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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 18/06/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA Sezione Civile Verbale della causa n. R.G. 680/2024
All'udienza del 18/6/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi alle ore 11:17
Per l'attore opponente
Avv. Vincenzo La Torre c.f. , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato presso lo Studio Legale del medesimo in CI ( Ag ), nella Via Orti Mori n. 3, rappresentato e difeso da sé stesso l'Avv. Antonio Sutera;
Per il convenuto opposto
, c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore.
L'Avv. Sutera conclude insistendo in ricorso e nelle note spese depositate in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 18:30, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di CI, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 680 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
Avv. Vincenzo La Torre c.f. , elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_1 lo Studio Legale del medesimo in CI ( Ag ), nella Via Orti Mori n. 3, rappresentato e difeso da sé stesso
RICORRENTE OPPONENTE contro
, c.f. , in persona del Ministro pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore.
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore, ai sensi dell'articolo 84 e 170 D.P.R. 115/2002, art 15 D. Lgs. 150/2011.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/6/2025 le parti discutevano la causa come da verbale che precede e chiedevano che la causa venisse posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/10/2024, l'avv. Vincenzo La Torre ricorreva avverso il decreto di liquidazione degli onorari del difensore emesso in data 14/10/2024, quale difensore di fiducia del signor , nato a [...] il [...] ed Controparte_2 ivi residente nella Via Alcide de Gasperi n. 85, c.f. , imputato nel CodiceFiscale_2 procedimento penale recante il n. 7/2020 R.G. Dib. e n. 1848/2019 R.G. N.R., pendente avanti al Tribunale Penale di CI, con udienza di discussione svoltasi in data 28
2 giugno 2024 e successive repliche del 14 ottobre 2024, con il quale veniva liquidata la somma di Euro 2.400,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP, in virtù del compenso spettante all'odierno difensore per l'attività di assistenza e difesa espletata per tutto il procedimento penale, a fronte della somma richiesta a titolo di liquidazione pari ad Euro 3.600,00 oltre accessori come per legge, come da pedissequa istanza depositata all'udienza del 28 giugno 2024 ed inserita sul portale SIAMM.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno ricorrente rilevava che in seno al procedimento penale sopra identificato era stata applicata ed adottata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, successivamente aggravata con la misura degli arresti domiciliari. Evidenziava, inoltre, che i fatti contestati erano complessi e che erano state espletate molteplici prove testimoniali e documentali, che avevano richiesto l'espletamento di venti udienze di cui solo due di mero rinvio.
Rappresentava inoltre: che le attività difensive espletate avevano riguardato anche l'appello proposto dal avverso la decisione del Tribunale di CI Parte_1 avente ad oggetto la revoca della misura cautelare, successivamente poi ripristinata dal
Tribunale del Riesame di Palermo;
che nel procedimento penale la persona offesa si era altresì costituita parte civile.
L'odierno ricorrente all'esito del giudizio penale depositava istanza di liquidazione per l'importo totale di € 3.600,00 oltre spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, in ragione dei parametri stabiliti dal Protocollo di intesa, a fronte della quale il Giudice liquidava la somma di € 2.400,00, non venendo considerati né gli aumenti spettanti in ragione della presenza della costituzione di parte civile, né delle misure cautelari adottate nei confronti del prevenuto né delle effettive attività difensive svolte in favore del signor . Controparte_2
Il ricorrente concludeva pertanto affinchè “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione del Decreto di liquidazione impugnato e in riforma dello stesso, in ossequio a quanto richiesto da codesto difensore e in ottemperanza a quanto disposto dal citato Protocollo di Intesa, così come risultante dalla relativa istanza ritualmente depositata agli atti del giudizio, liquidare l'importo di Euro 3.600,00 ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di compensi professionali per l'assistenza prestata nel
3 processo penale indicato in epigrafe, nonché condannare il resistente , in Controparte_1 persona del pro tempore, come sopra rappresentato e difeso, alla rifusione delle spese CP_3 anche dell'odierna procedura da quantificarsi con separata nota di riservato deposito. Si dichiara che il valore dell'odierna controversia è pari ad Euro 3.600,00 e che il contributo unificato ammonta ad Euro 98,00.”
Seppur regolarmente citato nessuno si costituiva nel presente giudizio per il
[...]
. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 19/3/2025, il Giudice istruttore chiedeva alla Cancelleria la acquisizione degli atti del procedimento penale, in quanto necessario per la decisione, ai sensi dell'articolo 84 del DPR 115/2002, documentazione pervenuta e depositata nel fascicolo telematico.
Alla odierna udienza, il ricorrente discuteva la causa come da verbale che precede ed il
Giudice, all'esito della camera di consiglio dava lettura della presente motivazione e del dispositivo nell'assenza delle parti.
Dalla disamina degli atti, giova preliminarmente evidenziare che il giudice del procedimento penale con decreto del 14/10/2024 ha liquidato in favore dell'avv.
Vincenzo La Torre per le attività svolte in favore di , la somma per Controparte_2 onorari pari ad € 2.760,00 e non 2.400,00 euro come indicato dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che l'odierno ricorrente ha prestato la propria attività professionale quale difensore di fiducia del sig in Controparte_2 più di dieci udienze, nelle quali è stata svolta attività processuale, nonché che vi è stata costituzione di parte civile e l'applicazione di misura cautelare.
Il Giudice, visto il punto 8 del Protocollo di gestione delle pratiche relative alla liquidazione delle spese e degli onorari dovuti ai difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o irreperibili, ritiene che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione l'aumento previsto per siffatte ipotesi da calcolarsi sul compenso base di € 2.500,00, per giungere ad una liquidazione di € 3.200,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA dovuti come per legge, in luogo della complessiva somma di € 2.760,00 liquidate con il decreto oggetto della odierna opposizione.
4 Ne discende, dunque, che il presente ricorso di opposizione debba trovare accoglimento nei termini che precedono e che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi stabiliti dalla legge.
P.Q.M.
il Tribunale di CI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. Vincenzo La Torre, dichiara la contumacia del in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore;
revoca il decreto di liquidazione compenso emesso dal Tribunale di CI in data
14/10/2024, in seno al procedimento n. procedimento penale recante il n. 7/2020 R.G.
Dib. e n. 1848/2019 R.G. N.R., pendente avanti al Tribunale Penale di CI;
liquida in favore dell'avv. Vincenzo La Torre per l'attività svolta in favore di CP_2
la somma complessiva di € 3.200,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al
[...]
15% come per legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario; condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute dal Controparte_1 ricorrente, che si liquidano in € 250,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in CI il 18/6/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
All'udienza del 18/6/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi alle ore 11:17
Per l'attore opponente
Avv. Vincenzo La Torre c.f. , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato presso lo Studio Legale del medesimo in CI ( Ag ), nella Via Orti Mori n. 3, rappresentato e difeso da sé stesso l'Avv. Antonio Sutera;
Per il convenuto opposto
, c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore.
L'Avv. Sutera conclude insistendo in ricorso e nelle note spese depositate in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 18:30, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di CI, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 680 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
Avv. Vincenzo La Torre c.f. , elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_1 lo Studio Legale del medesimo in CI ( Ag ), nella Via Orti Mori n. 3, rappresentato e difeso da sé stesso
RICORRENTE OPPONENTE contro
, c.f. , in persona del Ministro pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore.
CONVENUTO OPPOSTO
Avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore, ai sensi dell'articolo 84 e 170 D.P.R. 115/2002, art 15 D. Lgs. 150/2011.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/6/2025 le parti discutevano la causa come da verbale che precede e chiedevano che la causa venisse posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/10/2024, l'avv. Vincenzo La Torre ricorreva avverso il decreto di liquidazione degli onorari del difensore emesso in data 14/10/2024, quale difensore di fiducia del signor , nato a [...] il [...] ed Controparte_2 ivi residente nella Via Alcide de Gasperi n. 85, c.f. , imputato nel CodiceFiscale_2 procedimento penale recante il n. 7/2020 R.G. Dib. e n. 1848/2019 R.G. N.R., pendente avanti al Tribunale Penale di CI, con udienza di discussione svoltasi in data 28
2 giugno 2024 e successive repliche del 14 ottobre 2024, con il quale veniva liquidata la somma di Euro 2.400,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP, in virtù del compenso spettante all'odierno difensore per l'attività di assistenza e difesa espletata per tutto il procedimento penale, a fronte della somma richiesta a titolo di liquidazione pari ad Euro 3.600,00 oltre accessori come per legge, come da pedissequa istanza depositata all'udienza del 28 giugno 2024 ed inserita sul portale SIAMM.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno ricorrente rilevava che in seno al procedimento penale sopra identificato era stata applicata ed adottata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, successivamente aggravata con la misura degli arresti domiciliari. Evidenziava, inoltre, che i fatti contestati erano complessi e che erano state espletate molteplici prove testimoniali e documentali, che avevano richiesto l'espletamento di venti udienze di cui solo due di mero rinvio.
Rappresentava inoltre: che le attività difensive espletate avevano riguardato anche l'appello proposto dal avverso la decisione del Tribunale di CI Parte_1 avente ad oggetto la revoca della misura cautelare, successivamente poi ripristinata dal
Tribunale del Riesame di Palermo;
che nel procedimento penale la persona offesa si era altresì costituita parte civile.
L'odierno ricorrente all'esito del giudizio penale depositava istanza di liquidazione per l'importo totale di € 3.600,00 oltre spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, in ragione dei parametri stabiliti dal Protocollo di intesa, a fronte della quale il Giudice liquidava la somma di € 2.400,00, non venendo considerati né gli aumenti spettanti in ragione della presenza della costituzione di parte civile, né delle misure cautelari adottate nei confronti del prevenuto né delle effettive attività difensive svolte in favore del signor . Controparte_2
Il ricorrente concludeva pertanto affinchè “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione del Decreto di liquidazione impugnato e in riforma dello stesso, in ossequio a quanto richiesto da codesto difensore e in ottemperanza a quanto disposto dal citato Protocollo di Intesa, così come risultante dalla relativa istanza ritualmente depositata agli atti del giudizio, liquidare l'importo di Euro 3.600,00 ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di compensi professionali per l'assistenza prestata nel
3 processo penale indicato in epigrafe, nonché condannare il resistente , in Controparte_1 persona del pro tempore, come sopra rappresentato e difeso, alla rifusione delle spese CP_3 anche dell'odierna procedura da quantificarsi con separata nota di riservato deposito. Si dichiara che il valore dell'odierna controversia è pari ad Euro 3.600,00 e che il contributo unificato ammonta ad Euro 98,00.”
Seppur regolarmente citato nessuno si costituiva nel presente giudizio per il
[...]
. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 19/3/2025, il Giudice istruttore chiedeva alla Cancelleria la acquisizione degli atti del procedimento penale, in quanto necessario per la decisione, ai sensi dell'articolo 84 del DPR 115/2002, documentazione pervenuta e depositata nel fascicolo telematico.
Alla odierna udienza, il ricorrente discuteva la causa come da verbale che precede ed il
Giudice, all'esito della camera di consiglio dava lettura della presente motivazione e del dispositivo nell'assenza delle parti.
Dalla disamina degli atti, giova preliminarmente evidenziare che il giudice del procedimento penale con decreto del 14/10/2024 ha liquidato in favore dell'avv.
Vincenzo La Torre per le attività svolte in favore di , la somma per Controparte_2 onorari pari ad € 2.760,00 e non 2.400,00 euro come indicato dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che l'odierno ricorrente ha prestato la propria attività professionale quale difensore di fiducia del sig in Controparte_2 più di dieci udienze, nelle quali è stata svolta attività processuale, nonché che vi è stata costituzione di parte civile e l'applicazione di misura cautelare.
Il Giudice, visto il punto 8 del Protocollo di gestione delle pratiche relative alla liquidazione delle spese e degli onorari dovuti ai difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o irreperibili, ritiene che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione l'aumento previsto per siffatte ipotesi da calcolarsi sul compenso base di € 2.500,00, per giungere ad una liquidazione di € 3.200,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA dovuti come per legge, in luogo della complessiva somma di € 2.760,00 liquidate con il decreto oggetto della odierna opposizione.
4 Ne discende, dunque, che il presente ricorso di opposizione debba trovare accoglimento nei termini che precedono e che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi stabiliti dalla legge.
P.Q.M.
il Tribunale di CI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. Vincenzo La Torre, dichiara la contumacia del in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore;
revoca il decreto di liquidazione compenso emesso dal Tribunale di CI in data
14/10/2024, in seno al procedimento n. procedimento penale recante il n. 7/2020 R.G.
Dib. e n. 1848/2019 R.G. N.R., pendente avanti al Tribunale Penale di CI;
liquida in favore dell'avv. Vincenzo La Torre per l'attività svolta in favore di CP_2
la somma complessiva di € 3.200,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al
[...]
15% come per legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario; condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute dal Controparte_1 ricorrente, che si liquidano in € 250,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in CI il 18/6/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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