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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7333 /2025
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato all'udienza 19/11/2025 , dandone lettura in udienza ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7333 del ruolo gen. dell'anno 2025 TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. ANGELINO Parte_1 ANTIMO elettivamente domiciliata come in atti ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. COLELLA CP_1 PATRIZIA come da procura in atti resistente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'istituto CP_1 come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/05/2025 , il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo numero 07180202500009675000, che riferisce essergli stata notificata il 13 maggio 2025 dal CP_2 Controparte_3
avente ad oggetto, tra la altre e diverse numerose cartelle, riferite ad enti e soggetti
[...] CP_ giuridici diversi, due avvisi di addebito riferibili ad per la complessiva somma di € 32.875,96.. Ha dedotto che i debiti richiesti con la suddetta cartella erano già oggetto di pronuncia di annullamento giudiziale emessa da codesto chiedendo pertanto l'accertamento della nullità dell'atto impugnato nonché la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite. In particolare il ricorrente precisava che era costretto a depositare il ricorso di cui oggi si discute nonostante il titolo fondante l'avviso di addebito fosse stato dapprima impugnato da codesto Tribunale e nelle more annullato.
Si costituivano entrambi i resistenti che chiedevano il rigetto della domanda sulla base delle deduzioni di cui al ricorso. All'odierna udienza, udita la discussione delle parti, la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di motivazione e sentenza ex art. 429 cpc.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato a mezzo prova documentale (cfr. sentenza in atti) che la pretesa avanzata dalle convenute fosse relativa ad un titolo già annullato nelle more da codesto Tribunale. Stante la coincidenza delle poste creditorie azionate a mezzo detta cartella con quelle oggetto del provvedimento innanzi citato ne deriva che non aveva titolo ad emettere Controparte_3 l'impugnata cartella di pagamento per cui è causa, con la conseguenza che l'opposizione va accolta e vanno dichiarati non dovuti i crediti relativi. Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, con sentenza n. 2190/2024 pubblicata il 26/04/2024, e con sentenza n. 2017/2025 pubblicata il 07/05/2025 ha dichiarato non dovuti i contributi pretesi con gli avvisi di addebito opposti. (cfr. doc. all. sub 2 e 3). Poiché la sentenza n. 2190/2024, pubblicata il 26/04/2024 è oramai coperta dal giudicato, e la sentenza n. 2017/2025, pubblicata il 07/05/2025, in virtù dell'art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti, parte opposta non può richiedere all'odierna ricorrente i contributi di cui agli avvisi di addebito richiamati nel preavviso di fermo amministrativo, qui opposto, poiché tale richiesta si fonda sui medesimi fatti costitutivi oggetto dei precedenti giudizi, fatti dichiarati insussistenti dalle citate sentenze. CP_ Va però precisato che sebbene l' in comparsa avesse dato atto di un sgravio delle cartelle impugnate, non documentava il medesimo altresì insistendo all'odierna udienza per la decisione. L'agenzia nella medesima udienza evidenziava che il ruolo era stato puntualmente inviato al concessionario senza alcuna indicazione di sgravio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo numero 07180202500009675000 CP_ b) condanna l' e L' in solido al pagamento delle Controparte_4 spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 1.701,00 oltre IVA e CPA e spese generali con distrazione.
Aversa, 19/11/2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato all'udienza 19/11/2025 , dandone lettura in udienza ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7333 del ruolo gen. dell'anno 2025 TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. ANGELINO Parte_1 ANTIMO elettivamente domiciliata come in atti ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. COLELLA CP_1 PATRIZIA come da procura in atti resistente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'istituto CP_1 come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/05/2025 , il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo numero 07180202500009675000, che riferisce essergli stata notificata il 13 maggio 2025 dal CP_2 Controparte_3
avente ad oggetto, tra la altre e diverse numerose cartelle, riferite ad enti e soggetti
[...] CP_ giuridici diversi, due avvisi di addebito riferibili ad per la complessiva somma di € 32.875,96.. Ha dedotto che i debiti richiesti con la suddetta cartella erano già oggetto di pronuncia di annullamento giudiziale emessa da codesto chiedendo pertanto l'accertamento della nullità dell'atto impugnato nonché la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite. In particolare il ricorrente precisava che era costretto a depositare il ricorso di cui oggi si discute nonostante il titolo fondante l'avviso di addebito fosse stato dapprima impugnato da codesto Tribunale e nelle more annullato.
Si costituivano entrambi i resistenti che chiedevano il rigetto della domanda sulla base delle deduzioni di cui al ricorso. All'odierna udienza, udita la discussione delle parti, la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di motivazione e sentenza ex art. 429 cpc.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato a mezzo prova documentale (cfr. sentenza in atti) che la pretesa avanzata dalle convenute fosse relativa ad un titolo già annullato nelle more da codesto Tribunale. Stante la coincidenza delle poste creditorie azionate a mezzo detta cartella con quelle oggetto del provvedimento innanzi citato ne deriva che non aveva titolo ad emettere Controparte_3 l'impugnata cartella di pagamento per cui è causa, con la conseguenza che l'opposizione va accolta e vanno dichiarati non dovuti i crediti relativi. Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, con sentenza n. 2190/2024 pubblicata il 26/04/2024, e con sentenza n. 2017/2025 pubblicata il 07/05/2025 ha dichiarato non dovuti i contributi pretesi con gli avvisi di addebito opposti. (cfr. doc. all. sub 2 e 3). Poiché la sentenza n. 2190/2024, pubblicata il 26/04/2024 è oramai coperta dal giudicato, e la sentenza n. 2017/2025, pubblicata il 07/05/2025, in virtù dell'art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti, parte opposta non può richiedere all'odierna ricorrente i contributi di cui agli avvisi di addebito richiamati nel preavviso di fermo amministrativo, qui opposto, poiché tale richiesta si fonda sui medesimi fatti costitutivi oggetto dei precedenti giudizi, fatti dichiarati insussistenti dalle citate sentenze. CP_ Va però precisato che sebbene l' in comparsa avesse dato atto di un sgravio delle cartelle impugnate, non documentava il medesimo altresì insistendo all'odierna udienza per la decisione. L'agenzia nella medesima udienza evidenziava che il ruolo era stato puntualmente inviato al concessionario senza alcuna indicazione di sgravio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo numero 07180202500009675000 CP_ b) condanna l' e L' in solido al pagamento delle Controparte_4 spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 1.701,00 oltre IVA e CPA e spese generali con distrazione.
Aversa, 19/11/2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)