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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 04/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 39/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 39/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
e n. 1, difeso in proprio
, nato a [...], il [...], C.F. residente in CP_1 C.F._2
Mori, Via Roma n. 111, rappresentato e difeso dall'Avv. (C.F. Parte_1
C.F._1
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. con sede in Controparte_2 P.IVA_1 ata e difesa Controparte_3 dall'Avv. SONIA LA VIA (C.F. ) C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Rovereto, respinta ogni contraria deduzione, eccezione, istanza ed argomentazione In via preliminare dichiararsi l'improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1bis d.lgs n. 28/2010 NEL MERITO Per i motivi tutti enunciati in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, invalido il D.I. nr. 193/2023 dd. 20/10/2023 del Tribunale di Rovereto.
1 accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità della garanzia omnibus prestata da Parte_2 accertare e tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità della garanzia personale attribuita a quale erede del fideiussore CP_1 condannare tiva la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli odierni attori, Condannare parte opposta al risarcimento del danno atteso l'abuso del diritto da quantificarsi in corso di giudizio Disporre la revoca della iscrizione ipotecaria e/o, in subordine disporne la riduzione Condannare parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. In via istruttoria si chiede che il Giudice voglia ordinare alla convenuta opposta l'esibizione e/o produzione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alla riduzione dell'affidamento in conto corrente IBAN: IT 76 M 08016 35090 000023035491 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e produzione In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'an e al quantum debeatur e pertanto accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. IV comma, la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda;
2) Confermare la provvisoria esecutorietà, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 193/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto in data 20.10.2023 sub RG 644/2023 atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né la stessa risulta di pronta soluzione;
3) Accertare e dichiarare la procedibilità della presente controversia per l'assolvimento del tentativo di mediazione di cui agli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. 28/2010 e ss. modifiche;
Nel merito in via principale:
4) Accertare e dichiarare che le domande e/o eccezioni avanzate dagli attori sono prescritte, nulle, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e in ogni caso non provate e per l'effetto respingerle integralmente;
5) Conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 193/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto in data 20.10.2023 sub RG 644/2023, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, e per l'effetto condannare il signor ( , nato a [...]_1 C.F._1
(TN) in data 01.02.1963 e residente in 380 ) gnor CP_1
( , nato a [...] in data [...] e residente in 38065 C.F._2
Roma, n. 111, a pagare in favore della (C.F. - P.IVA Controparte_4 P.IVA_1
), in persona del Presidente in carica dott. l'importo di € 14.753,44, P.IVA_2 Controparte_3
e spese della procedura di ingiunzione, ingiuntivo opposto nel presente giudizio;
Nel merito in via subordinata: 6) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, si chieda venga accertato e rideterminato il “dare ed avere” tra le parti in relazione al rapporto oggetto della presente controversia, condannando parte opponente a pagare in favore della
[...]
il debito residuo maggiorato di spese ed interessi;
Controparte_4
In via istruttoria:
2 7) Rigettare le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto superflue ed esplorative, riservandosi di ulteriormente dedurre, produrre documenti, modificare e/o precisare le domande già svolte e formulare istanze istruttorie in corso di causa, anche in relazione all'atteggiamento processuale assunto da controparte. Si salva ogni ulteriore istanza. In subordine, si chiede venga disposta CTU contabile al fine di verificare l'infondatezza delle contestazioni ex adverso formulate ed accertare che il debito maturato dall'odierna opposta nei confronti degli opponenti è pari a quello di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 193/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto sub RG 644/2023 in data 20.10.2023, attesa la regolarità delle condizioni applicate dalla
nei rapporti oggetto di causa. CP_4
'acquisizione del fascicolo monitorio aperto sub RG. 644/2023 avanti il Tribunale di Rovereto. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso per ingiunzione di data 20/09/2023,
[...] chiedeva ingiungersi a Controparte_2 Parte_1 ale fideiussore, in via sol dell'importo di € CP_1
14.753,44, oltr se, dovuto in forza del saldo debitore del conto corrente affidato n. 23/035491, in seguito alla revoca dell'anticipazione bancaria a suo tempo conferita. 1.2. In accoglimento del ricorso, questo Tribunale pronunciava decreto ingiuntivo n. 193/2023, di data 20/10/2023, che veniva notificato ai debitori, unitamente al ricorso, a mezzo PEC, in data 24/11/2023. 1.3. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 03/01/2024, e Parte_1
formulavano opposizione all'ingiunzione, chiedendo, si CP_1
per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e la conseguente revoca dell'ingiunzione, nel merito, revocarsi o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la nullità della fideiussione di , condannarsi la convenuta al risarcimento del danno CP_1
(per plurime ragioni), revoca otecaria o ridurla, con vittoria delle spese di lite. Gli attori affidavano l'opposizione alle seguenti ragioni:
- eccepivano l'omesso esperimento del procedimento di mediazione e la conseguente improcedibilità dell'azione;
- eccepivano altresì l'abusiva frammentazione della domanda giudiziale, avendo la convenuta proposto due azioni monitorie distinte contro il medesimo debitore principale;
- eccepivano l'illegittima iscrizione ipotecaria su beni immobili di valore dieci volte superiore all'importo del decreto ingiuntivo;
- eccepivano l'illegittima revoca dell'anticipazione bancaria;
- eccepivano la nullità o l'inesistenza della fideiussione di . CP_1
Le eccezioni erano formulate in modo assai sintetico, ttico. 1.4. Con comparsa di risposta depositata in data 26/03/2024, si costituiva
[...] che domandava, in rito, dichiararsi la nullità dell'atto Controparte_5 cuzione dell'ingiunzione, accertarsi la procedibilità della domanda, nel merito, rigettarsi l'opposizione, ovvero, in subordine, condannarsi gli opponenti all'eventuale minore somma dovuta, con vittoria delle spese di lite. La convenuta fondava le proprie conclusioni sulle seguenti deduzioni ed eccezioni:
3 - eccepiva la nullità della domanda attorea per essere assolutamente indeterminata;
- evidenziava essersi svolta la procedura di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, con esito negativo per la mancata partecipazione degli attori;
- evidenziava come gli attori non avessero contestato l'an e il quantum della pretesa della convenuta;
- sosteneva la corretta attivazione nei confronti di di due distinti Parte_1 procedimenti monitori, senza che ricorresse un abusivo redito, atteso che concernevano distinti rapporti, quello di cui al presente procedimento e quello di mutuo relativo all'altro procedimento, anzi, evidenziava la necessità di attivare due distinti procedimenti monitori, onde rispettare il termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- contestava che il rapporto bancario fosse stato revocato in modo improvviso e ingiustificato, essendo la revoca intervenuta solo a seguito di numerosi incontri e in ragione dell'incapacità di di onorare il pagamento del mutuo e di rientrare dall'anticipazione Parte_1 ba
- contestava che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima ed eccedente il valore dei diritti ipotecati, atteso che, da un lato, per un immobile, si trattava di ipoteca di secondo grado, d'altro lato, riguardava quote indivise di beni, infine, la deduzione avversa non era supportata da alcuna perizia estimativa;
- contestava che la fideiussione resa da , al quale erano succeduti Parte_2 Pt_1
e , fosse null un lato, la genericità d
[...] CP_1 eccezione di nullità, d'altro lato, la sua validità, trattandosi peraltro di fideiussione specifica e non omnibus, come sostenuto dagli attori. 1.5. Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. L'unico elemento nuovo emerso in tali memorie era la circostanza allegata e documentata da parte attrice, in memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., secondo cui parte convenuta deteneva la provvista di un conto corrente con saldo attivo di € 16.040,14, intestato a della Persona_1 quale gli attori erano eredi. A fronte di tale deduzione, in memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., parte convenuta opponeva non era mai pervenuta ad essa la dichiarazione di successione degli eredi di Persona_1 donde, non poteva liquidare l'importo agli eredi.
1.6. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 12/06/2024, le parti chiedevano rinvio per trattative, cui seguivano alcuni rinvii finalizzati alla conciliazione delle parti, fino a che, preso atto dell'esito negativo delle trattative, il giudice rigettava tutte le istanze istruttorie avanzate, in quanto generiche ed esplorative, e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'08/01/2025, nella quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe.
2. Tutto ciò premesso quanto allo svolgimento del processo e alle posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
3. Pregiudizialmente vanno disattese tutte le eccezioni processuali formulate dalle parti. 3.1. Anzitutto, va rigettata l'eccezione di improcedibilità per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione, formulata da parte attrice. Parte convenuta ha infatti documentato di aver formulato ritualmente la domanda di mediazione, nonché il regolare svolgimento del tentativo di mediazione, con esito negativo per la mancata partecipazione della parte attrice, come da verbale in atti (doc. 8 e 9 parte convenuta). L'eccezione attorea è quindi infondata. 3.2. Inoltre, va rigettata l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione,
4 formulata da parte convenuta. Al riguardo, va rammentato che “l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163-bis cod. proc. civ., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal terzo comma n. 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.)” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 22528 del 20/10/2006, Rv. 594013 - 01). Conseguentemente, la genericità o indeterminatezza dell'atto di citazione in opposizione a ingiunzione rileva in relazione all'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore in senso sostanziale a fondamento della propria domanda e non determina la nullità dell'atto di citazione in opposizione a ingiunzione. 3.3. Pare che parte attrice abbia altresì eccepito l'illegittimo frazionamento del credito, con conseguente improponibilità della domanda, avendo parte convenuta proposto due azioni contro
, una quella ad oggetto del presente giudizio e un'altra afferente Parte_1
i un mutuo. Anche tale eccezione è infondata. Al riguardo, va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è consentito il frazionamento del credito in plurime richieste giudiziali, in caso di credito di denaro dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007, Rv. 599316 - 01). Al di là della riperimetrazione che questo principio ha subito con la pronuncia Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 (Rv. 643111 - 01), va rilevato come i crediti oggetto dei due differenti procedimenti sorgono da distinti rapporti obbligatori, un rapporto di anticipazione bancaria, quello di cui al presente processo, e un rapporto di mutuo, quello di cui al differente processo tra le parti (Tribunale di Rovereto, R.G.N. 869/2023). Ne consegue che non si è verificato alcun frazionamento del credito nei sensi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente piena procedibilità dell'azione proposta dalla parte convenuta con il ricorso per ingiunzione nel presente processo. 4. Passando al merito della causa, va osservato quanto segue. 4.1. Come rilevato da parte convenuta, l'atto di citazione ha un contenuto estremamente generico e le eccezioni e domande della parte attrice (convenuta in senso sostanziale) sono di difficile leggibilità.
4.2. In ogni caso, anche a considerare le generiche deduzioni formulate dagli attori tese a paralizzare la domanda della convenuta, va evidenziato come esse siano infondate.
5. Va anzitutto rimarcato come parte attrice non abbia contestato il credito vantato da parte convenuta, né l'andamento del rapporto nel tempo, né infine la documentazione bancaria prodotta. 5.1. Ciò posto, relativamente alla deduzione di illegittima revoca dell'anticipazione bancaria, dalla documentazione in atti (doc. 10, 16 e 17 parte convenuta) emerge che la revoca dell'anticipazione bancaria sia stata disposta dalla parte convenuta in seguito ad inadempimenti nei pagamenti da parte di nei confronti della Banca convenuta, tanto è vero Parte_1 che egli è risultato destina zione di € 546.801,78, per l'omesso pagamento di rate di mutuo in favore della medesima parte convenuta (doc. 10 parte convenuta).
5 Dalla citata documentazione, risulta anche che si siano svolti degli incontri per la bonaria soluzione della vertenza tra le parti, non contestati da parte attrice, donde, è smentito un comportamento improvviso e ingiustificato della convenuta rispetto alla revoca dell'anticipazione bancaria. La tesi di parte attrice va quindi disattesa e vanno rigettate le domande di risarcimento del danno che, pur in forma implicita, appaiono essere volte a ottenere un risarcimento del danno da ingiustificata revoca dell'anticipazione bancaria.
5.2. Logico corollario della mancata contestazione del saldo negativo del conto corrente intestato a e della legittimità della revoca dell'anticipazione bancaria è la Parte_1 fondatezza pagamento formulata dalla convenuta nei confronti del CP_6 debitore principale, proposta con l'azione monitoria.
6. Passando all'esame della validità della fideiussione e alla sua opponibilità a
[...]
, eccepita da parte attrice, va osservato quanto segue. CP_1 rte convenuta ha prodotto la fideiussione (doc. 12), documento non contestato. Si tratta di una fideiussione prestata il 29/12/1995 da , padre degli Parte_2 attori, cui essi sono pacificamente succeduti per eredità, che obb arantire fino a Lit. 200.000.000 per l'apertura di credito in favore di . Parte_1
La clausola 3 prevede la solidarietà e indivisibilit anche per gli eredi. Nessuna specifica clausola è stata censurata di invalidità, né è rilevabili d'ufficio nullità alcuna. Conseguentemente, , quale erede di , è divenuto CP_1 Parte_2 fideiussore di concorrenza di € one al debito Parte_1 oggetto della p Pertanto, deve ritenersi fondata la domanda di pagamento formulata dalla Banca convenuta nei confronti di , quale fideiussore di , proposta con l'azione CP_1 Parte_1 monitoria. 7. Venendo all'esame dell'eccezione di illegittima o eccessiva iscrizione ipotecaria in virtù della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, va osservato che l'art. 96, co. 2, c.p.c. giustifica la condanna del risarcimento del danno da iscrizione ipotecaria nell' ipotesi di inesistenza del diritto fatto valere, non ricorrente nella specie. Ne consegue che non sussiste il diritto al risarcimento del danno da iscrizione ipotecaria richiesto da parte attrice.
Relativamente alla sproporzione dei beni ipotecati rispetto al credito fatto valere, eccepita da parte attrice, va evidenziato che, a fronte della contestazione di tale sproporzione formulata da parte convenuta, parte attrice non ha in alcun modo provato il valore dei diritti ipotecati, donde, deve ritenersi sfornita di prova l'allegata sproporzione, così, va rigettata la domanda di riduzione dell'ipoteca formulata da parte attrice. 8. Infine, per completezza, va evidenziata l'irrilevanza della circostanza che, presso la convenuta, sia depositata la somma di € 16.040,14 in un conto corrente intestato a Per_1 della quale gli attori sono eredi.
[...] tti, da un lato, ciò non può precludere alla parte convenuta di chiedere l'accertamento del credito nella presente sede. D'altro lato, parte convenuta ha eccepito che non è stata mai presentata dagli eredi la dichiarazione di successione, circostanza rimasta incontestata, donde, a norma dell'art. 48 D. Lgs. 346/1990, parte convenuta non poteva e non può in alcun modo disporre del denaro depositato, né in favore degli eredi, né di terzi, né attraverso compensazione.
6 9. Conclusivamente, vanno rigettate tutte le domande proposte da parte attrice con l'opposizione a decreto ingiuntivo e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, per la semplicità delle questioni trattate.
11. A norma dell'art. 12 bis, co. 2, D. Lgs. 28/2010, per non aver partecipato al primo incontro di mediazione, parte attrice va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 237,00, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione reietta, così provvede:
RIGETTA le domande formulate da e contro Parte_1 CP_1 [...]
d pposizi Controparte_5
CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 193/2023, di data 20/10/2023 (N. 644/2023 R.G.).
CO e , in solido, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 CP_1 favore di che liquida in € 2.540,00 Controparte_5 per comp me per legge.
CO e al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Parte_1 CP_1 della somm l ibuto unificato dovuto per il giudizio.
Rovereto, 04/02/2025
Il Giudice Dott. Fabio Peloso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 39/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
e n. 1, difeso in proprio
, nato a [...], il [...], C.F. residente in CP_1 C.F._2
Mori, Via Roma n. 111, rappresentato e difeso dall'Avv. (C.F. Parte_1
C.F._1
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. con sede in Controparte_2 P.IVA_1 ata e difesa Controparte_3 dall'Avv. SONIA LA VIA (C.F. ) C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Rovereto, respinta ogni contraria deduzione, eccezione, istanza ed argomentazione In via preliminare dichiararsi l'improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1bis d.lgs n. 28/2010 NEL MERITO Per i motivi tutti enunciati in narrativa, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, invalido il D.I. nr. 193/2023 dd. 20/10/2023 del Tribunale di Rovereto.
1 accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità della garanzia omnibus prestata da Parte_2 accertare e tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità della garanzia personale attribuita a quale erede del fideiussore CP_1 condannare tiva la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dagli odierni attori, Condannare parte opposta al risarcimento del danno atteso l'abuso del diritto da quantificarsi in corso di giudizio Disporre la revoca della iscrizione ipotecaria e/o, in subordine disporne la riduzione Condannare parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. In via istruttoria si chiede che il Giudice voglia ordinare alla convenuta opposta l'esibizione e/o produzione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alla riduzione dell'affidamento in conto corrente IBAN: IT 76 M 08016 35090 000023035491 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e produzione In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'an e al quantum debeatur e pertanto accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. IV comma, la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda;
2) Confermare la provvisoria esecutorietà, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 193/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto in data 20.10.2023 sub RG 644/2023 atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né la stessa risulta di pronta soluzione;
3) Accertare e dichiarare la procedibilità della presente controversia per l'assolvimento del tentativo di mediazione di cui agli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. 28/2010 e ss. modifiche;
Nel merito in via principale:
4) Accertare e dichiarare che le domande e/o eccezioni avanzate dagli attori sono prescritte, nulle, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e in ogni caso non provate e per l'effetto respingerle integralmente;
5) Conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 193/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto in data 20.10.2023 sub RG 644/2023, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, e per l'effetto condannare il signor ( , nato a [...]_1 C.F._1
(TN) in data 01.02.1963 e residente in 380 ) gnor CP_1
( , nato a [...] in data [...] e residente in 38065 C.F._2
Roma, n. 111, a pagare in favore della (C.F. - P.IVA Controparte_4 P.IVA_1
), in persona del Presidente in carica dott. l'importo di € 14.753,44, P.IVA_2 Controparte_3
e spese della procedura di ingiunzione, ingiuntivo opposto nel presente giudizio;
Nel merito in via subordinata: 6) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, si chieda venga accertato e rideterminato il “dare ed avere” tra le parti in relazione al rapporto oggetto della presente controversia, condannando parte opponente a pagare in favore della
[...]
il debito residuo maggiorato di spese ed interessi;
Controparte_4
In via istruttoria:
2 7) Rigettare le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto superflue ed esplorative, riservandosi di ulteriormente dedurre, produrre documenti, modificare e/o precisare le domande già svolte e formulare istanze istruttorie in corso di causa, anche in relazione all'atteggiamento processuale assunto da controparte. Si salva ogni ulteriore istanza. In subordine, si chiede venga disposta CTU contabile al fine di verificare l'infondatezza delle contestazioni ex adverso formulate ed accertare che il debito maturato dall'odierna opposta nei confronti degli opponenti è pari a quello di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 193/2023 emesso dal Tribunale di Rovereto sub RG 644/2023 in data 20.10.2023, attesa la regolarità delle condizioni applicate dalla
nei rapporti oggetto di causa. CP_4
'acquisizione del fascicolo monitorio aperto sub RG. 644/2023 avanti il Tribunale di Rovereto. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso per ingiunzione di data 20/09/2023,
[...] chiedeva ingiungersi a Controparte_2 Parte_1 ale fideiussore, in via sol dell'importo di € CP_1
14.753,44, oltr se, dovuto in forza del saldo debitore del conto corrente affidato n. 23/035491, in seguito alla revoca dell'anticipazione bancaria a suo tempo conferita. 1.2. In accoglimento del ricorso, questo Tribunale pronunciava decreto ingiuntivo n. 193/2023, di data 20/10/2023, che veniva notificato ai debitori, unitamente al ricorso, a mezzo PEC, in data 24/11/2023. 1.3. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 03/01/2024, e Parte_1
formulavano opposizione all'ingiunzione, chiedendo, si CP_1
per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e la conseguente revoca dell'ingiunzione, nel merito, revocarsi o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la nullità della fideiussione di , condannarsi la convenuta al risarcimento del danno CP_1
(per plurime ragioni), revoca otecaria o ridurla, con vittoria delle spese di lite. Gli attori affidavano l'opposizione alle seguenti ragioni:
- eccepivano l'omesso esperimento del procedimento di mediazione e la conseguente improcedibilità dell'azione;
- eccepivano altresì l'abusiva frammentazione della domanda giudiziale, avendo la convenuta proposto due azioni monitorie distinte contro il medesimo debitore principale;
- eccepivano l'illegittima iscrizione ipotecaria su beni immobili di valore dieci volte superiore all'importo del decreto ingiuntivo;
- eccepivano l'illegittima revoca dell'anticipazione bancaria;
- eccepivano la nullità o l'inesistenza della fideiussione di . CP_1
Le eccezioni erano formulate in modo assai sintetico, ttico. 1.4. Con comparsa di risposta depositata in data 26/03/2024, si costituiva
[...] che domandava, in rito, dichiararsi la nullità dell'atto Controparte_5 cuzione dell'ingiunzione, accertarsi la procedibilità della domanda, nel merito, rigettarsi l'opposizione, ovvero, in subordine, condannarsi gli opponenti all'eventuale minore somma dovuta, con vittoria delle spese di lite. La convenuta fondava le proprie conclusioni sulle seguenti deduzioni ed eccezioni:
3 - eccepiva la nullità della domanda attorea per essere assolutamente indeterminata;
- evidenziava essersi svolta la procedura di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, con esito negativo per la mancata partecipazione degli attori;
- evidenziava come gli attori non avessero contestato l'an e il quantum della pretesa della convenuta;
- sosteneva la corretta attivazione nei confronti di di due distinti Parte_1 procedimenti monitori, senza che ricorresse un abusivo redito, atteso che concernevano distinti rapporti, quello di cui al presente procedimento e quello di mutuo relativo all'altro procedimento, anzi, evidenziava la necessità di attivare due distinti procedimenti monitori, onde rispettare il termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- contestava che il rapporto bancario fosse stato revocato in modo improvviso e ingiustificato, essendo la revoca intervenuta solo a seguito di numerosi incontri e in ragione dell'incapacità di di onorare il pagamento del mutuo e di rientrare dall'anticipazione Parte_1 ba
- contestava che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima ed eccedente il valore dei diritti ipotecati, atteso che, da un lato, per un immobile, si trattava di ipoteca di secondo grado, d'altro lato, riguardava quote indivise di beni, infine, la deduzione avversa non era supportata da alcuna perizia estimativa;
- contestava che la fideiussione resa da , al quale erano succeduti Parte_2 Pt_1
e , fosse null un lato, la genericità d
[...] CP_1 eccezione di nullità, d'altro lato, la sua validità, trattandosi peraltro di fideiussione specifica e non omnibus, come sostenuto dagli attori. 1.5. Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. L'unico elemento nuovo emerso in tali memorie era la circostanza allegata e documentata da parte attrice, in memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., secondo cui parte convenuta deteneva la provvista di un conto corrente con saldo attivo di € 16.040,14, intestato a della Persona_1 quale gli attori erano eredi. A fronte di tale deduzione, in memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., parte convenuta opponeva non era mai pervenuta ad essa la dichiarazione di successione degli eredi di Persona_1 donde, non poteva liquidare l'importo agli eredi.
1.6. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 12/06/2024, le parti chiedevano rinvio per trattative, cui seguivano alcuni rinvii finalizzati alla conciliazione delle parti, fino a che, preso atto dell'esito negativo delle trattative, il giudice rigettava tutte le istanze istruttorie avanzate, in quanto generiche ed esplorative, e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'08/01/2025, nella quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe.
2. Tutto ciò premesso quanto allo svolgimento del processo e alle posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
3. Pregiudizialmente vanno disattese tutte le eccezioni processuali formulate dalle parti. 3.1. Anzitutto, va rigettata l'eccezione di improcedibilità per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione, formulata da parte attrice. Parte convenuta ha infatti documentato di aver formulato ritualmente la domanda di mediazione, nonché il regolare svolgimento del tentativo di mediazione, con esito negativo per la mancata partecipazione della parte attrice, come da verbale in atti (doc. 8 e 9 parte convenuta). L'eccezione attorea è quindi infondata. 3.2. Inoltre, va rigettata l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione,
4 formulata da parte convenuta. Al riguardo, va rammentato che “l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163-bis cod. proc. civ., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal terzo comma n. 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.)” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 22528 del 20/10/2006, Rv. 594013 - 01). Conseguentemente, la genericità o indeterminatezza dell'atto di citazione in opposizione a ingiunzione rileva in relazione all'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore in senso sostanziale a fondamento della propria domanda e non determina la nullità dell'atto di citazione in opposizione a ingiunzione. 3.3. Pare che parte attrice abbia altresì eccepito l'illegittimo frazionamento del credito, con conseguente improponibilità della domanda, avendo parte convenuta proposto due azioni contro
, una quella ad oggetto del presente giudizio e un'altra afferente Parte_1
i un mutuo. Anche tale eccezione è infondata. Al riguardo, va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è consentito il frazionamento del credito in plurime richieste giudiziali, in caso di credito di denaro dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007, Rv. 599316 - 01). Al di là della riperimetrazione che questo principio ha subito con la pronuncia Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 (Rv. 643111 - 01), va rilevato come i crediti oggetto dei due differenti procedimenti sorgono da distinti rapporti obbligatori, un rapporto di anticipazione bancaria, quello di cui al presente processo, e un rapporto di mutuo, quello di cui al differente processo tra le parti (Tribunale di Rovereto, R.G.N. 869/2023). Ne consegue che non si è verificato alcun frazionamento del credito nei sensi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente piena procedibilità dell'azione proposta dalla parte convenuta con il ricorso per ingiunzione nel presente processo. 4. Passando al merito della causa, va osservato quanto segue. 4.1. Come rilevato da parte convenuta, l'atto di citazione ha un contenuto estremamente generico e le eccezioni e domande della parte attrice (convenuta in senso sostanziale) sono di difficile leggibilità.
4.2. In ogni caso, anche a considerare le generiche deduzioni formulate dagli attori tese a paralizzare la domanda della convenuta, va evidenziato come esse siano infondate.
5. Va anzitutto rimarcato come parte attrice non abbia contestato il credito vantato da parte convenuta, né l'andamento del rapporto nel tempo, né infine la documentazione bancaria prodotta. 5.1. Ciò posto, relativamente alla deduzione di illegittima revoca dell'anticipazione bancaria, dalla documentazione in atti (doc. 10, 16 e 17 parte convenuta) emerge che la revoca dell'anticipazione bancaria sia stata disposta dalla parte convenuta in seguito ad inadempimenti nei pagamenti da parte di nei confronti della Banca convenuta, tanto è vero Parte_1 che egli è risultato destina zione di € 546.801,78, per l'omesso pagamento di rate di mutuo in favore della medesima parte convenuta (doc. 10 parte convenuta).
5 Dalla citata documentazione, risulta anche che si siano svolti degli incontri per la bonaria soluzione della vertenza tra le parti, non contestati da parte attrice, donde, è smentito un comportamento improvviso e ingiustificato della convenuta rispetto alla revoca dell'anticipazione bancaria. La tesi di parte attrice va quindi disattesa e vanno rigettate le domande di risarcimento del danno che, pur in forma implicita, appaiono essere volte a ottenere un risarcimento del danno da ingiustificata revoca dell'anticipazione bancaria.
5.2. Logico corollario della mancata contestazione del saldo negativo del conto corrente intestato a e della legittimità della revoca dell'anticipazione bancaria è la Parte_1 fondatezza pagamento formulata dalla convenuta nei confronti del CP_6 debitore principale, proposta con l'azione monitoria.
6. Passando all'esame della validità della fideiussione e alla sua opponibilità a
[...]
, eccepita da parte attrice, va osservato quanto segue. CP_1 rte convenuta ha prodotto la fideiussione (doc. 12), documento non contestato. Si tratta di una fideiussione prestata il 29/12/1995 da , padre degli Parte_2 attori, cui essi sono pacificamente succeduti per eredità, che obb arantire fino a Lit. 200.000.000 per l'apertura di credito in favore di . Parte_1
La clausola 3 prevede la solidarietà e indivisibilit anche per gli eredi. Nessuna specifica clausola è stata censurata di invalidità, né è rilevabili d'ufficio nullità alcuna. Conseguentemente, , quale erede di , è divenuto CP_1 Parte_2 fideiussore di concorrenza di € one al debito Parte_1 oggetto della p Pertanto, deve ritenersi fondata la domanda di pagamento formulata dalla Banca convenuta nei confronti di , quale fideiussore di , proposta con l'azione CP_1 Parte_1 monitoria. 7. Venendo all'esame dell'eccezione di illegittima o eccessiva iscrizione ipotecaria in virtù della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, va osservato che l'art. 96, co. 2, c.p.c. giustifica la condanna del risarcimento del danno da iscrizione ipotecaria nell' ipotesi di inesistenza del diritto fatto valere, non ricorrente nella specie. Ne consegue che non sussiste il diritto al risarcimento del danno da iscrizione ipotecaria richiesto da parte attrice.
Relativamente alla sproporzione dei beni ipotecati rispetto al credito fatto valere, eccepita da parte attrice, va evidenziato che, a fronte della contestazione di tale sproporzione formulata da parte convenuta, parte attrice non ha in alcun modo provato il valore dei diritti ipotecati, donde, deve ritenersi sfornita di prova l'allegata sproporzione, così, va rigettata la domanda di riduzione dell'ipoteca formulata da parte attrice. 8. Infine, per completezza, va evidenziata l'irrilevanza della circostanza che, presso la convenuta, sia depositata la somma di € 16.040,14 in un conto corrente intestato a Per_1 della quale gli attori sono eredi.
[...] tti, da un lato, ciò non può precludere alla parte convenuta di chiedere l'accertamento del credito nella presente sede. D'altro lato, parte convenuta ha eccepito che non è stata mai presentata dagli eredi la dichiarazione di successione, circostanza rimasta incontestata, donde, a norma dell'art. 48 D. Lgs. 346/1990, parte convenuta non poteva e non può in alcun modo disporre del denaro depositato, né in favore degli eredi, né di terzi, né attraverso compensazione.
6 9. Conclusivamente, vanno rigettate tutte le domande proposte da parte attrice con l'opposizione a decreto ingiuntivo e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, per la semplicità delle questioni trattate.
11. A norma dell'art. 12 bis, co. 2, D. Lgs. 28/2010, per non aver partecipato al primo incontro di mediazione, parte attrice va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 237,00, pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione reietta, così provvede:
RIGETTA le domande formulate da e contro Parte_1 CP_1 [...]
d pposizi Controparte_5
CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 193/2023, di data 20/10/2023 (N. 644/2023 R.G.).
CO e , in solido, al pagamento delle spese di lite in Parte_1 CP_1 favore di che liquida in € 2.540,00 Controparte_5 per comp me per legge.
CO e al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Parte_1 CP_1 della somm l ibuto unificato dovuto per il giudizio.
Rovereto, 04/02/2025
Il Giudice Dott. Fabio Peloso
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