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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 7361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7361 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
TI BR, a seguito dell'udienza del 17 settembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13711/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SARPA ROBERTO, Parte_1 nonché dall'avv. ESPOSITO ALESSANDRO (presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rapp. pt., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della
[...]
di Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, rappresentato e CP_2 CP_1 difeso dall'avv. GAMBINO ARMANDO, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17.07.2023, la sig.ra ha impugnato Parte_1
il provvedimento dell' del 18.12.2021 con il quale è stato accertato CP_1
un'indebita percezione del reddito di cittadinanza dal 2020 al 2021.
La parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
1 “ 1. in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la irripetibilità delle somme, per €. 10.498,94 (euro diecimilaquattrocentonovantotto/94) erogate a titolo di reddito di cittadinanza dall' , pari ad, in favore della sig.ra e CP_1 Parte_1
richieste alla stessa con provvedimenti del 12.05.2022 e del 16.05.2022
(“Reddito/ Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto”);
2. in via subordinata, accertare e dichiarare la parzialità dell'indebito contestato alla sig.ra con i richiamati provvedimenti del 12.05.2022 Pt_1
e del 16.05.2022, pari ad €. 3.000,00 (euro tremila/00), e cioè unicamente alla differenza tra la somma percepita dalla ricorrente e quella, minore, che la stessa avrebbe dovuto percepire in considerazione dello stato detentivo del coniuge;
…”.
L' si è costituito, rappresentando di aver revocato il riconoscimento CP_1
della prestazione, richiesta con le domande del 2020 e 2021, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co.13 e 7, co.4 DL 4/2019 per omessa dichiarazione, all'atto della domanda, della presenza di componenti del nucleo in stato detentivo. L' , pertanto, contestando le avverse CP_1
argomentazioni ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 26 del 28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile
2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
E' opportuno, al fine di meglio comprendere il caso in esame, richiamare la normativa da applicare alla stessa.
L'art. 2 del DL 4/2019 e ss.mm. in merito ai beneficiari della misura stabilisce:
“1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno10 anni, di cui gli ultimi due,
3 considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei
4 mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del
1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis ) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio
5 maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.
E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 2), e lettera c) . Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione (6) .
L'art. 7 del DL 4/2019 e ss.mm. sulle ipotesi di revoca e decadenza statuisce:
“4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
6 5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 , anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della povertà, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo
4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
7 6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini
ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, [i centri per l'impiego,] i comuni,
l' l' , l' CP_1 Controparte_3 Controparte_4
preposti aicontrolli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci
[...]
giorni dall'accertamento, all'autorita' giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica”.
La normativa prevede che i requisiti stabiliti per l'accesso alla misura del reddito di cittadinanza debbano sussistere cumulativamente al momento della presentazione della relativa istanza e in costanza della successiva erogazione.
La determinazione dell'ammontare del beneficio economico viene effettuata dall' sulla base della dichiarazione ISEE e delle CP_1
informazioni sui trattamenti erogati ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.
L'art. 3, comma 13, prevede, inoltre, che:
8 “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.”
Tanto premesso, si rileva che è pacifico che la ricorrente Parte_1
risulta titolare di tre domande di RdC.
Le domande n. 2020-2706934 del 20.07.2020 e n. 2021-4466265 del
03.05.2021 sono state revocate ai sensi del combinato disposto degli artt.
3, comma 13 e 7, comma 4 DL 4/2019 per omessa dichiarazione, all'atto della domanda, della presenza di componenti del nucleo in stato detentivo.
Non risulta contestato che il coniuge della ricorrente Parte_2
è in stato detentivo dal 17.03.2006 ( così come comunicato
[...]
dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Massa Lubrense - con apposita segnalazione prot. 0673237/2021 del 21/12/2021; cfr.: PEC indirizzata alla DCM prot. .5181.03/12/2021.0051796, in atti). CP_1
L' , quindi, dopo aver accertato l'omessa indicazione dello stato CP_1
detentivo dello nei relativi quadri F delle citate domande, ha Parte_2
provveduto a revocare la concessione del beneficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co.13 e 7, co.4 DL 4/2019.
Non sussiste spazio per tutelare l'affidamento della parte ricorrente circa l'operato del patronato, in quanto la parte avrebbe dovuto controllare quando indicato nella domanda, nella quale è indicata solo possesso del requisito della residenza previsto dall'art. 2, co.1, lett.a), p.2 DL 4/2019, che è differente dall'omessa compilazione del quadro relativo alla presenza di soggetti con condanne o in stato detentivo riguardava.
9 Il provvedimento di revoca adottato dall' pertanto, risulta legittimo, CP_1
in quanto, la revoca, si fonda sulla disciplian delle sanzioni, prevista dal comma 4 dell'art. 7 del citato DL 4/2019, il quale prescrive che
"qualora l'Amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle informazioni poste a fondamento dell'istanza [...], la stessa
Amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito".
Ne consegue che va rigettata anche la domanda subordinata, relativa alle somme erogate in eccesso, per effetto del diverso numero dei componenti dei familiari. Viene in rilievo, dunque, il disposto di cui al citato comma 4 dell'art. 7 ( sanzioni).
Per tutti i motivi esposti, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. TI BR- così provvede
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Si comunichi. Napoli, il 16/10/2025 Il
Giudice
AR ZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 16/10/2025 in Cancelleria
10
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
TI BR, a seguito dell'udienza del 17 settembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13711/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SARPA ROBERTO, Parte_1 nonché dall'avv. ESPOSITO ALESSANDRO (presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rapp. pt., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della
[...]
di Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, rappresentato e CP_2 CP_1 difeso dall'avv. GAMBINO ARMANDO, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17.07.2023, la sig.ra ha impugnato Parte_1
il provvedimento dell' del 18.12.2021 con il quale è stato accertato CP_1
un'indebita percezione del reddito di cittadinanza dal 2020 al 2021.
La parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
1 “ 1. in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la irripetibilità delle somme, per €. 10.498,94 (euro diecimilaquattrocentonovantotto/94) erogate a titolo di reddito di cittadinanza dall' , pari ad, in favore della sig.ra e CP_1 Parte_1
richieste alla stessa con provvedimenti del 12.05.2022 e del 16.05.2022
(“Reddito/ Pensione di cittadinanza: restituzione somme per pagamento non dovuto”);
2. in via subordinata, accertare e dichiarare la parzialità dell'indebito contestato alla sig.ra con i richiamati provvedimenti del 12.05.2022 Pt_1
e del 16.05.2022, pari ad €. 3.000,00 (euro tremila/00), e cioè unicamente alla differenza tra la somma percepita dalla ricorrente e quella, minore, che la stessa avrebbe dovuto percepire in considerazione dello stato detentivo del coniuge;
…”.
L' si è costituito, rappresentando di aver revocato il riconoscimento CP_1
della prestazione, richiesta con le domande del 2020 e 2021, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co.13 e 7, co.4 DL 4/2019 per omessa dichiarazione, all'atto della domanda, della presenza di componenti del nucleo in stato detentivo. L' , pertanto, contestando le avverse CP_1
argomentazioni ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 26 del 28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile
2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
E' opportuno, al fine di meglio comprendere il caso in esame, richiamare la normativa da applicare alla stessa.
L'art. 2 del DL 4/2019 e ss.mm. in merito ai beneficiari della misura stabilisce:
“1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno10 anni, di cui gli ultimi due,
3 considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei
4 mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del
1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis ) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio
5 maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.
E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 2), e lettera c) . Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione (6) .
L'art. 7 del DL 4/2019 e ss.mm. sulle ipotesi di revoca e decadenza statuisce:
“4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
6 5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando uno dei componenti il nucleo familiare: a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 , anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della povertà, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo
4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
7 6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini
ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, [i centri per l'impiego,] i comuni,
l' l' , l' CP_1 Controparte_3 Controparte_4
preposti aicontrolli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci
[...]
giorni dall'accertamento, all'autorita' giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica”.
La normativa prevede che i requisiti stabiliti per l'accesso alla misura del reddito di cittadinanza debbano sussistere cumulativamente al momento della presentazione della relativa istanza e in costanza della successiva erogazione.
La determinazione dell'ammontare del beneficio economico viene effettuata dall' sulla base della dichiarazione ISEE e delle CP_1
informazioni sui trattamenti erogati ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.
L'art. 3, comma 13, prevede, inoltre, che:
8 “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.”
Tanto premesso, si rileva che è pacifico che la ricorrente Parte_1
risulta titolare di tre domande di RdC.
Le domande n. 2020-2706934 del 20.07.2020 e n. 2021-4466265 del
03.05.2021 sono state revocate ai sensi del combinato disposto degli artt.
3, comma 13 e 7, comma 4 DL 4/2019 per omessa dichiarazione, all'atto della domanda, della presenza di componenti del nucleo in stato detentivo.
Non risulta contestato che il coniuge della ricorrente Parte_2
è in stato detentivo dal 17.03.2006 ( così come comunicato
[...]
dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Massa Lubrense - con apposita segnalazione prot. 0673237/2021 del 21/12/2021; cfr.: PEC indirizzata alla DCM prot. .5181.03/12/2021.0051796, in atti). CP_1
L' , quindi, dopo aver accertato l'omessa indicazione dello stato CP_1
detentivo dello nei relativi quadri F delle citate domande, ha Parte_2
provveduto a revocare la concessione del beneficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, co.13 e 7, co.4 DL 4/2019.
Non sussiste spazio per tutelare l'affidamento della parte ricorrente circa l'operato del patronato, in quanto la parte avrebbe dovuto controllare quando indicato nella domanda, nella quale è indicata solo possesso del requisito della residenza previsto dall'art. 2, co.1, lett.a), p.2 DL 4/2019, che è differente dall'omessa compilazione del quadro relativo alla presenza di soggetti con condanne o in stato detentivo riguardava.
9 Il provvedimento di revoca adottato dall' pertanto, risulta legittimo, CP_1
in quanto, la revoca, si fonda sulla disciplian delle sanzioni, prevista dal comma 4 dell'art. 7 del citato DL 4/2019, il quale prescrive che
"qualora l'Amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle informazioni poste a fondamento dell'istanza [...], la stessa
Amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito".
Ne consegue che va rigettata anche la domanda subordinata, relativa alle somme erogate in eccesso, per effetto del diverso numero dei componenti dei familiari. Viene in rilievo, dunque, il disposto di cui al citato comma 4 dell'art. 7 ( sanzioni).
Per tutti i motivi esposti, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. TI BR- così provvede
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Si comunichi. Napoli, il 16/10/2025 Il
Giudice
AR ZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 16/10/2025 in Cancelleria
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