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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 883/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Andreone Paolo che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Rissone Francesca che lo rappresenta e difende in virtù Parte_2 di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
SANGANO il 23/09/2021.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANGANO (atto n. 10 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dall'unione della coppia è nato un figlio: il l 25.4.2020. Per_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 13/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 3131/2024 del 24/05/2024, pubblicata in data 28/05/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANGANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE che, per il periodo compreso tra il deposito del ricorso e il 31.12.2026, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà incontrare il figlio minore:
- un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola o dalle 16.30 e sino al mattino successivo con rientro a scuola o presso la residenza materna entro le ore 9.00;
- fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, all'uscita della scuola o dalle 16.30, sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o presso la residenza materna entro le ore 9.00.
DISPONE che, per il periodo compreso tra il deposito del ricorso e il 31.12.2026, ciascun genitore pagina 2 di 4 provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio minore nei periodi di permanenza dello stesso presso di sé, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
inoltre, il sig. verserà a favore della sig.ra la Parte_1 Parte_2 somma di € 400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento ordinario del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie con espresso riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 2016, cui adde, senza necessità di concertazione preventiva, centro estivo/estate ragazzi e le gite scolastiche con pernottamento.
DISPONE che, per il periodo successivo al 1.1.2027, salvo diversi accordi tra i genitori, Per_1 trascorrerà con ciascun genitore i seguenti periodi:
- trascorrerà con il padre il periodo compreso tra il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola Per_1 ovvero dalle ore 16.30 e sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola o presso la casa materna entro le ore 9.
- trascorrerà con la madre il periodo compreso tra il mercoledì dall'uscita di scuola ovvero Per_1 dalle ore 9.00 in giorni festivi e sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola o presso la casa paterna entro le ore 9 in caso di week di spettanza del sig. Parte_1
- fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, all'uscita della scuola o dalle 9.00, sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o presso la residenza materna entro le ore 9.00.
DISPONE che, per il periodo successivo al 1.1.2027, ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio minore nei periodi di permanenza dello stesso presso di sé, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.; inoltre il sig. verserà a favore della sig.ra la somma di € 350,00 mensili, somma Parte_1 Parte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento ordinario del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie con espresso riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 2016, cui adde, senza necessità di concertazione preventiva, centro estivo/estate ragazzi e le gite scolastiche con pernottamento.
DISPONE che, in ogni caso e a partire dal deposito del ricorso, trascorrerà con i genitori i Per_1 seguenti periodi così suddivisi:
- con ciascun genitore le vacanze di Natale alternando il periodo compreso tra il 24 e il 31 dicembre con un genitore e quello tra il 1 e il 6 gennaio con l'altro genitore (anni pari Natale con il padre e anni dispari Natale con la madre)
- con ciascun genitore le vacanze di Pasqua alternando il periodo compreso tra il Venerdì Santo e la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì di Pasquetta e il martedì successivo con l'altro genitore (anni pari domenica di Pasqua con la madre e anni dispari domenica di Pasqua con il padre).
- con entrambi i genitori i ponti e le altre vacanze scolastiche, secondo gli accordi raggiunti tra le parti entro la fine di settembre di ogni anno, una volta visionato il calendario scolastico regionale.
- con il padre due settimane non consecutive e con la madre due settimane consecutive nel corso delle vacanze estive nei mesi di luglio e agosto, secondo gli accordi tra i genitori da raggiungersi entro la fine di mese di maggio di ogni anno
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico e di rinunciare perciò al mantenimento reciproco.
DÀ ATTO che le parti concordano che gli assegni familiari (assegno unico) verranno percepiti integralmente dalla sig.ra in qualità di genitore collocatario prevalente e ciascun genitore potrà Pt_2 indicare in detrazione il 50% del figlio a carico.
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che i genitori acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 883/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Andreone Paolo che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Rissone Francesca che lo rappresenta e difende in virtù Parte_2 di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
SANGANO il 23/09/2021.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANGANO (atto n. 10 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dall'unione della coppia è nato un figlio: il l 25.4.2020. Per_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 13/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 3131/2024 del 24/05/2024, pubblicata in data 28/05/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANGANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE che, per il periodo compreso tra il deposito del ricorso e il 31.12.2026, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà incontrare il figlio minore:
- un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola o dalle 16.30 e sino al mattino successivo con rientro a scuola o presso la residenza materna entro le ore 9.00;
- fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, all'uscita della scuola o dalle 16.30, sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o presso la residenza materna entro le ore 9.00.
DISPONE che, per il periodo compreso tra il deposito del ricorso e il 31.12.2026, ciascun genitore pagina 2 di 4 provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio minore nei periodi di permanenza dello stesso presso di sé, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
inoltre, il sig. verserà a favore della sig.ra la Parte_1 Parte_2 somma di € 400,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento ordinario del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie con espresso riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 2016, cui adde, senza necessità di concertazione preventiva, centro estivo/estate ragazzi e le gite scolastiche con pernottamento.
DISPONE che, per il periodo successivo al 1.1.2027, salvo diversi accordi tra i genitori, Per_1 trascorrerà con ciascun genitore i seguenti periodi:
- trascorrerà con il padre il periodo compreso tra il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola Per_1 ovvero dalle ore 16.30 e sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola o presso la casa materna entro le ore 9.
- trascorrerà con la madre il periodo compreso tra il mercoledì dall'uscita di scuola ovvero Per_1 dalle ore 9.00 in giorni festivi e sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola o presso la casa paterna entro le ore 9 in caso di week di spettanza del sig. Parte_1
- fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, all'uscita della scuola o dalle 9.00, sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola o presso la residenza materna entro le ore 9.00.
DISPONE che, per il periodo successivo al 1.1.2027, ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio minore nei periodi di permanenza dello stesso presso di sé, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.; inoltre il sig. verserà a favore della sig.ra la somma di € 350,00 mensili, somma Parte_1 Parte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento ordinario del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie con espresso riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 2016, cui adde, senza necessità di concertazione preventiva, centro estivo/estate ragazzi e le gite scolastiche con pernottamento.
DISPONE che, in ogni caso e a partire dal deposito del ricorso, trascorrerà con i genitori i Per_1 seguenti periodi così suddivisi:
- con ciascun genitore le vacanze di Natale alternando il periodo compreso tra il 24 e il 31 dicembre con un genitore e quello tra il 1 e il 6 gennaio con l'altro genitore (anni pari Natale con il padre e anni dispari Natale con la madre)
- con ciascun genitore le vacanze di Pasqua alternando il periodo compreso tra il Venerdì Santo e la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì di Pasquetta e il martedì successivo con l'altro genitore (anni pari domenica di Pasqua con la madre e anni dispari domenica di Pasqua con il padre).
- con entrambi i genitori i ponti e le altre vacanze scolastiche, secondo gli accordi raggiunti tra le parti entro la fine di settembre di ogni anno, una volta visionato il calendario scolastico regionale.
- con il padre due settimane non consecutive e con la madre due settimane consecutive nel corso delle vacanze estive nei mesi di luglio e agosto, secondo gli accordi tra i genitori da raggiungersi entro la fine di mese di maggio di ogni anno
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti dal punto di vista economico e di rinunciare perciò al mantenimento reciproco.
DÀ ATTO che le parti concordano che gli assegni familiari (assegno unico) verranno percepiti integralmente dalla sig.ra in qualità di genitore collocatario prevalente e ciascun genitore potrà Pt_2 indicare in detrazione il 50% del figlio a carico.
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che i genitori acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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