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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/08/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 160 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno
2025,
TRA
(c.f. ), in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lanzilao ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce, alla via S. Domenico Savio n.59, giusta mandato in calce all'atto di reclamo;
-RECLAMANTE-
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Guglielmo Maria Leuzzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce, alla via Ravenna n.15, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado;
-RECLAMATA-
nonché
Controparte_2
in persona del Curatore Dott.
[...] CP_3
-RECLAMATO CONTUMACE-
e
P.G.
-
INTERVENTORE -
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale del 10.7.2025, previa acquisizione del parere del P.G. e del deposito di note di trattazione scritta da parte dai procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 79/2025 pubblicata in data 14.4.2025, il Tribunale di Lecce dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della su ricorso avanzato da CP_4 [...]
ed iscritto a ruolo il 27.12.24, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice della CP_1 crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), in quanto creditrice della società dell'importo di € 5.960,44 per T.F.R. ed ultime mensilità, in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, mai opposto.
Il Tribunale accertava la qualità di imprenditore commerciale della società reclamante, CP_ la sussistenza di un credito in favore della , già acclarato con decreto ingiuntivo n.
560/2022 del 31.05.2022, nonché l'esistenza di uno stato di insolvenza conclamata, emergente dall'inadempimento delle obbligazioni retributive, dall'omessa comparizione all'udienza prefallimentare, da una sistematica irreperibilità e assenza di documentazione contabile e amministrativa.
In particolare, evidenziava come la società debitrice non avesse assolto l'onere probatorio relativo alle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, sulla stessa incombente, “essendo disponibile, come ultimo, solo il bilancio di esercizio al
31.12.2020, il quale risulta troppo risalente per poter fondare su di esso l'accertamento della qualità di impresa minore in capo alla società resistente, né il resistente, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, stante la sua contumacia, ha fornito prova contraria”.
Rilevava il rispetto dei limiti di cui all'art. 49, comma 5, CCII, data l'entità del credito vantato dalla ricorrente, pari ad € 5.690,44, nonché la sussistenza di altri debiti di natura erariale e contributiva, rispettivamente pari ad € 31.064,45 e a € 24.759,08, emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare.
Accertava dunque lo stato di insolvenza della società resistente, ritenendo che “tale stato emerga con evidenza in quanto l'odierna resistente non ha provveduto a onorare, neanche parzialmente, il proprio debito nei confronti dei propri dipendenti e la società non risulta intestataria di beni mobili/ immobili su cui agire in via esecutiva”.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 14.5.2025, la in persona CP_4 del legale rappresentante pro tempore, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Si costituiva in giudizio la creditrice istante, , chiedendo il rigetto del CP_1 reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.
Rimaneva contumace la Procedura di Liquidazione Giudiziale della in CP_4 persona del Curatore CP_3
Il P.G., con parere reso in data 10.6.2025, concludeva per il rigetto dell'impugnazione, ritenendo che le dichiarazioni fiscali depositate dalla società non potessero essere ritenute sostitutive dei bilanci non presentati, non rappresentando elementi contabili certi rinvenibili presso la Camera di Commercio.
All'udienza del 10.7.2025, il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo di gravame, la reclamante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, dichiarando lo stato di insolvenza sul solo presupposto dell'entità dell'ammontare dei debiti emersi dall'ultimo bilancio di esercizio, presentato dalla società e risalente al 31.12.2020, ignorando l'interruzione di fatto dell'attività da tale data in poi, per intervenuta contrazione economico-finanziaria dovuta all'epidemia di
Covid-19. Deduce, viceversa, che dal predetto bilancio emerge come la società possegga i requisiti dimensionali propri delle imprese minori - ovvero un attivo patrimoniale di €.170.988,00, ricavi di €.151.049,00 e debiti di €.206.061,00 - rientranti nelle soglie di cui all'art. 2 lett.
d) nn.1,2,3, c.c.i.i., e come tale non possa essere assoggettata a liquidazione giudiziale.
Per sopperire alla mancata allegazione dei bilanci successivi all'anno 2020, la reclamante produce le dichiarazioni fiscali relative agli anni 2021, 2022 e 2023 e una relazione contabile elaborata dal commercialista della società per gli anni 2021- 2024, volte a provare l'assenza dei requisiti dimensionali necessari per la fallibilità.
A sostegno delle proprie deduzioni richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il sistema vigente non pone nessuna preclusione, in merito alla allegazione di documentazione fiscale, per la verifica della sussistenza dei requisiti di
“non fallibilità”, potendo la prova essere fornita anche mediante documentazione diversa dai bilanci di esercizio, quali le dichiarazioni dei redditi, purché idonea a rappresentare, in modo attendibile, coerente e completo, la situazione economico- patrimoniale dell'impresa.
Eccepisce, infine, come la mancata comparizione dell'amministratore della società all'udienza prefallimentare sia dipesa dalla cancellazione d'ufficio dell'indirizzo di posta elettronica, avvenuta in data 13/12/23, in seguito a provvedimento del
Conservatore n.109 del 10/11/23, mai comunicato, e non per volontaria irreperibilità.
2. Dette censure sono infondate.
Preliminarmente il Collegio rileva il tardivo deposito della memoria di costituzione della reclamata, avvalendosi per la delibazione del presente reclamo della documentazione in atti, ritualmente depositata.
Ed invero, l'esistenza in capo alla società reclamante di debiti erariali e contributivi superiori ad € 55.000,00, oltre al credito retributivo vantato da , è da sola CP_1 sufficiente a fondare l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 49, comma
5, C.C.I.I., il quale individua nella soglia di € 30.000,00 un parametro autonomo e oggettivo per l'assoggettabilità alle procedure concorsuali. E ciò anche a prescindere dalla qualifica di impresa minore, la cui ricorrenza rispetto ai requisiti dimensionali, in assenza di bilanci aggiornati, non può ritenersi in alcun modo provata, al pari della continuità aziendale e/o solvibilità della società reclamante, con la conseguenza che la stessa resta pienamente assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale. Al riguardo, la Corte rileva che la società debitrice ha omesso di fornire tempestiva prova documentale dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, CCII, gravando interamente sulla stessa l'onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali ivi indicate.
Solo in sede di reclamo, e dunque tardivamente, in data 14.5.25, la reclamante ha depositato una serie di elaborati contabili, al fine di dimostrare la ricorrenza dei presupposti di non fallibilità che, tuttavia, come sottolineato dal PG, con parere reso il
10.5.25, non sono sufficienti, da soli, ad assolvere l'onere probatorio sulla stessa incombente: la documentazione prodotta in questa sede risulta frammentaria, priva di riscontri esterni e non idonea a fornire una rappresentazione attendibile, completa e coerente della reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa nel triennio di riferimento.
Del resto, non può dirsi sufficiente ad avallare la tesi del reclamante il richiamo a quell'orientamento di legittimità che, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, ritiene non indispensabile il deposito dei bilanci per verificare le soglie di fallibilità ed anzi sufficienti le scritture contabili ed il conto economico. In tal caso, infatti, dovrà comunque farsi una valutazione generale dell'impianto probatorio che, nel caso di specie, porta a considerazioni di segno opposto.
Ed infatti, le risultanze oggettive già acquisite nel giudizio di primo grado confermano l'esistenza di un quadro di conclamato dissesto strutturale, che non rende configurabile alcuna ipotesi di esclusione dalla procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
In particolare:
– il mancato pagamento dei crediti da lavoro nei confronti dei propri dipendenti, ovvero quello vantato dall'istante pari ad € 5.960,44 per T.F.R. ed ultime mensilità, accertato con decreto ingiuntivo non opposto e successivo atto di precetto, costituisce un indice sintomatico di perdurante e oggettiva incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni esigibili, ai sensi dell'art. 5 CCII;
– la presenza di debiti scaduti di rilevante entità - di natura erariale iscritti a ruolo superiori a € 31.064,45 e contributivi di € 24.759,08, come risultante dalla documentazione in atti
- evidenzia una situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario strutturale non riferibile a una crisi temporanea o contingente, ma rappresentativa di una persistente incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
– l'omesso deposito dei bilanci relativi agli ultimi esercizi integra una grave violazione degli obblighi imposti all'imprenditore dall'art. 2086 c.c. in tema di adeguati assetti organizzativi, contabili e amministrativi, nonché dall'art. 3 CCII, e costituisce un fattore ostativo alla possibilità di ricostruire con attendibilità la reale situazione economico- patrimoniale dell'impresa, per la cui ricostruzione non sono sufficienti le dichiarazioni fiscali depositate;
– l'irreperibilità della società presso la sede legale ha un valore indiziario decisivo ai fini della prova dello stato di insolvenza.
L'assenza di documentazione ufficiale, depositata presso il Registro delle Imprese, impedisce, di fatto, di ritenere assolto l'onere probatorio che incombe sulla parte reclamante, tenuto conto che il possesso dei requisiti dimensionali costituisce causa di esclusione dalla procedura di liquidazione giudiziale e, come tale, soggetta a prova rigorosa. La documentazione fiscale e la relazione contabile prodotte, infatti, non possono essere considerate fonti di prova dotate di autonomo valore legale o probatorio, trattandosi di elaborazioni unilaterali prive di qualsiasi riscontro esterno, né validate da soggetti terzi o assistite da certificazioni contabili o fiscali.
Deve escludersi, dunque, che la documentazione prodotta – per la sua natura incompleta, parziale e priva di verifica ufficiale – sia idonea, da sola, a rappresentare in modo attendibile, completo e coerente la reale situazione economico-patrimoniale della società nel triennio rilevante.
Con riferimento alla irreperibilità della società presso la sede legale, la Corte rileva come anche tale dato sia indice inconfutabile di uno stato di dissesto finanziario in cui versa la società stessa, come risultante da più fattori.
Ed invero, la cancellazione della casella PEC dal Registro delle Imprese in data
13.12.2023 – e non, tra l'altro, a partire dal 2020 come sostenuto dalla reclamante - con conseguente inattività del domicilio digitale sin dal 2023, come comprovato dai tentativi di contatto rimasti senza esito, nonché l'indicazione della sede legale in Lecce, in via
Zanardelli, risultata del tutto fittizia, atteso che presso tale indirizzo è operativa altra società del tutto estranea alla reclamante, come da verbali di pignoramento in atti, sono elementi tali da fotografare con chiarezza una condizione di irreperibilità strutturale, manifestazione evidente dell'avvenuta dissoluzione dell'organizzazione societaria e della volontaria sottrazione agli obblighi informativi e patrimoniali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il reclamo va rigettato, con condanna della reclamante alla rifusione, in favore della sola reclamata costituita, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, in data 14.5.2025, da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., così provvede:
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Lecce n. 79/2025 del 14.4.2025; CP_
2) condanna la società reclamante a rifondere alla , le spese del presente grado, liquidate in euro 900,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di Lecce, in data 15/7/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 160 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno
2025,
TRA
(c.f. ), in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lanzilao ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce, alla via S. Domenico Savio n.59, giusta mandato in calce all'atto di reclamo;
-RECLAMANTE-
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Guglielmo Maria Leuzzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce, alla via Ravenna n.15, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado;
-RECLAMATA-
nonché
Controparte_2
in persona del Curatore Dott.
[...] CP_3
-RECLAMATO CONTUMACE-
e
P.G.
-
INTERVENTORE -
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale del 10.7.2025, previa acquisizione del parere del P.G. e del deposito di note di trattazione scritta da parte dai procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 79/2025 pubblicata in data 14.4.2025, il Tribunale di Lecce dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della su ricorso avanzato da CP_4 [...]
ed iscritto a ruolo il 27.12.24, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice della CP_1 crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), in quanto creditrice della società dell'importo di € 5.960,44 per T.F.R. ed ultime mensilità, in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, mai opposto.
Il Tribunale accertava la qualità di imprenditore commerciale della società reclamante, CP_ la sussistenza di un credito in favore della , già acclarato con decreto ingiuntivo n.
560/2022 del 31.05.2022, nonché l'esistenza di uno stato di insolvenza conclamata, emergente dall'inadempimento delle obbligazioni retributive, dall'omessa comparizione all'udienza prefallimentare, da una sistematica irreperibilità e assenza di documentazione contabile e amministrativa.
In particolare, evidenziava come la società debitrice non avesse assolto l'onere probatorio relativo alle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, sulla stessa incombente, “essendo disponibile, come ultimo, solo il bilancio di esercizio al
31.12.2020, il quale risulta troppo risalente per poter fondare su di esso l'accertamento della qualità di impresa minore in capo alla società resistente, né il resistente, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, stante la sua contumacia, ha fornito prova contraria”.
Rilevava il rispetto dei limiti di cui all'art. 49, comma 5, CCII, data l'entità del credito vantato dalla ricorrente, pari ad € 5.690,44, nonché la sussistenza di altri debiti di natura erariale e contributiva, rispettivamente pari ad € 31.064,45 e a € 24.759,08, emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare.
Accertava dunque lo stato di insolvenza della società resistente, ritenendo che “tale stato emerga con evidenza in quanto l'odierna resistente non ha provveduto a onorare, neanche parzialmente, il proprio debito nei confronti dei propri dipendenti e la società non risulta intestataria di beni mobili/ immobili su cui agire in via esecutiva”.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 14.5.2025, la in persona CP_4 del legale rappresentante pro tempore, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Si costituiva in giudizio la creditrice istante, , chiedendo il rigetto del CP_1 reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.
Rimaneva contumace la Procedura di Liquidazione Giudiziale della in CP_4 persona del Curatore CP_3
Il P.G., con parere reso in data 10.6.2025, concludeva per il rigetto dell'impugnazione, ritenendo che le dichiarazioni fiscali depositate dalla società non potessero essere ritenute sostitutive dei bilanci non presentati, non rappresentando elementi contabili certi rinvenibili presso la Camera di Commercio.
All'udienza del 10.7.2025, il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo di gravame, la reclamante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, dichiarando lo stato di insolvenza sul solo presupposto dell'entità dell'ammontare dei debiti emersi dall'ultimo bilancio di esercizio, presentato dalla società e risalente al 31.12.2020, ignorando l'interruzione di fatto dell'attività da tale data in poi, per intervenuta contrazione economico-finanziaria dovuta all'epidemia di
Covid-19. Deduce, viceversa, che dal predetto bilancio emerge come la società possegga i requisiti dimensionali propri delle imprese minori - ovvero un attivo patrimoniale di €.170.988,00, ricavi di €.151.049,00 e debiti di €.206.061,00 - rientranti nelle soglie di cui all'art. 2 lett.
d) nn.1,2,3, c.c.i.i., e come tale non possa essere assoggettata a liquidazione giudiziale.
Per sopperire alla mancata allegazione dei bilanci successivi all'anno 2020, la reclamante produce le dichiarazioni fiscali relative agli anni 2021, 2022 e 2023 e una relazione contabile elaborata dal commercialista della società per gli anni 2021- 2024, volte a provare l'assenza dei requisiti dimensionali necessari per la fallibilità.
A sostegno delle proprie deduzioni richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il sistema vigente non pone nessuna preclusione, in merito alla allegazione di documentazione fiscale, per la verifica della sussistenza dei requisiti di
“non fallibilità”, potendo la prova essere fornita anche mediante documentazione diversa dai bilanci di esercizio, quali le dichiarazioni dei redditi, purché idonea a rappresentare, in modo attendibile, coerente e completo, la situazione economico- patrimoniale dell'impresa.
Eccepisce, infine, come la mancata comparizione dell'amministratore della società all'udienza prefallimentare sia dipesa dalla cancellazione d'ufficio dell'indirizzo di posta elettronica, avvenuta in data 13/12/23, in seguito a provvedimento del
Conservatore n.109 del 10/11/23, mai comunicato, e non per volontaria irreperibilità.
2. Dette censure sono infondate.
Preliminarmente il Collegio rileva il tardivo deposito della memoria di costituzione della reclamata, avvalendosi per la delibazione del presente reclamo della documentazione in atti, ritualmente depositata.
Ed invero, l'esistenza in capo alla società reclamante di debiti erariali e contributivi superiori ad € 55.000,00, oltre al credito retributivo vantato da , è da sola CP_1 sufficiente a fondare l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 49, comma
5, C.C.I.I., il quale individua nella soglia di € 30.000,00 un parametro autonomo e oggettivo per l'assoggettabilità alle procedure concorsuali. E ciò anche a prescindere dalla qualifica di impresa minore, la cui ricorrenza rispetto ai requisiti dimensionali, in assenza di bilanci aggiornati, non può ritenersi in alcun modo provata, al pari della continuità aziendale e/o solvibilità della società reclamante, con la conseguenza che la stessa resta pienamente assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale. Al riguardo, la Corte rileva che la società debitrice ha omesso di fornire tempestiva prova documentale dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, CCII, gravando interamente sulla stessa l'onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali ivi indicate.
Solo in sede di reclamo, e dunque tardivamente, in data 14.5.25, la reclamante ha depositato una serie di elaborati contabili, al fine di dimostrare la ricorrenza dei presupposti di non fallibilità che, tuttavia, come sottolineato dal PG, con parere reso il
10.5.25, non sono sufficienti, da soli, ad assolvere l'onere probatorio sulla stessa incombente: la documentazione prodotta in questa sede risulta frammentaria, priva di riscontri esterni e non idonea a fornire una rappresentazione attendibile, completa e coerente della reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa nel triennio di riferimento.
Del resto, non può dirsi sufficiente ad avallare la tesi del reclamante il richiamo a quell'orientamento di legittimità che, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, ritiene non indispensabile il deposito dei bilanci per verificare le soglie di fallibilità ed anzi sufficienti le scritture contabili ed il conto economico. In tal caso, infatti, dovrà comunque farsi una valutazione generale dell'impianto probatorio che, nel caso di specie, porta a considerazioni di segno opposto.
Ed infatti, le risultanze oggettive già acquisite nel giudizio di primo grado confermano l'esistenza di un quadro di conclamato dissesto strutturale, che non rende configurabile alcuna ipotesi di esclusione dalla procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
In particolare:
– il mancato pagamento dei crediti da lavoro nei confronti dei propri dipendenti, ovvero quello vantato dall'istante pari ad € 5.960,44 per T.F.R. ed ultime mensilità, accertato con decreto ingiuntivo non opposto e successivo atto di precetto, costituisce un indice sintomatico di perdurante e oggettiva incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni esigibili, ai sensi dell'art. 5 CCII;
– la presenza di debiti scaduti di rilevante entità - di natura erariale iscritti a ruolo superiori a € 31.064,45 e contributivi di € 24.759,08, come risultante dalla documentazione in atti
- evidenzia una situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario strutturale non riferibile a una crisi temporanea o contingente, ma rappresentativa di una persistente incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
– l'omesso deposito dei bilanci relativi agli ultimi esercizi integra una grave violazione degli obblighi imposti all'imprenditore dall'art. 2086 c.c. in tema di adeguati assetti organizzativi, contabili e amministrativi, nonché dall'art. 3 CCII, e costituisce un fattore ostativo alla possibilità di ricostruire con attendibilità la reale situazione economico- patrimoniale dell'impresa, per la cui ricostruzione non sono sufficienti le dichiarazioni fiscali depositate;
– l'irreperibilità della società presso la sede legale ha un valore indiziario decisivo ai fini della prova dello stato di insolvenza.
L'assenza di documentazione ufficiale, depositata presso il Registro delle Imprese, impedisce, di fatto, di ritenere assolto l'onere probatorio che incombe sulla parte reclamante, tenuto conto che il possesso dei requisiti dimensionali costituisce causa di esclusione dalla procedura di liquidazione giudiziale e, come tale, soggetta a prova rigorosa. La documentazione fiscale e la relazione contabile prodotte, infatti, non possono essere considerate fonti di prova dotate di autonomo valore legale o probatorio, trattandosi di elaborazioni unilaterali prive di qualsiasi riscontro esterno, né validate da soggetti terzi o assistite da certificazioni contabili o fiscali.
Deve escludersi, dunque, che la documentazione prodotta – per la sua natura incompleta, parziale e priva di verifica ufficiale – sia idonea, da sola, a rappresentare in modo attendibile, completo e coerente la reale situazione economico-patrimoniale della società nel triennio rilevante.
Con riferimento alla irreperibilità della società presso la sede legale, la Corte rileva come anche tale dato sia indice inconfutabile di uno stato di dissesto finanziario in cui versa la società stessa, come risultante da più fattori.
Ed invero, la cancellazione della casella PEC dal Registro delle Imprese in data
13.12.2023 – e non, tra l'altro, a partire dal 2020 come sostenuto dalla reclamante - con conseguente inattività del domicilio digitale sin dal 2023, come comprovato dai tentativi di contatto rimasti senza esito, nonché l'indicazione della sede legale in Lecce, in via
Zanardelli, risultata del tutto fittizia, atteso che presso tale indirizzo è operativa altra società del tutto estranea alla reclamante, come da verbali di pignoramento in atti, sono elementi tali da fotografare con chiarezza una condizione di irreperibilità strutturale, manifestazione evidente dell'avvenuta dissoluzione dell'organizzazione societaria e della volontaria sottrazione agli obblighi informativi e patrimoniali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il reclamo va rigettato, con condanna della reclamante alla rifusione, in favore della sola reclamata costituita, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, in data 14.5.2025, da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., così provvede:
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Lecce n. 79/2025 del 14.4.2025; CP_
2) condanna la società reclamante a rifondere alla , le spese del presente grado, liquidate in euro 900,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di Lecce, in data 15/7/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca