 702 bis cui si resiste, proposto dai ricorrenti perché infondato, accertando e dichiarando la correttezza della condotta di nonché accertando e CP_1 dichiarando che parte ricorrente con comunicazione datata 28 aprile 202 ti) ha spontaneamente effettuato il rimborso del BPF di cui è causa incassando la somma di euro 5.536,53 (allegato in atti); - accertare e dichiarare che nessun' altra somma è dovuta oltre quella già riscossa allo sportello pari ad euro 5.536,53 e per l'effetto dichiarare che null'altro è dovuto da per il titolo dedotto nel presente Controparte_1 pagina 2 di 5 giudizio; - rigettare ogni domanda formulata anche in via subordinata in quanto infondata in fatto e in diritto;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio”. Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva riservata all'udienza del 22.10.2025. La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione. Pone mente osservare che la causa ha ad oggetto la contestazione dell'importo rimborsato al cliente in quanto asseritamente non corrispondente al D.M. 13.06.1986. Ebbene, dall'esame del buono, appartenente alla serie Q, risulta che la tabella stampigliata a tergo del titolo - emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 28.06.1986 - riporta esattamente le indicazioni di liquidazione di cui all'allegato al predetto D.M. prevedendo fino al ventesimo anno la somma di lire 6.563.761 e per ogni bimestre successivo al 21° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, la liquidazione dell'importo di lire 131.275, di guisa che per tali periodi non vi è alcun dubbio applicativo. Va, invece, individuato quale sia il regime fiscale applicabile al predetto importo da liquidare. In particolare, l'articolo 31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973, prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai BFP: "sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti". Successivamente alla data di emissione dei BFP della serie "Q", avvenuta con il D.M. del 13/06/1986, è intervenuto il D.M n. 556 del 19/09/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, e rubricato "modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601", che prevedeva il venire meno dell'esenzione dei Buoni Postali da imposizione fiscale introducendo una ritenuta d'imposta del 12,50% per le persone fisiche e "sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori", ai sensi dell' art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ratione temporis applicabile. Tale regime è stato applicato sino al 1996 quando, con il D.lgs n. 239 del
01.04.1996, ferma l'aliquota, la ritenuta d'imposta veniva modificata in imposta sostitutiva. Il Decreto Legislativo n. 239 del 01/04/1996 ha, infatti, ulteriormente modificato il regime impositivo previsto per i BEP dalle disposizioni di cui al D.L. 556/86, introducendo, con l'art. 2, una imposta sostitutiva in misura comunque pari al 12,50%: (cfr "sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri tioli similari di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche "). Come precisato dal DM Tesoro 23 giugno 1997 (pubblicato su GU 145/97) istitutivo della serie ordinaria “T” e a termine “AG” all'art 7, gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Solo per i buoni fruttiferi postali emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo, sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Si precisa infine che i rendimenti posti sul retro dei titoli riportano pedissequamente i rendimenti ai tassi previsti dal DM istitutivo della serie "Q", emessi nel 1989 ovvero dopo pagina 3 di 5 l'istituzione della ritenuta erariale, pertanto, si fa presente che i rendimenti riportati sul buono sono calcolati sino al 20° anno al netto della ritenuta mentre l'ammontare previsto per ogni bimestre successivo al 20° anno risulta calcolato sul montante maturato al lordo della ritenuta che andrà quindi applicata . Si ritiene dunque che la disciplina giuridica su esposta individui il momento impositivo quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono. In entrambi i casi il versamento, eseguito tramite prelievo diretto operato dall'intermediario sull'importo ricorrente tra i due regimi ha, dunque, natura meramente pratica, finalizzata ad istituire un'imposta autonoma a fronte di quella sostitutiva. In ambo due casi la suddetta disciplina prevede il dovere impositivo in capo all' intermediario quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono. Il D.M. 23.06.97, invece, all'art. 7 precisa che "per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q (oggetto del presente giudizio) R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". La questione riveste particolare importanza perché incide sulla determinazione della base imponibile e, quindi, sul reddito finale netto prodotto dall'investimento. Orbene, la soluzione va indubbiamente ricercata nel principio di gerarchia delle fonti del diritto, in forza del quale prevale quella di grado superiore avente forza maggiore, con disapplicazione, quindi, del provvedimento sotto ordinato alle disposizioni legislative configgenti (Cit. Tribunale di Bergamo, sent. n. 1390/2020). Va, inoltre, considerato che anche che sul buono fruttifero de quo, emesso il 27.01.1989 è esplicitamente indicato che “l'Ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione”. Alla luce delle considerazioni suesposte, ritiene questo Giudicante che la ritenuta fiscale del 12.50% debba essere applicata, in unica soluzione, al momento di rimborso dei buoni e non come -presumibilmente - effettuato dall'intermediario, seguendo il disposto del D.M. 23.06.97 e, quindi, capitalizzando annualmente gli interessi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del 12,5%. Tale criterio, infatti, finirebbe per ridurre indebitamente l'importo spettante all'investitore, pervenendo ad una capitalizzazione al netto e non al lordo della ritenuta, secondo un criterio che considera anticipatamente il momento impositivo che, invece, deve essere successivo, ai sensi delle disposizioni richiamate. Ne consegue, pertanto, che ai fini della quantificazione dell'importo dovuto da Controparte_1 agli odierni ricorrenti possa effettuarsi il seguente calcolo effettuato sulla s
[...]
.06.1986, ossia :
1) fino al ventesimo anno la somma di lire 6.563.761 ( € 3.389,90)
2) per ogni bimestre successivo al 21° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, la liquidazione dell'importo di lire 131.275 (€ 67,80) x 60 semestri (€ 4068,00) per un totale lordo di € 7457,90 a cui va applicata la ritenuta fiscale del 12,50 in un'unica soluzione al momento del rimborso per un totale di € 6525,66 . Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di nella Controparte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. tenut edi e considerata l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Unico, dott.ssa IT Di Salvo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, cosi provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di e , dell , oltre interessi in Parte_1 Parte_2 misura le a
2. Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
e , che si liquidano in € 2.540,00 oltre spese gene Pt_1 Parte_2 di e del difensore dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. IT Di Salvo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa IT Di Salvo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9077/2021 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ato a Teramo il 21.01.1938,
[...] C.F._2
o GI presso il cui studio in Casagiove C.F._3
(CE) via Napoli n. 68 elettivamente Email_1
RICORRENTI
Contro
, c.f. , in persona del L.R.p.t., Partita IVA , Viale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
4 R rappresentat li avv. Email_2
IT NA DO (CF dall'avv. Rosita Leone (CF C.F._4
), elettiva erta, presso la Filiale di C.F._5 Controparte_1
sita alla Piazza Duomo n. 12, indirizzi di posta elettronica certificata:
[...]
Email_3 Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio , deduce ari ostale ordinario Controparte_1
Serie. Q valore di £ 1.000.000 (un milione) emesso il 09/11/1988 presso l'ufficio postale di Piana di Monte Verna (CE), con a tergo le seguenti condizioni in ordine ai tassi di interessa da applicare: buono postale fruttifero serie q al seguente tasso lordo dal 1° al 5° anno 8%; dal 6° al 10° anno 9% dal 11° al 15° anno 10,50% dal 16° al 20° anno 12,00%, dal 21° al 30° anno 12% - ritenuta fiscale 12,50%, condizioni inserite con un pagina 1 di 5 timbro. Deducevano che a seguito di richiesta del valore di rimborso, offriva CP_1 loro una somma inferiore a quanto dovuto ed in particolare l'impo .546,09 diminuito della ritenuta fiscale di € 718,52, per una somma netta a pagarsi di € 4.827,57. Concludevano, pertanto, affinchè il Tribunale volesse: “ Accertare e dichiarare il diritto degli attori ricorrenti e al rimborso del Buono Postale Fruttifero ordinario categ. Q Parte_1 Parte_2
– n. 000 i ne) emesso il 09/11/1988 presso l'ufficio postale di Piana di Monte Verna (CE), comprensivo degli interessi alla scadenza del 31/12/2018 secondo le indicazioni riportate sul retro, nella somma pari € 7.457,46 (settemilaquattrocentocinquantasette/46) lorde che al netto della ritenuta fiscale come specificata sopra è di € 6.590,24 (seimilacinquecentonovanta/24) oltre ulteriori interessi legali maturati e maturandi dal 09/11/2018 fino al soddisfo;
e per l'effetto condannare Controparte_1
[...
, c.f. , in persona del L.R.p.t., P.IVA , al pagamento in favo P.IVA_1 P.IVA_2 ricorrenti e la somma, calcolata sulla base dalle condizioni apposte sul Parte_1 Parte_2 titolo al t 4 (seimilacinquecentonovanta/24) o la somma maggiore o minore che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa oltre ulteriori interessi legali maturati e maturandi dal 09/11/2018 fino al soddisfo. In via assolutamente subordinata, nel caso il Tribunale non volesse accogliere la domanda proposta in via principale, Voglia lo stesso Ecc.mo Tribunale accogliere la domanda come spiegata ai punti A9),B),C), D1) e E)-II°p.) del diritto e quantificata nel Calcolo 2 TABELLA 2 della perizia di parte allegata e pertanto - Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2
al rimborso del (di seguito B.F.P.) ordi n.
[...] Controparte_2
£ 1.000.000 ( 1/1988 presso l'ufficio postale di Piana di Monte Verna (CE) comprensivo degli interessi alla scadenza del 09/11/2018 secondo le indicazioni riportate sul retro pari al netto della ritenuta fiscale nella somma di € 6.059,01 (seimilacinquantanove/01) oltre ulteriori interessi legali maturati e maturandi dal 09/11/2018 fino al soddisfo;
per l'effetto condannare , c.f. Controparte_1
, in persona del L.R.p.t., P.IVA , al pagamento in favo renti P.IVA_1 P.IVA_2
e la som lla base dalle condizioni apposte sul titolo al Parte_1 Parte_2 ut 1 (seimilacinquantanove/01) o la somma maggiore o minore che l'Ecc.mo Tribunale riterrà giusta ed equa oltre ulteriori interessi legali maturati e maturandi dal 09/11/2018 fino al soddisfo. - Con vittoria di spese e spettanze professionali di giudizio, oltre rimb. forf. del 15% nonché CPA ed oneri di legge con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Con memoria difensiva del 23.09.2022, si costituiva insistendo per il rigetto Controparte_1 della domanda attorea poiché infondata sia nell'an c ostenendo la correttezza dell'operato delle ritenendo che gli interessi del buono siano stati corrisposti sulla base di CP_1 quanto stabilito n reto Ministeriale istitutivo della serie Q e riportato nelle tabelle allegate al Decreto istitutivo, nel caso specifico il D.M. 13.06.1986.
In particolare affermava che i Buoni Postali Fruttiferi come quelli oggetto di causa sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., la cui disciplina non è contenuta solo in un contratto tra (che è mero collettore delle risorse finanziarie) ed il titolare, ma anche CP_1 nelle norme di DPR 156/73, al DPR 256/89 e nei relativi Decreti Ministeriali che disciplinano la materia nel tempo, istituendo le varie serie dei Buoni. Concludeva chiedendo di “respingere il Ricorso ex art. 702 bis cui si resiste, proposto dai ricorrenti perché infondato, accertando e dichiarando la correttezza della condotta di nonché accertando e CP_1 dichiarando che parte ricorrente con comunicazione datata 28 aprile 202 ti) ha spontaneamente effettuato il rimborso del BPF di cui è causa incassando la somma di euro 5.536,53 (allegato in atti); - accertare e dichiarare che nessun' altra somma è dovuta oltre quella già riscossa allo sportello pari ad euro 5.536,53 e per l'effetto dichiarare che null'altro è dovuto da per il titolo dedotto nel presente Controparte_1 pagina 2 di 5 giudizio; - rigettare ogni domanda formulata anche in via subordinata in quanto infondata in fatto e in diritto;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio”. Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva riservata all'udienza del 22.10.2025. La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione. Pone mente osservare che la causa ha ad oggetto la contestazione dell'importo rimborsato al cliente in quanto asseritamente non corrispondente al D.M. 13.06.1986. Ebbene, dall'esame del buono, appartenente alla serie Q, risulta che la tabella stampigliata a tergo del titolo - emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 28.06.1986 - riporta esattamente le indicazioni di liquidazione di cui all'allegato al predetto D.M. prevedendo fino al ventesimo anno la somma di lire 6.563.761 e per ogni bimestre successivo al 21° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, la liquidazione dell'importo di lire 131.275, di guisa che per tali periodi non vi è alcun dubbio applicativo. Va, invece, individuato quale sia il regime fiscale applicabile al predetto importo da liquidare. In particolare, l'articolo 31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973, prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai BFP: "sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti". Successivamente alla data di emissione dei BFP della serie "Q", avvenuta con il D.M. del 13/06/1986, è intervenuto il D.M n. 556 del 19/09/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, e rubricato "modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601", che prevedeva il venire meno dell'esenzione dei Buoni Postali da imposizione fiscale introducendo una ritenuta d'imposta del 12,50% per le persone fisiche e "sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori", ai sensi dell' art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ratione temporis applicabile. Tale regime è stato applicato sino al 1996 quando, con il D.lgs n. 239 del
01.04.1996, ferma l'aliquota, la ritenuta d'imposta veniva modificata in imposta sostitutiva. Il Decreto Legislativo n. 239 del 01/04/1996 ha, infatti, ulteriormente modificato il regime impositivo previsto per i BEP dalle disposizioni di cui al D.L. 556/86, introducendo, con l'art. 2, una imposta sostitutiva in misura comunque pari al 12,50%: (cfr "sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri tioli similari di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche "). Come precisato dal DM Tesoro 23 giugno 1997 (pubblicato su GU 145/97) istitutivo della serie ordinaria “T” e a termine “AG” all'art 7, gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Solo per i buoni fruttiferi postali emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo, sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Si precisa infine che i rendimenti posti sul retro dei titoli riportano pedissequamente i rendimenti ai tassi previsti dal DM istitutivo della serie "Q", emessi nel 1989 ovvero dopo pagina 3 di 5 l'istituzione della ritenuta erariale, pertanto, si fa presente che i rendimenti riportati sul buono sono calcolati sino al 20° anno al netto della ritenuta mentre l'ammontare previsto per ogni bimestre successivo al 20° anno risulta calcolato sul montante maturato al lordo della ritenuta che andrà quindi applicata . Si ritiene dunque che la disciplina giuridica su esposta individui il momento impositivo quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono. In entrambi i casi il versamento, eseguito tramite prelievo diretto operato dall'intermediario sull'importo ricorrente tra i due regimi ha, dunque, natura meramente pratica, finalizzata ad istituire un'imposta autonoma a fronte di quella sostitutiva. In ambo due casi la suddetta disciplina prevede il dovere impositivo in capo all' intermediario quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono. Il D.M. 23.06.97, invece, all'art. 7 precisa che "per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q (oggetto del presente giudizio) R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". La questione riveste particolare importanza perché incide sulla determinazione della base imponibile e, quindi, sul reddito finale netto prodotto dall'investimento. Orbene, la soluzione va indubbiamente ricercata nel principio di gerarchia delle fonti del diritto, in forza del quale prevale quella di grado superiore avente forza maggiore, con disapplicazione, quindi, del provvedimento sotto ordinato alle disposizioni legislative configgenti (Cit. Tribunale di Bergamo, sent. n. 1390/2020). Va, inoltre, considerato che anche che sul buono fruttifero de quo, emesso il 27.01.1989 è esplicitamente indicato che “l'Ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione”. Alla luce delle considerazioni suesposte, ritiene questo Giudicante che la ritenuta fiscale del 12.50% debba essere applicata, in unica soluzione, al momento di rimborso dei buoni e non come -presumibilmente - effettuato dall'intermediario, seguendo il disposto del D.M. 23.06.97 e, quindi, capitalizzando annualmente gli interessi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del 12,5%. Tale criterio, infatti, finirebbe per ridurre indebitamente l'importo spettante all'investitore, pervenendo ad una capitalizzazione al netto e non al lordo della ritenuta, secondo un criterio che considera anticipatamente il momento impositivo che, invece, deve essere successivo, ai sensi delle disposizioni richiamate. Ne consegue, pertanto, che ai fini della quantificazione dell'importo dovuto da Controparte_1 agli odierni ricorrenti possa effettuarsi il seguente calcolo effettuato sulla s
[...]
.06.1986, ossia :
1) fino al ventesimo anno la somma di lire 6.563.761 ( € 3.389,90)
2) per ogni bimestre successivo al 21° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, la liquidazione dell'importo di lire 131.275 (€ 67,80) x 60 semestri (€ 4068,00) per un totale lordo di € 7457,90 a cui va applicata la ritenuta fiscale del 12,50 in un'unica soluzione al momento del rimborso per un totale di € 6525,66 . Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di nella Controparte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. tenut edi e considerata l'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Unico, dott.ssa IT Di Salvo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, cosi provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di e , dell , oltre interessi in Parte_1 Parte_2 misura le a
2. Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
e , che si liquidano in € 2.540,00 oltre spese gene Pt_1 Parte_2 di e del difensore dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. IT Di Salvo
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