TRIB
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/01/2024, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 1679/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile 1 CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, iscritto al n. 1679/2023 R.G., proposto da
Avv. (C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
studio in Siracusa, Via Tisia n. 111 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Sicilia n.
82, presso lo studio dell'avv. Francesco Puzzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opponente contro
, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, via Controparte_1
Arenula n. 70, 00186 Roma C.F. ; P.IVA_1
- opposto in esito all'udienza di discussione del 21/11/2023, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/04/2023 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 3/03/2023 dal Giudice di Pace di questo Tribunale, nella persona della dott.ssa Belfiore, comunicato a mezzo Pec del 6/03/2023, con cui gli è stato liquidato il compenso complessivo di €
pagina 1 di 5 330,00, oltre accessori, per l'attività di difensore d'ufficio svolta in favore del sig. nel Parte_2
procedimento penale iscritto al n. 287/2019 R.G.G.R. e n. 199/2015 R.G.P.M., per i reati di cui agli artt. 110 e 582 c.p. (lesione personale) nonché per il reato di cui all'art. 612 c.p. (minaccia).
Ha lamentato, dapprima, l'esiguità della somma liquidata dal Giudice di Pace in € 330,00, oltre ad €
49,50 per rimborso forfettario, a fronte della richiesta di € 2.269,00, importo calcolato secondo i valori medi della tabella ministeriale di riferimento tenuto conto delle quattro fasi del procedimento penale suindicato (studio, introduttiva, istruttoria/dibattimentale e decisionale).
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto il difetto di motivazione atta a giustificare una tale decurtazione dell'importo liquidato, inferiore ai valori minimi previsti per tale attività. Sul punto, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è onere del Giudice indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché richieste in maniera eccessiva, o elimina, perché non dovute.
Ha, altresì, lamentato la mancata liquidazione del compenso relativo all'espletata fase di recupero del credito, nonché l'assenza di qualsivoglia motivazione sul punto.
Invero, in merito all'attività svolta in sede civile, il ricorrente ha chiesto liquidarsi l'importo di €
849,00, calcolato secondo i minimi tariffari dello scaglione di valore da € 1.100,00 a € 5.200,00 di cui al D.M. 55/14 e succ. modif., e in particolare: € 633,00, per la fase di giudizio di accertamento del credito svolta innanzi al Giudice di pace civile;
€ 50,00, quale costo di notifica della sentenza e del precetto, nonché € 166,00, per la fase introduttiva del pignoramento presso terzi.
Sul punto, ha citato il consolidato orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere al difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale il diritto - in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali - anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alla procedura di recupero del credito non andate a buon fine, come nel caso di specie.
Ha, infine, chiesto la rideterminazione dell'importo nella misura ritenuta congrua dal Decidente, tenuto conto dell'attività defensionale in concreto svolta dall'opponente sia per l'attività penale che di recupero del credito.
Integrato il contraddittorio, il non si è costituito. CP_1
All'udienza del 21/11/2023 fissata per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e del novellato art. 15 Dlgs 150/11, è comparso l'avv. Puzzo quale difensore dell'avv. che ha Pt_1 insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il Presidente delegato, in esito alla discussione orale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. e dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
*** pagina 2 di 5 Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione che è stata proposta nel termine di gg. 30 dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
Sempre in limine va poi dichiarata la contumacia del resistente che, regolarmente attinto CP_1
dalla notifica del ricorso e del decreto di comparizione emesso dal Presidente delegato, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Ciò precisato, la prima doglianza formulata dall'opponente è in parte fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Il sig. assistito dal ricorrente è stato rinviato in giudizio con citazione diretta - giusta decreto Pt_2 dell'8/08/2019 - per i reati di cui agli artt. 110 e 582 c.p. (lesione personale) e di cui all'art. 612 c.p.
(minaccia).
Il giudizio è stato definito con sentenza n. 50/2021 dell'11/03/2021 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta remissione di querela e successiva accettazione della stessa.
Dalla documentazione in atti risulta che l'odierno ricorrente ha svolto attività defensionale in favore del proprio assistito, la quale si è concretata nella partecipazione alle udienze del 12/12/2019, del
9/07/2020, del 10/12/2020 e dell'11/03/2021.
Attesa la natura semplice del procedimento in questione e l'attività defensionale altrettanto semplice in concreto svolta dal ricorrente (non è stata svolta alcuna attività istruttoria, ma rinvii finalizzati alla valutazione di remissione impliciti della querela della parte offesa), tenuto conto altresì dell'esito del giudizio penale, il compenso va calcolato secondo i valori minimi della tabella di riferimento dei giudizi svolti innanzi al Giudice di Pace, antecedenti alle modifiche intervenute con D.M. n. 147/2022, atteso che l'attività defensionale si è conclusa anteriormente al 23/10/2022 (data di entrata in vigore del decreto cit.), e cioè:
€ 180,00 per la fase di studio;
€ 360,00 per la fase istruttoria/dibattimentale;
€ 315,00 per la fase decisoria;
nulla va liquidato per la fase introduttiva non avendo parte opponente documentato di avere svolto alcuna attività defensionale rientrante nella suddetta fase (come peraltro rilevato anche dal Giudice di
Pace che ha definito il giudizio di accertamento del credito dell'opponente).
All'avv. va, quindi, liquidata la somma di € 570,00, già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis Pt_1
D.P.R. 115/2002, oltre accessori di legge.
pagina 3 di 5 Alla luce delle considerazioni finora svolte, pertanto, ha errato il Giudice di pace per avere liquidato l'esigua somma di € 330,00, omettendo qualsivoglia motivazione atta a giustificarne una siffatta decurtazione che va al di sotto dei valori minimi liquidabili secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
La seconda doglianza è parimenti fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Il Giudice di pace ha errato per avere omesso la liquidazione del compenso spettante all'opponente a seguito dell'attività svolta nell'ambito del procedimento per il recupero del credito, esperito nei confronti del proprio assistito, compendiatasi nello svolgimento del giudizio innanzi al Giudice di Pace civile per l'accertamento del credito, nonché nella successiva notifica del precetto e del pignoramento presso i terzi, rivelatosi infruttuoso.
Ebbene, attesa la natura del procedimento in questione e il valore della causa nello scaglione fino a
€1.100,00 di cui al D.M. n. 55/2014 (trattandosi di attività defensionale svolta sotto il vigore del detto
DM), all'avv. va liquidato il compenso complessivo di € 416,00, determinato come segue: Pt_1
€ 200,00 per il giudizio di accertamento, ovverosia nella stessa misura correttamente determinata dal
G.d.P nella sentenza n. 57/2022 del 21/01/2022.
In particolare al superiore importo si perviene applicando i valori tabellari di poco inferiori ai medi
(considerata la semplicità del procedimento e dell'attività defensionale svolta) secondo i seguenti criteri: € 50 fase studio;
€ 50 fase introduttiva;
€ 100 fase decisionale;
per complessivi € 200, oltre accessori.
Va inoltre riconosciuto il costo di € 50 per compenso di notifica del precetto, nonché i compensi per il pignoramento presso terzi nella misura indicata di € 166 che corrisponde ai minimi tabellari per le voci introduttiva e trattazione dello scaglione sino a € 1.100 del citato DM.
Non spetta l'importo di € 100 per tentativo di pignoramento siccome attività non liquidabile secondo
DM.
In definitiva, tenuto conto dell'impegno professionale e della natura dei procedimenti in questione, il ricorso va parzialmente accolto con conseguente liquidazione in favore del ricorrente del compenso complessivamente determinato per l'attività svolta innanzi al Giudice di pace penale in € 570,00, già ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, nonché
€ 416,00, per la fase di recupero del credito, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Spese.
Considerata la parziale soccombenza, le spese del presente giudizio vanno compensate per metà con condanna del resistente al pagamento della restante metà da liquidarsi, secondo dispositivo, CP_1
tenuto conto del valore della causa, esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività defensionale e pagina 4 di 5 liquidati i compensi per la fase decisionale nei valori minimi attesa la semplicità attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 1679/2023 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'avv.
[...]
per la causale di cui in motivazione in complessivi € 570,00, per l'attività svolta Parte_1 nell'ambito del procedimento penale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, nonché € 416,00, per l'attività di recupero del credito, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
compensa per metà le spese del giudizio e condanna il al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della restante metà che liquida in complessivi € 181,00 di cui € 49 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, il 12.1.2024
Il PRESIDENTE
Dott.ssa V. Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile 1 CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, iscritto al n. 1679/2023 R.G., proposto da
Avv. (C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
studio in Siracusa, Via Tisia n. 111 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Sicilia n.
82, presso lo studio dell'avv. Francesco Puzzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opponente contro
, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, via Controparte_1
Arenula n. 70, 00186 Roma C.F. ; P.IVA_1
- opposto in esito all'udienza di discussione del 21/11/2023, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/04/2023 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 3/03/2023 dal Giudice di Pace di questo Tribunale, nella persona della dott.ssa Belfiore, comunicato a mezzo Pec del 6/03/2023, con cui gli è stato liquidato il compenso complessivo di €
pagina 1 di 5 330,00, oltre accessori, per l'attività di difensore d'ufficio svolta in favore del sig. nel Parte_2
procedimento penale iscritto al n. 287/2019 R.G.G.R. e n. 199/2015 R.G.P.M., per i reati di cui agli artt. 110 e 582 c.p. (lesione personale) nonché per il reato di cui all'art. 612 c.p. (minaccia).
Ha lamentato, dapprima, l'esiguità della somma liquidata dal Giudice di Pace in € 330,00, oltre ad €
49,50 per rimborso forfettario, a fronte della richiesta di € 2.269,00, importo calcolato secondo i valori medi della tabella ministeriale di riferimento tenuto conto delle quattro fasi del procedimento penale suindicato (studio, introduttiva, istruttoria/dibattimentale e decisionale).
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto il difetto di motivazione atta a giustificare una tale decurtazione dell'importo liquidato, inferiore ai valori minimi previsti per tale attività. Sul punto, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è onere del Giudice indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché richieste in maniera eccessiva, o elimina, perché non dovute.
Ha, altresì, lamentato la mancata liquidazione del compenso relativo all'espletata fase di recupero del credito, nonché l'assenza di qualsivoglia motivazione sul punto.
Invero, in merito all'attività svolta in sede civile, il ricorrente ha chiesto liquidarsi l'importo di €
849,00, calcolato secondo i minimi tariffari dello scaglione di valore da € 1.100,00 a € 5.200,00 di cui al D.M. 55/14 e succ. modif., e in particolare: € 633,00, per la fase di giudizio di accertamento del credito svolta innanzi al Giudice di pace civile;
€ 50,00, quale costo di notifica della sentenza e del precetto, nonché € 166,00, per la fase introduttiva del pignoramento presso terzi.
Sul punto, ha citato il consolidato orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere al difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale il diritto - in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali - anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alla procedura di recupero del credito non andate a buon fine, come nel caso di specie.
Ha, infine, chiesto la rideterminazione dell'importo nella misura ritenuta congrua dal Decidente, tenuto conto dell'attività defensionale in concreto svolta dall'opponente sia per l'attività penale che di recupero del credito.
Integrato il contraddittorio, il non si è costituito. CP_1
All'udienza del 21/11/2023 fissata per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e del novellato art. 15 Dlgs 150/11, è comparso l'avv. Puzzo quale difensore dell'avv. che ha Pt_1 insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il Presidente delegato, in esito alla discussione orale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. e dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
*** pagina 2 di 5 Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione che è stata proposta nel termine di gg. 30 dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
Sempre in limine va poi dichiarata la contumacia del resistente che, regolarmente attinto CP_1
dalla notifica del ricorso e del decreto di comparizione emesso dal Presidente delegato, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Ciò precisato, la prima doglianza formulata dall'opponente è in parte fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Il sig. assistito dal ricorrente è stato rinviato in giudizio con citazione diretta - giusta decreto Pt_2 dell'8/08/2019 - per i reati di cui agli artt. 110 e 582 c.p. (lesione personale) e di cui all'art. 612 c.p.
(minaccia).
Il giudizio è stato definito con sentenza n. 50/2021 dell'11/03/2021 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta remissione di querela e successiva accettazione della stessa.
Dalla documentazione in atti risulta che l'odierno ricorrente ha svolto attività defensionale in favore del proprio assistito, la quale si è concretata nella partecipazione alle udienze del 12/12/2019, del
9/07/2020, del 10/12/2020 e dell'11/03/2021.
Attesa la natura semplice del procedimento in questione e l'attività defensionale altrettanto semplice in concreto svolta dal ricorrente (non è stata svolta alcuna attività istruttoria, ma rinvii finalizzati alla valutazione di remissione impliciti della querela della parte offesa), tenuto conto altresì dell'esito del giudizio penale, il compenso va calcolato secondo i valori minimi della tabella di riferimento dei giudizi svolti innanzi al Giudice di Pace, antecedenti alle modifiche intervenute con D.M. n. 147/2022, atteso che l'attività defensionale si è conclusa anteriormente al 23/10/2022 (data di entrata in vigore del decreto cit.), e cioè:
€ 180,00 per la fase di studio;
€ 360,00 per la fase istruttoria/dibattimentale;
€ 315,00 per la fase decisoria;
nulla va liquidato per la fase introduttiva non avendo parte opponente documentato di avere svolto alcuna attività defensionale rientrante nella suddetta fase (come peraltro rilevato anche dal Giudice di
Pace che ha definito il giudizio di accertamento del credito dell'opponente).
All'avv. va, quindi, liquidata la somma di € 570,00, già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis Pt_1
D.P.R. 115/2002, oltre accessori di legge.
pagina 3 di 5 Alla luce delle considerazioni finora svolte, pertanto, ha errato il Giudice di pace per avere liquidato l'esigua somma di € 330,00, omettendo qualsivoglia motivazione atta a giustificarne una siffatta decurtazione che va al di sotto dei valori minimi liquidabili secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
La seconda doglianza è parimenti fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Il Giudice di pace ha errato per avere omesso la liquidazione del compenso spettante all'opponente a seguito dell'attività svolta nell'ambito del procedimento per il recupero del credito, esperito nei confronti del proprio assistito, compendiatasi nello svolgimento del giudizio innanzi al Giudice di Pace civile per l'accertamento del credito, nonché nella successiva notifica del precetto e del pignoramento presso i terzi, rivelatosi infruttuoso.
Ebbene, attesa la natura del procedimento in questione e il valore della causa nello scaglione fino a
€1.100,00 di cui al D.M. n. 55/2014 (trattandosi di attività defensionale svolta sotto il vigore del detto
DM), all'avv. va liquidato il compenso complessivo di € 416,00, determinato come segue: Pt_1
€ 200,00 per il giudizio di accertamento, ovverosia nella stessa misura correttamente determinata dal
G.d.P nella sentenza n. 57/2022 del 21/01/2022.
In particolare al superiore importo si perviene applicando i valori tabellari di poco inferiori ai medi
(considerata la semplicità del procedimento e dell'attività defensionale svolta) secondo i seguenti criteri: € 50 fase studio;
€ 50 fase introduttiva;
€ 100 fase decisionale;
per complessivi € 200, oltre accessori.
Va inoltre riconosciuto il costo di € 50 per compenso di notifica del precetto, nonché i compensi per il pignoramento presso terzi nella misura indicata di € 166 che corrisponde ai minimi tabellari per le voci introduttiva e trattazione dello scaglione sino a € 1.100 del citato DM.
Non spetta l'importo di € 100 per tentativo di pignoramento siccome attività non liquidabile secondo
DM.
In definitiva, tenuto conto dell'impegno professionale e della natura dei procedimenti in questione, il ricorso va parzialmente accolto con conseguente liquidazione in favore del ricorrente del compenso complessivamente determinato per l'attività svolta innanzi al Giudice di pace penale in € 570,00, già ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, nonché
€ 416,00, per la fase di recupero del credito, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Spese.
Considerata la parziale soccombenza, le spese del presente giudizio vanno compensate per metà con condanna del resistente al pagamento della restante metà da liquidarsi, secondo dispositivo, CP_1
tenuto conto del valore della causa, esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività defensionale e pagina 4 di 5 liquidati i compensi per la fase decisionale nei valori minimi attesa la semplicità attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 1679/2023 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'avv.
[...]
per la causale di cui in motivazione in complessivi € 570,00, per l'attività svolta Parte_1 nell'ambito del procedimento penale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, nonché € 416,00, per l'attività di recupero del credito, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
compensa per metà le spese del giudizio e condanna il al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della restante metà che liquida in complessivi € 181,00 di cui € 49 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, il 12.1.2024
Il PRESIDENTE
Dott.ssa V. Milone
pagina 5 di 5