Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/06/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Vendita di cose mobili proposta da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Grazie di Portovenere (SP), Via Corosella, n. 49 D, elettivamente domiciliato in La Spezia, Viale
Italia n. 190, presso lo studio dell'Avv. Dani Colapietro De Maria (C.F. , che C.F._2
lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto d'appello;
-Appellante
-contro-
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._3
Stefano di Magra (SP), Via Gramsci, n.20/A, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Sabrina Faccioli, presso il cui studio sito, alla Spezia,
Viale Italia n. 475, è elettivamente domiciliato;
-Appellato
-per la riforma-
della sentenza n. 203/24 del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 29.02.24.
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione NEL MERITO RIFORMARE la sentenza n. 203/24 emessa dal Tribunale della Spezia in data 28.02.2024, notificata a mezzo pec in data 29.02.2024, nei termini di cui alla citazione in appello
e, pertanto, in accoglimento dello stesso IN VIA PRINCIPALE Attesa la congruità dell'offerta banco judicis effettuata in data 23.11.2023 avanti il Tribunale di La Spezia, considerata la differenza in difetto tra disputatum e decisum, CONDANNARE alla refusione delle spese legali Controparte_1 maturate per l'attività successiva alla predetta IN VIA SUBORDINATA COMPENSARE le spese legali sostenute dalle parti nel giudizio di primo grado IN OGNI CASO CONDANNARE CP_1
al pagamento delle spese di giudizio relative al presente appello.”.
[...]
Per l'appellato: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, adversis reiectis, - respingere l'appello principale perché infondato in fatto e in diritto e comunque non provato (tranne, per quanto già riconosciuto nella conclusionale di primo grado e ribadito nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio d'appello, in ordine al capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento di €
887,15 per spese di negoziazione assistita). In accoglimento dell'appello incidentale spiegato avverso la sentenza del TRIBUNALE DELLA SPEZIA N. 203/2024, riformare parzialmente la sentenza laddove impugnata, riconoscendo pieno accoglimento alle domande risarcitorie svolte per
i danni patiti sotto ogni aspetto, nella misura indicata in atti e/o nei documenti prodotti e/o che la
Corte d'Appello riterrà di liquidare secondo giustizia, anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi legali ex art.1284 comma 1 dalla messa in mora (31.07.2017) alla domanda giudiziale di primo grado
(27.06.2019) oltre interessi legali ex art.1284 comma 4 dalla domanda giudiziale al fino alla data di corresponsione dell'acconto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado
(23.11.2023) e, dato atto che successivamente alla sentenza di primo grado nulla è stato corrisposto, sulla differenza ritenuta ancora dovuta, fino al saldo della stessa. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
***
FATTI DI CAUSA
notificava atto di citazione nei confronti di , con il quale era Controparte_1 Parte_1
stato comproprietario, per la quota del 50%, di un natante Pro-Line 23 Express con motore Mercury
F225 XL Verado, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, in quanto il – Pt_1
senza autorizzazione dello – aveva messo in vendita detto natante, pubblicizzandolo su siti CP_1 specializzati, e lo aveva poi effettivamente ceduto a terzi, nel mese di maggio 2017, per il prezzo di
€ 23.000,00.
Tale importo, secondo l'originario attore, sarebbe stato inferiore al valore del natante, considerato il prezzo originario di acquisto, avvenuto nell'anno 2014, pari ad € 40.000,00 e le migliorie apportate dai comproprietari.
Lo , premesso di avere ricevuto da parte del la quota del 50% del prezzo riscosso, pari CP_1 Pt_1 ad € 11.500,00 (versata tramite assegno regolarmente incassato ) e di averla trattenuta a titolo di acconto sul maggior dovuto, chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta avversaria, consistenti nella differenza tra il ricavato dalla vendita ed il valore del natante, nonché la perdita di chance di dedicarsi alla pesca d'altura nella stagione 2017/2018 e per il futuro, vista la mancanza di patente nautica e la necessità di acquistare ciò che in precedenza veniva pescato.
Si costituiva in giudizio , che confermava di essere stato comproprietario Parte_1 dell'imbarcazione, eccependo, tuttavia, di avere informato lo del fatto che – a causa di difficoltà CP_1
economiche – egli aveva avuto l'esigenza di cedere la propria quota, proponendone inizialmente l'acquisto proprio all'attore, sebbene privo della patente nautica per poterla condurre.
L'originario convenuto ammetteva altresì di avere ceduto il natante a tale Sig. per il prezzo – Per_1
ritenuto di mercato - di € 23.000,00, di cui aveva provveduto immediatamente a corrispondere la metà allo . CP_1
Per il resto, il contestava le argomentazioni avversarie riguardanti il danno da perdita di Pt_1
chance e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante CTU, interpello delle parti e audizione di testi.
Conclusa l'istruttoria, l'originario convenuto, in data 23.11.23, offriva banco iudicis assegno pari ad € 9.771,00, trattenuto a titolo di ulteriore acconto dallo , che non considerava l'importo Pt_2
satisfattivo delle proprie pretese.
Dopo che le parti avevano precisato le rispettive conclusioni e dopo che erano spirati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, il Tribunale di La Spezia emetteva la sentenza impugnata, il cui dispositivo stabilisce quanto segue: “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando -accerta che la vendita dell'imbarcazione da parte di è avvenuta – Parte_3
senza autorizzazione di - ad un prezzo inferiore a quello di mercato per € 9000,00; Controparte_1
-accerta che il danno subito da era pari ad € 4500,00 oltre interessi nella misura Controparte_1 legale dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
-rigetta le ulteriori domande di risarcimento;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
-liquida a favore di parte attrice
l'importo di € 887,15 per spese relative alla fase di negoziazione assistita;
-liquida a favore di parte attrice l'importo di € 1000,00 per spese di CTp;
-accerta che parte convenuta ha provveduto al versamento in corso di causa della somma pari ad € 9771,00 interamente satisfattivo degli importi di cui sopra pari ad € 8665,72; la somma residua di € 1105,28 dovrà essere scomputata dalle spese processuali liquidate per il presente giudizio;
-condanna al pagamento, a Parte_3
favore di , delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2552,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre accessori di legge ( detratto l'importo di € 1105,28 ).”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- dalla CTU, dalle dichiarazioni testimoniali e dall'interpello delle parti sarebbe emerso che, nel caso di specie, aveva alienato l'imbarcazione in comproprietà con Parte_1 [...]
senza il consenso di quest'ultimo, ragion per cui sarebbe stata domanda con cui CP_2
l'odierno appellato aveva lamentato il danno emergente derivante dalla vendita, pari a complessivi € 4500,00 per la quota di sua spettanza (€ 32.000,00 - € 23.000,00 = € 9000,00 :
2= € 4500,00);
- le domande relative al lucro cessante per la perdita del pescato e per perdita di chance di dedicarsi all'hobby della pesca sarebbero state generiche e prive di fondamento, alla luce del fatto che in quanto comproprietario del bene, avrebbe avuto comunque diritto di Pt_1
alienarlo, seppur con modalità diverse da quelle adottate nel presente caso, e considerato che lo avrebbe ancora potuto sostenere in futuro l'esame della patente nautica;
CP_1
- premesso che lo , a seguito dell'offerta banco iudicis del aveva ricevuto da CP_1 Pt_1 quest'ultimo la somma complessiva di euro 21.271,00, il totale degli importi ancora dovuti all'originario attore (euro 11.147,69 per interessi legali, spese di CTU, spese di negoziazione assistita, compenso del CTP e spese di lite) superava di euro 1105,28 l'offerta fatta dall'originario convenuto, con la conseguenza che detto importo avrebbe dovuto essere detratto dalle spese processuali.
Con atto di citazione in appello notificato in data 30.09.24, impugnava la Parte_1
predetta decisione, deducendo quattro motivi.
Col primo motivo, l'appellante sosteneva che, avendo egli offerto a controparte la somma di euro
9.771,00 banco iudicis, le spese di lite della fase decisionale avrebbero dovuto essere poste a carico dello o, in subordine, compensate, tanto più alla luce della decisione del primo Giudice di CP_1 rigettare la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante/perdita di chance ex adverso formulata.
Col secondo motivo, l'appellante si doleva del fatto che il Tribunale di La Spezia, nella sentenza impugnata, l'avesse condannato a corrispondere a la somma di euro 887,13 per la Controparte_1
fase di negoziazione assistita, nonostante le parti, nella convenzione di negoziazione assistita, avessero previsto la compensazione tra loro della spese della procedura (art. 6).
Col terzo motivo, l'appellante sosteneva che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel porre a suo carico le spese legate al rimborso del CTP di controparte, perché quest' l'attività tecnica di quest'ultimo non avrebbe influenzato in alcun modo l'operato del CTU.
Col quarto motivo, l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione del Tribunale di La Spezia in punto spese di lite, argomentando che le stesse, in considerazione dell'offerta banco iudicis dell'originario convenuto, avrebbero dovuto essere poste a carico di controparte o, al più, avrebbero dovuto essere compensate.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.02.25, si costituiva in giudizio
, contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: Controparte_1
- quanto al primo motivo, che la tesi avversaria sarebbe priva di pregio perché il primo Giudice avrebbe correttamente ritenuto che l'importo di euro 9.771,00 offerto da controparte in data 23.11.23 non sarebbe stato satisfattivo delle pretese attoree, considerata la differenza tra il valore del natante oggetto di causa stimato dal CTU e quello dichiarato in sede di vendita e tenuto conto di quanto dovuto a titolo di interessi legali, spese di CTU, rimborso del CTP e spese di lite delle fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
- quanto al secondo motivo, che lo stesso sarebbe stato meritevole di accoglimento in quanto, effettivamente, in sede di negoziazione assistita, le parti avrebbero convenuto, all'art. 6 del verbale di mancato accordo, che le spese della procedura avrebbero dovuto essere integralmente compensate tra loro;
- quanto al terzo motivo, che esso sarebbe infondato, poiché il CTP dell'originario attore avrebbe svolto il proprio compito in modo corretto e completo e poiché le spese sostenute per il di lui compenso sarebbero state debitamente provate;
- quanto al quarto motivo, che lo stesso non meriterebbe condivisione in forza delle stesse ragioni illustrate in replica al primo motivo. Inoltre, , costituendosi in giudizio, proponeva appello incidentale affidato a Controparte_1
quattro motivi.
Col primo motivo, l'appellato gravava il capo della sentenza di primo grado inerente alla domanda di risarcimento del danno per perdita di chance.
Sul punto, l'originario attore ribadiva che, per effetto della condotta avversaria, egli sarebbe stato costretto ad acquistare il pesce che prima veniva pescato utilizzando l'imbarcazione de qua e che l'illegittima alienazione del natante gli avrebbe procurato “l'impossibilità anche semplicemente di godere del mare e del benessere che notoriamente l'ambiente marino comporta.” (pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
D'altro canto, secondo l'appellante incidentale, le ragioni che il primo Giudice aveva posto alla base della propria statuizione di rigetto non sarebbero state condivisibili, in primo luogo perché il Pt_1
pur essendo comproprietario al 50%, avrebbe indebitamente ceduto anche la sua quota del bene e, in secondo luogo, perché il conseguimento della patente nautica non sarebbe agevole, al pari dell'acquisto di una nuova imbarcazione.
Col secondo motivo, l'appellato sosteneva che il Tribunale di La Spezia, come da lui richiesto con le conclusioni rassegnate in prime cure, avrebbe dovuto applicare al caso di specie l'art. 1284, c. 4 c.c., che estenderebbe la disciplina dei ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali ad ogni ipotesi di adempimento di obbligazioni pecuniarie.
Col terzo motivo, lo si doleva del fatto che il Giudice di primo grado non avesse liquidato in CP_1
suo favore anche le spese sostenute in fase stragiudiziale, benché le stesse sarebbero da lui state regolarmente documentata.
Col quarto motivo, infine, l'originario attore sosteneva che il primo Giudice avrebbe dovuto condannare controparte a rimborsare le spese del CTP per l'intero, anziché solo parzialmente.
La Corte, con ordinanza del 21.03.25, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata proposta dall'appellante, ritenendo sussistente, nel caso di specie, il requisito del fumus in relazione al secondo motivo dell'appello principale, su cui le parti avevano manifestato accordo.
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza emessa in pari data, fissava l'udienza del 12.06.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindi giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 13.06.25, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello principale e l'appello incidentale sono, entrambi, parzialmente fondati, e meritano accoglimento nei limiti e nei termini che seguono
Quanto al primo motivo dell'appello principale, deve anzitutto osservarsi che il primo Giudice, nella sentenza impugnata, ha rigettato in toto le domande formulate da in sede di Parte_1 precisazione delle conclusioni (““Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA PRELIMINARE DICHIARARE cessata la materia del contendere
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE RIMETTERE la causa in istruttoria per l'escussione del teste
NEL MERITO RESPINGERE la domanda attrice in quanto infondata in fatto e Testimone_1 diritto”.”).
Al contempo, il Tribunale di La Spezia, pur avendo accertato “che la vendita dell'imbarcazione da parte di è avvenuta – senza autorizzazione di - ad un prezzo Parte_3 Controparte_1 inferiore a quello di mercato per € 9000,00” (pag. 4 della sentenza impugnata), ha rigettato le domande proposte da inerenti a: lucro cessante/perdita di chance, interessi ex art. Controparte_2
1284, c. 4 c.c., spese sostenute per l'attività stragiudiziale.
Pertanto, può affermarsi che nel giudizio di prime cure si è verificata una situazione di soccombenza reciproca tra le parti e ciò rende condivisibile l'argomentazione dell'appellante principale, secondo cui le spese di lite riguardanti la fase decisionale (svoltasi dopo l'offerta banco iudicis della somma di euro 9.771,00 da parte di ) avrebbero dovuto essere compensate, alla luce Parte_1 dell'esito del giudizio.
Ne deriva la fondatezza del primo motivo dell'appello principale.
Quanto al secondo motivo dell'appello principale, si dà atto che le parti sostengono concordemente che le spese della fase di negoziazione assistita avrebbero dovuto essere compensate dal Giudice di primo grado.
Effettivamente, l'art. 6 della convenzione di negoziazione assistita stipulata tra e Controparte_1
in data 15.06.18 prevede che “A meno che non si raggiungano in seguito diverse Parte_1 intese, ciascuna parte sarà tenuta a sopportare l'onere dell'assistenza del difensore” (cfr. doc. 13 allegato alla seconda memoria ex art. 183, c. 6, n. 2) c.p.c. di parte convenuta in primo grado).
Le parti, in corso di causa, non hanno dedotto di aver pattuito alcunché di diverso rispetto a quanto appena trascritto in merito alle spese della fase di negoziazione assistita, con la conseguenza che ha in effetti errato il primo Giudice nel porre a carico di tali ultime spese, quantificate Parte_1
in euro 887,13.
Pertanto, il secondo motivo dell'appello principale è fondato.
Quanto al terzo motivo dell'appello principale, si osserva che il CTP di parte attrice in primo grado, Ing. come condivisibilmente sottolineato dall'appellato, ha attivamente partecipato Per_2
alle operazioni peritali, svolgendo alcune considerazioni critiche alla relazione del CTU in merito al calcolo del valore del natante per cui è lite.
Ne deriva che l'asserzione del secondo cui l'esperto di controparte non avrebbe fornito Pt_1 alcun contributo all' “accertamento degli aspetti tecnici” (pag. 6 dell'appello) risulta priva di fondamento, con conseguente infondatezza della doglianza de qua.
Quanto al quarto motivo dell'appello principale, il con tale censura, si è Pt_1
sostanzialmente limitato a ribadire la tesi già sostenuta col primo motivo, ossia che le spese di lite della fase del giudizio di primo grado successiva alla presentazione, da parte sua, dell'offerta di euro
9.771,00 all'udienza del 23.11.23 avrebbero dovuto essere poste a carico dello ovvero CP_1
compensate.
Sul punto, questa Corte reputa sufficiente rinviare alle considerazioni sopra svolte in merito al primo motivo dell'appello principale e richiamare quanto ivi concluso in punto fondatezza della doglianza.
Venendo ora ad esaminare l'appello incidentale proposto da , quanto al primo Controparte_1 motivo, si ritiene che le argomentazioni spese dall'originario attore per reclamare, anche in questa sede, il presunto danno da lucro cessante/perdita di chance consistente nel dover acquistare il pesce che prima pescava usando l'imbarcazione alienata ex adverso e nell'impossibilità di godere “del mare
e del benessere che notoriamente l'ambiente marino comporta” (pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta) siano prive di pregio.
Ed invero, la pretesa avanzata a tale titolo dallo appare fondata su allegazioni generiche e CP_1
sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio, mentre appare del tutto condivisibile quanto opinato sul punto dal Tribunale di La Spezia a pag. 3 della sentenza impugnata, ossia che era comunque “diritto del convenuto cedere la propria quota dell'imbarcazione -sebbene con modalità diverse e concordate con parte attrice – la quale, priva della patente nautica, non avrebbe comunque potuto utilizzare autonomamente l'imbarcazione e che – per il futuro – ben potrà conseguirla.”.
In altri termini, deve evidenziarsi che la condotta tenuta dal per quanto improntata da Pt_1
scorrettezza sul piano dei rapporti tra comproprietari, non ha precluso definitivamente allo di CP_1 praticare la pesca d'altura e di godere dei benefici dell'ambiente marino, ben potendo egli reperire una nuova imbarcazione e conseguire autonomamente la patente nautica anche dopo che controparte ha ceduto il natante oggetto di causa.
In ogni caso, giova ribadire che l'originario attore, in ragione della vendita posta in essere dal in data nel mese di maggio 2017, ha ottenuto dal Tribunale di La Spezia la condanna di Parte_1
controparte alla restituzione della somma di euro 4.500,00, a lui spettante in qualità di contitolare pretermesso.
Pertanto, il primo motivo dell'appello incidentale è infondato.
Quanto al secondo motivo dell'appello incidentale, questa Corte concorda con la tesi dell'appellato, secondo cui “ l'art.1284 comma 4, di cui si è chiesta l'applicazione, disciplina la misura degli interessi legali dovuti in caso di proposizione della domanda giudiziale e la ratio è chiara: prevenire l'abuso del diritto in chiave processuale (proprio questa è la fattispecie in questione) apprestando una tutela economica che estende l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali
(D.lgs.231/2002) ad ogni obbligazione pecuniaria, anche fra privati, a far data dalla domanda giudiziale.” (pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
Ed invero, anche secondo i più recenti arresti della Corte di Cassazione, “Come questa Corte -anche
a Sezioni Unite-, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi” ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione ( v. Cass., 3/1/2023, n. 61 ). Si è al riguardo precisato, da un canto, che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è <da accertare se vi sia una ed efficace> determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata> ( così Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449 ). A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. qualunque sia la relativa fonte ( soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409, evocata nell'impugnata sentenza ). Per altro verso, ben possono le parti convenire un tasso di mora diverso da quello ivi stabilito.” (Cass. Civ., Sez. III, 22.03.25, n. 7677).
Nel caso di specie, è possibile affermare che l'obbligazione sorta a carico di nei Parte_1
confronti di ha natura restitutoria, avendo essa ad oggetto la corresponsione della Controparte_1
somma di denaro coincidente con la quota a lui spettante del ricavato della vendita dell'imbarcazione in comproprietà, e non risulta dagli atti di causa che le parti abbiano determinato una misura degli interessi legali maturati a decorrere dalla data della proposizione della domanda giudiziale diversa da quella indicata nel c. 4 dell'art. 1284 c.c., ciò che comporta che tali interessi, giusta il dato letterale di quest'ultima disposizione, sono dovuti in ragione del saggio “previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Pertanto, il secondo motivo dell'appello incidentale è fondato e, per l'effetto, deve Parte_1
essere condannato a corrispondere a gli interessi legali nella misura di cui al c. 4 Controparte_1 dell'art. 1284 c.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino alla data dell'offerta banco iudicis in sede di udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado (23.11.2023) e dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado fino al saldo del dovuto.
Quanto al terzo motivo dell'appello incidentale, giova premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., n. 16990 del 2017; Cass., Sez. Un. n. 24481 del 2020; v. da ultimo, Cass, sez. III, 17/5/2022, n. 15732).
2.2 Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta l'affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande
(v. da ultimo Cass, sez. III, 14/11/2020, n. 24481, che espressamente richiama Cass., Sez. Un.,
10/07/2017, n. 16990).” (Cass. Civ., Sez. III, 30.05.23, n. 15265).
Nella fattispecie in esame, reclama il ristoro delle spese sostenute per la Controparte_1 predisposizione e l'invio a controparte dell'“Atto di significazione e diffida” del 27.07.17, spese quantificate nell'importo di euro 956,34.
Ad avviso di questa Corte, la pretesa mossa dall'appellante incidentale con la doglianza de qua risulta fondata, giacché egli risulta aver versato in atti la fattura emessa dall'Avv. Faccioli in relazione alla menzionata attività difensiva stragiudiziale (cfr. doc. 8 di parte attrice in primo grado) e perché la stessa, in ragione del suo contenuto, avrebbe potuto essere un punto di partenza ragionevole per una trattativa tra le parti volta ad evitare l'instaurazione del presente procedimento.
Di qui la fondatezza del terzo motivo dell'appello incidentale, con conseguente condanna di Parte_1
a rifondere a le spese da questi sostenute per l'attività stragiudiziale
[...] Controparte_1 consistente nella redazione e nella notifica dell'“Atto di significazione e diffida” del 27.07.17, ammontanti ad euro 956,34.
Quanto al quarto motivo dell'appello incidentale, si condivide quanto affermato da parte appellata a pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta, ossia che “La sentenza, inoltre, merita censura laddove liquida SOLO PARZIALMENTE LE SPESE DI CTP, che invece la giurisprudenza ormai unanime riconosce anche laddove non vi sia prova dell'esborso, che invece nella presente causa
è comprovato.”.
In effetti, l'originario attore, nel procedimento di primo grado, risulta aver prodotto, sub doc. 24, la fattura emessa dal CTP Ing. unitamente alla contabile dell'avvenuto bonifico effettuato in Per_2 favore di quest'ultimo.
Pertanto, il motivo in esame appare fondato e, per l'effetto, deve essere condannato Parte_1
a rimborsare a le spese inerenti al compenso del CTP, quantificate nell'importo di Controparte_1
euro 1.522,56.
Il parziale accoglimento dell'impugnazione principale e di quella incidentale comporta la riforma in parte qua della sentenza impugnata e la conseguente necessità di liquidare le spese di lite del giudizio di primo grado.
A tal riguardo, si osserva che il riconoscimento, nella presente sede d'appello, degli importi che, nel procedimento di prime cure, avrebbero dovuto essere riconosciuti a a titolo di spese Controparte_1 per l'attività difensiva stragiudiziale (euro 956,34) comporta l'aumento del valore della lite e il suo inserimento nello scaglione di valore immediatamente superiore rispetto a quello ravvisato dal
Tribunale di La Spezia, che aveva, invece, fatto riferimento alla somma di euro 4.500,00 quale unico danno emergente ritenuto patito dall'odierno appellato.
Pertanto, le spese di lite del giudizio di primo grado sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. 147/22, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di istruttoria/trattazione (con compensazione delle spese della fase decisionale successiva alla presentazione da parte del Pt_1 dell'offerta banco iudicis di euro 9.771,00 per le ragioni sopra esposte), e ritenuta la causa appartenente allo scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate nella misura di un quarto, considerati il limitato accoglimento dell'appello principale e il più esteso riconoscimento della fondatezza dei motivi di appello incidentale, ponendo i restanti tre quarti a carico dell'appellante principale, con applicazione dei valori medi previsti per le cause rientranti nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e, per l'effetto, riformando Parte_1
in parte qua la sentenza n. 203/24 del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 29.02.24, - Dichiara compensate le spese di lite del giudizio di primo grado inerenti alla fase decisionale, successiva all'offerta banco iudicis avanzata da in data 23.11.23; Parte_1
- Revoca la liquidazione a favore di dell'importo di euro 887,15 per spese relative Controparte_1
alla fase di negoziazione assistita;
- Accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e per l'effetto, riformando Controparte_1
in parte qua la sentenza n. 203/24 del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 29.02.24,
- Condanna a corrispondere a gli interessi legali nella misura di cui Parte_1 Controparte_1 al c. 4 dell'art. 1284 c.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino alla data dell'offerta banco iudicis in sede di udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado
(23.11.2023) e dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado fino al saldo del dovuto;
- Condanna a rimborsare a le spese da questi sostenute per l'attività Parte_1 Controparte_1 stragiudiziale consistente nella redazione e nella notifica dell'“Atto di significazione e diffida” del
27.07.17, ammontanti ad euro 956,34;
- Condanna a rifondere a le spese da lui sostenute per il compenso Parte_1 Controparte_1 del CTP, quantificate nell'importo di euro 1.522,56;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del giudizio Parte_1 Controparte_1
di primo grado limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e di istruttoria/ trattazione, che si liquidano nella somma di euro 3.376,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, con compensazione delle spese di lite inerenti alla fase decisionale;
- Conferma nel resto la sentenza impugnata;
- Compensa nella misura di un quarto le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 5.809,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, e pone i restanti tra quarti a carico di . Parte_1
Così deciso in Genova, il 18.06.25.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Laura Casale Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni