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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/08/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente Relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1850/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 20 dicembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
NOTARO MATTEO e BIANCHI FRANCESCO MARCO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
ROMA MAURO, ROMA MONICA E RAPISARDA PAMELA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3246/2021 pubblicata il
15/07/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, così giudicare: Nel merito, in via principale: accogliere
l'appello e, considerati i due motivi di gravame esposti in narrativa, in riforma dei capi impugnati della sentenza di primo grado, dichiarare infondata la pretesa creditoria avversaria sia in fatto sia in diritto, non avendo la parte appella allegato alcun giustificativo a sostegno del corretto riaddebito dei costi del proprio personale siccome distaccato presso la società opponente. In via subordinata: Nell'ipotesi in cui venisse accertata quale causa petendi del petitum creditorio un contratto di (sub)appalto volto all'esecuzione (scavi e posa), accertare e dichiarare la nullità di tale contratto di (sub)appalto tra
e in quanto contrario al disposto dell'art. Parte_1 Controparte_1
26, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008; per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto per
i lavori asseritamente eseguiti da parte appellata sulla scorta del predetto contratto. In via di ulteriore subordine Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte siccome avanzata per complessivi euro
48.800,00, non avendo parte appellata dimostrato l'effettivo Controparte_1
lavoro svolto a favore di per l'intera durata del rapporto, con Parte_1
sua quantificazione conforme agli accordi economici di cui agli atti, dovendo altresì dedurre quanto già versato dall'appellante e tenendo conto e deducendo i costi direttamente sostenuti da quest'ultima, per le causali indicate in narrativa, pari ad € 14.766,51. In via istruttoria, si producono in copia: 1) sentenza n.
3246/2021 resa ad esito del giudizio RG 18321/2018 del Tribunale di Catania, giudice dott.ssa Vera Marletta, depositata in data 15.07.2021 e non notificata;
2) fascicolo di primo grado e relativi documenti. In ogni caso: con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e compensi professionali.
Per Parte Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, in quanto infondata in fatto e in diritto: - rigettare l'avversa impugnazione ed integralmente confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 3246/2021 pubblicata il 15/07/2021 resa dal Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile,
Giudice Dr.ssa Marletta, nel procedimento R.G. n. 18321/2018; - in ogni caso, condannare in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento in favore di della residua somma di € Controparte_1
pag. 2/12 48.800,00 per i costi sostenuti per il distacco dei propri lavoratori presso
o della diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito Parte_1
della espletanda istruttoria e/o ritenuta di giustizia;
Con integrale vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. Allega e deposita in cancelleria: 1) Passivo Atto di Citazione in Appello notificato via pec 2)
Fascicolo di I° grado e relativa documentazione allegata Chiede disporsi
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado R.G. n.
18321/2018 Tribunale di Catania – Quarta sezione civile- Giudice Dr.ssa
Marletta. Nella denegata ipotesi in cui, in accoglimento delle richieste ex adverso formulate, l'Ecc.ma Corte ritenesse non sufficiente la prova documentale fornita da insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori, così _1
come articolati e richiesti in primo grado, con istanza reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e che di seguito si riportano:
IN VIA ISTRUTTORIA chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze emendate da giudizi e/o valutazioni e precedute dalla locuzione vero che, indicando a testi;
; Testimone_1 Controparte_2 [...]
; ; Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
; ; Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
; ; ; Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
; Controparte_12 Controparte_13 _14
; ; ing.
[...] _15 Controparte_16 _17
; Ing. , Dott.
[...] Persona_1 Persona_2 quest'ultimo limitatamente alla circostanza di cui al seguente n. 17), salvo altri
1) “vero che il sig. , dipendente è stato distaccato Testimone_1 _1 presso dal 01.09.2017 al 15.09.2017 e che in tale periodo ha svolto la Pt_1 propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 2) “vero che Pt_1
il sig. , dipendente , è stato distaccato presso Controparte_2 _1 Pt_1 dal 06.07.2017 al 23.07.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività
pag. 3/12 lavorativa presso il cantiere di Palermo” 3) “vero che il sig. Pt_1 [...]
, dipendente è stato distaccato presso dal Controparte_3 _1 Pt_1
06.07.2017 al 15.12.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 4) “vero che il sig. Pt_1 CP_4
dipendente , è stato distaccato presso dal 01.09.2017
[...] _1 Pt_1
al 14.11.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 5) “vero che il sig. , dipendente Pt_1 Controparte_5
, è stato distaccato presso dal 08.09.2017 al 16.11.2017 e che _1 Pt_1 in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere Pt_1
di Palermo” 6) “vero che il sig. , dipendente è stato Controparte_6 _1 distaccato presso dal 06.07.2017 al 15.12.2017 e che in tale periodo ha Pt_1
svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 7) Pt_1
“vero che il sig. , dipendente , è stato distaccato presso Controparte_7 _1
dal 16.10.2017 al 25.10.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria Pt_1
attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 8) “vero che il sig. Pt_1 [...]
dipendente è stato distaccato presso dal Controparte_8 _1 Pt_1
09.10.2017 al 15.12.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 9) “vero che il sig. Pt_1 [...]
, dipendente è stato distaccato presso dal CP_9 _1 Pt_1
06.07.2017 al 06.09.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 10) “vero che il sig. Pt_1 _10
dipendente , è stato distaccato presso dal 07.08.2017
[...] _1 Pt_1 al 03.10.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 11) “vero che il sig. , Pt_1 Controparte_11 dipendente è stato distaccato presso dal 05.10.2017 al _1 Pt_1
15.12.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 12) “vero che il sig. Pt_1 Controparte_12 dipendente è stato distaccato presso dal 06.07.2017 al _1 Pt_1
pag. 4/12 15.12.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 13) “vero che il sig. , Pt_1 Controparte_13
dipendente è stato distaccato presso dal 06.07.2017 al _1 Pt_1
15.12.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 14) “vero che il sig. , Pt_1 Controparte_14
dipendente è stato distaccato presso dal 20.09.2017 al _1 Pt_1
14.11.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 15) “vero che il sig. dipendente Pt_1 _15
, è stato distaccato presso dal 06.07.2017 al 15.12.2017 e che _1 Pt_1
in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere Pt_1 di Palermo” 16) “vero che il sig. , dipendente è Controparte_16 _1
stato distaccato presso dal 01.09.2017 al 14.11.2017 e che in tale Pt_1
periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Pt_1
Palermo” 17) “vero che il costo complessivo sostenuto da per i _1
lavoratori distaccati presso , tra oneri retributivi e contributivi, Pt_1 ammonta a € 68.604,88, come da prospetto che le viene mostrato, allegato documento n 13) del fascicolo Ove ritenuto necessario, si chiede _1 disporsi CTU contabile per l'accertamento e l'esatta quantificazione dei costi sostenuti da per il distacco dei lavoratori presso . Con salvezza _1 Pt_1
di ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3246/2021 pubblicata in data 15/07/2021, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
confermava il decreto ingiuntivo n. 5381/2018 emesso dal Tribunale di Catania il
3.10.2018 in favore di per il pagamento dell'importo complessivo _1 di Euro 48.800,00 oltre accessori e spese, che dichiarava definitivamente esecutivo, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta.
pag. 5/12 In particolare il primo giudice rilevava che parte opposta aveva fornito prova di aver adempiuto la propria prestazione producendo idonea documentazione ed, in particolare, le ricevute di invio delle Comunicazioni Obbligatorie UniLav inerenti il distacco dei propri lavoratori presso la e le buste paga degli Pt_1
stessi lavoratori da cui risulta il periodo di distacco, ritenendo invece irrilevanti, ai fini della contestazione di tale rapporto, le semplici deduzioni dell'opponente relative all'emissione di fatture con importi a forfait, alcune delle quali saldate con l'intesa tra le società di effettuare successivamente i dovuti conguagli.
Parimenti riteneva generiche le deduzioni dell'opponente relative alla fatturazione di importi eccedenti rispetto alle prestazioni eseguite, risolvendosi in mere allegazioni di fatto, prive di alcun riscontro probatorio e per quanto atteneva l'applicazione dell'IVA sulle somme richieste dall'opposta, evidenziava che parte opponente non aveva formulato alcuna conclusione sul punto, limitandosi a richiamare la giurisprudenza che limita l'ambito di esenzione dell'IVA al rimborso del costo del personale, al solo fine di eccepire l'illegittimità, secondo la sua prospettazione, dell'addebito di costi eccedenti la remunerazione del personale. Infine, il Tribunale riteneva che non potevano trovare accoglimento le ulteriori doglianze di parte opponente che risultavano subordinate all'ipotesi in cui il rapporto tra la e la venisse Pt_1 _1
qualificato come contratto di subappalto, ciò in quanto parte opposta aveva agito in virtù dell'accordo per il distacco di lavoratori di cui al buono d'ordine n.
23687 del 18.7.2017 e non risultava essere stato stipulato tra le parti un contratto di subappalto.
Con atto di citazione notificato il 20/12/2021 ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita contestando i motivi di parte appellante e _1 formulando le conclusioni sopra trascritte.
pag. 6/12 Indi, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte, sulle conclusioni come precisate dalle parti, con ordinanza del all'udienza del
20/12/2024, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante ha denunciato la errata valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla prova del credito vantato da _1
rilevando che quest'ultima ha agito in virtù dell'accordo per il distacco
[...]
dei propri lavoratori, chiedendo il riaddebito dell'asserito costo del personale, insistendo nel ritenere come oggetto del rapporto contrattuale in essere tra le due società sia esclusivamente il mero distacco dei lavoratori dipendenti della _1 presso il cantiere di a Palermo. Pt_1
, tuttavia, ha contestato tale qualificazione del rapporto posto che Pt_1
l'istituto del distacco è stato introdotto nella sua più completa formulazione con il D. Lgs. 276/2003 (cosiddetta Legge “Biagi”) nel cui art. 30 si legge: “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa” e, quindi l'interesse sotteso al distacco non potrà mai essere quello lucrativo.
L'appellante ha dedotto, in particolare che nell'ambito del rapporto economico tra le due società, parte appellata abbia iniziato ad emettere fatture di riaddebito dell'asserito costo del personale distaccato in termini difformi dalla normativa prevista e quindi ha errato sul punto il giudice di prime cure a ritenere tali contestazioni irrilevanti e prive di riscontro fattuale, in quanto, più correttamente, spettava a controparte, quale attrice sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, provare che il preteso credito fosse riferito all'esatto ammontare del costo sostenuto per i lavoratori distaccati, privo dunque di ulteriore ricarico delle diverse spese sostenute.
pag. 7/12 Infine, parte appellante ha ribadito, come, in ogni caso, dall'addebito di tale prestazione deve altresì essere esclusa l'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 comma 35 della leg-ge 11 marzo 1988 n.67.
Con il secondo motivo, ha denuncia la errata qualificazione del Pt_1
rapporto da parte del Tribunale, dovendo lo stesso configurarsi come contratto di
(sub)appalto tra E affetto da nullità per Parte_1 _1 contrarietà al disposto di cui all'art. 26, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 ed in ogni caso avrebbero dovuto essere allegati i costi sostenuti da parte di e _1 avrebbe dovuto procedersi al mancato conguaglio dei costi sostenuti direttamente da . Pt_1
Parte appellata ha sostenuto che tra le società ed vi è stato _1 Pt_1
unicamente un rapporto inerente al distacco temporaneo di lavoratori dipendenti della presso il cantiere gestito dalla , non configurandosi alcun _1 Pt_1 sub appalto, tanto che richiedeva ad unicamente i costi sostenuti _1 Pt_1
per il personale distaccato.
Inoltre ha ribadito di avere dato prova dei costi sostenuti e dello _1
svolgimento del lavoro da parte del personale distaccato, insistendo, in subordine, in tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado.
A giudizio del Collegio si palesa preliminare l'esame del secondo motivo al fine di pervenire all'esatta qualificazione del rapporto esistente tra le parti.
Detto rapporto per stessa ammissione del creditore intimante è fondato sul buono d'ordine n. 23687 del 18.7.2017.
Orbene, dall'esame del predetto buono risulta palese l'esistenza di un accordo nel quale era prevista l'esecuzione di alcune opere, ossia la realizzazione infrastrutture (scavi), posa cavo fibra ottica, giunzione e terminazione - tanto che ad esso era allegato un listino prezzi nel quale erano illustrati i compensi previsti per singole tipologie di prestazione effettuate - e per lo svolgimento di tali lavorazioni era previsto anche l'utilizzo da parte dell'ordinante/committente pag. 8/12 del personale di di cui nel buono d'ordine veniva fatto cenno Pt_1 _1 solo ai fini della fatturazione (fatturazioni distacchi fine mese…).
Ne consegue che tra e è stato stipulato un contratto di appalto - Pt_1 _1 rectius di sub appalto - rispetto alle opere che la prima avrebbe dovuto svolgere per conto della committente Enel Open Fiber Palermo indicata nello stesso buono d'ordine, contratto con il quale si è impegnata a eseguire le opere sopra _1 indicate presso il cantiere di , mediante l'utilizzo di personale della Pt_1
stessa _1
Né tale dato risulta contraddetto dalle comunicazioni UniLav in cui si fa riferimento al distacco/comando presso la , comunicazione obbligatoria Pt_1 anche in caso di stipula di contratto di subappalto che preveda l'esecuzione di opere con l'utilizzo del personale dello stesso appaltatore presso altro soggetto.
Peraltro, non può non evidenziarsi che qualora fosse stato previsto il distacco cui fa riferimento tale accordo sarebbe stato vietato dalla stessa legge _1
Biagi, la quale prevede l'ipotesi del distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, mentre nel caso in esame difetta ogni interesse di e tale _1 distacco configurerebbe una evidente violazione del divieto di interposizione di manodopera.
Infatti, in caso di distacco del dipendente privato, si determina una mera modifica, con carattere non definitivo, delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che viene a svolgersi presso un terzo. L'interesse del datore di lavoro, distaccante, a che la prestazione sia resa anche a favore del terzo, costituisce l'elemento di reale qualificazione della fattispecie, oltre che il criterio distintivo dalla variegata fenomenologia dell'interposizione illecita di manodopera (Cass., sez. L, 26 aprile 2006, n. 9557). Il distacco va, dunque, considerato quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, ed è
pag. 9/12 giustificato, sul piano funzionale, dalla permanente connessione con la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante.
Nel caso in esame nessun interesse al distacco è stato dedotto da _1 mentre risulta evidente la volontà di di sub appaltare l'esecuzione di Pt_1
talune opere a che ovviamente doveva provvedere con propri mezzi _1
all'esecuzione stessa.
Ciò premesso, a detta corretta qualificazione del contratto tra le parti consegue la violazione della normativa richiamata da . Pt_1
Ed invero il committente/subappaltatore, proprio nel settore degli appalti e costruzioni edili, in base alla disciplina del TU 81/2008, risulta pienamente coinvolto nell'attuazione delle misure di sicurezza, mediante una serie di autonomi obblighi cristallizzati nel Titolo IV, Capo I (in relazione ai cantieri temporanei e mobili per lavori edili o di ingegneria civile) che fungono da parametri di valutazione della condotta del committente, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori dell'impresa appaltatrice in relazione agli infortuni occorsi durante l'esecuzione dell'opera.
In particolare, l'art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008 dispone che: “nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.”.
Orbene nel caso in esame nel buono d'ordine non vi è alcun riferimento a tali costi né all'adozione delle misure finalizzate ad eliminare o ridurre i rischi sopra indicati, con conseguente nullità del contratto di sub appalto.
pag. 10/12 Dal predetto accordo nullo non può pertanto discendere alcun effetto.
Né ha proposto domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. _1
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, va accolta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 5381/2018 emesso dal Tribunale di
Catania il 3.10.2018 in favore di fondato su un contratto nullo. _1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta ed esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3246/2021 pubblicata in data
15/07/2021, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5381/2018 emesso dal Tribunale di Catania il 3.10.2018 in favore di;
_1
condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in €
7.616,00 e, quanto al presente gravame, in € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente relatore/estensore
Dott. Dora Bonifacio
pag. 11/12 pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente Relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1850/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 20 dicembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
NOTARO MATTEO e BIANCHI FRANCESCO MARCO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
ROMA MAURO, ROMA MONICA E RAPISARDA PAMELA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3246/2021 pubblicata il
15/07/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, così giudicare: Nel merito, in via principale: accogliere
l'appello e, considerati i due motivi di gravame esposti in narrativa, in riforma dei capi impugnati della sentenza di primo grado, dichiarare infondata la pretesa creditoria avversaria sia in fatto sia in diritto, non avendo la parte appella allegato alcun giustificativo a sostegno del corretto riaddebito dei costi del proprio personale siccome distaccato presso la società opponente. In via subordinata: Nell'ipotesi in cui venisse accertata quale causa petendi del petitum creditorio un contratto di (sub)appalto volto all'esecuzione (scavi e posa), accertare e dichiarare la nullità di tale contratto di (sub)appalto tra
e in quanto contrario al disposto dell'art. Parte_1 Controparte_1
26, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008; per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto per
i lavori asseritamente eseguiti da parte appellata sulla scorta del predetto contratto. In via di ulteriore subordine Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte siccome avanzata per complessivi euro
48.800,00, non avendo parte appellata dimostrato l'effettivo Controparte_1
lavoro svolto a favore di per l'intera durata del rapporto, con Parte_1
sua quantificazione conforme agli accordi economici di cui agli atti, dovendo altresì dedurre quanto già versato dall'appellante e tenendo conto e deducendo i costi direttamente sostenuti da quest'ultima, per le causali indicate in narrativa, pari ad € 14.766,51. In via istruttoria, si producono in copia: 1) sentenza n.
3246/2021 resa ad esito del giudizio RG 18321/2018 del Tribunale di Catania, giudice dott.ssa Vera Marletta, depositata in data 15.07.2021 e non notificata;
2) fascicolo di primo grado e relativi documenti. In ogni caso: con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e compensi professionali.
Per Parte Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, in quanto infondata in fatto e in diritto: - rigettare l'avversa impugnazione ed integralmente confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 3246/2021 pubblicata il 15/07/2021 resa dal Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile,
Giudice Dr.ssa Marletta, nel procedimento R.G. n. 18321/2018; - in ogni caso, condannare in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento in favore di della residua somma di € Controparte_1
pag. 2/12 48.800,00 per i costi sostenuti per il distacco dei propri lavoratori presso
o della diversa somma, maggiore o minore, risultante all'esito Parte_1
della espletanda istruttoria e/o ritenuta di giustizia;
Con integrale vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. Allega e deposita in cancelleria: 1) Passivo Atto di Citazione in Appello notificato via pec 2)
Fascicolo di I° grado e relativa documentazione allegata Chiede disporsi
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado R.G. n.
18321/2018 Tribunale di Catania – Quarta sezione civile- Giudice Dr.ssa
Marletta. Nella denegata ipotesi in cui, in accoglimento delle richieste ex adverso formulate, l'Ecc.ma Corte ritenesse non sufficiente la prova documentale fornita da insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori, così _1
come articolati e richiesti in primo grado, con istanza reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e che di seguito si riportano:
IN VIA ISTRUTTORIA chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze emendate da giudizi e/o valutazioni e precedute dalla locuzione vero che, indicando a testi;
; Testimone_1 Controparte_2 [...]
; ; Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
; ; Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
; ; ; Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
; Controparte_12 Controparte_13 _14
; ; ing.
[...] _15 Controparte_16 _17
; Ing. , Dott.
[...] Persona_1 Persona_2 quest'ultimo limitatamente alla circostanza di cui al seguente n. 17), salvo altri
1) “vero che il sig. , dipendente è stato distaccato Testimone_1 _1 presso dal 01.09.2017 al 15.09.2017 e che in tale periodo ha svolto la Pt_1 propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 2) “vero che Pt_1
il sig. , dipendente , è stato distaccato presso Controparte_2 _1 Pt_1 dal 06.07.2017 al 23.07.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività
pag. 3/12 lavorativa presso il cantiere di Palermo” 3) “vero che il sig. Pt_1 [...]
, dipendente è stato distaccato presso dal Controparte_3 _1 Pt_1
06.07.2017 al 15.12.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 4) “vero che il sig. Pt_1 CP_4
dipendente , è stato distaccato presso dal 01.09.2017
[...] _1 Pt_1
al 14.11.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 5) “vero che il sig. , dipendente Pt_1 Controparte_5
, è stato distaccato presso dal 08.09.2017 al 16.11.2017 e che _1 Pt_1 in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere Pt_1
di Palermo” 6) “vero che il sig. , dipendente è stato Controparte_6 _1 distaccato presso dal 06.07.2017 al 15.12.2017 e che in tale periodo ha Pt_1
svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 7) Pt_1
“vero che il sig. , dipendente , è stato distaccato presso Controparte_7 _1
dal 16.10.2017 al 25.10.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria Pt_1
attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 8) “vero che il sig. Pt_1 [...]
dipendente è stato distaccato presso dal Controparte_8 _1 Pt_1
09.10.2017 al 15.12.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 9) “vero che il sig. Pt_1 [...]
, dipendente è stato distaccato presso dal CP_9 _1 Pt_1
06.07.2017 al 06.09.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 10) “vero che il sig. Pt_1 _10
dipendente , è stato distaccato presso dal 07.08.2017
[...] _1 Pt_1 al 03.10.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 11) “vero che il sig. , Pt_1 Controparte_11 dipendente è stato distaccato presso dal 05.10.2017 al _1 Pt_1
15.12.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 12) “vero che il sig. Pt_1 Controparte_12 dipendente è stato distaccato presso dal 06.07.2017 al _1 Pt_1
pag. 4/12 15.12.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 13) “vero che il sig. , Pt_1 Controparte_13
dipendente è stato distaccato presso dal 06.07.2017 al _1 Pt_1
15.12.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 14) “vero che il sig. , Pt_1 Controparte_14
dipendente è stato distaccato presso dal 20.09.2017 al _1 Pt_1
14.11.2017 e che in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Palermo” 15) “vero che il sig. dipendente Pt_1 _15
, è stato distaccato presso dal 06.07.2017 al 15.12.2017 e che _1 Pt_1
in tale periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere Pt_1 di Palermo” 16) “vero che il sig. , dipendente è Controparte_16 _1
stato distaccato presso dal 01.09.2017 al 14.11.2017 e che in tale Pt_1
periodo ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Pt_1
Palermo” 17) “vero che il costo complessivo sostenuto da per i _1
lavoratori distaccati presso , tra oneri retributivi e contributivi, Pt_1 ammonta a € 68.604,88, come da prospetto che le viene mostrato, allegato documento n 13) del fascicolo Ove ritenuto necessario, si chiede _1 disporsi CTU contabile per l'accertamento e l'esatta quantificazione dei costi sostenuti da per il distacco dei lavoratori presso . Con salvezza _1 Pt_1
di ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3246/2021 pubblicata in data 15/07/2021, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
confermava il decreto ingiuntivo n. 5381/2018 emesso dal Tribunale di Catania il
3.10.2018 in favore di per il pagamento dell'importo complessivo _1 di Euro 48.800,00 oltre accessori e spese, che dichiarava definitivamente esecutivo, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta.
pag. 5/12 In particolare il primo giudice rilevava che parte opposta aveva fornito prova di aver adempiuto la propria prestazione producendo idonea documentazione ed, in particolare, le ricevute di invio delle Comunicazioni Obbligatorie UniLav inerenti il distacco dei propri lavoratori presso la e le buste paga degli Pt_1
stessi lavoratori da cui risulta il periodo di distacco, ritenendo invece irrilevanti, ai fini della contestazione di tale rapporto, le semplici deduzioni dell'opponente relative all'emissione di fatture con importi a forfait, alcune delle quali saldate con l'intesa tra le società di effettuare successivamente i dovuti conguagli.
Parimenti riteneva generiche le deduzioni dell'opponente relative alla fatturazione di importi eccedenti rispetto alle prestazioni eseguite, risolvendosi in mere allegazioni di fatto, prive di alcun riscontro probatorio e per quanto atteneva l'applicazione dell'IVA sulle somme richieste dall'opposta, evidenziava che parte opponente non aveva formulato alcuna conclusione sul punto, limitandosi a richiamare la giurisprudenza che limita l'ambito di esenzione dell'IVA al rimborso del costo del personale, al solo fine di eccepire l'illegittimità, secondo la sua prospettazione, dell'addebito di costi eccedenti la remunerazione del personale. Infine, il Tribunale riteneva che non potevano trovare accoglimento le ulteriori doglianze di parte opponente che risultavano subordinate all'ipotesi in cui il rapporto tra la e la venisse Pt_1 _1
qualificato come contratto di subappalto, ciò in quanto parte opposta aveva agito in virtù dell'accordo per il distacco di lavoratori di cui al buono d'ordine n.
23687 del 18.7.2017 e non risultava essere stato stipulato tra le parti un contratto di subappalto.
Con atto di citazione notificato il 20/12/2021 ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita contestando i motivi di parte appellante e _1 formulando le conclusioni sopra trascritte.
pag. 6/12 Indi, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte, sulle conclusioni come precisate dalle parti, con ordinanza del all'udienza del
20/12/2024, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, parte appellante ha denunciato la errata valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla prova del credito vantato da _1
rilevando che quest'ultima ha agito in virtù dell'accordo per il distacco
[...]
dei propri lavoratori, chiedendo il riaddebito dell'asserito costo del personale, insistendo nel ritenere come oggetto del rapporto contrattuale in essere tra le due società sia esclusivamente il mero distacco dei lavoratori dipendenti della _1 presso il cantiere di a Palermo. Pt_1
, tuttavia, ha contestato tale qualificazione del rapporto posto che Pt_1
l'istituto del distacco è stato introdotto nella sua più completa formulazione con il D. Lgs. 276/2003 (cosiddetta Legge “Biagi”) nel cui art. 30 si legge: “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa” e, quindi l'interesse sotteso al distacco non potrà mai essere quello lucrativo.
L'appellante ha dedotto, in particolare che nell'ambito del rapporto economico tra le due società, parte appellata abbia iniziato ad emettere fatture di riaddebito dell'asserito costo del personale distaccato in termini difformi dalla normativa prevista e quindi ha errato sul punto il giudice di prime cure a ritenere tali contestazioni irrilevanti e prive di riscontro fattuale, in quanto, più correttamente, spettava a controparte, quale attrice sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, provare che il preteso credito fosse riferito all'esatto ammontare del costo sostenuto per i lavoratori distaccati, privo dunque di ulteriore ricarico delle diverse spese sostenute.
pag. 7/12 Infine, parte appellante ha ribadito, come, in ogni caso, dall'addebito di tale prestazione deve altresì essere esclusa l'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 comma 35 della leg-ge 11 marzo 1988 n.67.
Con il secondo motivo, ha denuncia la errata qualificazione del Pt_1
rapporto da parte del Tribunale, dovendo lo stesso configurarsi come contratto di
(sub)appalto tra E affetto da nullità per Parte_1 _1 contrarietà al disposto di cui all'art. 26, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 ed in ogni caso avrebbero dovuto essere allegati i costi sostenuti da parte di e _1 avrebbe dovuto procedersi al mancato conguaglio dei costi sostenuti direttamente da . Pt_1
Parte appellata ha sostenuto che tra le società ed vi è stato _1 Pt_1
unicamente un rapporto inerente al distacco temporaneo di lavoratori dipendenti della presso il cantiere gestito dalla , non configurandosi alcun _1 Pt_1 sub appalto, tanto che richiedeva ad unicamente i costi sostenuti _1 Pt_1
per il personale distaccato.
Inoltre ha ribadito di avere dato prova dei costi sostenuti e dello _1
svolgimento del lavoro da parte del personale distaccato, insistendo, in subordine, in tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado.
A giudizio del Collegio si palesa preliminare l'esame del secondo motivo al fine di pervenire all'esatta qualificazione del rapporto esistente tra le parti.
Detto rapporto per stessa ammissione del creditore intimante è fondato sul buono d'ordine n. 23687 del 18.7.2017.
Orbene, dall'esame del predetto buono risulta palese l'esistenza di un accordo nel quale era prevista l'esecuzione di alcune opere, ossia la realizzazione infrastrutture (scavi), posa cavo fibra ottica, giunzione e terminazione - tanto che ad esso era allegato un listino prezzi nel quale erano illustrati i compensi previsti per singole tipologie di prestazione effettuate - e per lo svolgimento di tali lavorazioni era previsto anche l'utilizzo da parte dell'ordinante/committente pag. 8/12 del personale di di cui nel buono d'ordine veniva fatto cenno Pt_1 _1 solo ai fini della fatturazione (fatturazioni distacchi fine mese…).
Ne consegue che tra e è stato stipulato un contratto di appalto - Pt_1 _1 rectius di sub appalto - rispetto alle opere che la prima avrebbe dovuto svolgere per conto della committente Enel Open Fiber Palermo indicata nello stesso buono d'ordine, contratto con il quale si è impegnata a eseguire le opere sopra _1 indicate presso il cantiere di , mediante l'utilizzo di personale della Pt_1
stessa _1
Né tale dato risulta contraddetto dalle comunicazioni UniLav in cui si fa riferimento al distacco/comando presso la , comunicazione obbligatoria Pt_1 anche in caso di stipula di contratto di subappalto che preveda l'esecuzione di opere con l'utilizzo del personale dello stesso appaltatore presso altro soggetto.
Peraltro, non può non evidenziarsi che qualora fosse stato previsto il distacco cui fa riferimento tale accordo sarebbe stato vietato dalla stessa legge _1
Biagi, la quale prevede l'ipotesi del distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, mentre nel caso in esame difetta ogni interesse di e tale _1 distacco configurerebbe una evidente violazione del divieto di interposizione di manodopera.
Infatti, in caso di distacco del dipendente privato, si determina una mera modifica, con carattere non definitivo, delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che viene a svolgersi presso un terzo. L'interesse del datore di lavoro, distaccante, a che la prestazione sia resa anche a favore del terzo, costituisce l'elemento di reale qualificazione della fattispecie, oltre che il criterio distintivo dalla variegata fenomenologia dell'interposizione illecita di manodopera (Cass., sez. L, 26 aprile 2006, n. 9557). Il distacco va, dunque, considerato quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, ed è
pag. 9/12 giustificato, sul piano funzionale, dalla permanente connessione con la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante.
Nel caso in esame nessun interesse al distacco è stato dedotto da _1 mentre risulta evidente la volontà di di sub appaltare l'esecuzione di Pt_1
talune opere a che ovviamente doveva provvedere con propri mezzi _1
all'esecuzione stessa.
Ciò premesso, a detta corretta qualificazione del contratto tra le parti consegue la violazione della normativa richiamata da . Pt_1
Ed invero il committente/subappaltatore, proprio nel settore degli appalti e costruzioni edili, in base alla disciplina del TU 81/2008, risulta pienamente coinvolto nell'attuazione delle misure di sicurezza, mediante una serie di autonomi obblighi cristallizzati nel Titolo IV, Capo I (in relazione ai cantieri temporanei e mobili per lavori edili o di ingegneria civile) che fungono da parametri di valutazione della condotta del committente, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori dell'impresa appaltatrice in relazione agli infortuni occorsi durante l'esecuzione dell'opera.
In particolare, l'art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008 dispone che: “nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.”.
Orbene nel caso in esame nel buono d'ordine non vi è alcun riferimento a tali costi né all'adozione delle misure finalizzate ad eliminare o ridurre i rischi sopra indicati, con conseguente nullità del contratto di sub appalto.
pag. 10/12 Dal predetto accordo nullo non può pertanto discendere alcun effetto.
Né ha proposto domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. _1
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, va accolta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 5381/2018 emesso dal Tribunale di
Catania il 3.10.2018 in favore di fondato su un contratto nullo. _1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta ed esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3246/2021 pubblicata in data
15/07/2021, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5381/2018 emesso dal Tribunale di Catania il 3.10.2018 in favore di;
_1
condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in €
7.616,00 e, quanto al presente gravame, in € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente relatore/estensore
Dott. Dora Bonifacio
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