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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/07/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
n. 214/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 214 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 15 luglio 2025 e promossa da:
– CF - nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Savutano n. 70, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme via B. Musolino n. 21, presso lo studio dell'avv. Domenico VILLELLA– CF - che lo rappresenta e difende giusta procura alle C.F._2 liti in atti;
- parte ricorrente - contro
– CF – nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._3 alla Via Antonio Cappelli nr. 180/E, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Giacomo Mancini Pal. presso lo studio dell'Avv. Osvaldo A. ROCCA– CF - che la Controparte_2 C.F._4 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
- parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 15 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 24/02/2025, il sig. chiedeva che venisse Parte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il medesimo e CP_1
, in data 23.06.2012, nel Comune di Lamezia Terme (CZ), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato
[...]
Civile di detto Comune, al numero di protocollo 6, parte II serie A.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva:
- che, dall'unione coniugale è nato in data [...] un figlio, ; - che nel corso della Parte_1
1 convivenza matrimoniale il rapporto tra i coniugi si è incrinato, verificandosi continui contrasti ed incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oramai non più assistita dalla comunione spirituale e materiale che deve essere a fondamento di ogni matrimonio;
- che in data 01.12.2001 veniva depositato dalla ricorso giudiziale per la separazione personale dei coniugi, Controparte_1 procedimento (iscritto al n. RG 1662/2021) che vedeva celebrarsi l'udienza di comparizione delle parti e di adozione dei provvedimenti provvisori da parte dell'Ill.mo Presidente del Tribunale adito il 19 aprile 2022; - che, designata la dott.ssa Lucia Vidoz quale Giudice Istruttore, il procedimento di separazione terminava con
l'emissione in data 01.07.2024 della sentenza n. 615/2024 che si produce unitamente al presente ricorso;
- che dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione la convivenza non è stata più ripresa ed è oramai impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Orbene, allo stato, non si richiede alcuna pronuncia diversa ed ulteriore relativamente ai rapporti economici, già regolati in conseguenza della sentenza di separazione ed alle cui condizioni il espressamente si riporta con le Pt_1 seguenti eccezioni: 1) richiesta di rimodulazione del criterio di ripartizione dell'assegno di mantenimento a proprio carico (sempre ammontante ad €. 400,00) e segnatamente nella misura di euro 300,00 (trecento) per il mantenimento del figlio minore ed euro 100,00 (cento) per il mantenimento della e ciò a Controparte_1 maggior tutela del minore e soprattutto atteso che la resistente, sebbene la giovane età e nonostante siano decorsi oltre sei mesi dalla pronuncia di separazione, non pare impegnarsi nella ricerca di occupazione lavorativa.
Tutto quanto sopra premesso, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra alle seguenti condizioni: “2) disporre in modifica delle CP_1 condizioni della sentenza di separazione l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1
l'assegno mensile di €. 400,00 di cui €. 100,00 per il mantenimento proprio ed €. 300,00 per il
[...] mantenimento del figlio, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT nonché la ripartizione dell'assegno unico nella misura del 50% tra le parti e confermare, per quanto necessario e di ragione, le condizioni di separazione, per come disposte dall'adito Tribunale con sentenza emessa in data 01.07. 2024”.
Si costituiva , la quale, contestava tutto quanto ex adverso sostenuto;
in particolare, si Controparte_1 opponeva fermamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio almeno sino alla produzione di controparte dell'effettiva consistenza patrimoniale del ricorrente (estratti conto, dichiarazione dei redditi ecc…). Inoltre, chiedeva, all'esito della produzione della documentazione sopra indicata, un contributo al mantenimento in misura non inferiore ad € 800/00 (ossia € 600/00 in favore del minore Per_1 ed €. 200/00 in favore della stessa resistente), con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatari.
All'udienza del 27.05.2025, comparivano davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – le parti, le quali si riportavano ai propri scritti difensivi ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
così, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, tentata vanamente la conciliazione delle parti, si riservava di decidere.
2 Con ordinanza del 22.06.2025, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Presidente del
Tribunale - in qualità – rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 luglio 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in modalità cartolare.
Con note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 3 e 14 luglio 2025, le parti si riportavano sostanzialmente ai propri scritti difensivi e rassegnavano le conclusioni ivi contenute.
All'udienza del 15 luglio 2025, il Presidente, esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa apparisse comunque matura per la decisione, non essendo necessaria, sulla base delle conclusioni già rassegnate dalle parti, alcuna diversa ed ulteriore attività di natura istruttoria, tratteneva effettivamente la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione del 1° luglio 2024, emessa nell'ambito della procedura di separazione giudiziale dei coniugi iscritta al n. 615/2024 R.g.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, la modifica delle statuizioni economiche contenute nella sentenza di separazione.
L'art. 473-bis.29 statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Dunque, la norma pone la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire “giustificati motivi”.
La Suprema Corte, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. n. 28436 del 28.11.2017).
Ciò detto, occorre evidenziare che, nessuna delle parti ha dimostrato la sopravvenienza di giustificati motivi tali da procedere ad una modifica delle condizioni contenute nella precedente e recente sentenza di separazione.
Si deve osservare, inoltre, che, nel disciplinare il rito unitario in materia familiare, il Legislatore della riforma,
3 da un lato, ha previsto specifici oneri di allegazione documentale a cui devono attenersi le parti in caso di domande di contributo economico riguardanti la consistenza patrimoniale delle parti (cfr. art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. per il ricorrente ed art. 473-bis.16, comma 1, c.p.c. per il convenuto) e, dall'altro, ha introdotto l'art. 473- bis.18 c.p.c., che impone alle parti un dovere di leale collaborazione in ordine alla rappresentazione delle proprie condizioni economiche a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30 Cost).
Ancora, nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473 bis 12, terzo comma, entro venti giorni prima della data dell'udienza. La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato, consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato. Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96 (cfr. art. 473 bis 18). Il legislatore, dunque, non ha previsto una pronuncia di improcedibilità legata alla mancata o parziale produzione documentale prevista dall'art. 473 bis 12 cpc 3; al contrario, ha invece conferito al giudice il potere d'ufficio di disporre le indagini tributarie per mezzo della polizia tributaria in caso di incompletezza della documentazione acquisita agli atti (in questo senso, Cass. Civ. Ordinanza n. 22616/2022: “il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi
e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini”.
Ad ogni modo, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nelle controversie estranee al sistema tributario, quali appunto quelle concernenti l'attribuzione e la quantificazione dei contributi di mantenimento, le dichiarazioni dei redditi non hanno valore vincolante, attesa la loro funzione tipicamente fiscale, sicché il giudice, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento – anche - su altre risultanze probatorie (in sede di giudizio di divorzio: Cass., Sez. 1, 19 giugno 2003, n. 9806 e Cass., Sez. 1, 28 aprile
2006, n. 9876; in sede di procedimento di separazione: Cass., Sez. 1, 12 giugno 2006, n. 13592 e Cass., Sez. 6-
1, 16 settembre 2015, n. 18196).
Pertanto, dovrà essere confermato l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno mensile di euro 400,00, per il mantenimento proprio e del figlio (€ 200,00 ciascuno), somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, mediche non mutuabili, d'istruzione, sportive e ricreative, affrontate nell'interesse del figlio.
3. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Lamezia Terme, in data 23.06.2012, tra – CF - e – CF Parte_1 C.F._1 Controparte_1
- (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia C.F._3
Terme, atto n. 6, parte II, Serie A, anno 2012, uff. A);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) CONFERMA le condizioni contenute nella sentenza di separazione n. 615/2024 e pubblicata il 02.07.2024, nell'ambito della procedura n. RG 1662/2021;
4) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 15/07/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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