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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 632/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 632/2022 R.G., allo scadere dei termini di cui all'art.190 cpc promossa
d a
OGGETTO: in persona dell'amministratore unico e legale CP_1
Controparte_2 rappresentante pro tempore, C.F. con sede legale in Iseo P.IVA_1
143999 (BS), via Mirolte n. 17/T,
in proprio e nella sua qualità di erede Controparte_3
legittimo di C.F. , Persona_1 C.F._1
residente in [...], e nella Parte_1
sua qualità di erede legittimo di C.F. Persona_1
residente Iseo (BS), via Silvio Bonomelli n. C.F._2
20/A, tutti rappresentati e difesi per procura in calce all'atto di appello dall'Avv. Luca Feroldi del Foro di Brescia, e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliati in Brescia, via Guglielmo Oberdan n. 10
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. ) residente in Controparte_4 C.F._3
Mazzano Via Conciliazione n. 12/A, con il procuratore domiciliatario
Avv. Ezio Di Loreto del foro di Brescia, giusta procura in atti
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1242 del 6.5.2022
CONCLUSIONI
Degli appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
- nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1242/2022 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Brescia - Prima Sezione Civile nell'ambito del giudizio n. 6666/2015 R.G. in data 6.5.2022, pubblicata in data 11.5.2022,
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta dalle parti all'accordo contrattuale del 5.4.2011 e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza di debito alcuno in capo agli attori e, conseguentemente, revocare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 1228/2015 del Tribunale di Brescia, reso in data 24.2.2015 e notificato in data 9.3.2015. - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Dell'appellato
L'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia adita, lette le ragioni e le motivazioni relative, viste anche le produzioni effettuate in primo grado, in accoglimento relative domande e conclusioni, respinga l'avverso appello con condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente gravame oltre che conferma delle spese liquidate in primo grado con richiesta di distrazione per entrambe ex art. 93 cpc in capo allo scrivente difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società e e quali suoi CP_1 Per_1 Controparte_3
fideiussori citavano in giudizio davanti al Tribunale di Brescia in data
16.4.2015, in opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_4
n.1225/2015, emesso dal Tribunale di Brescia in favore di quest'ultimo in data 24.2.2015 per € 105.000,00 oltre interessi e spese del procedimento,
in forza di un riconoscimento di debito del 5.4.2011 relativo al pagamento della predetta somma a saldo e stralcio della cessione da parte del della quota del 25% della società FR RL, in due rate, CP_4
rispettivamente entro 12 mesi e 24 mesi dall'approvazione del piano generale del territorio del Comune di Iseo, intervenuta in data 3.2.2012.
Contestavano l'esistenza del credito per mancata verificazione della condizione sospensiva a cui l'accordo era subordinato, al riguardo argomentando che:
- all'atto di cessione del 25% delle quote della società FR RL (sottoscritto anche da che tuttavia non era parte in Persona_2
questa causa) del 5.4.2011 era stata affiancata una scrittura privata integrativa in pari data in cui si precisava che la società, la cui quota era oggetto d'accordo, era proprietaria di un terreno sito in Iseo, via Bedeschi,
la cui destinazione urbanistica era in fase di variazione;
- in tale scrittura le parti attribuivano al terreno di proprietà di FR RL
un valore commerciale di € 420.000,00 e pattuivano che, qualora tale area fosse classificata in parte in zona B2 e in parte in ambito residenziale comparto, e i suoi fideiussori sarebbero stati tenuti a versare a CP_1
l'ulteriore somma di € 105.000,00, di cui € 35.000,00 Controparte_4
alla data di pubblicazione della modifica del PGT e i restanti € 70.000,00
entro 12 mesi da tale data;
- la circostanza non si era verificata in quanto il nuovo strumento urbanistico, come approvato, aveva classificato l'area in parte come zona
B2 (residenziale consolidata e di completamento semi-intensivo), in parte come zona E2 (agricola di salvaguardia) e in parte come zona AS (area sensibile), in quanto parte del mappale era stato ricompreso nella Riserva
Naturale delle Torbiere del Sebino. Dunque, l'area edificabile era meno estesa e parzialmente soggetta a vincoli non previsti e si era evidentemente deprezzata, con la conseguenza che la condizione sospensiva non poteva ritenersi avverata;
- le parti avevano, infatti, inteso condizionare la volontà del negozio ad un evento futuro e incerto dipendente dalla volontà di un soggetto terzo (l'ente comunale) individuando specificamente i termini di avveramento nella classificazione in zona B2 e comparto residenziale, per cui solo il puntuale avveramento di queste circostanze poteva conferire efficacia vincolante al trasferimento;
- il corrispettivo suppletivo connesso alla cessione delle quote era stato individuato sulla base dell'eventuale valore aggiunto derivante dall'apprezzamento economico del terreno e, quindi, in previsione di un maggior valore delle quote, e pertanto allo stato risultava incongruo e non dovuto, fermo che al erano già stati corrisposti € 21.885,00 a CP_4
titolo di corrispettivo della cessione a fronte di un valore nominale delle quote pari a € 2.500,00;
- non sussistevano pertanto i requisiti di legge per la concessione della provvisoria esecuzione, che domandavano sospendersi ex 649 cpc.
Domandavano pertanto revocarsi il decreto opposto per insussistenza del credito azionato ovvero, in subordine, rideterminarsi in via equitativa il valore dell'area oggetto di causa in caso di verificazione parziale della condizione, con sospensione della provvisoria esecuzione del decreto.
si costituiva in giudizio in data 1.9.2015 contestando Controparte_4
la fondatezza della domanda e, in particolare, deducendo che:
- il terreno oggetto della scrittura privata integrativa era già edificabile all'epoca della stipula, il valore dell'area era stato stabilito pattiziamente e l'impegno a versare la somma di € 105.000,00 era stato assunto a titolo di saldo e stralcio della cessione, non già quale valutazione del valore del terreno;
- l'efficacia dell'accordo era condizionata all'approvazione del PGT, non al suo contenuto né alla dichiarazione di completa edificabilità dell'area e nonostante la condizione si fosse avverata gli opposti non avevano onorato l'accordo;
- non rilevava neanche il diverso valore del terreno, essendo l'approvazione del piano unico elemento rilevante;
- sin dal 24.5.95 la era stata proprietaria dell'area di cui è causa, CP_1
acquistata poi da FR RL in data 15.3.96, pertanto valore e limiti di tale bene erano ben noti ai soci;
inoltre la sua edificabilità era già in origine parziale e non totale e ai sensi della l. 17 agosto 1942 n.1150 la zona B era parzialmente edificabile, nella misura non inferiore al 12,5%;
- l'accertamento del valore dell'immobile era irrilevante in quanto la somma di danaro era corrispettivo della cessione di quota e non dell'immobile stesso.
Alla prima udienza del 24.9.2015, attesa la ritenuta fondatezza dei motivi d' opposizione, veniva disposta la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. Veniva quindi espletata attività istruttoria mediante l'esperimento di CTU finalizzata ad accertare l'avveramento o meno della condizione apposta allo scritto negoziale di cui sopra.
All'udienza del 1.4.2021 le parti precisavano le conclusioni come da separato foglio depositato telematicamente e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti di termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con la sentenza n. 1242/2022 pubblicata in data 11.5.2022, il Tribunale
Ordinario di Brescia respingeva l'opposizione proposta da e da CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1228/2015 CP_5 Persona_1
del 24.2.2015 (N. 2861/2015 R.G.), e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto;
respingeva la domanda ex art. 96 c.p.c. e condannava gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di
[...]
delle spese del giudizio;
poneva definitivamente a carico CP_4
solidale delle parti opponenti le spese di c.t.u.
In particolare il giudice affermava che:
- le circostanze di fatto relative alla conclusione degli accordi di cui era causa nonché la proprietà del terreno oggetto di valutazione erano pacifiche;
- la controversia verteva sull'interpretazione della scrittura privata ricognitiva della cessione;
- le premesse dell'accordo erano, oltre l'intervenuta cessione di quote, la proprietà in capo alla società FR RL del terreno sito nel Comune di Iseo
e identificato catastalmente a foglio 22, mappale 383, e il fatto che nel futuro PGT, in corso di approvazione da parte del Comune di Iseo, tale area risultava edificabile, in parte classificata in zona “B2 di completamento” ed in parte ricompresa in un ambito residenziale
(comparto); sempre nelle premesse le parti specificavano che il valore di quel terreno non era stato ricompreso nel prezzo pattuito per la cessione delle quote, laddove il bene doveva valutarsi di valore pari ad euro
420.000,00, in conseguenza della futura edificabilità dell'area;
- la c.t.u. aveva rilevato che alla data della sottoscrizione dell'atto
(5.4.2011) l'immobile era classificato in parte come zona agricola produttiva (E1), e in parte come area di servizi per la produzione,
specificando che pertanto il terreno non era edificabile, e che all'esito dell'approvazione del nuovo p.g.t. era risultata edificabile solo una parte,
cioè quella classificata in zona B2, mentre la restante parte era stata ricompresa nella zona agricola E2;
-una esatta interpretazione del contratto portava ad escludere la volontà
delle parti di subordinare il pagamento del prezzo pattuito alla classificazione urbanistica del terreno in termini di completa edificabilità;
- nelle premesse dell'accordo erano state rappresentate talune circostanze ritenute dalle parti negoziali come acquisite;
ciò si evinceva dal fatto che in quelle premesse erano comprese l'avvenuta cessione del 25% delle quote della società FR RL e la proprietà in capo a quest'ultima del terreno in oggetto, fatti certamente riconosciuti ed esenti da contestazione;
- l'inserimento in quelle premesse della futura edificabilità dell'immobile era analogamente valutata dalle parti come situazione acclarata ed estranea dall'ambito dell'incerta verificazione, situazione tipica della condizione sospensiva;
- l'intento delle parti era di aggiornare il prezzo di vendita delle quote della società, includendovi il valore di un bene in precedenza escluso, e di valorizzare questo bene in vista della sua “futura edificabilità”,
costituendo pur sempre queste premesse fatti certi e acquisiti, al punto che il pagamento dell'importo convenuto era stato subordinato puramente e semplicemente alla data di approvazione del nuovo piano di gestione del territorio e nessuna incertezza era stata contemplata dalle parti;
-l'individuazione del dies a quo ai fini del pagamento dalla data di approvazione del p.g.t. (cioè dalla data della delibera di approvazione),
senza ulteriori specificazioni, confermava che la successiva edificabilità e comunque la classificazione nelle zone citate non erano aspetti incerti, ma costituivano dati fattuali certi ed acquisiti;
- la mera approvazione del piano aveva determinato l'insorgenza del credito azionato dall'opposto, e il fatto che il piano avesse reso solo parzialmente edificabile l'area e non interamente, come presupposto dalle parti, era del tutto ininfluente, come confermato dall'assenza di previsioni relative alla dichiarazione solo parziale di edificabilità;
- pertanto, il decreto doveva essere confermato e tutte le domande reiette.
in proprio e quale erede di CP_1 Controparte_3 [...]
nel frattempo deceduto, e quale erede di Persona_1 Parte_1
hanno proposto appello contro la sentenza in data Persona_1
10.6.22, affidandosi ad un unico articolato motivo e domandando sospendersi la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata nonché
la sua riforma, con conseguente revoca del decreto opposto, con vittoria di spese. si è costituito in data 19.9.2022 domandando Controparte_4
l'integrale reiezione delle domande attoree, con vittoria di spese.
All' udienza del 22.1.25 i difensori delle parti hanno precisato come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo gli appellanti censurano la statuizione della sentenza impugnata secondo cui l'unica circostanza condizionante il pagamento era l'approvazione del PGT da parte del Comune, circostanza confermata dall'assenza di pattuizioni per l'ipotesi di dichiarazione solo parziale dell'edificabilità dell'area.
Sostengono che:
- le medesime risultanze istruttorie assunte dal primo giudicante avevano portato al diverso pronunciamento di cui alla sentenza n. 2223/2018 del
Tribunale Ordinario di Brescia, di segno completamente opposto a quella impugnata: era infatti pendente avanti il medesimo Tribunale un parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parimenti attivato dagli odierni attori/appellanti nei confronti del figlio di Controparte_4
(anch'esso parte dell'accordo negoziale del 5.4.2011), avente ad oggetto i medesimi fatti per cui è causa e un accordo privato di contenuto identico a quello oggetto del presente giudizio, conclusosi con l'emissione della sentenza di merito, definitivamente passata in giudicato, che aveva revocato il decreto opposto;
- in base al dato letterale della scrittura privata integrativa, le parti avevano condizionato l'efficacia dell'accordo non già all'approvazione del PGT da parte del Comune, ma all'approvazione di un piano urbanistico che classificasse l'area secondo parametri precisi ed univoci, espressi in premessa;
- la volontà delle parti, conforme alla funzione economico-sociale dell'accordo, era quella di attribuire all'area oggetto di conferimento un valore diverso a seconda della sua diversa classificazione urbanistica (area edificabile), data l'incidenza di questa sul valore economico del conferimento;
- non era prevista diversa pattuizione per l'ipotesi di una parziale edificabilità dell'area, poiché le parti avevano inteso dare all'evento dedotto (edificabilità dell'area e classificazione secondo i citati parametri urbanistici) un valore esplicitamente condizionante, per cui o l'area sarebbe divenuta edificabile e la società sarebbe stata tenuta al pagamento dell'integrazione del prezzo, o non lo sarebbe divenuta e allora l'accordo avrebbe perso efficacia;
argomentando al contrario , il pagamento sarebbe stato dovuto anche in assenza di ogni previsione di edificabilità dell'area,
il che avrebbe comportato il venir meno della causa del contratto;
- anche il CTU è giunto alla medesima interpretazione, affermando che l'evento dedotto in condizione si sarebbe avverato solo parzialmente;
infatti la variazione che ha interessato tale area (con l'adozione del nuovo
PGT) è completamente difforme da quella prospettata nell'accordo privato sottoscritto dalle parti ed apposta dalle medesime quale condizione sospensiva della vigenza del negozio stesso. Nel dettaglio, l'area in oggetto è un lotto di 3110 metri quadrati e le parti, nell'accordo menzionato avevano ipotizzato che la medesima venisse resa completamente edificabile con una risultanza in termini di area SLP di
1244 metri quadrati mentre, con il vigente PGT , l'area edificabile si era ridotta a 857,60 metri quadrati di SLP, peraltro sottoposti a vincoli giusta la vicinanza della Riserva Naturale delle Torbiere, con conseguente deprezzamento di oltre un terzo dell'area e mancato avveramento della condizione;
- l'atto era intervenuto nell'ambito della cessione di quote societarie di
FR RL, con l'intento di remunerare la cessione a fronte di un ipotetico ma incerto valore aggiunto patrimoniale conseguente all'intervenuta edificabilità del lotto;
il corrispettivo sarebbe stato stato determinato solo su tale valore aggiunto, pertanto ad oggi esso sarebbe incongruo e non dovuto, giacché il aveva comunque già ricevuto oltre € CP_4
50.000,00 a fronte di una quota pari al 25% del capitale del valore di complessivi € 2.500,00;
- poiché, dunque, la condizione sospensiva dedotta in contratto non si era puntualmente avverata, sarebbe venuto meno il fatto costitutivo azionato dal in sede monitoria. CP_4
Il motivo è fondato.
Con contratto stipulato in data 5.4.2011 ed il figlio Controparte_4 hanno ceduto a la loro quota del valore nominale di Per_2 CP_1
euro 2.550,00 ciascuno, corrispondente al 25% del capitale sociale della società FR s.r.l., per il prezzo di euro 2.550,00 (cfr. doc. 5 di parte appellante).
In pari data la società la società FR Controparte_4 CP_1
Contr RL e e quali garanti, hanno sottoscritto una Persona_1
scrittura privata denominata “Accordo tra le parti” (cfr. doc. 5 di parte appellante), con la quale, dopo avere premesso:
- che il aveva ceduto alla società il 25% della propria CP_4 CP_1
quota sociale in FR s.r.l.;
- che FR s.r.l. alla data del 5.4.2011 risultava proprietaria di un'area sita nel comune di Iseo (BS), via Bedeschi, identificata al catasto al NCT
con foglio 22 e mappale 383;
- “c. che nel futuro P.G.T., in corso di approvazione da parte del Comune
di Iseo, tale risulta oggi edificabile, in parte classificata in zona CP_6
“B2 di completamento” ed in parte ricompresa in un ambito residenziale
(comparto)”;
- “d. che il valore dell' non è stato considerato nelle somme versate CP_6
dal DEBITORE al CREDITORE nella vendita delle proprie quote”;
-“che, in conseguenza della futura edificabilità dell' le parti CP_6
sottoscrittrici in data odierna convengono che il valore di tale CP_6
dedotte le somme già versate per la vendita delle quote della Pt_2
ammonta a complessivi euro 420.000,00 (euro quattro- centoventimila/00)”;
hanno convenuto e stipulato che:
“1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente scrittura.
2) Il DEBITORE, come sopra rappresentato, deve versare al
CREDITORE la somma di euro 105.000,00 (euro centocinquemila/00)
quale saldo e stralcio della propria quota del 25% della e Pt_2
conseguentemente del valore stabilito dell' CP_6
3)….
4) Tale somma sarà versata dal DEBITORE al CREDITORE secondo le
seguenti modalità pattuite in comune accordo tra le parti sottoscrittrici:
-quanto ad euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) entro 12 mesi dalla
approvazione del PGT da parte del Comune di Iseo, in cui l' sarà CP_6
classificata come in premessa,
- quanto ad euro 70.000,00 (euro settantamila/00) entro 24 mesi dalla
approvazione del PGT da parte del Comune di Iseo, in cui l' sarà CP_6
classificata come in premessa.
….”.
Secondo il Tribunale, che ha fatto propria la tesi degli appellati,
l'interpretazione del predetto accordo porterebbe ad escludere la volontà
delle parti di subordinare il pagamento del prezzo pattuito alla classificazione urbanistica del terreno in termini di completa edificabilità in quanto le parti avrebbero considerato la “futura edificabilità” dell'area come evento sicuro, certo e già acclarato, sicchè il pagamento dell'importo convenuto sarebbe stato subordinato puramente e semplicemente alla data di approvazione del nuovo PGT, quale termine a decorrere dal quale avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento.
L'interpretazione adottata dal Tribunale non può essere condivisa.
Essa non tiene conto che alla clausola 4) le parti hanno pattuito che il pagamento sarebbe dovuto avvenire in due tranches con decorrenza
“dall'approvazione del PGT da parte del Comune di Iseo in cui l' CP_6
sarà classificata come in premessa”; le parti, dunque, non hanno ancorato il pagamento alla semplice approvazione del PGT, indipendentemente dal contenuto dello stesso, ma dalla approvazione di un piano in cui l'area di proprietà di FR RL fosse stata classificata nei termini dalle parti indicati in premessa.
Nella premessa, infatti, non valorizzata dal primo giudice nonostante espressamente prevista al punto 1) come “parte integrante e sostanziale
dell'accordo”, le parti, pur adottando una formulazione sicuramente infelice (“risulta oggi edificabile”), hanno chiaramente voluto intendere non già che l'area fosse in quel momento edificabile (è del resto pacifico e confermato dal CTU che al momento della sottoscrizione l'area fosse interamente a destinazione agricola), bensì che come tale sarebbe stata classificata nel PGT in corso di approvazione, segnatamente in parte come zona “B2 di completamento” ed in parte ricompresa in “ambito residenziale (comparto)”, e che proprio “in conseguenza della futura edificabilità”, e quindi solo a seguito di essa, le parti convenivano che l'area avrebbe avuto un valore pari ad euro 420.000,00.
Non è dunque corretta l'affermazione per cui il dies a quo ai fini del pagamento sarebbe stato individuato nella data di approvazione del PGT
“senza ulteriori specificazioni”, in quanto, al contrario, le parti hanno espressamente ed inequivocabilmente specificato che doveva trattarsi dell'approvazione di un piano in cui l'area sarebbe stata classificata come edilizia secondo quanto espressamente indicato nelle premesse dell'accordo.
Che del resto l'evento dedotto dalle parti fosse incerto nel suo verificarsi lo si ricava altresì dalla considerazione che, in caso contrario, esse non avrebbero avuto alcuna necessità, come affermato invece dal Tribunale, di
“aggiornare” il prezzo di vendita delle quote, cedute in pari data, ma avrebbero nello stesso atto di cessione stimato il prezzo valorizzando il bene di proprietà della società di cui davano per certa la edificabilità.
Va, inoltre, evidenziato che la classificazione delle aree nell'ambito del
PGT rientra nella esclusiva discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione su cui le parti non potevano in alcun modo influire,
sicché la sua “futura edificabilità” non poteva essere dalle stesse ritenuto un evento sicuro, certo e già acclarato tanto da fare decorrere il pagamento puramente e semplicemente dall'approvazione del piano.
Non corrisponde, poi, alla chiara ed inequivoca volontà espressa dalle parti al punto e. dell'accordo che il valore dell'area indicato in euro 420.000,00
prescindesse dalla sua futura totale o parziale edificabilità, in quanto la
“futura edificabilità” prevista dalla clausola de qua va letta alla luce del precedente punto c. in cui le parti avevano espressamente dato atto che l'area avrebbe dovuto essere classificata come interamente edificabile, e nessun riferimento ad una sua parziale edificabilità e ad un conseguente minore valore dell'area è rintracciabile nell'accordo, il quale, al contrario,
richiama espressamente al punto 2) il valore dell'area così come stabilito al punto e.
Non meno decisiva è altresì la considerazione che se le parti avessero voluto effettivamente assumere il rischio del mancato inserimento dell'area come edificabile, anche solo in parte, ne avrebbero tenuto conto già nell'atto di cessione delle quote, e non vi sarebbe stato alcun motivo per ancorare i pagamenti alla approvazione del piano, previsione che trova,
invece, spiegazione nella volontà delle parti di valorizzare l'incremento di valore che l'area di proprietà di FR RL avrebbe acquisito nel caso della auspicata diversa classificazione urbanistica.
Il fatto poi che le parti abbiano espressamente indicato nel punto c) delle premesse che l'area avrebbe dovuto essere classificata in parte in zona B2
di completamento e in parte in ambito residenziale e che nessuna previsione sia contenuta nell'accordo con riferimento al caso di edificabilità solo parziale dell'area, rende irrilevante, ai fini dell'avveramento della condizione, che nel PGT approvato l'area sia stata classificata in parte edificabile, trattandosi di ipotesi dalle parti non contemplata, con la conseguenza che la società non sarà tenuta ad CP_1
eseguire gli ulteriori esborsi, pattuiti proprio in previsione del maggiore valore che sarebbe conseguito alla destinazione edificatoria dell'area nella sua interezza e non solo parzialmente.
Il PGT approvato dal Comune di Iseo ha, infatti, classificato l'area, in precedenza a destinazione esclusivamente agricola, in parte in zona B2
(edificabile), in parte in zona E2 (agricola e non in zona ambito residenziale di comparto), e in parte in zona AS (Area sensibile), in quanto inserita nella Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, con conseguente introduzione di una serie di vincoli urbanistici che ulteriormente incidono sul rendimento economico del lotto, quindi in modo difforme rispetto alla classificazione auspicata dalle parti nelle premesse dell'accordo.
Ne discende che solamente il puntuale e corrispondente avveramento della condizione apposta dalle parti poteva rendere definitiva l'efficacia vincolante all'accordo tra le stesse intercorso.
Trattasi, infatti, di condizione risolutiva e non già sospensiva, in quanto la cessione delle quote era già intervenuta e l'accordo, come specificato ai punti d. ed e. delle premesse, era volto a remunerare ulteriormente la cessione della quota qualora l'area fosse divenuta interamente edificabile prevedendo il pagamento dell'ulteriore somma ivi indicata a “saldo e stralcio” della quota ceduta, con la conseguenza che esso deve ritenersi risolto per mancato avveramento della condizione e gli appellanti non sono più tenuti al pagamento della somma in esso indicata in favore dell'appellato.
In accoglimento dell'appello la sentenza gravata va pertanto riformata,
dovendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese, la riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 27606/2019, 1775/2017).
Ciò posto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001 ad € 260.000) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività
difensiva svolta in questa fase.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio in primo grado vanno poste definitivamente a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1242
del 6.5.2022, appellata da e CP_1 Controparte_3 Parte_1
così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1228/2015 del 24.2.2015 (n. 2861/2015 RG) emesso dal Tribunale di Brescia;
2) condanna alla rifusione in favore della parte Controparte_4
appellata delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano in €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, €
5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisoria, per il primo grado ed € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria per il presente grado, oltre rimborso contributo unificato se corrisposto, spese generali al 15%, e accessori come per legge;
3) Pone le spese di consulenza tecnica nella misura già liquidata in atti definitivamente a carico di Controparte_4
Così deciso in Brescia in data 21 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 632/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 632/2022 R.G., allo scadere dei termini di cui all'art.190 cpc promossa
d a
OGGETTO: in persona dell'amministratore unico e legale CP_1
Controparte_2 rappresentante pro tempore, C.F. con sede legale in Iseo P.IVA_1
143999 (BS), via Mirolte n. 17/T,
in proprio e nella sua qualità di erede Controparte_3
legittimo di C.F. , Persona_1 C.F._1
residente in [...], e nella Parte_1
sua qualità di erede legittimo di C.F. Persona_1
residente Iseo (BS), via Silvio Bonomelli n. C.F._2
20/A, tutti rappresentati e difesi per procura in calce all'atto di appello dall'Avv. Luca Feroldi del Foro di Brescia, e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliati in Brescia, via Guglielmo Oberdan n. 10
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. ) residente in Controparte_4 C.F._3
Mazzano Via Conciliazione n. 12/A, con il procuratore domiciliatario
Avv. Ezio Di Loreto del foro di Brescia, giusta procura in atti
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1242 del 6.5.2022
CONCLUSIONI
Degli appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
- nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1242/2022 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Brescia - Prima Sezione Civile nell'ambito del giudizio n. 6666/2015 R.G. in data 6.5.2022, pubblicata in data 11.5.2022,
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il mancato avveramento della condizione sospensiva apposta dalle parti all'accordo contrattuale del 5.4.2011 e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza di debito alcuno in capo agli attori e, conseguentemente, revocare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 1228/2015 del Tribunale di Brescia, reso in data 24.2.2015 e notificato in data 9.3.2015. - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Dell'appellato
L'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia adita, lette le ragioni e le motivazioni relative, viste anche le produzioni effettuate in primo grado, in accoglimento relative domande e conclusioni, respinga l'avverso appello con condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente gravame oltre che conferma delle spese liquidate in primo grado con richiesta di distrazione per entrambe ex art. 93 cpc in capo allo scrivente difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società e e quali suoi CP_1 Per_1 Controparte_3
fideiussori citavano in giudizio davanti al Tribunale di Brescia in data
16.4.2015, in opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_4
n.1225/2015, emesso dal Tribunale di Brescia in favore di quest'ultimo in data 24.2.2015 per € 105.000,00 oltre interessi e spese del procedimento,
in forza di un riconoscimento di debito del 5.4.2011 relativo al pagamento della predetta somma a saldo e stralcio della cessione da parte del della quota del 25% della società FR RL, in due rate, CP_4
rispettivamente entro 12 mesi e 24 mesi dall'approvazione del piano generale del territorio del Comune di Iseo, intervenuta in data 3.2.2012.
Contestavano l'esistenza del credito per mancata verificazione della condizione sospensiva a cui l'accordo era subordinato, al riguardo argomentando che:
- all'atto di cessione del 25% delle quote della società FR RL (sottoscritto anche da che tuttavia non era parte in Persona_2
questa causa) del 5.4.2011 era stata affiancata una scrittura privata integrativa in pari data in cui si precisava che la società, la cui quota era oggetto d'accordo, era proprietaria di un terreno sito in Iseo, via Bedeschi,
la cui destinazione urbanistica era in fase di variazione;
- in tale scrittura le parti attribuivano al terreno di proprietà di FR RL
un valore commerciale di € 420.000,00 e pattuivano che, qualora tale area fosse classificata in parte in zona B2 e in parte in ambito residenziale comparto, e i suoi fideiussori sarebbero stati tenuti a versare a CP_1
l'ulteriore somma di € 105.000,00, di cui € 35.000,00 Controparte_4
alla data di pubblicazione della modifica del PGT e i restanti € 70.000,00
entro 12 mesi da tale data;
- la circostanza non si era verificata in quanto il nuovo strumento urbanistico, come approvato, aveva classificato l'area in parte come zona
B2 (residenziale consolidata e di completamento semi-intensivo), in parte come zona E2 (agricola di salvaguardia) e in parte come zona AS (area sensibile), in quanto parte del mappale era stato ricompreso nella Riserva
Naturale delle Torbiere del Sebino. Dunque, l'area edificabile era meno estesa e parzialmente soggetta a vincoli non previsti e si era evidentemente deprezzata, con la conseguenza che la condizione sospensiva non poteva ritenersi avverata;
- le parti avevano, infatti, inteso condizionare la volontà del negozio ad un evento futuro e incerto dipendente dalla volontà di un soggetto terzo (l'ente comunale) individuando specificamente i termini di avveramento nella classificazione in zona B2 e comparto residenziale, per cui solo il puntuale avveramento di queste circostanze poteva conferire efficacia vincolante al trasferimento;
- il corrispettivo suppletivo connesso alla cessione delle quote era stato individuato sulla base dell'eventuale valore aggiunto derivante dall'apprezzamento economico del terreno e, quindi, in previsione di un maggior valore delle quote, e pertanto allo stato risultava incongruo e non dovuto, fermo che al erano già stati corrisposti € 21.885,00 a CP_4
titolo di corrispettivo della cessione a fronte di un valore nominale delle quote pari a € 2.500,00;
- non sussistevano pertanto i requisiti di legge per la concessione della provvisoria esecuzione, che domandavano sospendersi ex 649 cpc.
Domandavano pertanto revocarsi il decreto opposto per insussistenza del credito azionato ovvero, in subordine, rideterminarsi in via equitativa il valore dell'area oggetto di causa in caso di verificazione parziale della condizione, con sospensione della provvisoria esecuzione del decreto.
si costituiva in giudizio in data 1.9.2015 contestando Controparte_4
la fondatezza della domanda e, in particolare, deducendo che:
- il terreno oggetto della scrittura privata integrativa era già edificabile all'epoca della stipula, il valore dell'area era stato stabilito pattiziamente e l'impegno a versare la somma di € 105.000,00 era stato assunto a titolo di saldo e stralcio della cessione, non già quale valutazione del valore del terreno;
- l'efficacia dell'accordo era condizionata all'approvazione del PGT, non al suo contenuto né alla dichiarazione di completa edificabilità dell'area e nonostante la condizione si fosse avverata gli opposti non avevano onorato l'accordo;
- non rilevava neanche il diverso valore del terreno, essendo l'approvazione del piano unico elemento rilevante;
- sin dal 24.5.95 la era stata proprietaria dell'area di cui è causa, CP_1
acquistata poi da FR RL in data 15.3.96, pertanto valore e limiti di tale bene erano ben noti ai soci;
inoltre la sua edificabilità era già in origine parziale e non totale e ai sensi della l. 17 agosto 1942 n.1150 la zona B era parzialmente edificabile, nella misura non inferiore al 12,5%;
- l'accertamento del valore dell'immobile era irrilevante in quanto la somma di danaro era corrispettivo della cessione di quota e non dell'immobile stesso.
Alla prima udienza del 24.9.2015, attesa la ritenuta fondatezza dei motivi d' opposizione, veniva disposta la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. Veniva quindi espletata attività istruttoria mediante l'esperimento di CTU finalizzata ad accertare l'avveramento o meno della condizione apposta allo scritto negoziale di cui sopra.
All'udienza del 1.4.2021 le parti precisavano le conclusioni come da separato foglio depositato telematicamente e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti di termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con la sentenza n. 1242/2022 pubblicata in data 11.5.2022, il Tribunale
Ordinario di Brescia respingeva l'opposizione proposta da e da CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1228/2015 CP_5 Persona_1
del 24.2.2015 (N. 2861/2015 R.G.), e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto;
respingeva la domanda ex art. 96 c.p.c. e condannava gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di
[...]
delle spese del giudizio;
poneva definitivamente a carico CP_4
solidale delle parti opponenti le spese di c.t.u.
In particolare il giudice affermava che:
- le circostanze di fatto relative alla conclusione degli accordi di cui era causa nonché la proprietà del terreno oggetto di valutazione erano pacifiche;
- la controversia verteva sull'interpretazione della scrittura privata ricognitiva della cessione;
- le premesse dell'accordo erano, oltre l'intervenuta cessione di quote, la proprietà in capo alla società FR RL del terreno sito nel Comune di Iseo
e identificato catastalmente a foglio 22, mappale 383, e il fatto che nel futuro PGT, in corso di approvazione da parte del Comune di Iseo, tale area risultava edificabile, in parte classificata in zona “B2 di completamento” ed in parte ricompresa in un ambito residenziale
(comparto); sempre nelle premesse le parti specificavano che il valore di quel terreno non era stato ricompreso nel prezzo pattuito per la cessione delle quote, laddove il bene doveva valutarsi di valore pari ad euro
420.000,00, in conseguenza della futura edificabilità dell'area;
- la c.t.u. aveva rilevato che alla data della sottoscrizione dell'atto
(5.4.2011) l'immobile era classificato in parte come zona agricola produttiva (E1), e in parte come area di servizi per la produzione,
specificando che pertanto il terreno non era edificabile, e che all'esito dell'approvazione del nuovo p.g.t. era risultata edificabile solo una parte,
cioè quella classificata in zona B2, mentre la restante parte era stata ricompresa nella zona agricola E2;
-una esatta interpretazione del contratto portava ad escludere la volontà
delle parti di subordinare il pagamento del prezzo pattuito alla classificazione urbanistica del terreno in termini di completa edificabilità;
- nelle premesse dell'accordo erano state rappresentate talune circostanze ritenute dalle parti negoziali come acquisite;
ciò si evinceva dal fatto che in quelle premesse erano comprese l'avvenuta cessione del 25% delle quote della società FR RL e la proprietà in capo a quest'ultima del terreno in oggetto, fatti certamente riconosciuti ed esenti da contestazione;
- l'inserimento in quelle premesse della futura edificabilità dell'immobile era analogamente valutata dalle parti come situazione acclarata ed estranea dall'ambito dell'incerta verificazione, situazione tipica della condizione sospensiva;
- l'intento delle parti era di aggiornare il prezzo di vendita delle quote della società, includendovi il valore di un bene in precedenza escluso, e di valorizzare questo bene in vista della sua “futura edificabilità”,
costituendo pur sempre queste premesse fatti certi e acquisiti, al punto che il pagamento dell'importo convenuto era stato subordinato puramente e semplicemente alla data di approvazione del nuovo piano di gestione del territorio e nessuna incertezza era stata contemplata dalle parti;
-l'individuazione del dies a quo ai fini del pagamento dalla data di approvazione del p.g.t. (cioè dalla data della delibera di approvazione),
senza ulteriori specificazioni, confermava che la successiva edificabilità e comunque la classificazione nelle zone citate non erano aspetti incerti, ma costituivano dati fattuali certi ed acquisiti;
- la mera approvazione del piano aveva determinato l'insorgenza del credito azionato dall'opposto, e il fatto che il piano avesse reso solo parzialmente edificabile l'area e non interamente, come presupposto dalle parti, era del tutto ininfluente, come confermato dall'assenza di previsioni relative alla dichiarazione solo parziale di edificabilità;
- pertanto, il decreto doveva essere confermato e tutte le domande reiette.
in proprio e quale erede di CP_1 Controparte_3 [...]
nel frattempo deceduto, e quale erede di Persona_1 Parte_1
hanno proposto appello contro la sentenza in data Persona_1
10.6.22, affidandosi ad un unico articolato motivo e domandando sospendersi la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata nonché
la sua riforma, con conseguente revoca del decreto opposto, con vittoria di spese. si è costituito in data 19.9.2022 domandando Controparte_4
l'integrale reiezione delle domande attoree, con vittoria di spese.
All' udienza del 22.1.25 i difensori delle parti hanno precisato come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo gli appellanti censurano la statuizione della sentenza impugnata secondo cui l'unica circostanza condizionante il pagamento era l'approvazione del PGT da parte del Comune, circostanza confermata dall'assenza di pattuizioni per l'ipotesi di dichiarazione solo parziale dell'edificabilità dell'area.
Sostengono che:
- le medesime risultanze istruttorie assunte dal primo giudicante avevano portato al diverso pronunciamento di cui alla sentenza n. 2223/2018 del
Tribunale Ordinario di Brescia, di segno completamente opposto a quella impugnata: era infatti pendente avanti il medesimo Tribunale un parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parimenti attivato dagli odierni attori/appellanti nei confronti del figlio di Controparte_4
(anch'esso parte dell'accordo negoziale del 5.4.2011), avente ad oggetto i medesimi fatti per cui è causa e un accordo privato di contenuto identico a quello oggetto del presente giudizio, conclusosi con l'emissione della sentenza di merito, definitivamente passata in giudicato, che aveva revocato il decreto opposto;
- in base al dato letterale della scrittura privata integrativa, le parti avevano condizionato l'efficacia dell'accordo non già all'approvazione del PGT da parte del Comune, ma all'approvazione di un piano urbanistico che classificasse l'area secondo parametri precisi ed univoci, espressi in premessa;
- la volontà delle parti, conforme alla funzione economico-sociale dell'accordo, era quella di attribuire all'area oggetto di conferimento un valore diverso a seconda della sua diversa classificazione urbanistica (area edificabile), data l'incidenza di questa sul valore economico del conferimento;
- non era prevista diversa pattuizione per l'ipotesi di una parziale edificabilità dell'area, poiché le parti avevano inteso dare all'evento dedotto (edificabilità dell'area e classificazione secondo i citati parametri urbanistici) un valore esplicitamente condizionante, per cui o l'area sarebbe divenuta edificabile e la società sarebbe stata tenuta al pagamento dell'integrazione del prezzo, o non lo sarebbe divenuta e allora l'accordo avrebbe perso efficacia;
argomentando al contrario , il pagamento sarebbe stato dovuto anche in assenza di ogni previsione di edificabilità dell'area,
il che avrebbe comportato il venir meno della causa del contratto;
- anche il CTU è giunto alla medesima interpretazione, affermando che l'evento dedotto in condizione si sarebbe avverato solo parzialmente;
infatti la variazione che ha interessato tale area (con l'adozione del nuovo
PGT) è completamente difforme da quella prospettata nell'accordo privato sottoscritto dalle parti ed apposta dalle medesime quale condizione sospensiva della vigenza del negozio stesso. Nel dettaglio, l'area in oggetto è un lotto di 3110 metri quadrati e le parti, nell'accordo menzionato avevano ipotizzato che la medesima venisse resa completamente edificabile con una risultanza in termini di area SLP di
1244 metri quadrati mentre, con il vigente PGT , l'area edificabile si era ridotta a 857,60 metri quadrati di SLP, peraltro sottoposti a vincoli giusta la vicinanza della Riserva Naturale delle Torbiere, con conseguente deprezzamento di oltre un terzo dell'area e mancato avveramento della condizione;
- l'atto era intervenuto nell'ambito della cessione di quote societarie di
FR RL, con l'intento di remunerare la cessione a fronte di un ipotetico ma incerto valore aggiunto patrimoniale conseguente all'intervenuta edificabilità del lotto;
il corrispettivo sarebbe stato stato determinato solo su tale valore aggiunto, pertanto ad oggi esso sarebbe incongruo e non dovuto, giacché il aveva comunque già ricevuto oltre € CP_4
50.000,00 a fronte di una quota pari al 25% del capitale del valore di complessivi € 2.500,00;
- poiché, dunque, la condizione sospensiva dedotta in contratto non si era puntualmente avverata, sarebbe venuto meno il fatto costitutivo azionato dal in sede monitoria. CP_4
Il motivo è fondato.
Con contratto stipulato in data 5.4.2011 ed il figlio Controparte_4 hanno ceduto a la loro quota del valore nominale di Per_2 CP_1
euro 2.550,00 ciascuno, corrispondente al 25% del capitale sociale della società FR s.r.l., per il prezzo di euro 2.550,00 (cfr. doc. 5 di parte appellante).
In pari data la società la società FR Controparte_4 CP_1
Contr RL e e quali garanti, hanno sottoscritto una Persona_1
scrittura privata denominata “Accordo tra le parti” (cfr. doc. 5 di parte appellante), con la quale, dopo avere premesso:
- che il aveva ceduto alla società il 25% della propria CP_4 CP_1
quota sociale in FR s.r.l.;
- che FR s.r.l. alla data del 5.4.2011 risultava proprietaria di un'area sita nel comune di Iseo (BS), via Bedeschi, identificata al catasto al NCT
con foglio 22 e mappale 383;
- “c. che nel futuro P.G.T., in corso di approvazione da parte del Comune
di Iseo, tale risulta oggi edificabile, in parte classificata in zona CP_6
“B2 di completamento” ed in parte ricompresa in un ambito residenziale
(comparto)”;
- “d. che il valore dell' non è stato considerato nelle somme versate CP_6
dal DEBITORE al CREDITORE nella vendita delle proprie quote”;
-“che, in conseguenza della futura edificabilità dell' le parti CP_6
sottoscrittrici in data odierna convengono che il valore di tale CP_6
dedotte le somme già versate per la vendita delle quote della Pt_2
ammonta a complessivi euro 420.000,00 (euro quattro- centoventimila/00)”;
hanno convenuto e stipulato che:
“1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente scrittura.
2) Il DEBITORE, come sopra rappresentato, deve versare al
CREDITORE la somma di euro 105.000,00 (euro centocinquemila/00)
quale saldo e stralcio della propria quota del 25% della e Pt_2
conseguentemente del valore stabilito dell' CP_6
3)….
4) Tale somma sarà versata dal DEBITORE al CREDITORE secondo le
seguenti modalità pattuite in comune accordo tra le parti sottoscrittrici:
-quanto ad euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) entro 12 mesi dalla
approvazione del PGT da parte del Comune di Iseo, in cui l' sarà CP_6
classificata come in premessa,
- quanto ad euro 70.000,00 (euro settantamila/00) entro 24 mesi dalla
approvazione del PGT da parte del Comune di Iseo, in cui l' sarà CP_6
classificata come in premessa.
….”.
Secondo il Tribunale, che ha fatto propria la tesi degli appellati,
l'interpretazione del predetto accordo porterebbe ad escludere la volontà
delle parti di subordinare il pagamento del prezzo pattuito alla classificazione urbanistica del terreno in termini di completa edificabilità in quanto le parti avrebbero considerato la “futura edificabilità” dell'area come evento sicuro, certo e già acclarato, sicchè il pagamento dell'importo convenuto sarebbe stato subordinato puramente e semplicemente alla data di approvazione del nuovo PGT, quale termine a decorrere dal quale avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento.
L'interpretazione adottata dal Tribunale non può essere condivisa.
Essa non tiene conto che alla clausola 4) le parti hanno pattuito che il pagamento sarebbe dovuto avvenire in due tranches con decorrenza
“dall'approvazione del PGT da parte del Comune di Iseo in cui l' CP_6
sarà classificata come in premessa”; le parti, dunque, non hanno ancorato il pagamento alla semplice approvazione del PGT, indipendentemente dal contenuto dello stesso, ma dalla approvazione di un piano in cui l'area di proprietà di FR RL fosse stata classificata nei termini dalle parti indicati in premessa.
Nella premessa, infatti, non valorizzata dal primo giudice nonostante espressamente prevista al punto 1) come “parte integrante e sostanziale
dell'accordo”, le parti, pur adottando una formulazione sicuramente infelice (“risulta oggi edificabile”), hanno chiaramente voluto intendere non già che l'area fosse in quel momento edificabile (è del resto pacifico e confermato dal CTU che al momento della sottoscrizione l'area fosse interamente a destinazione agricola), bensì che come tale sarebbe stata classificata nel PGT in corso di approvazione, segnatamente in parte come zona “B2 di completamento” ed in parte ricompresa in “ambito residenziale (comparto)”, e che proprio “in conseguenza della futura edificabilità”, e quindi solo a seguito di essa, le parti convenivano che l'area avrebbe avuto un valore pari ad euro 420.000,00.
Non è dunque corretta l'affermazione per cui il dies a quo ai fini del pagamento sarebbe stato individuato nella data di approvazione del PGT
“senza ulteriori specificazioni”, in quanto, al contrario, le parti hanno espressamente ed inequivocabilmente specificato che doveva trattarsi dell'approvazione di un piano in cui l'area sarebbe stata classificata come edilizia secondo quanto espressamente indicato nelle premesse dell'accordo.
Che del resto l'evento dedotto dalle parti fosse incerto nel suo verificarsi lo si ricava altresì dalla considerazione che, in caso contrario, esse non avrebbero avuto alcuna necessità, come affermato invece dal Tribunale, di
“aggiornare” il prezzo di vendita delle quote, cedute in pari data, ma avrebbero nello stesso atto di cessione stimato il prezzo valorizzando il bene di proprietà della società di cui davano per certa la edificabilità.
Va, inoltre, evidenziato che la classificazione delle aree nell'ambito del
PGT rientra nella esclusiva discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione su cui le parti non potevano in alcun modo influire,
sicché la sua “futura edificabilità” non poteva essere dalle stesse ritenuto un evento sicuro, certo e già acclarato tanto da fare decorrere il pagamento puramente e semplicemente dall'approvazione del piano.
Non corrisponde, poi, alla chiara ed inequivoca volontà espressa dalle parti al punto e. dell'accordo che il valore dell'area indicato in euro 420.000,00
prescindesse dalla sua futura totale o parziale edificabilità, in quanto la
“futura edificabilità” prevista dalla clausola de qua va letta alla luce del precedente punto c. in cui le parti avevano espressamente dato atto che l'area avrebbe dovuto essere classificata come interamente edificabile, e nessun riferimento ad una sua parziale edificabilità e ad un conseguente minore valore dell'area è rintracciabile nell'accordo, il quale, al contrario,
richiama espressamente al punto 2) il valore dell'area così come stabilito al punto e.
Non meno decisiva è altresì la considerazione che se le parti avessero voluto effettivamente assumere il rischio del mancato inserimento dell'area come edificabile, anche solo in parte, ne avrebbero tenuto conto già nell'atto di cessione delle quote, e non vi sarebbe stato alcun motivo per ancorare i pagamenti alla approvazione del piano, previsione che trova,
invece, spiegazione nella volontà delle parti di valorizzare l'incremento di valore che l'area di proprietà di FR RL avrebbe acquisito nel caso della auspicata diversa classificazione urbanistica.
Il fatto poi che le parti abbiano espressamente indicato nel punto c) delle premesse che l'area avrebbe dovuto essere classificata in parte in zona B2
di completamento e in parte in ambito residenziale e che nessuna previsione sia contenuta nell'accordo con riferimento al caso di edificabilità solo parziale dell'area, rende irrilevante, ai fini dell'avveramento della condizione, che nel PGT approvato l'area sia stata classificata in parte edificabile, trattandosi di ipotesi dalle parti non contemplata, con la conseguenza che la società non sarà tenuta ad CP_1
eseguire gli ulteriori esborsi, pattuiti proprio in previsione del maggiore valore che sarebbe conseguito alla destinazione edificatoria dell'area nella sua interezza e non solo parzialmente.
Il PGT approvato dal Comune di Iseo ha, infatti, classificato l'area, in precedenza a destinazione esclusivamente agricola, in parte in zona B2
(edificabile), in parte in zona E2 (agricola e non in zona ambito residenziale di comparto), e in parte in zona AS (Area sensibile), in quanto inserita nella Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, con conseguente introduzione di una serie di vincoli urbanistici che ulteriormente incidono sul rendimento economico del lotto, quindi in modo difforme rispetto alla classificazione auspicata dalle parti nelle premesse dell'accordo.
Ne discende che solamente il puntuale e corrispondente avveramento della condizione apposta dalle parti poteva rendere definitiva l'efficacia vincolante all'accordo tra le stesse intercorso.
Trattasi, infatti, di condizione risolutiva e non già sospensiva, in quanto la cessione delle quote era già intervenuta e l'accordo, come specificato ai punti d. ed e. delle premesse, era volto a remunerare ulteriormente la cessione della quota qualora l'area fosse divenuta interamente edificabile prevedendo il pagamento dell'ulteriore somma ivi indicata a “saldo e stralcio” della quota ceduta, con la conseguenza che esso deve ritenersi risolto per mancato avveramento della condizione e gli appellanti non sono più tenuti al pagamento della somma in esso indicata in favore dell'appellato.
In accoglimento dell'appello la sentenza gravata va pertanto riformata,
dovendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese, la riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. 27606/2019, 1775/2017).
Ciò posto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 52.001 ad € 260.000) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività
difensiva svolta in questa fase.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio in primo grado vanno poste definitivamente a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1242
del 6.5.2022, appellata da e CP_1 Controparte_3 Parte_1
così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1228/2015 del 24.2.2015 (n. 2861/2015 RG) emesso dal Tribunale di Brescia;
2) condanna alla rifusione in favore della parte Controparte_4
appellata delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano in €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, €
5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisoria, per il primo grado ed € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria per il presente grado, oltre rimborso contributo unificato se corrisposto, spese generali al 15%, e accessori come per legge;
3) Pone le spese di consulenza tecnica nella misura già liquidata in atti definitivamente a carico di Controparte_4
Così deciso in Brescia in data 21 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli