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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/05/2024, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 412 /2024 promossa da:
elett.te dom.to in Sassari presso il proc.avv.to PAOLETTI Parte_1
GAETANO GASPARE che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO contumace
OGGETTO : determinazione compenso professionale;
CONCLUSIONI : come da udienza fissata di spedizione a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, , ha richiesto che Parte_2 venisse accertato il compenso a lui dovuto per le prestazioni professionali effettuate in favore di nel procedimento penale pendente presso il Controparte_1
Tribunale di Sassari al rg 2785/2005 nominato difensore di ufficio, esponeva che nonostante i ripetuti solleciti di pagamento l'obbligato non ha provveduto al pagamento di quanto richiesto. Non si costituiva il convenuto e stante la ritualità della notificazione deve essere dichiarata la sua contumacia. Ritiene il Giudice che la domanda meriti accoglimento essendo emerso dalle produzioni agli atti che l' AVV. ha effettuato la prestazione professionale in Parte_1 favore di nel processo penale espletando la propria attività Controparte_1 professionale presso il Tribunale del riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo di immobile e nel giudizio davanti al Tribunale nel quale il convenuto era imputato di bancarotta fraudolenta. Dell'attività svolta dava prova documentale. pagina 1 di 2
Ritenuto che
trattandosi di causa di valore indeterminato per la fase di impugnazione davanti al Tribunale del riesame in assenza di produzione del ricorso introduttivo il compenso debba essere liquidato in applicazione dei parametri previsti dal DM
55/2014 e successive modifiche, tenendo conto della sola fase di studio e decisionale, applicando i parametri minimi stante l'assenza totale di riferimenti concreti a detta fase liquida in favore dell'avv.to a somma di € 898,99 oltre accessori di Parte_1 legg;
che per il procedimento penale davanti al Tribunale che si è chiuso con dichiarazione di intervenuta prescrizione ( v. sentenza allegata ) non si ha concreta prova di partecipazione alla discussione, ma solamente ad alcune udienze, rinvenendosi per diverse udienza o la dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dall'ordine degli avvocati, o addirittura la presenza di altro difensore di ufficio non in sostituzione, il compenso deve, pertanto, essere determinato applicando i parametri minimi per le procedure davanti al Tribunale Collegiale con riferimento alla sola partecipazione alle udienze ( non si rinvengono nei verbali prodotti interventi dell'avvocato con istanze e richieste) e alla fase decisoria e quindi determinato in € 1.418,00 oltre accessori nella misura dovuta per legge deve essere condannato al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 2.317,00 oltre accessori nella misura dovuta per legge. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione eccezione reietta
1) Condanna a corrispondere in favore di parte Controparte_1 ricorrente la somma di € 2.317,00 oltre accessori nella misura dovuta per legge
2) Condanna, altresì, il resistente a rifondere in favore di parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 852,00 oltre accessori nella misura dovuta per legge.
SASSARI 23.5.2024
Il Giudice G.Sanna
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