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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18796/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18796/2024 V.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARCHIANDI CARLOTTA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato presso lo studio dagli avv.ti Maria Teresa Giuliani CP_1
Balestrino e Fortunato Gerardo Tita che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 30/09/2018. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 43 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nate le figlie: (nata a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Persona_2
Torino l'8/1/2022)
Con ricorso depositato il 30/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre presso la quale mantengono la residenza anagrafica;
ciascun genitore avrà l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui terrà le figlie con sé;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Nichelino (TO), Via Bersezio 11, con annesso box auto, in comproprietà fra i coniugi, con tutti gli arredi alla madre. Il signor se ne è già allontanato prima CP_1 d'ora ed ha già ritirato i propri effetti personali. I coniugi seguiteranno a dividere al 50% le rate del mutuo e le spese straordinarie (condominiali o concordate o comunque necessitate) relative alla casa familiare.
Tutte le utenze domestiche della casa coniugale (luce, riscaldamento, telefono, ecc..) sono già state volturate in capo alla moglie, che ne sopporterà in via esclusiva il relativo costo, così come la le Pt_2 spese condominiali ordinarie, unitamente ai costi di manutenzione ordinaria della casa familiare;
DISPONE che con efficacia dal deposito del presente ricorso, il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo gli accordi che concorderà con la moglie. In difetto di preventivi diversi accordi scritti, con efficacia dal deposito del presente ricorso, il signor terrà con sé le figlie secondo le seguenti CP_1 modalità: − un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì) dalle 18,00 alle 21,00 nelle settimane in cui le bambine trascorreranno il week end con il papà; - il pomeriggio del martedì dalle 18,00 alle 21,00 e il pomeriggio del giovedì dalle 18.00 fino alle ore 21.00, nelle settimane in cui le bambine trascorreranno il week end con la mamma;
- un week end ogni due dal pomeriggio del venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 19.00 quando le riaccompagnerà presso la casa materna. In difetto di preventivi diversi accordi scritti, con efficacia dal deposito del presente ricorso, per quanto concerne le festività e le vacanze, i genitori frequenteranno le figlie come segue: - vacanze natalizie: ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre alle ore 18 al 26 dicembre alle ore 19 e con l'altro dal 31 dicembre alle ore 18 al 2 gennaio alle ore 19. Nel 2024 con il padre il primo periodo e il secondo con la madre;
- vacanze di
Pasqua: Pasqua con un viceversa;
- le figlie trascorreranno le festività scolastiche che cadano infrasettimanalmente (25 aprile,1° maggio, 24 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) con ciascun genitore in alternanza (ad esempio se trascorrono il 25 aprile con il padre trascorreranno il 1° maggio con la madre pagina 2 di 5 e via così). Se tali festività cadranno nel fine settimana spetteranno al genitore cui compete tale week- end e non conteranno per la suddetta alternanza;
- nelle vacanze estive due settimane con ciascun genitore da previamente concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Le settimane di vacanza con il padre non saranno consecutive fino a quando non avrà compiuto quattro anni. In considerazione della tenera Per_2 età della figlia i genitori concordano che la permanenza della piccola nelle vacanze estive presso Per_2 il padre verrà gestita con gradualità, tenendo conto delle esigenze della minore. Ciascun genitore si impegna, quando tiene le figlie con sé, a garantire almeno un contatto telefonico giornaliero delle stesse con l'altro genitore, nella fascia oraria dalle 19.30 alle 20.30. Nel caso di impossibilità di uno dei genitori a rispettare le proprie tempistiche con le figlie come sopra concordate, lo stesso dovrà informarne l'altro con congruo preavviso e, laddove l'altro non fosse disponibile a tenere le bambine al suo posto, il primo dovrà organizzare la gestione delle bambine mediante ricorso ai nonni o a baby-sitter, a proprie cura e spese. In caso di indisposizione e/o malattia delle bambine in assenza di prescrizione medica di riposo a letto, si rispetterà comunque il calendario della frequentazione genitoriale. I genitori si impegnano altresì
a mantenere una impostazione educativa condivisa e a mantenere le abitudini di orari e rituali che le bambine hanno seguito dalla nascita ad oggi Ciascun genitore si impegna a preavvertire l'altro genitore laddove, nei giorni di propria competenza, le bambine dormano in un luogo diverso dalla propria casa di residenza, comunicandone indirizzo e recapiti;
DISPONE che, fermo il mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun genitore quando le tiene con sé, il signor contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie col versamento a favore della CP_1 signora della somma mensile di € 400,00 (di cui Euro 200,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro Pt_1 il giorno cinque di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso, con accredito genitore e con l'altro ad anni alterni. Nel 2025 Pasqua con il padre e Pasquetta con Parte_3 la madre e l'anno successivo bancario sul conto corrente IBAN [...]; detto importo verrà rivalutato di anno in anno (prima rivalutazione aprile 2025), sulla base della variazione dell'indice ISTAT;
DÀ ATTO che le parti concordano sin d'ora che continui a frequentare l'attuale scuola d'infanzia Per_1
San Matteo in Nichelino sino al completamento del ciclo della scuola d'infanzia e che la sorella Per_2 sia iscritta presso la medesima scuola a far data dall'anno scolastico 2024/2025, precisando che la sig.ra si farà carico, fino e a condizione del completamento del ciclo scolastico di ciascuna figlia presso Pt_1 questa scuola, del 100% della relativa retta comprensiva di mensa e inglese, detratte le spese del doposcuola e della psicomotricità (pari complessivamente a circa 50 euro/mese, 40 euro doposcuola e 10 euro psicomotricità) che, per entrambe le figlie, saranno suddivise al 50% tra i genitori (ossia 25 euro/mese circa a carico di ciascun genitore) i quali, per quanto occorrere possa, sin d'ora esprimono il relativo consenso a tali attività fino al completamento del ciclo scolastico di ciascuna figlia presso questa scuola;
DÀ ATTO che le parti hanno concordato che a far tempo dal settembre 2023 la figlia frequentasse Per_2 il baby parking Il Ciliegio Fiorito con spese al 100% a carico della madre;
DISPONE che i coniugi divideranno tra loro nella misura del 50% ciascuno le spese mediche, le spese scolastiche e le spese extra-scolastiche per le due figlie minori come indicate dal Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. sottoscritto in data 15 marzo 2016 che dichiarano di ben conoscere ed accettare, in ogni sua parte, fermo restando quanto previsto ai precedenti punti e) e f);
DÀ ATTO che l'assegno unico spettante per le figlie, o comunque ogni altra prestazione/sostegno economico che venga introdotta, sia come erogazione sia come credito d'imposta, in sostituzione dello stesso anche diversamente denominata - continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre, provvedendo ciascuno per quanto di propria spettanza agli adempimenti necessari per garantire tale pagina 3 di 5 risultato. Laddove l'importo di tale assegno unico o della eventuale prestazione che lo sostituirà, ad oggi pari a circa 335 euro/mese, dovesse diminuire, i genitori si impegnano a rivedere l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre;
DÀ ATTO che la detrazione fiscale per le figlie ove esistente sarà suddivisa fra i genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori si impegnano a richiedere che le relative fatture siano intestate alle figlie o, se possibile, cointestate ai medesimi, e a trasmettersele tempestivamente;
j) entrambi i genitori esprimono il loro consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e passaporto per il minore e, per quanto possa occorrere, per entrambi i genitori, dichiarando che ad oggi non è stato emesso alcun provvedimento di inibitoria nei confronti di nessuno di essi;
DÀ ATTO che a definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal rapporto coniugale, i coniugi si danno atto che è sorta controversia in merito alle spese di ristrutturazione della casa familiare: la signora Pt_1 asserisce di aver contribuito ai lavori di ristrutturazione della casa familiare corrispondendo euro 40.000,00 più del marito, che a sua volta asserisce di aver effettuato personalmente lavori di pari importo all'interno della casa familiare. I coniugi, senza nulla riconoscere ed al solo fine conciliativo, anche a titolo di transazione novativa e a definizione dei loro rapporti patrimoniali (fermo restando quanto previsto alle successive lettere l) ed m), convengono che a tacitazione di ogni diritto di cui al presente punto
DÀ ATTO che il marito corrisponderà alla moglie, anche in considerazione del fatto che la signora Pt_1 abiterà la casa coniugale e godrà dei vantaggi della ristrutturazione, escludendo 750 euro pagati pre separazione, l'importo di Euro 18.250,00 qualora la casa venga venduta nell'anno 2024 e contestualmente alla stipula del contratto di compravendita della casa coniugale;
analogamente, il marito corrisponderà alla moglie unicamente l'importo di Euro 17.250,00, qualora la casa venga venduta nel 2025 e contestualmente alla stipula del contratto di compravendita della casa coniugale;
e così via negli anni decurtando di Euro 1.000,00 (mille/00) l'importo da corrispondere alla moglie per ogni anno trascorso, fino all'azzeramento qualora la casa coniugale venga venduta dopo il 31 gennaio 2042; se la casa verrà venduta oltre il 31/01/2042, il corrispettivo per la compravendita della casa verrà diviso al
50% tra i coniugi e non si farà luogo ad alcun versamento di conguaglio;
DÀ ATTO che il signor verserà alla moglie annualmente l'importo di 200,00 euro l'anno CP_1
(duecento), quale quota dei rimborsi Irpef relativi alla ristrutturazione della casa coniugale, fino al 2031 compreso (per il rimborso relativo al 2030). Il versamento verrà effettuato di volta in volta non appena il signor riceverà i rimborsi, con impegno del sig. a trasmettere alla sig.ra il CP_1 CP_1 Pt_1 giustificativo del rimborso dal medesimo ricevuto, e comunque entro e non oltre il 31 agosto dell'anno in cui il rimborso è stato corrisposto;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti per redditi propri rinunciando reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento;
DÀ ATTO che le parti al di fuori degli obblighi assunti con il presente accordo più nulla resta fra di esse dovuto per nessun titolo e causa, ad eccezione del credito di 200 euro della sig.ra nei confronti del Pt_1 sig. a titolo di rimborso detrazioni fiscali per l'anno 2022 che il sig. si impegna a CP_1 CP_1 corrispondere alla sig.ra entro 3 giorni dal deposito del presente ricorso, unitamente ai 10 euro Pt_1 quale 50% del costo della gita scolastica della figlia maggiore dal medesimo autorizzata.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18796/2024 V.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARCHIANDI CARLOTTA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato presso lo studio dagli avv.ti Maria Teresa Giuliani CP_1
Balestrino e Fortunato Gerardo Tita che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 30/09/2018. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 43 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio sono nate le figlie: (nata a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Persona_2
Torino l'8/1/2022)
Con ricorso depositato il 30/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre presso la quale mantengono la residenza anagrafica;
ciascun genitore avrà l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui terrà le figlie con sé;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Nichelino (TO), Via Bersezio 11, con annesso box auto, in comproprietà fra i coniugi, con tutti gli arredi alla madre. Il signor se ne è già allontanato prima CP_1 d'ora ed ha già ritirato i propri effetti personali. I coniugi seguiteranno a dividere al 50% le rate del mutuo e le spese straordinarie (condominiali o concordate o comunque necessitate) relative alla casa familiare.
Tutte le utenze domestiche della casa coniugale (luce, riscaldamento, telefono, ecc..) sono già state volturate in capo alla moglie, che ne sopporterà in via esclusiva il relativo costo, così come la le Pt_2 spese condominiali ordinarie, unitamente ai costi di manutenzione ordinaria della casa familiare;
DISPONE che con efficacia dal deposito del presente ricorso, il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo gli accordi che concorderà con la moglie. In difetto di preventivi diversi accordi scritti, con efficacia dal deposito del presente ricorso, il signor terrà con sé le figlie secondo le seguenti CP_1 modalità: − un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì) dalle 18,00 alle 21,00 nelle settimane in cui le bambine trascorreranno il week end con il papà; - il pomeriggio del martedì dalle 18,00 alle 21,00 e il pomeriggio del giovedì dalle 18.00 fino alle ore 21.00, nelle settimane in cui le bambine trascorreranno il week end con la mamma;
- un week end ogni due dal pomeriggio del venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 19.00 quando le riaccompagnerà presso la casa materna. In difetto di preventivi diversi accordi scritti, con efficacia dal deposito del presente ricorso, per quanto concerne le festività e le vacanze, i genitori frequenteranno le figlie come segue: - vacanze natalizie: ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre alle ore 18 al 26 dicembre alle ore 19 e con l'altro dal 31 dicembre alle ore 18 al 2 gennaio alle ore 19. Nel 2024 con il padre il primo periodo e il secondo con la madre;
- vacanze di
Pasqua: Pasqua con un viceversa;
- le figlie trascorreranno le festività scolastiche che cadano infrasettimanalmente (25 aprile,1° maggio, 24 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) con ciascun genitore in alternanza (ad esempio se trascorrono il 25 aprile con il padre trascorreranno il 1° maggio con la madre pagina 2 di 5 e via così). Se tali festività cadranno nel fine settimana spetteranno al genitore cui compete tale week- end e non conteranno per la suddetta alternanza;
- nelle vacanze estive due settimane con ciascun genitore da previamente concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Le settimane di vacanza con il padre non saranno consecutive fino a quando non avrà compiuto quattro anni. In considerazione della tenera Per_2 età della figlia i genitori concordano che la permanenza della piccola nelle vacanze estive presso Per_2 il padre verrà gestita con gradualità, tenendo conto delle esigenze della minore. Ciascun genitore si impegna, quando tiene le figlie con sé, a garantire almeno un contatto telefonico giornaliero delle stesse con l'altro genitore, nella fascia oraria dalle 19.30 alle 20.30. Nel caso di impossibilità di uno dei genitori a rispettare le proprie tempistiche con le figlie come sopra concordate, lo stesso dovrà informarne l'altro con congruo preavviso e, laddove l'altro non fosse disponibile a tenere le bambine al suo posto, il primo dovrà organizzare la gestione delle bambine mediante ricorso ai nonni o a baby-sitter, a proprie cura e spese. In caso di indisposizione e/o malattia delle bambine in assenza di prescrizione medica di riposo a letto, si rispetterà comunque il calendario della frequentazione genitoriale. I genitori si impegnano altresì
a mantenere una impostazione educativa condivisa e a mantenere le abitudini di orari e rituali che le bambine hanno seguito dalla nascita ad oggi Ciascun genitore si impegna a preavvertire l'altro genitore laddove, nei giorni di propria competenza, le bambine dormano in un luogo diverso dalla propria casa di residenza, comunicandone indirizzo e recapiti;
DISPONE che, fermo il mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun genitore quando le tiene con sé, il signor contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie col versamento a favore della CP_1 signora della somma mensile di € 400,00 (di cui Euro 200,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro Pt_1 il giorno cinque di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso, con accredito genitore e con l'altro ad anni alterni. Nel 2025 Pasqua con il padre e Pasquetta con Parte_3 la madre e l'anno successivo bancario sul conto corrente IBAN [...]; detto importo verrà rivalutato di anno in anno (prima rivalutazione aprile 2025), sulla base della variazione dell'indice ISTAT;
DÀ ATTO che le parti concordano sin d'ora che continui a frequentare l'attuale scuola d'infanzia Per_1
San Matteo in Nichelino sino al completamento del ciclo della scuola d'infanzia e che la sorella Per_2 sia iscritta presso la medesima scuola a far data dall'anno scolastico 2024/2025, precisando che la sig.ra si farà carico, fino e a condizione del completamento del ciclo scolastico di ciascuna figlia presso Pt_1 questa scuola, del 100% della relativa retta comprensiva di mensa e inglese, detratte le spese del doposcuola e della psicomotricità (pari complessivamente a circa 50 euro/mese, 40 euro doposcuola e 10 euro psicomotricità) che, per entrambe le figlie, saranno suddivise al 50% tra i genitori (ossia 25 euro/mese circa a carico di ciascun genitore) i quali, per quanto occorrere possa, sin d'ora esprimono il relativo consenso a tali attività fino al completamento del ciclo scolastico di ciascuna figlia presso questa scuola;
DÀ ATTO che le parti hanno concordato che a far tempo dal settembre 2023 la figlia frequentasse Per_2 il baby parking Il Ciliegio Fiorito con spese al 100% a carico della madre;
DISPONE che i coniugi divideranno tra loro nella misura del 50% ciascuno le spese mediche, le spese scolastiche e le spese extra-scolastiche per le due figlie minori come indicate dal Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. sottoscritto in data 15 marzo 2016 che dichiarano di ben conoscere ed accettare, in ogni sua parte, fermo restando quanto previsto ai precedenti punti e) e f);
DÀ ATTO che l'assegno unico spettante per le figlie, o comunque ogni altra prestazione/sostegno economico che venga introdotta, sia come erogazione sia come credito d'imposta, in sostituzione dello stesso anche diversamente denominata - continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre, provvedendo ciascuno per quanto di propria spettanza agli adempimenti necessari per garantire tale pagina 3 di 5 risultato. Laddove l'importo di tale assegno unico o della eventuale prestazione che lo sostituirà, ad oggi pari a circa 335 euro/mese, dovesse diminuire, i genitori si impegnano a rivedere l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre;
DÀ ATTO che la detrazione fiscale per le figlie ove esistente sarà suddivisa fra i genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori si impegnano a richiedere che le relative fatture siano intestate alle figlie o, se possibile, cointestate ai medesimi, e a trasmettersele tempestivamente;
j) entrambi i genitori esprimono il loro consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità e passaporto per il minore e, per quanto possa occorrere, per entrambi i genitori, dichiarando che ad oggi non è stato emesso alcun provvedimento di inibitoria nei confronti di nessuno di essi;
DÀ ATTO che a definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal rapporto coniugale, i coniugi si danno atto che è sorta controversia in merito alle spese di ristrutturazione della casa familiare: la signora Pt_1 asserisce di aver contribuito ai lavori di ristrutturazione della casa familiare corrispondendo euro 40.000,00 più del marito, che a sua volta asserisce di aver effettuato personalmente lavori di pari importo all'interno della casa familiare. I coniugi, senza nulla riconoscere ed al solo fine conciliativo, anche a titolo di transazione novativa e a definizione dei loro rapporti patrimoniali (fermo restando quanto previsto alle successive lettere l) ed m), convengono che a tacitazione di ogni diritto di cui al presente punto
DÀ ATTO che il marito corrisponderà alla moglie, anche in considerazione del fatto che la signora Pt_1 abiterà la casa coniugale e godrà dei vantaggi della ristrutturazione, escludendo 750 euro pagati pre separazione, l'importo di Euro 18.250,00 qualora la casa venga venduta nell'anno 2024 e contestualmente alla stipula del contratto di compravendita della casa coniugale;
analogamente, il marito corrisponderà alla moglie unicamente l'importo di Euro 17.250,00, qualora la casa venga venduta nel 2025 e contestualmente alla stipula del contratto di compravendita della casa coniugale;
e così via negli anni decurtando di Euro 1.000,00 (mille/00) l'importo da corrispondere alla moglie per ogni anno trascorso, fino all'azzeramento qualora la casa coniugale venga venduta dopo il 31 gennaio 2042; se la casa verrà venduta oltre il 31/01/2042, il corrispettivo per la compravendita della casa verrà diviso al
50% tra i coniugi e non si farà luogo ad alcun versamento di conguaglio;
DÀ ATTO che il signor verserà alla moglie annualmente l'importo di 200,00 euro l'anno CP_1
(duecento), quale quota dei rimborsi Irpef relativi alla ristrutturazione della casa coniugale, fino al 2031 compreso (per il rimborso relativo al 2030). Il versamento verrà effettuato di volta in volta non appena il signor riceverà i rimborsi, con impegno del sig. a trasmettere alla sig.ra il CP_1 CP_1 Pt_1 giustificativo del rimborso dal medesimo ricevuto, e comunque entro e non oltre il 31 agosto dell'anno in cui il rimborso è stato corrisposto;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti per redditi propri rinunciando reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento;
DÀ ATTO che le parti al di fuori degli obblighi assunti con il presente accordo più nulla resta fra di esse dovuto per nessun titolo e causa, ad eccezione del credito di 200 euro della sig.ra nei confronti del Pt_1 sig. a titolo di rimborso detrazioni fiscali per l'anno 2022 che il sig. si impegna a CP_1 CP_1 corrispondere alla sig.ra entro 3 giorni dal deposito del presente ricorso, unitamente ai 10 euro Pt_1 quale 50% del costo della gita scolastica della figlia maggiore dal medesimo autorizzata.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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