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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1893/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
Dott. Sara Antonelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1893/20 promossa da:
, nato ad [...] il [...], (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Marcello G. Lorusso (C.F.: e Lorena Dionisi (C.F.: C.F._2
), con studio sito in Aidone (EN), via Sen. Cordova n. 12, presso cui ha eletto C.F._3
domicilio.
[...]
, nata a [...] il [...], (C.F.: e Parte_2 C.F._4
residente a[...], elettivamente domiciliata in Valguarnera (EN), alla
Via Via Piave 8/a, presso e nello studio dell'Avv. Lugi CIGNA (C.F.: ) che C.F._5
la rappresenta e difende giusta procura in atti.
nata a [...] il [...], residente in [...]alla c. da Scalisi Parte_3
snc, (C.F.: , elettivamente domiciliata in Enna (EN), alla Via dei Greci n. C.F._6 57/A, presso e nello studio dell'Avv. Silvano DOMINA (C.F.: ) che la C.F._7
rappresenta e difende giusta in atti.
-RICORRENTI-
con l'intervento del Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole in data 29/10/20;
posta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025, all'esito della discussione orale della causa, ove le parti, personalmente comparse, hanno insistito in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 13 ottobre 20 , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
congiuntamente richiesto a questo Tribunale la revisione delle condizioni di divorzio.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno rappresentato che il Tribunale di Enna, con sentenza con sentenza n. 184/02 del giorno 11/06/2002, depositata in cancelleria in data 13.06.2002, emessa all'esito del procedimento n. 580/2000, ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato in Aidone il 04.08.1992 tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
Nel corpo della predetta sentenza era stato previsto a carico del sig. di corrispondere Parte_1 mensilmente alla sig.ra la somma di € 310,00 di cui € 105,00 a titolo di contributo per Parte_2 il mantenimento della stessa ed € 205,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
. Parte_3
Le parti, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle modifiche delle condizioni di divorzio atteso che la sig.ra ha contratto altro matrimonio in data 5.7.2008 con Parte_2
, mentre la sig.ra è nelle more divenuta maggiorenne ed Persona_1 Parte_3
economicamente indipendente.
Alla luce del predetto accordo le parti hanno convenuto che:
“A) la sig.ra dichiara di avere contratto nuovo matrimonio e pertanto viene pattuito Parte_2
che a far data dal nuovo vincolo matrimoniale nessun mantenimento deve il sig. Parte_1
nei suoi confronti;
B) la sig.ra dichiara che allo stato è maggiorenne ed autonoma Parte_3 economicamente e, per l'effetto, dichiara di rinunciare al mantenimento dovutole dal padre in forza della sentenza n. 184/2002 Tribunale Enna ed altresì di rinunciare ad ogni altra pretesa connessa;
C) il sig. dichiara di voler corrispondere gli arretrati dovuti a a far Parte_1 Parte_3 data dal 01.01.20, come da intimazione ricevuta con raccomandata a/r n.13753513856-4 del
15.5.20 a firma dell'Avv. Silvano Domina, ammontanti ad €. 2.883,68 e altresì di voler corrispondere alla figlia , come concordato con la stessa, l'ulteriore pagamento di Parte_3 una somma di denaro in un'unica soluzione, una tantum, di importo pari ad euro tremilaseicento/00
a tacitazione di ogni pretesa presente e futura connessa col mantenimento. Il pagamento dell'importo suddetto viene accettato e soddisfa ogni esigenza della sig.ra che, per tali ragioni, Parte_3 null'altro avrà a pretendere dal padre a titolo di mantenimento”.
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni di modifica delle condizioni di divorzio non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, per come chiesto dai sig.ri , Parte_1 [...]
e all'udienza del 5 febbraio 2025, nel corso della quale, le parti, personalmente Pt_2 Parte_3
comparse, hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Collegio dispone che, in revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza n. 184/02 del giorno
11/06/2002, depositata in cancelleria in data 13.06.2002, emessa all'esito del procedimento n.
580/2000 i rapporti fra le parti siano disciplinati secondo l'accordo contenuto nel ricorso depositato in data 13 ottobre 20, sottoscritto dalle parti e riportato nella superiore parte motiva, dalle stesse parti confermato all'udienza del 5 febbraio 2025.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice rel./est.
Dott. Sara Antonelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1893/20 promossa da:
, nato ad [...] il [...], (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Marcello G. Lorusso (C.F.: e Lorena Dionisi (C.F.: C.F._2
), con studio sito in Aidone (EN), via Sen. Cordova n. 12, presso cui ha eletto C.F._3
domicilio.
[...]
, nata a [...] il [...], (C.F.: e Parte_2 C.F._4
residente a[...], elettivamente domiciliata in Valguarnera (EN), alla
Via Via Piave 8/a, presso e nello studio dell'Avv. Lugi CIGNA (C.F.: ) che C.F._5
la rappresenta e difende giusta procura in atti.
nata a [...] il [...], residente in [...]alla c. da Scalisi Parte_3
snc, (C.F.: , elettivamente domiciliata in Enna (EN), alla Via dei Greci n. C.F._6 57/A, presso e nello studio dell'Avv. Silvano DOMINA (C.F.: ) che la C.F._7
rappresenta e difende giusta in atti.
-RICORRENTI-
con l'intervento del Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole in data 29/10/20;
posta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025, all'esito della discussione orale della causa, ove le parti, personalmente comparse, hanno insistito in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 13 ottobre 20 , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
congiuntamente richiesto a questo Tribunale la revisione delle condizioni di divorzio.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno rappresentato che il Tribunale di Enna, con sentenza con sentenza n. 184/02 del giorno 11/06/2002, depositata in cancelleria in data 13.06.2002, emessa all'esito del procedimento n. 580/2000, ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato in Aidone il 04.08.1992 tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
Nel corpo della predetta sentenza era stato previsto a carico del sig. di corrispondere Parte_1 mensilmente alla sig.ra la somma di € 310,00 di cui € 105,00 a titolo di contributo per Parte_2 il mantenimento della stessa ed € 205,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
. Parte_3
Le parti, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle modifiche delle condizioni di divorzio atteso che la sig.ra ha contratto altro matrimonio in data 5.7.2008 con Parte_2
, mentre la sig.ra è nelle more divenuta maggiorenne ed Persona_1 Parte_3
economicamente indipendente.
Alla luce del predetto accordo le parti hanno convenuto che:
“A) la sig.ra dichiara di avere contratto nuovo matrimonio e pertanto viene pattuito Parte_2
che a far data dal nuovo vincolo matrimoniale nessun mantenimento deve il sig. Parte_1
nei suoi confronti;
B) la sig.ra dichiara che allo stato è maggiorenne ed autonoma Parte_3 economicamente e, per l'effetto, dichiara di rinunciare al mantenimento dovutole dal padre in forza della sentenza n. 184/2002 Tribunale Enna ed altresì di rinunciare ad ogni altra pretesa connessa;
C) il sig. dichiara di voler corrispondere gli arretrati dovuti a a far Parte_1 Parte_3 data dal 01.01.20, come da intimazione ricevuta con raccomandata a/r n.13753513856-4 del
15.5.20 a firma dell'Avv. Silvano Domina, ammontanti ad €. 2.883,68 e altresì di voler corrispondere alla figlia , come concordato con la stessa, l'ulteriore pagamento di Parte_3 una somma di denaro in un'unica soluzione, una tantum, di importo pari ad euro tremilaseicento/00
a tacitazione di ogni pretesa presente e futura connessa col mantenimento. Il pagamento dell'importo suddetto viene accettato e soddisfa ogni esigenza della sig.ra che, per tali ragioni, Parte_3 null'altro avrà a pretendere dal padre a titolo di mantenimento”.
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni di modifica delle condizioni di divorzio non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, per come chiesto dai sig.ri , Parte_1 [...]
e all'udienza del 5 febbraio 2025, nel corso della quale, le parti, personalmente Pt_2 Parte_3
comparse, hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Collegio dispone che, in revisione delle condizioni stabilite dalla sentenza n. 184/02 del giorno
11/06/2002, depositata in cancelleria in data 13.06.2002, emessa all'esito del procedimento n.
580/2000 i rapporti fra le parti siano disciplinati secondo l'accordo contenuto nel ricorso depositato in data 13 ottobre 20, sottoscritto dalle parti e riportato nella superiore parte motiva, dalle stesse parti confermato all'udienza del 5 febbraio 2025.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.