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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G. 663/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. PE LI Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. VI RI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 663/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 7 luglio 2023 e posta in decisione in esito a discussione orale ex
art. 350 bis cod.proc.civ. all'udienza collegiale del 19 novembre 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 con il patrocinio dell'avv. Dell'Aglio Controparte_2
bancario, cassetta di FR sicurezza, apertura di APPELLANTE credito bancario) c o n t r o
CODICE:
con il patrocinio dell'avv. Persico Rita Parte_1
140041 APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 15/2023 pubblicata in data 9 gennaio 2023
CONCLUSIONI Dell'appellante
“…In via principale,
- accertare e dichiarare, in accoglimento del 1° e/o 2° motivo di appello,
infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento avanzata da parte
attrice nei confronti di relativamente all'applicazione Controparte_2
della ritenuta fiscale ai buoni postali oggetto della controversia e,
conseguentemente, limitare la pretesa di pagamento alle somme già offerte
dalla convenuta presso l'ufficio postale e quantificate nell'allegato doc. n. 6
(fasc. di parte nel giudizio di 1° grado), pertanto rigettare ogni ulteriore
richiesta;
In ogni caso,
- accertare e dichiarare, in accoglimento del 3° motivo di appello, l'errata
ed ingiusta condanna di a corrispondere, sulle somme Controparte_2
dovute a controparte, gli interessi legali nella misura prevista ex art. 1284,
comma 4, c.c.;
conseguentemente:
- condannare la signora alla restituzione della Parte_1
maggior somma nel frattempo corrisposta da in Controparte_2
esecuzione della decisione di primo grado, per i buoni postali oggetto della
controversia;
- Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di
giudizio”.
Dell'appellante incidentale
“…IN VIA PRELIMINARE: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da
[...]
avverso la Sentenza n. 15/2023, n. 5475/2018 R.G. pubblicata il CP_2
9.1.2023 dal Tribunale di Bergamo, per carenza dei presupposti ex art. 342
c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
b) respingere in quanto infondata in fatto e in diritto l'impugnazione
promossa dalla società avverso la sentenza n. 15/2023, n. Controparte_2
5475/2018 R.G. pubblicata il 9.1.2023 dal Tribunale di Bergamo;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
c.1.) nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo di
impugnazione avversariae conseguente applicazione dell'art. 7, 3 c., D.M.
23.6.1997, accertare e dichiarare - per i titoli non esenti dalla tassazione,
ossia i buoni postali fruttiferi nn. 000.085, 000.175, 000.174, 000.028,
000.0183 000.140, 000.177, 000.186, 000.200, 000.232 (cfr. docc. 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33 e 35 fascicolo di primo grado) – per il periodo
intercorrente dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 239/1996
(1.1.1997)1 e sino alla scadenza di ciascun titolo, l'illegittimità del sistema
di capitalizzazione annua degli interessi maturati dai bfp de quibus «al
netto» della tassazione prevista e, conseguentemente, condannare
[...]
al pagamento in favore della signora della CP_2 Parte_1
somma di € 216.324,95 (doc. 11DOCUMENTI\11) conteggi importo dovuto
in caso di accoglimento dell'appello incidentale condizionato;
.pdf), ovvero
quella minore e/o maggiore somma riconosciuta, oltre interessi così come già riconosciuti dal Giudice di primo grado e, contestualmente,
c.2.) accertare e dichiarare che la somma dovuta da Controparte_2
all'odierna appellata per i buoni postali fruttiferi nn. 000.066, 000.065,
000.064, 000.063, 001.055, 001.056, 001.057, 000.070 (cfr. docc. 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15 e 17 fascicolo di primo grado), tutti esenti dalla ritenuta fiscale
e calcolata sulla scorta del D.M. 13.6.1986, così come statuito dal Tribunale
di Bergamo, ammonta ad € 222.037,18 oltre interessi così come già
riconosciuti dal Giudice di primo grado.
IN VIA SUBORDINATA
d.1.) nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo di
impugnazione avversaria conseguente applicazione dell'art. 7, 3 c., D.M.
23.6.1997 per l'intero periodo di emissione dei titoli non esenti, ossia i buoni
postali fruttiferi nn. 000.085, 000.175, 000.174, 000.028, 000.0183 000.140,
000.177, 000.186, 000.200, 000.232 (cfr. docc. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
e 35 fascicolo di primo grado) con applicazione dei rendimenti così come
riconosciuti dalla Sentenza impugnata, condannare al Controparte_2
pagamento in favore della signora della somma di € Parte_1
207.643,47 (doc. 12) ovvero quella minore e/o maggiore somma
riconosciuta, oltre interessi così come già riconosciuti dal Giudice di primo
grado e, contestualmente,
d.2.) accertare e dichiarare che la somma dovuta da Controparte_2
all'odierna appellata per i buoni postali fruttiferi nn. 000.066, 000.065,
000.064, 000.063, 001.055, 001.056, 001.057, 000.070 (cfr. docc. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17 fascicolo di primo grado), tutti esenti dalla ritenuta fiscale
e calcolata sulla scorta del D.M. 13.6.1986, così come statuito dal Tribunale
di Bergamo, ammonta ad € 222.037,18 oltre interessi così come già
riconosciuti dal Giudice di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede a codesta Ill.ma Corte di appello adita, di
nominare Consulente Tecnico d'ufficio affinché determini le somme dovute
alla signora facendo applicazione dei rendimenti, per Parte_1
ciascun buono postale fruttifero oggetto di contenzioso, così come
determinati dal Giudice di primo grado con applicazione del regime fiscale
che codesta Corte riterrà di voler adottare.
IN OGNI CASO: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
interamente rifuse”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Bergamo ha condannato a pagare in Controparte_2
favore di la somma di € 476.356,63 oltre interessi legali Parte_1
ex art. 1284 co. 1 c.c. dal 21 novembre 2017 fino alla data della domanda ed
ex art. 1284 co. 4 c.p.c. dalla data della proposizione della domanda al saldo,
a titolo di interessi su 18 buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie P/O,
Q/P, P e Q emessi in data anteriore all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno
1986.
Il Giudice ha rigettato la domanda principale fondata sul riconoscimento dei rendimenti calcolati in base alle condizioni riportate a tergo dei titoli;
ha accolto la domanda attorea formulata in via subordinata per cui l'importo dovuto va calcolato senza addebitare gli importi maturati a causa dell'illegittima anticipazione del momento impositivo della ritenuta che individua annualmente anziché all'atto dell'effettiva percezione CP_2
dell'importo dovuto per il rimborso dei buoni;
ha ritenuto fondata tale domanda in base al disposto dell'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973, come modificato dalla L. n. 759/1986 e dal D.Lgs. n. 239/1996, che collocano il momento impositivo all'atto in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore.
2. L'appello, con cui si chiede la parziale rifora della sentenza, si fonda su tre motivi che hanno per oggetto:
a. la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato,
in quanto il Tribunale accolto la domanda relativa all'applicazione della ritenuta in materia fiscale, nonostante sia stata formulata dall'attrice solamente in sede di precisazione delle conclusioni;
b. la violazione ed errata applicazione delle norme in materia fiscale, in particolare del D.P.R. 602/73 art. 3 co. 2 lett. d), e) ed f) e dell'art. 7 del D.M.
23.6.1997;
c. l'accoglimento della tardiva richiesta formulata solamente in sede di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente, dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.p.c.
3. si è costituita, proponendo un unico motivo di appello Parte_1
incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale,
chiedendo, in base all'applicazione dell'art. 7 co. 3 del D.M. 23.6.1997, per i titoli non esenti dalla tassazione (bfp nn. 000.085, 000.175, 000.174,
000.028, 000.0183 000.140, 000.177, 000.186, 000.200, 000.232) per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 239/1996 e la scadenza di ciascun titolo, venga dichiarata l'illegittimità del sistema di capitalizzazione annua degli interessi maturati dai bfp “al netto” della tassazione prevista, condannando al pagamento della somma di CP_2
€ 216.324,95.
4. Con riferimento al tema della ritenuta fiscale, attesa la sua incidenza sull'importo dei rendimenti dei buoni postali emessi successivamente al 13
giugno 1986.
4.1. Anzitutto, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei bfp.
In principio, tali titoli erano esenti dall'applicazione di imposte fiscali come stabiliva l'art. 31 D.P.R. n. 601/73 (in rubrica “interessi delle obbligazioni pubbliche”): “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari CP_3
emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio”. L'esenzione prevista da tale norma è stata abrogata dal successivo D.L. n.
556/1986, convertito con modifiche con la L. n. 759/89, che ha innovato la materia, sottoponendo i buoni fruttiferi ad imposizione fiscale, prevedendo all'art. 1, per quel che qui interessa, quanto segue: “1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta e' tuttavia ridotta alla meta' relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre
1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b); b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
Come esposto, il predetto decreto ha richiamato, al co. 3 lett. b) dell'art. 1,
l'art. 3 D.P.R. n. 602/73, in rubrica “riscossione mediante versamenti diretti”,
il quale ha indicato che la ritenuta dev'essere operata mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale con le modalità di cui al co. 2 lett. d): “Sono
riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:… d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo
26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) (DPR 600/773 ndr),
maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Lo stesso D.P.R. all'art. 8 co. 3 ha disposto anche che “I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti… 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c)”.
Successivamente, con il D.lgs. n. 239/1996 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a modificare il sistema di tassazione della ritenuta,
introducendo quello del sostituto di imposta.
L'art. 2 del decreto predetto, in rubrica “Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti” al comma 2 prevede che “per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente
poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
L'art. 3, dispone che “Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a
12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato”.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del decreto in questione prevede che “2. Per i titoli di cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4”.
Da ultimo, con l'art. 7 ult. co. del D.M. del 23 giugno 1997 prevede che
“…Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed
"S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
4.2. In definitiva, alla luce dell'esposta normativa, sulla base di quanto previsto nell'art. 1 D.L. n. 556/86, gli interessi relativi ai bfp sono soggetti a ritenuta nella misura ivi indicata e, per espressa disposizione di legge (art. 1
comma 3 lett. d) D.P.R. n. 602/1973 cit.), tale ritenuta va operata con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 602/73 cit.
Pertanto, gli interessi derivanti dai titoli oggetto di causa acquistati da ed emessi nel 1994, devono essere riscossi, ancorché non Parte_1
corrisposti, ex art. 3 co. 2 lett. d) D.P.R. n. 602/73 al netto della predetta ritenuta.
Sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente,
al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per il periodo successivo, la previsione di un interesse semplice, ossia senza capitalizzazione alcuna, esclude che si ponga questione sulla applicazione della ritenuta d'imposta per l'ultimo decennio).
Infatti, dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, sin dall'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza
(dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
Pertanto, il dettato del D.M. 23 giugno 1997 risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi
(secondo il principio di competenza) anziché all'atto di scadenza dell'investimento (principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno, altresì,
natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
4.3. Il quadro appena tracciato non ha subito alcun mutamento, quanto meno di rilievo ai fini del presente giudizio, con l'entrata in vigore del D.lgs. n.
239/96, in particolare degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 citati, in quanto il contenuto precettivo di tali disposizioni ha, come poc'anzi esposto, unicamente sostituito il sistema di tassazione della ritenuta con quello del sostituto di imposta, senza, tuttavia, abrogare l'art. 3 co. 2 D.P.R. n. 602/73 predetto.
Va, inoltre, rilevato che con il D.M. 23.12.1998 n. 511, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1999, in rubrica “Regolamento recante modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio”, il Ministro
delle Finanze ha adottato “il… regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati” prevedendo all'art. 1 che 1. Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della depositi e prestiti tramite la CP_3
le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, Controparte_2
n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio
1997. 2. Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale”.
Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoni emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, si applica la previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto la riscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero stati corrisposti.
In aggiunta a quanto fino ad ora rilevato, va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse
“capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse
“effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità
contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale. Nello stesso senso la
Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che “…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria,
può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro,
attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto"” (Cass. ord., n.
2082/2021).
4.4. Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, la somma dovuta da alla controparte va liquidata al netto dell'applicazione della CP_2
ritenuta fiscale e con le modalità indicate.
Sul punto la sentenza impugnata va comunque riformata;
l'esame del merito della questione fiscale costituisce, quindi, la ragione più liquida per riformare sul punto la sentenza impugnata, rimanendo così assorbita ogni altra questione posta al riguardo in causa.
4.5. Quanto all'importo dovuto, la difesa dell'appellata ha evidenziato che l'importo indicato dall'appellante principale nei propri scritti difensivi, pari ad € 323.657,64, non coincide con l'importo ricavabile dal doc. 6 “prospetto
calcolo interessi” dalla stessa depositato ed invocato a sostegno della operata quantificazione, pari ad € 324.036,41; al riguardo l'appellante si è limitata a prospettare in modo generico possibili ma indimostrati errori di calcolo.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza va Controparte_2
condannata al pagamento della somma di € 324.036,41.
5. Altresì fondato è il terzo motivo dell'appello principale che riguarda la statuizione con cui sono stati riconosciuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284
cod.civ. quarto comma.
5.1. L'appellata, nell'atto di citazione in primo grado ha formulato la propria domanda chiedendo gli “interessi legali dalla data della prima richiesta al
saldo”.
In sede di precisazione delle conclusioni ha, invece, chiesto la liquidazione degli “interessi ex art. 1284, 4 comma, dal dovuto al saldo”, pretesa che ha trovato accoglimento nella sentenza del Tribunale con la condanna della banca convenuta al pagamento della somma di <€ 476.356,63, oltre interessi come da motivazione>>, ossia <
I comma cod.civ. dal dovuto (vale a dire dal 21 novembre 2017, cfr. doc. 38
fasc. att.) e fino alla data in cui è stata proposta la domanda ed ex art. 1284,
IV comma dalla data in cui è stata proposta la domanda al saldo.>>.
5.2. Le Sezioni unite con sentenza n. 12449/2024, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno enunciato il seguente principio di diritto: <
il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo>>.
Nella parte motiva le Sezioni Unite hanno precisato che <
cui partire, per la risoluzione della questione di diritto, è che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali,
ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284. La relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4. Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia, sul punto, per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale. La necessità della risoluzione di questa specifica controversia, nell'ambito del complessivo rapporto dedotto in giudizio, è la conseguenza, come si è appena detto, della relativa autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. super-interessi rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali, il cui saggio è
previsto dal primo comma dell'art. 1284>>.
Anche di recente la Suprema Corte (n. 12449/2024) ha ribadito i principi espressi dalle sezioni Unite e così sintetizzati: << la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere;
ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati.
Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario. Per giungere alla conclusione sopra riassunta la sentenza delle Sezioni Unite n. 12449/24 ha articolato un sillogismo così riassumibile:
a) per stabilire se gli interessi “maggiorati” ex art. 1284, comma quarto, c.c., siano dovuti anche nel silenzio del dispositivo, bisogna accertare se essi siano un effetto “automatico” della mora, oppure richiedano un accertamento del giudice;
b) gli interessi maggiorati non sono dovuti ope legis per il solo fatto della mora, ma richiedono un accertamento del giudice;
c) ergo, in mancanza di una pronuncia ad hoc nel titolo esecutivo giudiziale quegli interessi non possono essere pretesi.
1.2. L'affermazione secondo cui gli interessi maggiorati ex art. 1284, quarto comma, c.c., non sono un effetto automatico della mora, ma richiedono pur sempre un accertamento del giudice, è desunta dalle SS.UU. da tre rilievi: a) gli interessi maggiorati dipendono dalla natura dell'obbligazione, dal momento che per alcuni tipi di obbligazione la loro spettanza “è controvertibile”; spetta dunque al giudice accertare se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione degli interessi moratori maggiorati;
b) gli interessi maggiorati sono dovuti
“se le parti non ne hanno stabilito la misura”: spetta dunque al giudice, prima di condannare al relativo pagamento, accertare se vi sia o meno inter partes un valido patto di interessi;
c) gli interessi maggiorati sono dovuti “dalla domanda”, ma l'identificazione del momento della domanda può essere anch'essa oggetto d'un accertamento giudiziale, ad esempio nel caso in cui il giudizio di cognizione sia preceduto da una istanza di sequestro o da un
A.T.P.. 1.3. Sulla base di questi rilievi le SS.UU. hanno concluso che gli interessi al saggio maggiorato ex art. 1284, quarto comma, c.c., richiedono un accertamento;
se richiedono un accertamento non sono un effetto legale della fattispecie;
se non sono un effetto legale in tanto possono essere pretesi,
in quanto il titolo esecutivo contenga una pronuncia ad hoc>>. Infondato l'assunto dell'appellata circa l'“automatica applicazione della
norma” in questione, nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto gli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod.civ. pur se nell'atto di citazione sono stati richiesti solo gli interessi di cui al primo comma e pur se nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ., nel testo vigente ratione temporis, destinata alla precisazione e modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, vi è stato il mero richiamo delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
Anche sul punto la sentenza va riformata.
7. Pertanto l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va parzialmente riformata con condanna di al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € 324.036,41 oltre interessi legali Parte_1
codicistici ex art. 1284 co. 1 c.p.c. dal 21 novembre 2017 sino al saldo.
8. Con riferimento al regime delle spese di lite, la riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese stesse il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
L'appello è stato accolto relativamente al tema della applicazione della ritenuta fiscale sulla quale vi sono contrastanti pronunce di merito e non vi è
ancora pronuncia da parte della Corte di legittimità.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale <
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -
per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c.,
comma 2 >> (Cassazione 7782/2020).
Si ravvisano pertanto i presupposti per la integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento dell'appello proposto da ed in Controparte_2
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 15/2023
pubblicata in data 9 gennaio 2023, condanna al Controparte_2
pagamento in favore di della somma di € 324.036,41 oltre Parte_1
interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.p.c. dal 21 novembre 2017 sino al saldo;
2) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
VI RI PE LI
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G. 663/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. PE LI Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. VI RI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 663/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 7 luglio 2023 e posta in decisione in esito a discussione orale ex
art. 350 bis cod.proc.civ. all'udienza collegiale del 19 novembre 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 con il patrocinio dell'avv. Dell'Aglio Controparte_2
bancario, cassetta di FR sicurezza, apertura di APPELLANTE credito bancario) c o n t r o
CODICE:
con il patrocinio dell'avv. Persico Rita Parte_1
140041 APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 15/2023 pubblicata in data 9 gennaio 2023
CONCLUSIONI Dell'appellante
“…In via principale,
- accertare e dichiarare, in accoglimento del 1° e/o 2° motivo di appello,
infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento avanzata da parte
attrice nei confronti di relativamente all'applicazione Controparte_2
della ritenuta fiscale ai buoni postali oggetto della controversia e,
conseguentemente, limitare la pretesa di pagamento alle somme già offerte
dalla convenuta presso l'ufficio postale e quantificate nell'allegato doc. n. 6
(fasc. di parte nel giudizio di 1° grado), pertanto rigettare ogni ulteriore
richiesta;
In ogni caso,
- accertare e dichiarare, in accoglimento del 3° motivo di appello, l'errata
ed ingiusta condanna di a corrispondere, sulle somme Controparte_2
dovute a controparte, gli interessi legali nella misura prevista ex art. 1284,
comma 4, c.c.;
conseguentemente:
- condannare la signora alla restituzione della Parte_1
maggior somma nel frattempo corrisposta da in Controparte_2
esecuzione della decisione di primo grado, per i buoni postali oggetto della
controversia;
- Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di
giudizio”.
Dell'appellante incidentale
“…IN VIA PRELIMINARE: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da
[...]
avverso la Sentenza n. 15/2023, n. 5475/2018 R.G. pubblicata il CP_2
9.1.2023 dal Tribunale di Bergamo, per carenza dei presupposti ex art. 342
c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE
b) respingere in quanto infondata in fatto e in diritto l'impugnazione
promossa dalla società avverso la sentenza n. 15/2023, n. Controparte_2
5475/2018 R.G. pubblicata il 9.1.2023 dal Tribunale di Bergamo;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
c.1.) nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo di
impugnazione avversariae conseguente applicazione dell'art. 7, 3 c., D.M.
23.6.1997, accertare e dichiarare - per i titoli non esenti dalla tassazione,
ossia i buoni postali fruttiferi nn. 000.085, 000.175, 000.174, 000.028,
000.0183 000.140, 000.177, 000.186, 000.200, 000.232 (cfr. docc. 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33 e 35 fascicolo di primo grado) – per il periodo
intercorrente dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 239/1996
(1.1.1997)1 e sino alla scadenza di ciascun titolo, l'illegittimità del sistema
di capitalizzazione annua degli interessi maturati dai bfp de quibus «al
netto» della tassazione prevista e, conseguentemente, condannare
[...]
al pagamento in favore della signora della CP_2 Parte_1
somma di € 216.324,95 (doc. 11DOCUMENTI\11) conteggi importo dovuto
in caso di accoglimento dell'appello incidentale condizionato;
.pdf), ovvero
quella minore e/o maggiore somma riconosciuta, oltre interessi così come già riconosciuti dal Giudice di primo grado e, contestualmente,
c.2.) accertare e dichiarare che la somma dovuta da Controparte_2
all'odierna appellata per i buoni postali fruttiferi nn. 000.066, 000.065,
000.064, 000.063, 001.055, 001.056, 001.057, 000.070 (cfr. docc. 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15 e 17 fascicolo di primo grado), tutti esenti dalla ritenuta fiscale
e calcolata sulla scorta del D.M. 13.6.1986, così come statuito dal Tribunale
di Bergamo, ammonta ad € 222.037,18 oltre interessi così come già
riconosciuti dal Giudice di primo grado.
IN VIA SUBORDINATA
d.1.) nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo di
impugnazione avversaria conseguente applicazione dell'art. 7, 3 c., D.M.
23.6.1997 per l'intero periodo di emissione dei titoli non esenti, ossia i buoni
postali fruttiferi nn. 000.085, 000.175, 000.174, 000.028, 000.0183 000.140,
000.177, 000.186, 000.200, 000.232 (cfr. docc. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
e 35 fascicolo di primo grado) con applicazione dei rendimenti così come
riconosciuti dalla Sentenza impugnata, condannare al Controparte_2
pagamento in favore della signora della somma di € Parte_1
207.643,47 (doc. 12) ovvero quella minore e/o maggiore somma
riconosciuta, oltre interessi così come già riconosciuti dal Giudice di primo
grado e, contestualmente,
d.2.) accertare e dichiarare che la somma dovuta da Controparte_2
all'odierna appellata per i buoni postali fruttiferi nn. 000.066, 000.065,
000.064, 000.063, 001.055, 001.056, 001.057, 000.070 (cfr. docc. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17 fascicolo di primo grado), tutti esenti dalla ritenuta fiscale
e calcolata sulla scorta del D.M. 13.6.1986, così come statuito dal Tribunale
di Bergamo, ammonta ad € 222.037,18 oltre interessi così come già
riconosciuti dal Giudice di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede a codesta Ill.ma Corte di appello adita, di
nominare Consulente Tecnico d'ufficio affinché determini le somme dovute
alla signora facendo applicazione dei rendimenti, per Parte_1
ciascun buono postale fruttifero oggetto di contenzioso, così come
determinati dal Giudice di primo grado con applicazione del regime fiscale
che codesta Corte riterrà di voler adottare.
IN OGNI CASO: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
interamente rifuse”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Bergamo ha condannato a pagare in Controparte_2
favore di la somma di € 476.356,63 oltre interessi legali Parte_1
ex art. 1284 co. 1 c.c. dal 21 novembre 2017 fino alla data della domanda ed
ex art. 1284 co. 4 c.p.c. dalla data della proposizione della domanda al saldo,
a titolo di interessi su 18 buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie P/O,
Q/P, P e Q emessi in data anteriore all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno
1986.
Il Giudice ha rigettato la domanda principale fondata sul riconoscimento dei rendimenti calcolati in base alle condizioni riportate a tergo dei titoli;
ha accolto la domanda attorea formulata in via subordinata per cui l'importo dovuto va calcolato senza addebitare gli importi maturati a causa dell'illegittima anticipazione del momento impositivo della ritenuta che individua annualmente anziché all'atto dell'effettiva percezione CP_2
dell'importo dovuto per il rimborso dei buoni;
ha ritenuto fondata tale domanda in base al disposto dell'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973, come modificato dalla L. n. 759/1986 e dal D.Lgs. n. 239/1996, che collocano il momento impositivo all'atto in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore.
2. L'appello, con cui si chiede la parziale rifora della sentenza, si fonda su tre motivi che hanno per oggetto:
a. la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato,
in quanto il Tribunale accolto la domanda relativa all'applicazione della ritenuta in materia fiscale, nonostante sia stata formulata dall'attrice solamente in sede di precisazione delle conclusioni;
b. la violazione ed errata applicazione delle norme in materia fiscale, in particolare del D.P.R. 602/73 art. 3 co. 2 lett. d), e) ed f) e dell'art. 7 del D.M.
23.6.1997;
c. l'accoglimento della tardiva richiesta formulata solamente in sede di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente, dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.p.c.
3. si è costituita, proponendo un unico motivo di appello Parte_1
incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale,
chiedendo, in base all'applicazione dell'art. 7 co. 3 del D.M. 23.6.1997, per i titoli non esenti dalla tassazione (bfp nn. 000.085, 000.175, 000.174,
000.028, 000.0183 000.140, 000.177, 000.186, 000.200, 000.232) per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 239/1996 e la scadenza di ciascun titolo, venga dichiarata l'illegittimità del sistema di capitalizzazione annua degli interessi maturati dai bfp “al netto” della tassazione prevista, condannando al pagamento della somma di CP_2
€ 216.324,95.
4. Con riferimento al tema della ritenuta fiscale, attesa la sua incidenza sull'importo dei rendimenti dei buoni postali emessi successivamente al 13
giugno 1986.
4.1. Anzitutto, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei bfp.
In principio, tali titoli erano esenti dall'applicazione di imposte fiscali come stabiliva l'art. 31 D.P.R. n. 601/73 (in rubrica “interessi delle obbligazioni pubbliche”): “sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari CP_3
emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio”. L'esenzione prevista da tale norma è stata abrogata dal successivo D.L. n.
556/1986, convertito con modifiche con la L. n. 759/89, che ha innovato la materia, sottoponendo i buoni fruttiferi ad imposizione fiscale, prevedendo all'art. 1, per quel che qui interessa, quanto segue: “1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la misura della ritenuta e' tuttavia ridotta alla meta' relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre
1987. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato.
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b); b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera d), del predetto decreto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
Come esposto, il predetto decreto ha richiamato, al co. 3 lett. b) dell'art. 1,
l'art. 3 D.P.R. n. 602/73, in rubrica “riscossione mediante versamenti diretti”,
il quale ha indicato che la ritenuta dev'essere operata mediante versamento diretto alla tesoreria provinciale con le modalità di cui al co. 2 lett. d): “Sono
riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:… d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo
26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) (DPR 600/773 ndr),
maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
Lo stesso D.P.R. all'art. 8 co. 3 ha disposto anche che “I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti… 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c)”.
Successivamente, con il D.lgs. n. 239/1996 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a modificare il sistema di tassazione della ritenuta,
introducendo quello del sostituto di imposta.
L'art. 2 del decreto predetto, in rubrica “Imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti” al comma 2 prevede che “per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente
poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
L'art. 3, dispone che “Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a
12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è
considerata interesse anticipato”.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del decreto in questione prevede che “2. Per i titoli di cui all'articolo 2, ((commi 1 e 1-bis)), non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4”.
Da ultimo, con l'art. 7 ult. co. del D.M. del 23 giugno 1997 prevede che
“…Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed
"S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
4.2. In definitiva, alla luce dell'esposta normativa, sulla base di quanto previsto nell'art. 1 D.L. n. 556/86, gli interessi relativi ai bfp sono soggetti a ritenuta nella misura ivi indicata e, per espressa disposizione di legge (art. 1
comma 3 lett. d) D.P.R. n. 602/1973 cit.), tale ritenuta va operata con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 602/73 cit.
Pertanto, gli interessi derivanti dai titoli oggetto di causa acquistati da ed emessi nel 1994, devono essere riscossi, ancorché non Parte_1
corrisposti, ex art. 3 co. 2 lett. d) D.P.R. n. 602/73 al netto della predetta ritenuta.
Sino al compimento del ventesimo anno gli interessi maturati annualmente,
al netto della ritenuta fiscale, vanno sommati al capitale e a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (per il periodo successivo, la previsione di un interesse semplice, ossia senza capitalizzazione alcuna, esclude che si ponga questione sulla applicazione della ritenuta d'imposta per l'ultimo decennio).
Infatti, dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, sin dall'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza
(dunque annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa.
Pertanto, il dettato del D.M. 23 giugno 1997 risulta conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, poiché le norme che prevedono la detrazione dell'imposta all'atto della capitalizzazione degli interessi
(secondo il principio di competenza) anziché all'atto di scadenza dell'investimento (principio di cassa) non solo sono coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma hanno, altresì,
natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
4.3. Il quadro appena tracciato non ha subito alcun mutamento, quanto meno di rilievo ai fini del presente giudizio, con l'entrata in vigore del D.lgs. n.
239/96, in particolare degli artt. 2 co. 2 e 5 co. 2 citati, in quanto il contenuto precettivo di tali disposizioni ha, come poc'anzi esposto, unicamente sostituito il sistema di tassazione della ritenuta con quello del sostituto di imposta, senza, tuttavia, abrogare l'art. 3 co. 2 D.P.R. n. 602/73 predetto.
Va, inoltre, rilevato che con il D.M. 23.12.1998 n. 511, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.2.1999, in rubrica “Regolamento recante modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239 sui proventi dei buoni postali di risparmio”, il Ministro
delle Finanze ha adottato “il… regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati” prevedendo all'art. 1 che 1. Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della depositi e prestiti tramite la CP_3
le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, Controparte_2
n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio
1997. 2. Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale”.
Da tale ultimo decreto risulta, quindi, chiaramente che per i buoni emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, come nel caso di specie, si applica la previgente disciplina fiscale che prevedeva appunto la riscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fossero stati corrisposti.
In aggiunta a quanto fino ad ora rilevato, va osservato che la capitalizzazione degli interessi dovuti in relazione ai buoni oggetto di causa costituisce una manifestazione della capacità contributiva, in quanto un interesse
“capitalizzato” è in tutto e per tutto assimilabile ad un interesse
“effettivamente incassato”, poiché idoneo ad accrescere la capacità
contributiva dell'investitore-contribuente. La produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integrano senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determinano un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del buono fruttifero postale, con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi. È dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale. Nello stesso senso la
Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che “…il termine percezione deve essere inteso non già come materiale incasso, ma nel diverso senso di acquisizione definitiva dell'effettiva disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto, e il presupposto dell'obbligazione tributaria,
può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, elemento che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro,
attraverso il compimento di "atti di disposizione del diritto"” (Cass. ord., n.
2082/2021).
4.4. Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte, la somma dovuta da alla controparte va liquidata al netto dell'applicazione della CP_2
ritenuta fiscale e con le modalità indicate.
Sul punto la sentenza impugnata va comunque riformata;
l'esame del merito della questione fiscale costituisce, quindi, la ragione più liquida per riformare sul punto la sentenza impugnata, rimanendo così assorbita ogni altra questione posta al riguardo in causa.
4.5. Quanto all'importo dovuto, la difesa dell'appellata ha evidenziato che l'importo indicato dall'appellante principale nei propri scritti difensivi, pari ad € 323.657,64, non coincide con l'importo ricavabile dal doc. 6 “prospetto
calcolo interessi” dalla stessa depositato ed invocato a sostegno della operata quantificazione, pari ad € 324.036,41; al riguardo l'appellante si è limitata a prospettare in modo generico possibili ma indimostrati errori di calcolo.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza va Controparte_2
condannata al pagamento della somma di € 324.036,41.
5. Altresì fondato è il terzo motivo dell'appello principale che riguarda la statuizione con cui sono stati riconosciuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284
cod.civ. quarto comma.
5.1. L'appellata, nell'atto di citazione in primo grado ha formulato la propria domanda chiedendo gli “interessi legali dalla data della prima richiesta al
saldo”.
In sede di precisazione delle conclusioni ha, invece, chiesto la liquidazione degli “interessi ex art. 1284, 4 comma, dal dovuto al saldo”, pretesa che ha trovato accoglimento nella sentenza del Tribunale con la condanna della banca convenuta al pagamento della somma di <€ 476.356,63, oltre interessi come da motivazione>>, ossia <
I comma cod.civ. dal dovuto (vale a dire dal 21 novembre 2017, cfr. doc. 38
fasc. att.) e fino alla data in cui è stata proposta la domanda ed ex art. 1284,
IV comma dalla data in cui è stata proposta la domanda al saldo.>>.
5.2. Le Sezioni unite con sentenza n. 12449/2024, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno enunciato il seguente principio di diritto: <
il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo>>.
Nella parte motiva le Sezioni Unite hanno precisato che <
cui partire, per la risoluzione della questione di diritto, è che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali,
ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284. La relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4. Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia, sul punto, per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale. La necessità della risoluzione di questa specifica controversia, nell'ambito del complessivo rapporto dedotto in giudizio, è la conseguenza, come si è appena detto, della relativa autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. super-interessi rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali, il cui saggio è
previsto dal primo comma dell'art. 1284>>.
Anche di recente la Suprema Corte (n. 12449/2024) ha ribadito i principi espressi dalle sezioni Unite e così sintetizzati: << la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere;
ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati.
Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario. Per giungere alla conclusione sopra riassunta la sentenza delle Sezioni Unite n. 12449/24 ha articolato un sillogismo così riassumibile:
a) per stabilire se gli interessi “maggiorati” ex art. 1284, comma quarto, c.c., siano dovuti anche nel silenzio del dispositivo, bisogna accertare se essi siano un effetto “automatico” della mora, oppure richiedano un accertamento del giudice;
b) gli interessi maggiorati non sono dovuti ope legis per il solo fatto della mora, ma richiedono un accertamento del giudice;
c) ergo, in mancanza di una pronuncia ad hoc nel titolo esecutivo giudiziale quegli interessi non possono essere pretesi.
1.2. L'affermazione secondo cui gli interessi maggiorati ex art. 1284, quarto comma, c.c., non sono un effetto automatico della mora, ma richiedono pur sempre un accertamento del giudice, è desunta dalle SS.UU. da tre rilievi: a) gli interessi maggiorati dipendono dalla natura dell'obbligazione, dal momento che per alcuni tipi di obbligazione la loro spettanza “è controvertibile”; spetta dunque al giudice accertare se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione degli interessi moratori maggiorati;
b) gli interessi maggiorati sono dovuti
“se le parti non ne hanno stabilito la misura”: spetta dunque al giudice, prima di condannare al relativo pagamento, accertare se vi sia o meno inter partes un valido patto di interessi;
c) gli interessi maggiorati sono dovuti “dalla domanda”, ma l'identificazione del momento della domanda può essere anch'essa oggetto d'un accertamento giudiziale, ad esempio nel caso in cui il giudizio di cognizione sia preceduto da una istanza di sequestro o da un
A.T.P.. 1.3. Sulla base di questi rilievi le SS.UU. hanno concluso che gli interessi al saggio maggiorato ex art. 1284, quarto comma, c.c., richiedono un accertamento;
se richiedono un accertamento non sono un effetto legale della fattispecie;
se non sono un effetto legale in tanto possono essere pretesi,
in quanto il titolo esecutivo contenga una pronuncia ad hoc>>. Infondato l'assunto dell'appellata circa l'“automatica applicazione della
norma” in questione, nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto gli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod.civ. pur se nell'atto di citazione sono stati richiesti solo gli interessi di cui al primo comma e pur se nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 cod.proc.civ., nel testo vigente ratione temporis, destinata alla precisazione e modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, vi è stato il mero richiamo delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
Anche sul punto la sentenza va riformata.
7. Pertanto l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va parzialmente riformata con condanna di al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € 324.036,41 oltre interessi legali Parte_1
codicistici ex art. 1284 co. 1 c.p.c. dal 21 novembre 2017 sino al saldo.
8. Con riferimento al regime delle spese di lite, la riforma della sentenza appellata comporta che occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese stesse il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
L'appello è stato accolto relativamente al tema della applicazione della ritenuta fiscale sulla quale vi sono contrastanti pronunce di merito e non vi è
ancora pronuncia da parte della Corte di legittimità.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale <
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -
per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c.,
comma 2 >> (Cassazione 7782/2020).
Si ravvisano pertanto i presupposti per la integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento dell'appello proposto da ed in Controparte_2
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 15/2023
pubblicata in data 9 gennaio 2023, condanna al Controparte_2
pagamento in favore di della somma di € 324.036,41 oltre Parte_1
interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.p.c. dal 21 novembre 2017 sino al saldo;
2) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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