TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1169/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da Pt_1
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
); C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 10.09.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pramaggiore (VE) al n. 7 parte II serie A anno 2005;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 18.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate per l'udienza del 18.06.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre;
3. la casa familiare sita in Via Roma sx n. 65, Jesolo (VE) di esclusiva proprietà del OR sarà Parte_1 assegnata alla ORa con tutti i mobili che la corredano che sono di proprietà della ORa Parte_2 in quanto acquistati da quest'ultima nel corso della vita matrimoniale nell'interesse del minore;
Pt_2
4. il padre potrà stare con il figlio ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici di ed al fine di garantire una stabilità al rapporto viene Persona_1 concordato che le visite siano fissate in almeno due pomeriggi a settimana con possibilità di pernotto (indicativamente pagina 1 di 3 il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo. In ogni caso, la variazione di giorno dovrà essere comunicata all'altro coniuge almeno 5 giorni prima) ed un fine settimana ogni quindici giorni a partire dal venerdì sera fino alla domenica sera. A tal fine viene precisato che sarà cura del OR occuparsi del trasporto del figlio, da e verso la casa Pt_1 familiare. Fermo restando quanto sopra previsto, il sig. impegna inoltre a tenere con sé il figlio ogniqualvolta Pt_1 la sig.ra debba lavorare in orario notturno (circostanza che dovrà essere comunicata dalla ORa Pt_2 Pt_2 al OR non appena i turni di lavoro saranno stabiliti dalla Dirigenza del Comando). Pt_1
Per il periodo di vacanze natalizie i genitori terranno con sé il figlio per sette giorni ciascuno, di modo che ad anni alterni, possa trascorrere con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre Persona_1 sino all'Epifania; nel periodo Pasquale, i genitori terranno il figlio per tre giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta. Durante il periodo feriale estivo, ciascun genitore trascorrerà con il minore due settimane anche non consecutive. Resta inteso che ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro con un preavviso di almeno 30 giorni il periodo scelto per trascorrere le vacanze estive con il figlio;
5. il sig. verserà entro il 5 di ogni mese in maniera tracciabile sul conto corrente IBAN Parte_1
[...] intestato alla sig.ra la somma di €. 400,00 Parte_2
(quattrocento/00) a titolo di mantenimento per il figlio. Tale somma sarà oggetto di rivalutazione secondo l'indice ISTAT dall'anno 2026. Il padre, inoltre, parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo di Venezia da ritenersi parte integrante del presente accordo, così come le detrazioni fiscali saranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi. Ciascun genitore dovrà documentare all'altro le spese che ha anticipate nel corso del mese appena concluso, entro il giorno 5 di ogni mese e in un'unica soluzione;
6. i coniugi concordano affinché l'assegno unico sia percepito nella misura del 100% dalla sig.ra e Parte_2
a tal fine, il OR si impegna a fornire ogni anno alla ORa tutte le eventuali informazioni di Pt_1 Pt_2 natura fiscale che fossero necessarie per ottenere la suddetta erogazione;
7. a far data dal deposito del presente atto, la ORa si farà integralmente carico delle utenze della casa Pt_2 coniugale, fermo restando che rimarranno a carico del sig. i costi delle utenze riferite alle mensilità precedenti Pt_1 il predetto deposito, ma che dovessero maturare successivamente. Ad integrazione delle condizioni contenute nel ricorso, le parti stabiliscono che la bolletta dell'utenza elettrica, pur rimanendo formalmente intestata al sig. , Parte_1 venga recapitata, sia in cartaceo che via mail, alla sola sig.ra (che provvederà al pagamento) e che Parte_2 solo la medesima possa accedere al sito internet dell'azienda er odifica della password di accesso. Il sig. , inoltre, si impegna a non assumere informazioni (a mezzo telefono, app, o con altri metodi) in Parte_1 merito ai consumi elettrici dell'ex abitazione coniugale. Parimenti, da far data dal deposito del presente atto, il OR verserà l'assegno di mantenimento per il figlio;
Pt_1
8. il OR si impegna e obbliga a vendere la casa coniugale sita in Via Roma sx n. 65, Jesolo (VE) e a Pt_1 versare la metà del ricavato della vendita (da intendersi le somme ricavate al momento della sottoscrizione del preliminare e del rogito) alla ORa sotto la condizione risolutiva espressa che tale somma venga Parte_2 interamente utilizzata, entro 36 mesi dall'incasso della propria quota del saldo, da parte della sig.ra per Pt_2
l'acquisto di uno o più immobili la cui nuda proprietà spetterà al figlio mentre alla sig Persona_1 Pt_2 verrà riservato l'usufrutto. Ferma resta la possibilità per la sig.ra di utilizzare parte della predetta somma Pt_2 per soddisfare le esigenze abitative proprie e del figlio (ad es. per sostenere un eventuale canone di Persona_1 locazione) durante il periodo necessario al reperimento del nuovo immobile;
periodo che comunque non potrà essere superiore ai 36 mesi. Il versamento della somma, pari alla metà del ricavato della vendita della casa familiare di cui al precedente capoverso, dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione del preliminare quanto all'eventuale acconto prezzo, e dell'atto notarile, quanto al saldo prezzo. Le parti concordano sin d'ora che il terzo acquirente versi il corrispettivo pattuito per la compravendita, a mezzo due distinti assegni circolari di pari importo e rispettivamente intestati a ciascuno dei due coniugi;
pagina 2 di 3 9. Il OR si obbliga ad informare la ORa con tempestività ed in ogni caso, con un preavviso di Pt_1 Pt_2 almeno 60 giorni, della data fissata per il rogito notarile. In ogni caso, una volta individuato l'acquirente, la sig.ra si impegna a rilasciare l'immobile adibito a casa familiare entro la data fissata per il rogito. Pt_2 ché la vendita della casa coniugale possa concretizzarsi nel più breve tempo possibile il OR , oltre Pt_1 che ad occuparsi personalmente e con diligenza di tutte le operazioni connesse e finalizzate alla vendita, delega, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, la ORa a compiere le medesime operazioni e quindi Pt_2 anche a sottoscrivere un mandato di vendita a favore di un'agenzia immobiliare scelta da quest'ultima, conferendole a tal fine ogni facoltà di legge;
11. Entrambi i coniugi si impegnano, ciascuno a spese proprie, a far stimare l'immobile da un professionista di fiducia e si impegnano a proporre la vendita dell'immobile al prezzo maggiormente favorevole, così determinato. Allorquando verrà individuato l'acquirente, ognuno dei coniugi dovrà darne tempestiva e immediata comunicazione all'altro ed il OR , in particolare, si obbliga a sottoscrivere il contratto preliminare e il successivo rogito notarile con Pt_1 tempestività, senza ritardi ed agendo in buona fede;
12. i coniugi concordano, sin d'ora, che decorsi 24 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo senza che l'immobile di cui sopra sia stato venduto, il prezzo di vendita sia ridotto del 2%. La stessa percentuale di riduzione del prezzo verrà applicata ogni anno sino al momento della vendita dell'immobile, salvo diverso accordo delle parti sia in ordine alla percentuale che alla tempistica di riduzione. E' fatto divieto, in ogni caso, ad entrambi i coniugi di proporre la vendita dell'immobile ad un prezzo inferiore a quello concordemente pattuito e/o risultante dall'applicazione delle riduzioni come individuate al precedente capoverso, salvo il risarcimento del danno derivante dalla violazione dei suddetti obblighi;
13.
ritenuto che
l'accordo tra le parti protegga adeguatamente il diritto del figlio alla bigenitorialità in un contesto economico proporzionale alle risorse dei genitori e alle esigenze del figlio stesso, gli Avvocati ritengono manifestatamene superfluo l'ascolto del minore;
14. le Parti, con la sottoscrizione apposta in calce al presente accordo, dichiarano e riconoscono altresì di aver già regolamentato ogni altro rapporto di carattere patrimoniale tra loro intercorso durante il matrimonio, confermando di null'altro avere reciproca-mente a pretendere l'uno dall'altra, salvo i diritti e gli obblighi nascenti dalle condizioni stipulate ai punti di cui sopra;
15. compenso professionale compensato.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 18.06.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da Pt_1
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
); C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 10.09.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pramaggiore (VE) al n. 7 parte II serie A anno 2005;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 18.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate per l'udienza del 18.06.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre;
3. la casa familiare sita in Via Roma sx n. 65, Jesolo (VE) di esclusiva proprietà del OR sarà Parte_1 assegnata alla ORa con tutti i mobili che la corredano che sono di proprietà della ORa Parte_2 in quanto acquistati da quest'ultima nel corso della vita matrimoniale nell'interesse del minore;
Pt_2
4. il padre potrà stare con il figlio ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici di ed al fine di garantire una stabilità al rapporto viene Persona_1 concordato che le visite siano fissate in almeno due pomeriggi a settimana con possibilità di pernotto (indicativamente pagina 1 di 3 il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo. In ogni caso, la variazione di giorno dovrà essere comunicata all'altro coniuge almeno 5 giorni prima) ed un fine settimana ogni quindici giorni a partire dal venerdì sera fino alla domenica sera. A tal fine viene precisato che sarà cura del OR occuparsi del trasporto del figlio, da e verso la casa Pt_1 familiare. Fermo restando quanto sopra previsto, il sig. impegna inoltre a tenere con sé il figlio ogniqualvolta Pt_1 la sig.ra debba lavorare in orario notturno (circostanza che dovrà essere comunicata dalla ORa Pt_2 Pt_2 al OR non appena i turni di lavoro saranno stabiliti dalla Dirigenza del Comando). Pt_1
Per il periodo di vacanze natalizie i genitori terranno con sé il figlio per sette giorni ciascuno, di modo che ad anni alterni, possa trascorrere con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre Persona_1 sino all'Epifania; nel periodo Pasquale, i genitori terranno il figlio per tre giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta. Durante il periodo feriale estivo, ciascun genitore trascorrerà con il minore due settimane anche non consecutive. Resta inteso che ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro con un preavviso di almeno 30 giorni il periodo scelto per trascorrere le vacanze estive con il figlio;
5. il sig. verserà entro il 5 di ogni mese in maniera tracciabile sul conto corrente IBAN Parte_1
[...] intestato alla sig.ra la somma di €. 400,00 Parte_2
(quattrocento/00) a titolo di mantenimento per il figlio. Tale somma sarà oggetto di rivalutazione secondo l'indice ISTAT dall'anno 2026. Il padre, inoltre, parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo di Venezia da ritenersi parte integrante del presente accordo, così come le detrazioni fiscali saranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi. Ciascun genitore dovrà documentare all'altro le spese che ha anticipate nel corso del mese appena concluso, entro il giorno 5 di ogni mese e in un'unica soluzione;
6. i coniugi concordano affinché l'assegno unico sia percepito nella misura del 100% dalla sig.ra e Parte_2
a tal fine, il OR si impegna a fornire ogni anno alla ORa tutte le eventuali informazioni di Pt_1 Pt_2 natura fiscale che fossero necessarie per ottenere la suddetta erogazione;
7. a far data dal deposito del presente atto, la ORa si farà integralmente carico delle utenze della casa Pt_2 coniugale, fermo restando che rimarranno a carico del sig. i costi delle utenze riferite alle mensilità precedenti Pt_1 il predetto deposito, ma che dovessero maturare successivamente. Ad integrazione delle condizioni contenute nel ricorso, le parti stabiliscono che la bolletta dell'utenza elettrica, pur rimanendo formalmente intestata al sig. , Parte_1 venga recapitata, sia in cartaceo che via mail, alla sola sig.ra (che provvederà al pagamento) e che Parte_2 solo la medesima possa accedere al sito internet dell'azienda er odifica della password di accesso. Il sig. , inoltre, si impegna a non assumere informazioni (a mezzo telefono, app, o con altri metodi) in Parte_1 merito ai consumi elettrici dell'ex abitazione coniugale. Parimenti, da far data dal deposito del presente atto, il OR verserà l'assegno di mantenimento per il figlio;
Pt_1
8. il OR si impegna e obbliga a vendere la casa coniugale sita in Via Roma sx n. 65, Jesolo (VE) e a Pt_1 versare la metà del ricavato della vendita (da intendersi le somme ricavate al momento della sottoscrizione del preliminare e del rogito) alla ORa sotto la condizione risolutiva espressa che tale somma venga Parte_2 interamente utilizzata, entro 36 mesi dall'incasso della propria quota del saldo, da parte della sig.ra per Pt_2
l'acquisto di uno o più immobili la cui nuda proprietà spetterà al figlio mentre alla sig Persona_1 Pt_2 verrà riservato l'usufrutto. Ferma resta la possibilità per la sig.ra di utilizzare parte della predetta somma Pt_2 per soddisfare le esigenze abitative proprie e del figlio (ad es. per sostenere un eventuale canone di Persona_1 locazione) durante il periodo necessario al reperimento del nuovo immobile;
periodo che comunque non potrà essere superiore ai 36 mesi. Il versamento della somma, pari alla metà del ricavato della vendita della casa familiare di cui al precedente capoverso, dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione del preliminare quanto all'eventuale acconto prezzo, e dell'atto notarile, quanto al saldo prezzo. Le parti concordano sin d'ora che il terzo acquirente versi il corrispettivo pattuito per la compravendita, a mezzo due distinti assegni circolari di pari importo e rispettivamente intestati a ciascuno dei due coniugi;
pagina 2 di 3 9. Il OR si obbliga ad informare la ORa con tempestività ed in ogni caso, con un preavviso di Pt_1 Pt_2 almeno 60 giorni, della data fissata per il rogito notarile. In ogni caso, una volta individuato l'acquirente, la sig.ra si impegna a rilasciare l'immobile adibito a casa familiare entro la data fissata per il rogito. Pt_2 ché la vendita della casa coniugale possa concretizzarsi nel più breve tempo possibile il OR , oltre Pt_1 che ad occuparsi personalmente e con diligenza di tutte le operazioni connesse e finalizzate alla vendita, delega, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, la ORa a compiere le medesime operazioni e quindi Pt_2 anche a sottoscrivere un mandato di vendita a favore di un'agenzia immobiliare scelta da quest'ultima, conferendole a tal fine ogni facoltà di legge;
11. Entrambi i coniugi si impegnano, ciascuno a spese proprie, a far stimare l'immobile da un professionista di fiducia e si impegnano a proporre la vendita dell'immobile al prezzo maggiormente favorevole, così determinato. Allorquando verrà individuato l'acquirente, ognuno dei coniugi dovrà darne tempestiva e immediata comunicazione all'altro ed il OR , in particolare, si obbliga a sottoscrivere il contratto preliminare e il successivo rogito notarile con Pt_1 tempestività, senza ritardi ed agendo in buona fede;
12. i coniugi concordano, sin d'ora, che decorsi 24 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo senza che l'immobile di cui sopra sia stato venduto, il prezzo di vendita sia ridotto del 2%. La stessa percentuale di riduzione del prezzo verrà applicata ogni anno sino al momento della vendita dell'immobile, salvo diverso accordo delle parti sia in ordine alla percentuale che alla tempistica di riduzione. E' fatto divieto, in ogni caso, ad entrambi i coniugi di proporre la vendita dell'immobile ad un prezzo inferiore a quello concordemente pattuito e/o risultante dall'applicazione delle riduzioni come individuate al precedente capoverso, salvo il risarcimento del danno derivante dalla violazione dei suddetti obblighi;
13.
ritenuto che
l'accordo tra le parti protegga adeguatamente il diritto del figlio alla bigenitorialità in un contesto economico proporzionale alle risorse dei genitori e alle esigenze del figlio stesso, gli Avvocati ritengono manifestatamene superfluo l'ascolto del minore;
14. le Parti, con la sottoscrizione apposta in calce al presente accordo, dichiarano e riconoscono altresì di aver già regolamentato ogni altro rapporto di carattere patrimoniale tra loro intercorso durante il matrimonio, confermando di null'altro avere reciproca-mente a pretendere l'uno dall'altra, salvo i diritti e gli obblighi nascenti dalle condizioni stipulate ai punti di cui sopra;
15. compenso professionale compensato.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 18.06.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
pagina 3 di 3