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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/07/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1037/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv.to CASI EVA ricorrente contro
difesa e rappresentata CP_1 C.F._2 dall'avv.to STEFANUTTO SIMONA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio in CAVOUR (TO) il 31.5.2014 con le conseguenti annotazioni e rimettersi il procedimento in istruttoria per la prosecuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 16.4.2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
31/05/2014 con e che dalla loro unione è nato il CP_1 Per_1
27.1.2020, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito alla moglie.
Ha domandato, altresì, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, previsione di un concorso paterno nel mantenimento del figlio e disciplina del relativo diritto di visita.
Si è costituita la moglie che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto che la separazione venisse addebitata al marito e che venisse previsto un diverso e maggiore contributo nel mantenimento del minore da porre a carico del padre.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 13.11.2024, con separata ordinanza il giudice istruttore ha preso atto della reciproca rinuncia alla domanda di addebito, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori disciplinando l'affido del minore, il relativo collocamento e il diritto di vista paterno in maniera conforme a quanto concordato dalle parti in udienza e fissando in euro
750,00 mensili l'assegno a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento di . Per_1
È seguito un monitoraggio del calendario di frequentazioni paterne nel corso del quale si sono inserite alcune istanze finalizzate a dirimere contrasti genitoriali medio tempore insorti.
2 All'udienza del 23.6.2025 le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
La resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...]
, nata a [...] il [...], uniti in CP_1 matrimonio in data 31/05/2014 in CAVOUR e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CAVOUR dell'anno 2014 al n. 3, parte 2 serie A;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3 - rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
4
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv.to CASI EVA ricorrente contro
difesa e rappresentata CP_1 C.F._2 dall'avv.to STEFANUTTO SIMONA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio in CAVOUR (TO) il 31.5.2014 con le conseguenti annotazioni e rimettersi il procedimento in istruttoria per la prosecuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 16.4.2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
31/05/2014 con e che dalla loro unione è nato il CP_1 Per_1
27.1.2020, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito alla moglie.
Ha domandato, altresì, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, previsione di un concorso paterno nel mantenimento del figlio e disciplina del relativo diritto di visita.
Si è costituita la moglie che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto che la separazione venisse addebitata al marito e che venisse previsto un diverso e maggiore contributo nel mantenimento del minore da porre a carico del padre.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 13.11.2024, con separata ordinanza il giudice istruttore ha preso atto della reciproca rinuncia alla domanda di addebito, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori disciplinando l'affido del minore, il relativo collocamento e il diritto di vista paterno in maniera conforme a quanto concordato dalle parti in udienza e fissando in euro
750,00 mensili l'assegno a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento di . Per_1
È seguito un monitoraggio del calendario di frequentazioni paterne nel corso del quale si sono inserite alcune istanze finalizzate a dirimere contrasti genitoriali medio tempore insorti.
2 All'udienza del 23.6.2025 le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
La resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...]
, nata a [...] il [...], uniti in CP_1 matrimonio in data 31/05/2014 in CAVOUR e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CAVOUR dell'anno 2014 al n. 3, parte 2 serie A;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
3 - rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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