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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/11/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
N. 903/2023 R.G.
Il giorno 20.11.2025, davanti al giudice RC TT compaiono per parte attrice l'avv. Bombaci e per parte convenuta l'avv. Agostinucci in sostituzione dell'avv. Barbaro per delega orale.
L'avv. Bombaci precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 19.11.2025 unitamente alla nota spese.
L'avv. Agostinucci richiama le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc.
Le parti discutono oralmente la causa.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza in assenza delle parti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI in composizione monocratica, in persona del dott. RC TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
in persona del suo legale rappresentante , il Parte_1 Parte_1 quale è costituito anche in proprio, e , tutti elettivamente domiciliati in Parte_2 Parte_3
Asti, piazza Astesano n. 20, presso lo studio dell'avv. Piero Gallo, che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Roberta Bombaci come da procura in atti
- parte opponente -
CONTRO
in persona della procuratrice in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Carlo Botta n. 5, presso lo studio dell'avv. Alessandro Barbaro, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi come da procura in atti
- parte convenuta opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
La e i sig.ri , e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16/2023 emesso dal Tribunale di Asti in data 11.1.2023, con il quale è stato loro ingiunto di pagare alla la Parte_4 somma di € 94.517,10, oltre interessi e spese, per saldo debitore dell'apertura di credito in c/c n.
pagina 1 di 6 27225, concessa alla e garantita dalle fideiussioni rilasciate dai Parte_1 sig.ri , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Gli opponenti hanno in particolare eccepito: i) la mancanza di prova del credito;
ii) la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito nonché la nullità e vessatorietà di singole clausole degli stessi;
iii) la nullità parziale delle fideiussioni omnibus rilasciate dai sig.ri , Parte_1 Pt_2
e e in particolare della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni contenente la
[...] Parte_3 deroga all'art. 1957 c.c. con conseguente decadenza della banca dalla facoltà di escutere le garanzie per inosservanza del termine previsto dalla suddetta disposizione. Successivamente nel corso del giudizio gli attori hanno altresì eccepito la mancanza di prova dell'acquisizione del credito da parte della e l'inammissibilità della notifica del decreto ingiuntivo da parte della Controparte_1 atteso che quest'ultima, secondo la prospettazione avversaria, all'epoca Parte_4 non sarebbe più stata titolare del credito avendolo ceduto alla CP_1
Gli opponenti hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo nonché la condanna della al risarcimento del danno subito dagli attori in conseguenza Controparte_1 dell'illegittimo comportamento anticoncorrenziale posto in essere in violazione della L. 287/1990.
La (d'ora innanzi, per brevità, anche semplicemente , in persona Controparte_1 CP_1 della procuratrice quale cessionaria del credito azionato in sede monitoria dalla CP_2 [...]
si è costituita in giudizio contestando la fondatezza di tutte le eccezioni avversarie e Parte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione appare fondata alla luce delle seguenti considerazioni.
In virtù del principio della ragione più liquida si ritiene di esaminare innanzitutto l'eccezione di mancanza di prova dell'esistenza del credito azionato dalla banca.
Al riguardo si osserva che mentre nella fase monitoria costituisce idonea prova scritta del credito l'estratto conto relativo anche soltanto all'ultima fase di movimentazione del conto, purché certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca ex art. 50 T.U.B., nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 18541 del 2013) e non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 23974 del
25/11/2010).
È pur vero che secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione la prova del saldo di c/c non deve necessariamente essere fornita mediante la produzione integrale degli estratti conto per l'intera durata del rapporto, potendo essere desunta anche aliunde attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano però idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano pagina 2 di 6 giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (v. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023).
Nel caso di specie la parte convenuta non ha prodotto né in fase monitoria né in questo giudizio di opposizione alcun estratto conto relativo all'apertura di credito in conto corrente n. 27225 da cui deriverebbe il credito azionato, essendosi limitata a richiamare la certificazione ex art. 50 TUB relativa agli ultimi mesi del rapporto (doc. 3 fascicolo monitorio) che, se poteva avere una valenza probatoria ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, alla luce di quanto poc'anzi osservato, certamente non
è idonea a dimostrare nella presente fase di opposizione l'esistenza del saldo debitore che sarebbe maturato fino all'inizio del periodo cui essa fa riferimento ossia al 3.1.2022 (a fronte di un contratto di conto corrente risalente al 2007).
La non ha fornito alcun altro elemento da cui poter ricavare indicazioni certe e complete CP_1 idonee a dare giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo cui si riferisce la certificazione ex art. 50 TUB.
Inoltre, non corrisponde al vero quanto sostenuto dalla parte opposta circa il fatto che la parte opponente non avrebbe contestato di aver beneficiato degli importi erogati in virtù dell'apertura di credito atteso che la mancanza di prova del credito, per inidoneità del saldaconto prodotto in sede monitoria, è stata eccepita dalla parte attrice sin dall'atto di citazione in opposizione.
La giurisprudenza di legittimità ha in ogni caso affermato che il credito non può ritenersi provato per il mero fatto che il correntista non abbia eventualmente formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (v. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018; Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 21466 del
19/09/2013); la mera assenza, nell'opposizione, della deduzione di “errori di conteggio” nella ricostruzione contabile dell'opposta non vale, infatti, a far ritenere superato il profilo dell'assenza della completezza della documentazione sull'andamento del conto corrente atteso che le contestazioni dei conteggi possono vertere sul mero quantum del credito, laddove l'assenza della documentazione sull'andamento del conto corrente viene ad investire il profilo della stessa prova della pretesa azionata dalla banca, e quindi lo stesso an del credito (v. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 13667 del
21/05/2025).
Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui laddove non siano state fornite indicazioni certe e complete idonee a dare giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto, i conteggi devono essere rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.
Nel caso di specie, peraltro, l'azzeramento del saldo maturato all'inizio del periodo da cui prende le mosse l'unico documento contabile prodotto dalla ossia la certificazione ex art. 50 TUB, CP_1 determina tout court il rigetto della domanda proposta da quest'ultima senza necessità di effettuare alcuna rielaborazione contabile atteso che nel periodo considerato dalla suddetta certificazione – vale pagina 3 di 6 a dire dal 3.1.2022 all'11.8.2022, l'unico rispetto al quale vi è un'indicazione precisa e dettagliata delle partite di dare e avere tra le parti – il saldo sarebbe positivo per la società correntista, emergendo accrediti per un importo superiore agli addebiti, tant'è che il saldo debitore (non provato) indicato dalla banca come pari a € 100.993,06 alla data del 3.1.2022 risulta ridotto a € 94.517,10 alla data di estinzione del rapporto del 9.8.2022 (v. doc. 3 fascicolo monitorio).
Alla luce di quanto precede deve, pertanto, concludersi che la convenuta non abbia provato neppure in parte l'esistenza del credito dalla stessa azionato.
Va altresì osservato, con particolare riferimento alla posizione degli opponenti fideiussori Parte_1
, e , come la contestazione della prova del credito per omessa
[...] Parte_2 Parte_3 produzione degli e/c non sia preclusa dal fatto che i contratti di fideiussione da essi sottoscritti contengano la c.d. clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, in forza della quale “Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla , a semplice Parte_4 richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (v. art. 7 contratti di fideiussione, doc. 6 e 7 fascicolo monitorio).
La previsione di clausole che prevedono il pagamento “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” non è infatti decisivo ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione.
Ciò che rileva a tal fine è infatti la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze devono in particolare essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale
(risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4661 del 28/02/2007).
È stato inoltre osservato che la maggior larghezza dell'obbligazione assunta con il contratto autonomo di garanzia è compensata da un corrispondente impegno del debitore principale a tenere indenne dell'esborso il garante, con rinuncia a far valere nei suoi confronti qualunque eccezione pertinente all'obbligazione principale, salvo il limite dell'exceptio doli (cfr. Trib. Torino, sent. 18.1.2018).
Nel caso di specie non risulta che gli odierni opponenti abbiano assunto la garanzia per ordine del debitore principale né che quest'ultimo si sia impegnato a tenere indenni gli opponenti da qualsiasi esborso rinunciando a far valere le eccezioni relative all'obbligazione principale. Il nomen iuris attribuito al contratto dalle parti (“Fidejussione”), il richiamo, sempre nell'ambito del testo contrattuale, di disposizioni concernenti il contratto tipico di fideiussione (quale l'art. 1957 c.c.), l'individuazione dell'oggetto della garanzia nell'obbligo di garantire tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi e spese (ex art. 1 del contratto), costituiscono ulteriori elementi che inducono a inquadrare la garanzia rilasciata dagli opponenti nell'ambito del contratto tipico di fideiussione e non già del contratto autonomo di garanzia.
pagina 4 di 6 Non è corretta, inoltre, l'affermazione di parte convenuta secondo cui i contratti di fideiussione avrebbero previsto all'art. 9 che i fideiussori non potevano opporre alcuna eccezione.
Tale circostanza, che se ravvisabile costituirebbe in effetti un elemento significativo per qualificare il rapporto di garanzia come autonomo rispetto a quello principale e quindi a ricondurlo nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, non trova tuttavia riscontro nel testo contrattuale, che all'art. 9 prevede sì il divieto di opporre eccezioni da parte del fideiussore, ma con esclusivo “riguardo al momento in cui la esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col Parte_4 debitore”. Non si tratta quindi di una clausola di esclusione generalizzata della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, bensì di una limitazione circoscritta a un'ipotesi ben precisa, ossia il momento in cui la banca esercita la facoltà di recedere dal rapporto principale, la quale non è pertanto idonea, visto il suo ristretto ambito applicativo, a escludere il carattere accessorio della garanzia.
L'espressione “a semplice richiesta scritta” non vale pertanto nel caso di specie a rendere il rapporto di garanzia del tutto svincolato dall'obbligazione principale, ma integra una clausola “solve et repete”, la quale comporta che il fideiussore non può opporsi al pagamento immediato di quanto richiesto dalla banca, ma mantiene la facoltà di proporre eventuali eccezioni in un momento successivo all'avvenuto pagamento.
Peraltro, il fideiussore mantiene la facoltà di opporre, anche al fine di esimersi dal pagamento: i) le eccezioni proprie al rapporto di garanzia;
ii) le mere difese, quali le contestazioni dei fatti costitutivi e il quantum del debito principale, che il creditore è sempre onerato di provare, a chiunque (debitore principale o garante) rivolga la sua pretesa;
iii) le eccezioni di invalidità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale (cfr. Trib. Torino, 18.1.2018).
L'eccezione di mancanza di prova del credito deve pertanto ritenersi proponibile anche dagli opponenti fideiussori, avendo ad oggetto la contestazione dei fatti costitutivi del credito.
L'accoglimento di tale eccezione, comportando di per sé il rigetto della domanda avanzata dalla assorbe l'esame di tutti gli altri motivi di opposizione. CP_1
Il decreto ingiuntivo opposto deve conseguentemente essere revocato.
Va, invece, disattesa la domanda di risarcimento del danno (peraltro non richiamata in sede di precisazione delle conclusioni) formulata dalla parte opponente in conseguenza dell'asserita violazione da parte della banca della normativa antitrust di cui alla legge 287/1990, contestata con riguardo alla nota questione delle fideiussioni omnibus redatte in conformità allo schema negoziale predisposto dall'ABI nel 2003 e contenenti disposizioni ritenute illegittime dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 ove applicate in modo uniforme.
A prescindere da ogni considerazione circa l'effettiva ricorrenza nel caso di specie dell'asserito comportamento anticoncorrenziale, deve infatti rilevarsi come gli attori non abbiano allegato né
pagina 5 di 6 tantomeno provato i danni che avrebbero subìto in conseguenza di detta violazione, omettendo così di assolvere al loro onere probatorio sul punto.
La reciproca parziale soccombenza giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5, mentre la restante quota di 4/5, liquidata per tale frazione come da dispositivo tenuto conto della nota spese, del valore della causa, dell'attività processuale espletata e dei criteri di cui al d.m. 55/2014 viene posta a carico della parte opposta in ragione della sua prevalente soccombenza, considerata la marginalità della domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice rispetto all'oggetto complessivo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/5 e condanna la in persona Controparte_1 della procuratrice alla rifusione in favore della parte opponente della restante quota di 4/5, CP_2 che liquida per tale frazione in € 8.000,00 per compenso professionale ed € 325,20 per esposti, oltre pesi e accessori di legge.
Il Giudice
RC TT
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