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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/05/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2589 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Greco, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato RT PE (Repubblica Controparte_1
Centrafricana) il 5.02.1960 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Scalzi, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.05.2025 le parti hanno raggiunto un accordo negli esatti termini ivi indicati, ed il Giudice ha riservato al Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Cosa Pt_1 ha dedotto:
- di avere contratto matrimonio in Ladispoli (RM) il 24.08.2002 con
[...] in regime di comunione dei beni, registrato agli atti Controparte_1 dello Stato civile del Comune all'anno 2002, atto n. 39, parte I;
- che dalla loro unione sono nati a Roma i figli della coppia in data Per_1
1.02.2003, in data 10.06.2004, in data 5.07.2011 e in Per_2 Persona_3 Per_4 data 23.07.2015;
- che il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza nella casa sita in
Ladispoli, Via Fumaroli 16 di proprietà di entrambi i coniugi;
- che sulla casa familiare grava un mutuo ipotecario di circa € 750,00 intestato al sig. CP_1
- che il marito presta servizio come mediatore culturale per l'accoglienza e la gestione degli immigrati presso la cooperativa Auxilium con sede in Ponte galera;
- che nel 2019 il ha perso definitivamente il lavoro ed ogni forma CP_1 di sussidio economico;
- che dal 2018 ha iniziato ad elaborare un progetto lavorativo di vendita del sapone;
- che nel 2018 registrava il marchio “Il Sapone Nero” ed iniziato la propria attività di vendita al dettaglio;
- che il marito dal canto suo rimaneva privo di occupazione;
- che con il progredire della sua attività lavorativa, il mi mostrava CP_1 ancora più geloso e possessivo, tanto da causare forti liti in famiglia;
- di percepire un reddito netto annuo pari a € 7.300,00 circa;
2 - che il marito è attualmente alla ricerca di un lavoro.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, obbligo del di corrispondere un assegno per il mantenimento dei figli CP_1 di € 600,00 mensili, oltre alla ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 14.03.2025 si è costituito il resistente che ha aderito alla domanda di separazione, richiesto il rigetto delle domande proposte da controparte, ed ha concluso chiedendo al Tribunale l'assegnazione della casa familiare in suo favore, affido condiviso dei figli minori e con Persona_3 Per_4 collocamento prevalente presso il padre ed obbligo della Cosa di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della prole con determinazione da parte del
Tribunale.
All'udienza del 7.05.2025 le parti hanno raggiunto un accordo negli esatti termini di cui al verbale de quo, ed il Giudice, preso atto, autorizzava le parti a vivere separati e rimetteva la causa in decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini ex art. 473-bis 28 c.p.c. per rinuncia dei procuratori.
Il Tribunale ritiene che possano essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2589/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
3 A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...] Parte_1
(Romania) il 7.09.1973 e , nato in [...] Controparte_1
PE (Repubblica Centrafricana) il 5.02.1960, aventi contratto matrimonio in Ladispoli (RM) il 24.08.2002, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2002, atto n. 39, parte I;
B) Affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con Persona_3 Per_4 collocamento dei figli maggiorenni non autosufficienti, Per_1 Per_2 [...]
e minori, presso la casa familiare sita in Ladispoli, via Fumaroli Per_3 Per_4
16;
C) disciplina il diritto di frequentazione del padre con i figli minorenni in maniera libera compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche e, salvo diverso accordo nei weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 21,00 nonché due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21,00 ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio;
sempre ad anni alterni i figli trascorreranno inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività
D) dispone l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Ladispoli da cui il padre si allontanerà entro 60 giorni prelevando i propri beni personali;
E) dispone che il mutuo ipotecario venga corrisposto dalle parti al 50% in relazione alla casa familiare cointestata;
F) dispone che l'assegno unico familiare di circa 900,00 euro sia erogato in via esclusiva alla madre quale ulteriore contributo al mantenimento dei figli;
G) dispone il mantenimento diretto ordinario dei figli e Per_1 Per_2 maggiorenni non autosufficienti, e minori, da parte dei Persona_3 Per_4 genitori durante i periodi di permanenza con ciascuno di essi;
H) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
4 d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia,
I) il sig. si impegna a trasferire la proprietà dell'autovettura Chevrolet Pt_2 alla sig.ra Pt_1
J) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2589 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Greco, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato RT PE (Repubblica Controparte_1
Centrafricana) il 5.02.1960 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Scalzi, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.05.2025 le parti hanno raggiunto un accordo negli esatti termini ivi indicati, ed il Giudice ha riservato al Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Cosa Pt_1 ha dedotto:
- di avere contratto matrimonio in Ladispoli (RM) il 24.08.2002 con
[...] in regime di comunione dei beni, registrato agli atti Controparte_1 dello Stato civile del Comune all'anno 2002, atto n. 39, parte I;
- che dalla loro unione sono nati a Roma i figli della coppia in data Per_1
1.02.2003, in data 10.06.2004, in data 5.07.2011 e in Per_2 Persona_3 Per_4 data 23.07.2015;
- che il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza nella casa sita in
Ladispoli, Via Fumaroli 16 di proprietà di entrambi i coniugi;
- che sulla casa familiare grava un mutuo ipotecario di circa € 750,00 intestato al sig. CP_1
- che il marito presta servizio come mediatore culturale per l'accoglienza e la gestione degli immigrati presso la cooperativa Auxilium con sede in Ponte galera;
- che nel 2019 il ha perso definitivamente il lavoro ed ogni forma CP_1 di sussidio economico;
- che dal 2018 ha iniziato ad elaborare un progetto lavorativo di vendita del sapone;
- che nel 2018 registrava il marchio “Il Sapone Nero” ed iniziato la propria attività di vendita al dettaglio;
- che il marito dal canto suo rimaneva privo di occupazione;
- che con il progredire della sua attività lavorativa, il mi mostrava CP_1 ancora più geloso e possessivo, tanto da causare forti liti in famiglia;
- di percepire un reddito netto annuo pari a € 7.300,00 circa;
2 - che il marito è attualmente alla ricerca di un lavoro.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, obbligo del di corrispondere un assegno per il mantenimento dei figli CP_1 di € 600,00 mensili, oltre alla ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 14.03.2025 si è costituito il resistente che ha aderito alla domanda di separazione, richiesto il rigetto delle domande proposte da controparte, ed ha concluso chiedendo al Tribunale l'assegnazione della casa familiare in suo favore, affido condiviso dei figli minori e con Persona_3 Per_4 collocamento prevalente presso il padre ed obbligo della Cosa di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della prole con determinazione da parte del
Tribunale.
All'udienza del 7.05.2025 le parti hanno raggiunto un accordo negli esatti termini di cui al verbale de quo, ed il Giudice, preso atto, autorizzava le parti a vivere separati e rimetteva la causa in decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini ex art. 473-bis 28 c.p.c. per rinuncia dei procuratori.
Il Tribunale ritiene che possano essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2589/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
3 A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...] Parte_1
(Romania) il 7.09.1973 e , nato in [...] Controparte_1
PE (Repubblica Centrafricana) il 5.02.1960, aventi contratto matrimonio in Ladispoli (RM) il 24.08.2002, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2002, atto n. 39, parte I;
B) Affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con Persona_3 Per_4 collocamento dei figli maggiorenni non autosufficienti, Per_1 Per_2 [...]
e minori, presso la casa familiare sita in Ladispoli, via Fumaroli Per_3 Per_4
16;
C) disciplina il diritto di frequentazione del padre con i figli minorenni in maniera libera compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche e, salvo diverso accordo nei weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 21,00 nonché due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21,00 ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio;
sempre ad anni alterni i figli trascorreranno inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività
D) dispone l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Ladispoli da cui il padre si allontanerà entro 60 giorni prelevando i propri beni personali;
E) dispone che il mutuo ipotecario venga corrisposto dalle parti al 50% in relazione alla casa familiare cointestata;
F) dispone che l'assegno unico familiare di circa 900,00 euro sia erogato in via esclusiva alla madre quale ulteriore contributo al mantenimento dei figli;
G) dispone il mantenimento diretto ordinario dei figli e Per_1 Per_2 maggiorenni non autosufficienti, e minori, da parte dei Persona_3 Per_4 genitori durante i periodi di permanenza con ciascuno di essi;
H) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
4 d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia,
I) il sig. si impegna a trasferire la proprietà dell'autovettura Chevrolet Pt_2 alla sig.ra Pt_1
J) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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