Articolo 20 della Legge 13 luglio 1965, n. 882
Articolo 19Articolo 21
Versione
13 agosto 1965
>
Versione
21 novembre 1987
Art. 20.
Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento consegue la promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado.
La promozione e' disposta anche se non esista vacanza nel grado superiore; l'eventuale eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza.
Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, e' valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio e' ancora di non idoneita' non e' piu' valutato ai fini dell'avanzamento.
Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, e' promosso con anzianita' ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Entrata in vigore il 21 novembre 1987