TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 606
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Rigettato
    Esonero contributo di costruzione per attività agricola

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività di allevamento suini della ricorrente, con oltre 2.000 capi, rientri tra le attività zootecniche industriali ai sensi del regolamento edilizio comunale e del d.lgs. 128/2010, non potendo essere qualificata come attività agricola ai fini dell'esonero. Inoltre, ha evidenziato che la qualifica di imprenditore agricolo compete al legale rappresentante e non automaticamente alla società.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione e contraddittorietà

    Il Tribunale ha respinto la censura di difetto di motivazione richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui gli atti di determinazione del contributo di costruzione non hanno natura autoritativa ma sono espressione di una pretesa creditoria in un rapporto paritetico, escludendo l'obbligo di motivazione. La censura di contraddittorietà è stata ritenuta generica e priva di allegazioni documentali.

  • Rigettato
    Indebito versamento contributo di costruzione

    La domanda di rimborso è stata respinta in quanto infondata la pretesa di esenzione dal contributo di costruzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 606
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 606
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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