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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 23 aprile 2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 57/2024 del Ruolo Generale Civile
- Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv. ti Damaso Pattumelli e NI Di Bella
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, già contumace in primo grado e non costituito in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma– Sezione Lavoro
– n. 7203/ 2023,
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: accertata e dichiarata l'illegittimità della misura della liquidazione delle spese di lite da parte del giudice di primo grado, accertare e dichiarare che la misura della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è di euro 3.504,15 ovvero la diversa
CP_ somma che risulterà equa e di giustizia e, di conseguenza, condannare l' al pagamento delle spese di lite di primo grado pari ad euro 3.504,15, ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia, oltre alle spese generali (15%), c.p.a. ed i.v.a., come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Con distrazione anche delle spese di lite del grado di appello per anticipazione dichiarata dai difensori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellante agiva al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 a CP_ far data dal 1.6.2020 e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei oltre interessi.
A tal fine il ricorrente allegava: di avere ottenuto in data 29.10.2021 decreto di omologa ex art. 445-bis cpc (decreto corretto in data 9.5.2022); CP_ di aver inviato all' il decreto e l'altra documentazione necessaria per il pagamento della prestazione in varie date dal 14.6.2022 al 21.6.2022;
CP_ che ancora alla data del ricorso giurisdizionale (10.3.2023) l' non aveva dato risposta.
L' restava contumace. CP_2
Con sentenza pronunziata il 22.6.2023 a seguito di trattazione scritta, il Tribunale ha accolto la domanda del Depau così decidendo:
≪dichiara che il ricorrente ha diritto alla pensione d'inabilità di cui all'art. 12 legge n. 118/1971, in misura di legge e a decorrere dal 01-06-2020, e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, CP_2
oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
2 condanna l' in persona del Presidente, al pagamento dei compensi di lite CP_2 liquidati in complessivi € 1358,25, comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi.>>.
Sulle spese, il Tribunale ha così motivato:
≪I compensi di lite sono posti integralmente a carico dell' convenuto CP_1
secondo la soccombenza. Nella liquidazione delle spese del giudizio in un importo pari ad € 1358,25 si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n.
147/2022, del valore della controversia (tra € 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass. 17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm
n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione). ≫.
Il ha proposto appello sul capo della sentenza relativo alla regolamentazione Pt_1
delle spese di lite, deducendo in sintesi: la violazione dei minimi previsti dai vigenti parametri sulla liquidazione delle spese di lite e l'illegittimità di una ulteriore riduzione del 50% (già consentita dalla legge
794/1942); che la standardizzazione delle pratiche, così come il carattere routinario delle medesime possono, se mai, incidere sulla determinazione dei compensi, ma sempre tra il minimo e il massimo delle tariffe (cfr. Cass. 27-09-2010, n. 20269); che poiché la parte ricorrente, nelle conclusioni del ricorso giudiziario introduttivo, aveva espressamente chiesto «in via istruttoria e con ogni riserva d'integrazione, anche in conseguenza di eventuali deduzioni avversarie», «l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell' su tutte le circostanze di CP_2
fatto articolate nella esposizione dei fatti» del ricorso giudiziario introduttivo, nonché che fosse ordinato «all' l'esibizione della documentazione di pagamento del beneficio CP_2
oggetto del ricorso medesimo» anche la «fase istruttoria» doveva essere correttamente liquidata, come da richiesta reiterata anche nelle note scritte sostitutive dell'udienza;
3 che per “istruttoria”, ai fini del riconoscimento del compenso per la relativa fase, avrebbe dovuto intendersi anche attività non avente carattere di attività istruttoria in senso stretto, come per esempio l'esame dei provvedimenti pronunziato in corso di causa e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può ritenersi non necessario procedere ad istruttoria;
che avrebbe dovuto liquidarsi altresì la fase decisionale, rientrando in essa la precisazione delle conclusioni prevista dall'art. 429 comma 1, cpc, nonché l'esame e la pubblicazione della sentenza impugnata;
che il Tribunale avrebbe dovuto incrementare le spese fino a un terzo per la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 4, comma 8, dm
55/2014, dovendosi intendere per difese non soltanto le prova ma anche gli argomenti in fatto e in diritto spesi dal vincitore.
Per tali ragioni, l'appellante chiedeva liquidarsi per il primo grado a titolo di compensi € 3.504,15.
CP_ L' regolarmente evocato in appello, non si è costituto nemmeno in secondo grado.
All'udienza del 23 aprile 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è parzialmente fondato.
Osserva la Corte che l'art. 4 del DM 55/2014 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale) prevede, al primo comma: ≪ Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate,
4 che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento≫.
La decisione del Tribunale di applicare, oltre alla riduzione di cui all'art 4 dm
55/2014 unaulteriore diminuzione del 50% del compenso per la fase decisoria non è condivisibile, alla stregua dell'insegnamento di legittimità secondo cui tale ulteriore riduzione del 50%, precedentemente consentita dalla legge 794 del 1942, non è ora possibile dovendo trovare applicazione, in base al dl. 1/2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, la disciplina dettata dai decreti ministeriali ratione temporis applicabili≫. Alla stregua del DM 55/2014 e successive modificazioni, tale ulteriore diminuzione non è dunque consentita.
Gli altri profili di appello sono invece infondati.
Quanto alla richiesta di liquidare le spese per la fase istruttoria, osserva anzitutto la Corte che, in linea di principio, la fase di trattazione è propria del rito ordinario ex art. 183 c.p.c. e non del rito del lavoro. Va poi considerato che le istanze cui fa riferimento l'appellante erano già contenute nel ricorso introduttivo - la cui compensabilità è sussunta dal d.m. 55/2014 nella fase introduttiva - . Sotto altro aspetto, se è vero che, in linea di principio, per “istruttoria”, ai fini del riconoscimento del compenso per la relativa fase, può intendersi anche attività non avente carattere di attività istruttoria in senso stretto come per esempio l'esame dei provvedimenti pronunziato in corso di causa e in funzione dell'istruzione, tali provvedimenti a ben vedere nella fattispecie difettano non avendo il
Tribunale emesso altro che il decreto di sostituzione dell'udienza orale con quella
“cartolare” e poi la sentenza.
Nulla può quindi essere liquidato per la fase “istruttoria”, come richiesto dall'appellante, anche perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M. n. 55/2014.
Quanto al potere di aumentare i compensi ex art. 4, comma 8, d.m. 55/2014 (“Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”), esso è un potere discrezionale,
5 che può essere esercitato a carico del soccombente costituto, laddove nella presente
CP_ fattispecie l' in primo grado non era costituto.
Quanto infine alla fase decisionale, a disdoro di quanto asserisce l'appellante essa
è stata liquidata dal Tribunale.
Per quanto fine attiene alla dosimetria delle spese, a mente dei parametri generali per la liquidazione dei compensi, va tenuto conto di quelli previsti dall'art. 4, primo comma, prima parte, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 («Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti».).
Nella fattispecie quindi, visti gli indici testé indicati e considerati, in particolare, che l'attività difensiva prestata non ha assunto un pregio particolare ridondando nella semplice allegazione di fatti ordinari e ordinarie deduzioni in diritto, che la fattispecie non presenta difficoltà di sorta e non ha visto la resistenza del convenuto, che non emerge un significativo numero di questioni di fatto o di diritto né tantomeno la loro complessità,
i valori medi potevano bene e possono anche in questo grado essere diminuiti del 50%.
Va quindi ritenuto che in base:
• alla natura della controversia (di natura previdenziale)
• al valore della controversia individuato dall'ammontare dei ratei della provvidenza in questione dovuti per due anni a mente dell'art. 13, primo comma, c.p.c., dunque atteso lo scaglione dei parametri previsti dal citato DM (fascia da € 5.000,00 ad
€ 26.000,00);
• alle fasi da calcolare (di studio, introduttiva e decisionale) si arriva a stimare per il primo grado, applicando la riduzione del 50%, la somma di € 1.865,00 per compensi.
6 Avendo il Tribunale liquidato soltanto € 1.358,25, l'appello si palesa sotto tale aspetto fondato e i compensi per il primo grado di giudizio devono essere riliquidati nella misura indicata in dispositivo.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto parzialmente accolto, rideterminando i compensi per il primo grado nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno determinate nella misura indicata in dispositivo. A tale fine, il valore della controversia è individuato sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui ≪In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto riconosciuto in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023; Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2019, n. 29420).
Anche in questo grado, tenuto conto degli indici indicati dall'art. 4 del DM 55/2014,
e considerati, in particolare, gli elementi già sopra indicati in relazione al primo grado di giudizio, si ritiene di diminuire i valori medi del 50% in relazione alle seguenti fasi: studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto parzialmente accolto, rideterminando le spese di lite del primo grado nella misura indicata in dispositivo.
7 Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste
CP_ a carico dell' nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna l' al pagamento delle spese di lite del primo grado CP_2 rideterminate in € 1.865,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 247,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Roma, 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 23 aprile 2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 57/2024 del Ruolo Generale Civile
- Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv. ti Damaso Pattumelli e NI Di Bella
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, già contumace in primo grado e non costituito in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma– Sezione Lavoro
– n. 7203/ 2023,
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: accertata e dichiarata l'illegittimità della misura della liquidazione delle spese di lite da parte del giudice di primo grado, accertare e dichiarare che la misura della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è di euro 3.504,15 ovvero la diversa
CP_ somma che risulterà equa e di giustizia e, di conseguenza, condannare l' al pagamento delle spese di lite di primo grado pari ad euro 3.504,15, ovvero la diversa somma che risulterà equa e di giustizia, oltre alle spese generali (15%), c.p.a. ed i.v.a., come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Con distrazione anche delle spese di lite del grado di appello per anticipazione dichiarata dai difensori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellante agiva al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 a CP_ far data dal 1.6.2020 e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei oltre interessi.
A tal fine il ricorrente allegava: di avere ottenuto in data 29.10.2021 decreto di omologa ex art. 445-bis cpc (decreto corretto in data 9.5.2022); CP_ di aver inviato all' il decreto e l'altra documentazione necessaria per il pagamento della prestazione in varie date dal 14.6.2022 al 21.6.2022;
CP_ che ancora alla data del ricorso giurisdizionale (10.3.2023) l' non aveva dato risposta.
L' restava contumace. CP_2
Con sentenza pronunziata il 22.6.2023 a seguito di trattazione scritta, il Tribunale ha accolto la domanda del Depau così decidendo:
≪dichiara che il ricorrente ha diritto alla pensione d'inabilità di cui all'art. 12 legge n. 118/1971, in misura di legge e a decorrere dal 01-06-2020, e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, CP_2
oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
2 condanna l' in persona del Presidente, al pagamento dei compensi di lite CP_2 liquidati in complessivi € 1358,25, comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi.>>.
Sulle spese, il Tribunale ha così motivato:
≪I compensi di lite sono posti integralmente a carico dell' convenuto CP_1
secondo la soccombenza. Nella liquidazione delle spese del giudizio in un importo pari ad € 1358,25 si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n.
147/2022, del valore della controversia (tra € 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass. 17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm
n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione). ≫.
Il ha proposto appello sul capo della sentenza relativo alla regolamentazione Pt_1
delle spese di lite, deducendo in sintesi: la violazione dei minimi previsti dai vigenti parametri sulla liquidazione delle spese di lite e l'illegittimità di una ulteriore riduzione del 50% (già consentita dalla legge
794/1942); che la standardizzazione delle pratiche, così come il carattere routinario delle medesime possono, se mai, incidere sulla determinazione dei compensi, ma sempre tra il minimo e il massimo delle tariffe (cfr. Cass. 27-09-2010, n. 20269); che poiché la parte ricorrente, nelle conclusioni del ricorso giudiziario introduttivo, aveva espressamente chiesto «in via istruttoria e con ogni riserva d'integrazione, anche in conseguenza di eventuali deduzioni avversarie», «l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell' su tutte le circostanze di CP_2
fatto articolate nella esposizione dei fatti» del ricorso giudiziario introduttivo, nonché che fosse ordinato «all' l'esibizione della documentazione di pagamento del beneficio CP_2
oggetto del ricorso medesimo» anche la «fase istruttoria» doveva essere correttamente liquidata, come da richiesta reiterata anche nelle note scritte sostitutive dell'udienza;
3 che per “istruttoria”, ai fini del riconoscimento del compenso per la relativa fase, avrebbe dovuto intendersi anche attività non avente carattere di attività istruttoria in senso stretto, come per esempio l'esame dei provvedimenti pronunziato in corso di causa e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può ritenersi non necessario procedere ad istruttoria;
che avrebbe dovuto liquidarsi altresì la fase decisionale, rientrando in essa la precisazione delle conclusioni prevista dall'art. 429 comma 1, cpc, nonché l'esame e la pubblicazione della sentenza impugnata;
che il Tribunale avrebbe dovuto incrementare le spese fino a un terzo per la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 4, comma 8, dm
55/2014, dovendosi intendere per difese non soltanto le prova ma anche gli argomenti in fatto e in diritto spesi dal vincitore.
Per tali ragioni, l'appellante chiedeva liquidarsi per il primo grado a titolo di compensi € 3.504,15.
CP_ L' regolarmente evocato in appello, non si è costituto nemmeno in secondo grado.
All'udienza del 23 aprile 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è parzialmente fondato.
Osserva la Corte che l'art. 4 del DM 55/2014 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale) prevede, al primo comma: ≪ Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate,
4 che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento≫.
La decisione del Tribunale di applicare, oltre alla riduzione di cui all'art 4 dm
55/2014 unaulteriore diminuzione del 50% del compenso per la fase decisoria non è condivisibile, alla stregua dell'insegnamento di legittimità secondo cui tale ulteriore riduzione del 50%, precedentemente consentita dalla legge 794 del 1942, non è ora possibile dovendo trovare applicazione, in base al dl. 1/2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, la disciplina dettata dai decreti ministeriali ratione temporis applicabili≫. Alla stregua del DM 55/2014 e successive modificazioni, tale ulteriore diminuzione non è dunque consentita.
Gli altri profili di appello sono invece infondati.
Quanto alla richiesta di liquidare le spese per la fase istruttoria, osserva anzitutto la Corte che, in linea di principio, la fase di trattazione è propria del rito ordinario ex art. 183 c.p.c. e non del rito del lavoro. Va poi considerato che le istanze cui fa riferimento l'appellante erano già contenute nel ricorso introduttivo - la cui compensabilità è sussunta dal d.m. 55/2014 nella fase introduttiva - . Sotto altro aspetto, se è vero che, in linea di principio, per “istruttoria”, ai fini del riconoscimento del compenso per la relativa fase, può intendersi anche attività non avente carattere di attività istruttoria in senso stretto come per esempio l'esame dei provvedimenti pronunziato in corso di causa e in funzione dell'istruzione, tali provvedimenti a ben vedere nella fattispecie difettano non avendo il
Tribunale emesso altro che il decreto di sostituzione dell'udienza orale con quella
“cartolare” e poi la sentenza.
Nulla può quindi essere liquidato per la fase “istruttoria”, come richiesto dall'appellante, anche perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M. n. 55/2014.
Quanto al potere di aumentare i compensi ex art. 4, comma 8, d.m. 55/2014 (“Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”), esso è un potere discrezionale,
5 che può essere esercitato a carico del soccombente costituto, laddove nella presente
CP_ fattispecie l' in primo grado non era costituto.
Quanto infine alla fase decisionale, a disdoro di quanto asserisce l'appellante essa
è stata liquidata dal Tribunale.
Per quanto fine attiene alla dosimetria delle spese, a mente dei parametri generali per la liquidazione dei compensi, va tenuto conto di quelli previsti dall'art. 4, primo comma, prima parte, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 («Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti».).
Nella fattispecie quindi, visti gli indici testé indicati e considerati, in particolare, che l'attività difensiva prestata non ha assunto un pregio particolare ridondando nella semplice allegazione di fatti ordinari e ordinarie deduzioni in diritto, che la fattispecie non presenta difficoltà di sorta e non ha visto la resistenza del convenuto, che non emerge un significativo numero di questioni di fatto o di diritto né tantomeno la loro complessità,
i valori medi potevano bene e possono anche in questo grado essere diminuiti del 50%.
Va quindi ritenuto che in base:
• alla natura della controversia (di natura previdenziale)
• al valore della controversia individuato dall'ammontare dei ratei della provvidenza in questione dovuti per due anni a mente dell'art. 13, primo comma, c.p.c., dunque atteso lo scaglione dei parametri previsti dal citato DM (fascia da € 5.000,00 ad
€ 26.000,00);
• alle fasi da calcolare (di studio, introduttiva e decisionale) si arriva a stimare per il primo grado, applicando la riduzione del 50%, la somma di € 1.865,00 per compensi.
6 Avendo il Tribunale liquidato soltanto € 1.358,25, l'appello si palesa sotto tale aspetto fondato e i compensi per il primo grado di giudizio devono essere riliquidati nella misura indicata in dispositivo.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto parzialmente accolto, rideterminando i compensi per il primo grado nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno determinate nella misura indicata in dispositivo. A tale fine, il valore della controversia è individuato sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui ≪In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto riconosciuto in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023; Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2019, n. 29420).
Anche in questo grado, tenuto conto degli indici indicati dall'art. 4 del DM 55/2014,
e considerati, in particolare, gli elementi già sopra indicati in relazione al primo grado di giudizio, si ritiene di diminuire i valori medi del 50% in relazione alle seguenti fasi: studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto parzialmente accolto, rideterminando le spese di lite del primo grado nella misura indicata in dispositivo.
7 Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste
CP_ a carico dell' nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna l' al pagamento delle spese di lite del primo grado CP_2 rideterminate in € 1.865,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 247,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Roma, 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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