Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00606/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2021, proposto da Società Cavazzuti S.S. - Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuditta Carullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore n. 47;
contro
Comune di Soliera, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Delucca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Unione delle Terre D'Argine, non costituita in giudizio ;
per l'annullamento
- del permesso di costruire oneroso, prot. 215/2020 per SUAP 827/2020 rilasciato in data 15 aprile 2021 dal Comune di Soliera per la realizzazione di tettorie in metallo posizionate a ridosso di capannoni esistenti sull'immobile posto in Soliera, via Ronchi 115 distinto al catasto al Foglio 15 Mappale 130, nella parte in cui liquida l'importo del contributo di costruzione asseritamente dovuto dalla ricorrente a favore del Comune per l'esecuzione delle opere assentite in complessivi euro 19.949,08 e ne ingiunge alla stessa il pagamento;
- della nota del Comune di Soliera del 16 gennaio 2021, inviata alla ricorrente a mezzo PEC, e recante invito per il rilascio del permesso di costruire prot. 215/2020;
- di ogni atto dell'istruttoria e/o parere reso, anche allo stato ignoto;
nonché, per quanto occorrer possa,
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche allo stato ignoto;
e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente
al rimborso della somma di euro 19.949,08, già versata dalla ricorrente al Comune in data 9 aprile 2021 a titolo di pagamento costruzione per prat. n. 215/2020, pagamento effettuato con riserva di ripetizione in quanto indebito, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Soliera;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa NA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto di impugnazione è il permesso di costruire rilasciato in data 15 aprile 2021 dal Comune di Soliera (MO) alla società Cavazzuti s.s. per la realizzazione di tettoie in metallo posizionate a ridosso dei capannoni esistenti, nella parte in cui determina il contributo di costruzione dovuto per il titolo edilizio in euro 19.949,08 (di cui 15.388,40 euro per oneri di urbanizzazione e 4.560,68 euro per quota relativa al contributo di disinquinamento e di sistemazione dei luoghi) e ne ingiunge il pagamento.
La ricorrente ritiene che il contributo di costruzione non sia dovuto, in ragione dell’esonero previsto dall’art. 17, comma 3, lettera a) del d.P.R. 380/2001 “ per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ”.
Nel ricorso è precisato che la società svolge attività agricola, è iscritta alla CCIAA di Modena nella “sezione A-Agricoltura, Silvicoltura e Pesca” e il suo legale rappresentante è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; da anni la società esercita anche l’attività zootecnica di allevamento suini per la produzione di carni da salumificio. La deducente sottolinea che a termini dell’art. 2135 c.c. colui che esercita attività di allevamento di animali e attività connesse è qualificato come imprenditore agricolo; la società comunque esercita sia l’attività di coltivazione dei fondi sia l’attività di allevamento del bestiame, sicché dispone sicuramente del requisito soggettivo per l’esonero.
Il titolo edilizio è preordinato alla realizzazione di tettoie dell’estensione di circa 730 mq, da posizionare a copertura dei box aperti già esistenti, con la finalità di garantire ulteriore superficie coperta per un maggior benessere degli animali ed è quindi funzionale all’attività di allevamento.
La società lamenta di aver appreso dell’onerosità del titolo solo al momento del suo ritiro e di aver versato al Comune il contributo richiesto con espressa riserva di ripetizione, ritenendolo indebito.
Con il ricorso chiede quindi l’annullamento in parte qua del titolo edilizio.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi in diritto:
I. Illegittimità per violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 2135 cod.civ. Difetto di motivazione; eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto in fatto. Difetto di istruttoria .
La deducente sostiene che ricorrono in specie i presupposti per l’applicazione dell’esonero previsto dal comma 3, lettera a) dell’art. 17 del TU edilizia. Nella nozione di imprenditore agricolo rientra infatti anche colui che si occupa di allevamento animali e attività connesse. Sussistono quindi sia il requisito soggettivo (qualità di imprenditore agricolo) sia quello oggettivo (il bene è classificato in zona agricola e l’opera è impiegata per attività agricola).
II. Illegittimità per violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.n. 241/1990; difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà con precedente atto .
Il provvedimento impugnato è viziato per carenza di motivazione, perché non indica le ragioni in fatto e in diritto che giustificano l’onerosità del titolo edilizio. La determinazione comunale risulta anche contraddittoria rispetto a quella assunta in sede di rilascio del titolo ottenuto per l’edificazione del fabbricato principale, allorché non era stata richiesta all’impresa agricola la corresponsione di alcun contributo di concessione.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Soliera, eccependo in via preliminare l’inammissibilità delle censure di illegittimità degli atti impugnati, atteso che la controversia attiene a diritti soggettivi rispetto ai quali l’amministrazione adotta atti paritetici; la ricorrente avrebbe dovuto quindi azionare non già una domanda di annullamento, ma una domanda di accertamento della ricorrenza dei requisiti di esenzione dall’onerosità del titolo edilizio. L’amministrazione ha inoltre eccepito l’inammissibilità del gravame per genericità delle doglianze e violazione dell’art. 40, comma 2 del codice di rito. Nel merito ha replicato alle censure articolate nel gravame, chiedendone il rigetto.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 marzo 2026, alla quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La definizione del giudizio può prescindere dallo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dal Comune di Soliera, stante l’infondatezza nel merito delle censure articolate nel gravame.
Va evidenziato anzitutto che secondo costante giurisprudenza la regola generale in materia edilizia è quella dell’onerosità del permesso di costruire, in conformità al principio allo stato sancito dal comma 1 dell’art. 16 del d.P.R. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), secondo cui “ Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo ”.
Tale contributo costituisce infatti una posta a carattere indisponibile, assimilabile ad un corrispettivo avente natura tributaria, che risponde all’esigenza di far partecipare il privato che ottiene il titolo ad edificare ai costi sostenuti dalla collettività per l’urbanizzazione del territorio. (Cons. Stato, Sez. VI, 21 luglio 2023, n. 7149; Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 2023, n. 10672).
Le ipotesi di esonero, disciplinate in via generale dall’art. 17 del medesimo TU edilizia, costituiscono quindi eccezioni di carattere tassativo e di stretta interpretazione (Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2024, n. 8957).
In secondo luogo, come evidenziato dal Comune, va rilevato che sono demandate al soggetto interessato sia la domanda di esonero dal versamento del contributo sia la prova della ricorrenza dei relativi presupposti.
Nel caso di specie la Società Cavazzuti ha presentato una relazione tecnica di asseverazione ai fini del rilascio del permesso di costruire nella quale non veniva indicata alcuna ragione di esenzione dal contributo; solo a seguito di richiesta dell’amministrazione l’istante ha prodotto una relazione dell’agronomo incaricato, che invero attesta che l’azienda conduce un allevamento di oltre 2.000 capi, per la quale quindi ha dovuto ottenere anche l’AIA.
Come sottolineato dalla difesa dell’amministrazione resistente, l’art. 1.6. del regolamento edilizio comunale (lettera c3) qualifica come “attività zootecniche industriali” gli impianti di allevamento elencati nell’allegato 1 al d.lgs. 128/2010 con più di 2.000 posti suini da produzione (oltre 30 Kg). Si tratta di una disposizione non impugnata da parte ricorrente e che osta al riconoscimento dell’attività di cui è questione come attività agricola.
Difetta quindi il requisito oggettivo per l’applicazione dell’esonero invocato, in quanto l’attività edificatoria deve porsi in rapporto strumentale rispetto all’attività agricola.
Ciò in disparte ogni altro elemento ostativo evidenziato dal Comune, quale il difetto dell’elemento soggettivo, per l’impossibilità di attribuire automaticamente alla società la qualifica di imprenditore agricolo di cui è titolare personalmente il suo legale rappresentante.
Va respinta anche l’eccezione di difetto di motivazione.
Come evidenziato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 12 del 30 agosto 2018, gli atti con i quali il comune determina e liquida il contributo di costruzione non hanno natura autoritativa e non costituiscono espressione di una potestà pubblicistica, ma di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge all’ente locale per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio, quali l’obbligo di motivazione. (Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2023, n. 1320).
La censura di contraddittorietà rispetto a precedenti atti amministrativi è formulata in termini generici e del tutto sfornita di idonea allegazione documentale e non può trovare accoglimento.
Il ricorso è quindi infondato e va respinto.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere al Comune di Soliera le spese di lite, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, tenutasi in modalità telematica da remoto, con l'intervento dei magistrati:
RA RT, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
NA AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | RA RT |
IL SEGRETARIO