Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1681/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1681/2023 promossa da:
Società Cav. (P.IVA: , in persona del l.rp.t., CP_1 Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: , in qualità di socio e CP_2 C.F._1 Controparte_3
(P.IVA: , in persona del l.rp.t., rappresentati e difesi dall'avv. FAIULLI MAURO giusta P.IVA_2
procura in atti;
opponente contro
( in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per Controparte_4 P.IVA_3
essa, la mandataria in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_5
PANZAVUOTA FABRIZIO giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato in data 07.02.2022 la - premettendo di avere Parte_2
acquistato in blocco dalla (che aveva incorporato la il credito Controparte_6 CP_7
vantato nei confronti della società Cav. e del socio in Controparte_8 CP_2
forza del contratto di mutuo ipotecario del 30.10.2007 di originari € 500.000 (rinegoziato in data
15.9.2015) – intimava alla società Cav. ai suoi soci – in qualità Controparte_8 di debitori principali – nonché, ex art. 602 c.p.c., ad – in qualità di Controparte_3
proprietaria del bene assoggettato ad ipoteca – di pagare la complessiva somma di € 441.635,83 di cui
€ 438.410,08 per capitale ed € 3.225,75 per interessi, oltre successivi interessi maturandi fino al soddisfo al tasso moratorio pattuito con contestuale avvertimento alla società Controparte_3
[... che, in difetto di pagamento, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata del bene.
pagina 1 di 7
Per_ immobiliare sul presupposto per cui, con atto per notar del 21.12.2016, quest'ultima aveva acquistato dalla società Cav. gli immobili oggetto di ipoteca. Controparte_8
A fondamento dell'opposizione era eccepita, innanzitutto, la nullità del pignoramento immobiliare per difetto di legittimazione passiva della società Spiegavano gli opponenti CP_3 Controparte_3
Per_ che nell'atto di vendita per Notar del 21.112.2016 rep. 45236 trascritto il 10.01.2017 registro generale 227, le parti avevano convenuto che gli effetti della vendita ex art. 1353 c.c. e segg. erano sospensivamente condizionati al verificarsi di due condizioni: a. ottenimento da parte della
[...]
di un finanziamento pari al valore del prezzo della vendita, b. messa a disposizione a Controparte_3
favore della società Cav. entro sette anni dell'importo concordato Controparte_8
per la vendita mediante bonifico su un conto della stessa. Pertanto, poiché le citate condizioni non si erano ad oggi verificate, nè era decorso il termine di sette anni, gli effetti del suddetto atto di vendita non erano venuti in essere e la proprietà non era passata dalla venditrice alla odierna pignorata con la conseguenza che il pignoramento andava eseguito nei confronti Controparte_3
della società tuttora proprietaria dei beni. Pt_3 Controparte_8
Eccepivano, altresì, la carenza di legittimazione attiva della il difetto di Controparte_4
titolarità del credito in capo alla cessionaria intimante per non esservi prova dell'effettiva cessione del credito di cui si discute e, comunque, l'insussistenza del credito azionato. Contestavano, poi, la nullità del mutuo fondiario poi rinegoziato per mancanza della c.d. “traditio”, ovvero la mancata effettiva erogazione del credito. Eccepivano la illegittimità, in quanto simulato, del c.d. mutuo per consolidamento dei debiti, finalizzato ad estinguere tutte le posizioni debitorie concentrandole in un'unica rata. Infine, rilevavano come il mutuo fondiario del 2007 fosse affetto da altri vizi, ossia la pattuizione di un tasso complessivo eccedente quello usuraio;
l'indeterminatezza del tasso globale convenuto per capitalizzazione composta della rata c.d. “ammortamento alla francese”; la mancata indicazione del TAE e del regime di capitalizzazione del mutuo;
la mancata indicazione della base di calcolo variabile per indeterminabilità del tasso corrispettivo, per genericità della base di calcolo
“EURIBOR a 6 mesi” e per manipolazione del predetto parametro. Vizi che deducevano essere comuni anche ad un contratto di conto corrente n. 89780 e relative aperture di credito in essere con la banca e per il rientro del quale era stato stipulato il mutuo che ci occupa. In via subordinata chiedevano la riduzione del pignoramento e concludevano chiedendo “voglia l'On.le Tribunale di Ascoli Piceno: 1) in via cautelare, inaudita altera parte e/o previa instaurazione del contraddittorio, sospendere la procedura esecutiva immobiliare ai sensi dell'art. 615, II° co., cpc;
2) nel merito: contrariis reiectis, in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità del pignoramento eseguito dalla società
pagina 2 di 7 e la nullità/illegittimità del procedimento esecutivo promosso in danno degli Controparte_4
opponenti e di tutti gli atti conseguenti e connessi, con conseguente declaratoria di nullità, annullamento e/o inefficacia per tutti i motivi meglio esposti in premessa ovvero: a) dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per difetto di titolarità del credito in Controparte_4
capo alla stessa cessionaria b) dichiarare la nullità/inefficacia del Controparte_4
pignoramento immobiliare, per carenza di legittimazione passiva della società CP_3 [...]
pignorata per non essere la stessa proprietaria degli immobili pignorati;
3) nel merito: CP_3
previa declaratoria della non debenza, da parte degli opponenti, dell'importo precettato, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità del pignoramento eseguito dalla società e, in CP_4
integrale accoglimento dei motivi descritti in narrativa, accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria, dichiarare la nullità del contratto di Per_ mutuo fondiario del 30.10.2007 per Notar rep. 102766, poi rinegoziato, per mancanza della c.d.
“traditio” ovvero per la mancata effettiva erogazione del credito, dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario del 2007 e/o delle clausole illegittime in esso contenute, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e precettato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, nella misura che sarà accertata da una CTU, dichiarando la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al finanziamento, per indeterminatezza e violazione degli articoli 117 e 118 del T.U.B. ed, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., la nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi e l'indeterminatezza del tasso derivante dal c.d. piano di “ammortamento alla francese”, per carenza di trasparenza ed immediatezza come previsto dal T.U.B. per le ragioni spiegate, e l'illegalità dei tassi applicati e quindi delle rate di mutuo fino ad oggi pagate, con conseguente illegittimità degli addebiti applicati e ricalcolo del saldo dare e avere, con l'eliminazione di ogni addebito, ai sensi dell'art. 1815 c.c. e restituzione del solo capitale o in via subordinata previa ricostruzione dei rapporti di dare e avere mediante ricalcolo del piano di ammortamento con i criteri sostitutivi di legge ed applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., provvedendo all'accertamento dei rapporti di dare/avere con conseguente rideterminazione dell'eventuale dovuto
(saldo contabile) con l'esclusione di ogni addebito illegittimo e condannando la banca opposta alla restituzione dell'accertando indebito;
dichiarare, in merito al rapporto di conto corrente n. 69780,
l'illegittimo addebito di oneri non convenuti ed il non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito,
(indeterminatezza del TAE, CMS, ecc.ra) meglio specificato in premessa, che dovranno essere ristornati agli opponenti, e per lo effetto dichiarare che gli opponenti debbono riavere indietro pagina 3 di 7 l'importo complessivo pari ad € 147.230,02, ovvero 13.899,05 per competenze ripetibili ed €
133.330,97 per azzeramento del saldo iniziale, o quella somma che sarà ritenuta di giustizia mediante una espletanda CTU contabile;
4) in via del tutto subordinata dichiarare l'eccessività del pignoramento rispetto al valore degli immobili pignorati e, previo accoglimento dell'istanza di riduzione ex art. 496 c.p.c., disporre, anche mediante CTU estimativa, la congrua riduzione/restrizione del pignoramento ai beni immobili sufficienti a soddisfare la garanzia del creditore opposto e comunque alla sola particella numero 67 del foglio 36 del NCT del Comune di Acquasanta Terme, che di per sé da sola, come valore estrattivo, possiede un valore di mercato pari a circa euro
13.000.000,000 o, comunque, voglia restringere il pignoramento alle particelle che si riterrà tali da soddisfare il credito della banca, previa CTU estimativa. 5) condannare la banca opposta al pagamento delle spese e del compenso professionale per la presente procedura ex D.M. n. 55-2014, oltre accessori. Salva e impregiudicata ogni altra diversa azione risarcitoria e azione penale”.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la e, per essa, la mandataria Controparte_4 CP_5 spiegando di avere acquistato dall'originaria creditrice il credito che ci occupa e non anche il
[...]
contratto, eccependo, dunque, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a eventuali pretese risarcitorie e/o restitutorie generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dall'originario titolare del credito. Eccepiva, poi, l'assoluta genericità dell'atto di opposizione, non distinguendo lo stesso le posizioni delle due parti Cav. debitrice mutuataria, da un lato, e Controparte_9
terza esecutata, dall'altro. Contestava, poi, sia in fatto che il diritto tutto Controparte_3
quanto argomentato dalla parte opponente, sostenendo l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate e l'assoluta correttezza della richiesta di pagamento posta a fondamento dell'esecuzione. Concludeva, dunque, chiedendo di “rigettare in quanto infondata l'avversa opposizione, con tutte le relative domande, o con qualsivoglia altra statuizione di rito o di merito, e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità della prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. 54/2022. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Il GE rigettava l'istanza di sospensione dell'avviata esecuzione e le parti opponenti instauravano il presente giudizio di merito che, in assenza di necessità istruttorie – mutato il giudice istruttore - era chiamato all'udienza del 4 aprile 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte. All'esito, dunque, era depositata la presente pronuncia mediante “consolle del magistrato”.
Ciò posto, va preliminarmente rigettata l'eccezione di genericità dell'atto di opposizione avanzata dalla parte opposta. Se è vero, infatti, che l'esposizione contenuta nell'atto di citazione non si palesa del tutto lineare e risulta di difficile lettura, è anche vero che non potrebbe dirsi che lo stesso non presenti i pagina 4 di 7 requisiti minimi idonei al raggiungimento dello scopo. E ciò è tanto vero che, come pure si evince dalla lettura della comparsa di costituzione dell'opposta, quest'ultima, avendo ben compreso il contenuto dell'atto di citazione, si difendeva puntualmente su ciascun aspetto di rilievo con la conseguenza che non potrebbe, per tale via, dirsi sussistente una compressione del diritto di difesa della parte.
Passando oltre, nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, andrà accolta tenuto conto della circostanza che, come pure documentato in atti, il proprietario del bene immobile pignorato è, ad oggi, la società Cav. Controparte_9
Va subito detto come, benchè il giudice dell'esecuzione, nella fase svoltasi avanti ad esso - indotto in errore dalla certificazione notarile sostitutiva del certificato ipocatastale ai sensi della L. 302-1998, redatta in data 01.06.2022 nella quale non si dava atto della sussistenza della condizione – avesse ritenuto la condizione sospensiva non opportunamente trascritta e, quindi, non opponibile al creditore pignorante, nel corso della presente fase di merito, l'opponente portava all'attenzione del Tribunale la nota di trascrizione del 10.01.2017 n° RG 227 e RP 179, depositata presso l'Agenzia delle Entrate,
Per_ Ufficio Prov.le di Ascoli Piceno, dell'atto pubblico per Nota del 21.l2.16, ove, alla “Sezione D -
Ulteriori informazioni” si legge “Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare. le parti hanno dichiarato e convenuto che gli effetti della trascrivenda vendita, ai sensi dell'articolo 1353 e seguenti del codice civile, sono sospensivamente condizionati al verificarsi dei seguenti eventi: a) ottenimento da parte della societa' acquirente di un finanziamento presso una banca o un'istituzione finanziaria, nazionale o internazionale, scelta dalla stessa, di valore pari al prezzo della vendita del complesso immobiliare in oggetto;
b) messa a disposizione della societa' venditrice, entro sette anni da oggi, dell'importo concordato per la vendita del complesso immobiliare medesimo, trasmesso su conto corrente bancario alla stessa intestato a mezzo di regolare bonifico. gli effetti del presente atto, pertanto, restano sospesi fino alla data di avveramento delle condizioni ad esso apposte, senza che prima alcun trasferimento di proprieta' del complesso immobiliare in oggetto si sia attuato. le parti stesse hanno convenuto espressamente, altresi', che nella nota di trascrizione si fara' menzione delle suddette condizioni sospensive, ai sensi dell'articolo 2659 del codice civile. Le parti, con scrittura privata autenticata o atto pubblico, si daranno atto dell'avveramento o meno di dette condizioni, con l'effetto che: 1) non avverandosi le condizioni e, pertanto, qualora i) non fosse ottenuto da parte della società acquirente il finanziamento necessario a pagare il complesso immobiliare e ii) non fosse messo a disposizione il prezzo di vendita del complesso immobiliare stesso da parte della società acquirente a favore della società venditrice entro sette anni da oggi, il trascrivendo atto rimarrà privo di qualsiasi efficacia giuridica, con rinuncia delle parti a rivalersi reciprocamente di qualsiasi spesa od indennizzo sopportato;
2) avverandosi le condizioni e, pertanto, qualora i) fosse ottenuto da parte della società
pagina 5 di 7 acquirente il finanziamento necessario a pagare il complesso immobiliare e ii) fosse messo a disposizione il prezzo di vendita del complesso immobiliare medesimo da parte della società acquirente a favore della società venditrice entro sette anni da oggi, il trascrivendo atto acquisterà completa efficacia, con trasferimento effettivo della proprietà del complesso immobiliare in oggetto dalla data della stipula dello stesso. nell'ipotesi della messa a disposizione della somma necessaria al pagamento del prezzo di vendita su conto corrente a favore della società venditrice ad essa intestato, le parti si sono obbligate a sottoscrivere, entro 10 (dieci) giorni da detto evento ed a spese della società acquirente, apposito atto dal quale consti l'avveramento delle condizioni, ed a richiedere l'annotamento di cancellazione delle condizioni medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2668, terzo comma, del codice civile. la vendita è stata fatta ed accettata col trasferimento nella società acquirente di tutte le ragioni, azioni e diritti che alla società venditrice competono sul complesso immobiliare venduto, sue aderenze, sovrastanze, pertinenze, infissi, seminfissi, usi, comunioni, servitù attive e passive se e come legalmente esistono od abbiano ragione di esistere, ed in particolare, se ed in quanto ancora attuali, con i diritti e le servitù di cui all'atto a rogito del notaio in Ascoli Piceno
Feriozzi dr. in data 5 giugno 1963 repertorio n. 39196/10855, registrato ad Ascoli Piceno il CP_8
10 giugno 1963 al n. 3145 ed ivi trascritto in data 11 giugno 1963 art. 1853”.
Pertanto, l'art. 2659 c.c. può dirsi rispettato e, non essendovi prova dell'avveramento della condizione sospensiva andrà in questa sede accertato il difetto di legittimazione passiva della società
[...]
alla notifica del pignoramento e, dunque, a subire l'esecuzione, in quanto non Controparte_3
proprietaria del bene pignorato.
Alla luce di quanto sopra – restando assorbite tutte le ulteriori eccezioni – l'opposizione andrà accolta.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1681 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta l'assenza del diritto dell'opposta di agire esecutivamente nei confronti di Controparte_3
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 8964,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 6 di 7 Ascoli Piceno, 16 aprile 2025
Il Giudice
Enza Foti
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