Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4346/2023 R.G., avente ad oggetto: giudizio di rinvio dalla AZ in seguito a ordinanza n. 22747/2023 (R.G. n. 22008/2020), pubblicata il 25/09/2023, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Palma Parte_1
Campania (NA), alla Via Circumvallazione n. 54, P.IVA: , elett.te dom.ta P.IVA_1
in Palma Campania, alla via Roma n. 285 presso lo studio dei suoi procuratori, Avv.
Biagio Lauri (C.F.: ) e Avv. Carmine Lauri (C.F.: CodiceFiscale_1 [...]
), che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti, PEC: C.F._2 [...]
Email_1 Email_2
Attrice in riassunzione
E
“ , con sede legale in Massa Lubrense (NA) alla Controparte_1
Via S. Caputo n. 5 (P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t, P.IVA_2
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Liberato Mazzola (C.F.
) e dall'Avv. Daniela Maria Carrella C.F._3
( , elettivamente domiciliata presso il Suo Studio Legale C.F._4 [...]
p.e.c. Email_3
Convenuta in riassunzione
FATTO E DIRITTO
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con ricorso al Tribunale di Nola la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., chiedeva ingiungersi alla Parte_2
il pagamento della somma di euro 8.564,01, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla messa in mora, spese diritti ed onorario della procedura. A sostegno della domanda monitoria, la ricorrente deduceva: di essere creditrice della CP_1 [...]
via Severo Caputo 3/A, 80061 Massa Lubrense (NA), della CP_1 Parte_2
somma di € 3.799,49 per forniture di merci, come da fatture n. 1/154 del 10/01/2013,
n. 1/424 del 23/01/2013, n. 1/1812 del 4/04/2013, n. 1/1813 del 4/04/2013, n. 2/3578 del 4/06/2013, n. 2/6370 del 4/10/2013. In acconto delle dette forniture, il debitore versava euro 1.040,11, rimanendo un residuo di euro 2.782,10; -di essere, altresì, creditore della somma di euro 6.931,91 per forniture di merce come dai buoni di consegna sottoscritti n. 2843 del 29/11/2012, n. 2875 del 3/12/2012, n. 2993 del
18/12/2012, n. 1521 del 18/06/2013, n. 1551 del 20/06/2013, n. 1632 dell'1/07/2013,
n. 1672 del 4/07/2013, n. 2293dell'11/09/2013, n. 2631 dell'8/11/2012. In acconto sulle dette forniture, il debitore versava euro 1.150,00 rimanendo un residuo importo di euro 5.781,91: che, pertanto, per le causali di cui sopra, la Parte_1
è creditrice della complessiva somma di euro 8.564,01 (2.782,10 + 5.781,91); -che vano era ogni tentativo per ottenere in via bonaria il pagamento della detta somma.
Il Tribunale di Nola, con decreto n. 269/2014, accoglieva la domanda monitoria come proposta. Avverso il predetto decreto, con atto notificato in data 1/04/2014, proponeva opposizione la In particolare, l'opponente Parte_2
censurava il decreto ingiuntivo: 1) disconoscendo ex artt. 2712 e 2719 c.c. e 214 c.p.c. tutta la documentazione allegata dalla 2) evidenziando Parte_1 l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo;
3) asserendo l'infondatezza nel merito della domanda. Su tali premesse l'opponente chiedeva: “1-
Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto in-giuntivo opposto, poiché la presente opposizione si basa su idonea prova scritta a norma dell'art. 648, secondo comma, c.p.c. (si veda documentazione allegata) ed in ogni caso perché la documentazione esibita da parte opposta non costituisce prova scritta idonea nel giudizio di cognizione instaurato con la presente opposizione;
2 – conseguentemente revocare e/o annullare il D.I. opposto per i motivi analiticamente indicati nel corpo del presente atto;
3 – accertare e dichiarare che la IE opponente nulla deve alla IE opposta per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
4 – Condannare la società opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in rigida applicazione del criterio di soccombenza, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al procuratore che si dichiara anticipatario.”
Con comparsa del 24/06/2014 si costituiva ritualmente in giudizio la
[...]
la quale impugnava l'opposizione in quanto infondata in fatto e in Parte_1
diritto e ne richiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita anche mediante espletamento di prova orale. Precisate dalle parti le conclusioni definitive conformemente ai rispettivi assunti difesivi, la causa veniva decisa dal Tribunale adito con sentenza n. 2503/2017 dal seguente dispositivo:
“-rigetta l'opposizione proposta;
-conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 269/2014 del Tribunale di Nola, solo limitatamente alla somma di € 6.057,28; -condanna
l'opponente a pagare alla Parte_2 Parte_1
le spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 1.800,00 per compenso
[...]
professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione all'avv. Liberato Mazzola dichiaratosi anticipatario.”
IL GIUDIZIO DI APPELLO Con atto notificato in data 9.02.2018 proponeva appello la Parte_2
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1)
[...]
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2503/2017 resa dal Tribunale di Nola in persona della Dott.ssa Lucia Paura, il 05.12.2017 e depositata in data 06.12.2017,
a definizione del procedimento 2364/2014 e notificata in data 12.01.2018, in quanto comporterebbe un ingiusto danno alla società appellante;
nel merito, anche previa ammissione delle istanze istruttorie di seguito riportate: 2) in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 2503/2017 resa dal Tribunale di Nola in persona della Dott.ssa Lucia Paura, il 05.12.2017 e depositata in data 06.12.2017, a definizione del procedimento 2364/2014 e notificata in data 12.01.2018 e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 269/2014 emesso in data 08.02.2014 dal Tribunale di Nola, Dott.ssa Alfano;
3) il tutto con condanna della in Parte_1
p.l.r.p.t. al pagamento della spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, laddove ritenuto, chiede ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto, con esclusione di ogni eventuale valutazione: l." Vero è che gli importi dovuti alla per le forniture effettuate in favore Parte_1
della opponente società sono sempre state corrisposte"; 2. “Vero è che l'importo di €
252,65 corrispondente al totale derivante dalle fatture n. 2/3578 e 2/6370 di € 132,53
e € 120,12 è stato corrisposto in contanti dal legale rappresentante della esponente direttamente sul cantiere ove è avvenuta la relativa fornitura".
A sostegno del gravame l'appellante riproponeva le difese di cui al giudizio definito con la sentenza impugnata.
Con comparsa del 16/03/2018 si costituiva ritualmente in giudizio la
[...]
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ovvero rigettarsi CP_3
l'impugnazione con vittoria delle spese di giudizio.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.. Con sentenza n. 1446/2020 la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_3
la sentenza del Tribunale di Nola, pubblicata il 06 dicembre 2017 e contraddistinta dal n. 2503/17, così provvedeva: “A) revoca il decreto ingiuntivo n. 2364/2014 emesso dal
Tribunale di Nola e rigetta la domanda attorea proposta, B) Compensa tra le parti le spese di lite”.
Il GIUDIZIO DI CASSAZIONE
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli proponeva ricorso per AZ la per i seguenti due motivi di censura: Parte_1
“I – Violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo all'onere della prova dell'estinzione del debito”. L'appellante censurava
l'errata applicazione da parte del Giudice di secondo grado del principio di diritto richiamato dalla sentenza impugnata secondo cui, qualora il debitore abbia dato la prova del pagamento avente efficacia estintiva, eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore di dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza del presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art.1193 cod. civ., trattandosi di principio non applicabile alla fattispecie in esame in quanto la non aveva dato Parte_2
la prova del pagamento avente efficacia estintiva con riferimento al credito vantato dalla Parte_1
“II – Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. – Vizio di ultrapetizione” A tal riguardo, lamentava che il giudice di secondo grado aveva posto a fondamento delle decisione (debenza del credito di cui ai buoni di consegna) una differente causa petendi (eccezione di pagamento a mezzo assegni e bonifici) non dedotta né allegata dalla parte appellante, se non in relazione al credito di cui alle fatture, pronunciando, quindi, d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti. La resisteva al ricorso come proposto e con Parte_2
controricorso chiedeva lo stralcio della documentazione tardivamente allegata dalla parte avversa, ribadendo che la creditrice non aveva mai disconosciuto i pagamenti documentati dalla controparte e che non vi era stata contestazione in ordine al collegamento di detti pagamenti con i crediti azionati, né vi era stata prova di altre e diverse forniture e/o debiti scaduti (anche per essere tali deduzioni tardive e introdotte dalla controparte con documentazione tardiva e inutilizzabile).
La Suprema Corte, con ordinanza n. 22747/2023 (R.G. n. 22008/2020), pubblicata il
25/09/2023, stante l'evidente connessione dei due motivi del ricorso che trattava congiuntamente, li riteneva entrambi fondati e li accoglieva, così motivando: “La sentenza della Corte d'Appello ha erroneamente applicato le regole sull'onere probatorio tra debitore e creditore in caso di pagamento con assegni. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono
l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore» (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26275 del 06/11/2017, Rv. 647043 - 01).
Peraltro, nella specie, non era mai stato dedotto alcun collegamento tra i pagamenti effettuati dalla e i crediti azionati dalla società Parte_3
ricorrente. Infatti, la parte debitrice, in relazione al credito azionato per la consegna della merce di cui ai buoni, aveva disconosciuto la conformità all'originale delle bolle di consegna, aveva contestato l'effettiva consegna della merce e, comunque, aveva dedotto di aver pagato la suddetta merce in contanti senza fornire alcuna prova al riguardo. Anche con l'atto di appello la aveva dedotto Parte_3
l'erroneità del disconoscimento delle bolle di consegna e non aveva dedotto di aver pagato quella fornitura con specifici assegni, anzi aveva insistito nella prova per testi sui pagamenti effettuati in contanti. Nel citato atto di appello, pertanto, non è mai imputato alcun pagamento alle bolle di consegna in quanto l'appellante le aveva disconosciute e aveva negato l'effettiva fornitura delle relative merci. In ogni caso, come si è detto, quanto ai pagamenti effettuati a mezzo assegni l'onere probatorio rimaneva in capo al debitore. Ne consegue che nessuna imputazione di pagamento del credito relativo alla merce di cui alle bolle di consegna è stata fatta dalla
[...]
e che, in ogni caso, la Corte d'Appello ha erroneamente applicato Parte_3
l'inversione dell'onere probatorio ponendo a carico della l'onere di Parte_1
provare che i pagamenti effettuati con gli assegni fossero riconducibili ad altre prestazioni o forniture. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio”.
IL GIUDIZIO DI RINVIO
Riassumeva il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli la Parte_1
[... nei confronti della chiedendo Controparte_4
l'applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte e spiegando le seguenti testuali conclusioni: “1) rigettare l'appello come proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2503/2017; Controparte_4
2) confermare la sentenza di primo grado;
3) condannare la Controparte_4
al pagamento delle spese ed onorari del giudizio di Appello, di
[...]
AZ e del presente grado con attribuzione ai sottoscritti difensori per dichiarazione di anticipo”.
L'attrice in riassunzione rilevava che, dalla documentazione versata in atti e, in particolare, in forza dei buoni di consegna sottoscritti dalla parte avversa, nel corpo dei quali erano indicate le tipologie di merce consegnata, le quantità e i relativi prezzi, la aveva ottemperato alla dimostrazione dell'esistenza del titolo del credito Parte_1
azionato. Rimarcava che: -le dichiarazioni dei testimoni escussi erano sostanzialmente rafforzative della prova già emergente chiaramente dai documenti sottoscritti, aventi valenza di riconoscimento di debito;
-a fronte di tanto, era quindi onere del debitore provare l'adempimento dovendosi ritenere applicabili gli ordinari criteri di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1193 c.c; -stante la mancanza di dimostrazione di fatti estintivi, era creditrice dell'importo residuo € 2.782,10 in forza delle fatture dedotte in giudizio, oltre all'importo residuo di €. 5.781,91 in forza dei buoni di consegna in atti, per una complessiva somma di euro 8.564,01.
Con comparsa depositata in data 02.01.2024, si costituiva la convenuta in riassunzione
, la quale deduceva l'applicabilità del rito Cartabia al Parte_3
presente giudizio, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 149/22 e la nullità della citazione per gli omessi avvisi di legge. Nel merito si riportava ai precedenti scritti difensivi, precisando di aver pagato le fatture 1/1812 per €. 1.016,59 e 1/1813 per € 726,00 del
04.4.13 con l'assegno per € 1.742,59 del 30.6.13. Aggiungeva di aver eseguito ulteriori versamenti, a favore della controparte, di € 1.696,85 il 20.01.14 e di € 1.757,29 il
31.01.14. Altresì, rilevava che la aveva dato atto del Parte_1
versamento, successivamente al deposito (in data 13.01.2014) del ricorso per decreto ingiuntivo, della somma di € 2.506,73, effettivamente dimostrata anche con la produzione di due bonifici bancari. Deduceva di aver dimostrato il pagamento di riba il 31.7.13 per € 1.000,00 ed il 30.6.13, per altre € 1.000,00. Rilevava che la questione ancora aperta, in sintesi, era l'imputazione dei tre assegni bancari, due dei quali successivi al deposito del decreto ingiuntivo. Ribadiva che la controparte, con la conclusionale del primo grado, aveva dato atto di aver ricevuto, dopo il deposito del decreto ingiuntivo, un bonifico bancario per € 1.000,00 e un assegno per € 1.506,73 a mezzo assegno (in realtà è anch'esso un bonifico), ma non aveva menzionato i due assegni di € 1.696,85 e di € 1.757,29 che, tuttavia, avrebbero dovuto essere considerati nei conteggi dare-avere tra le parti. Osservava che l'importo delle fatture, detratte le nn. 1/1812 e 1/183, è pari ad € 2.056,90 per cui, sottratta la somma di € 1.040,11, dichiarata dallo stesso creditore quale ricevuta in acconto, il residuo diviene di €
1.016,79. I buoni indicano un importo del credito di €. 6.931,35 con contestuali acconti ricevuti di € 1.400,00. La differenza è di €. 5.531,35 che, con il residuo delle fatture, diviene € 6.548,14. Dalle risultanze processuali, ancora, emergono versamenti di importi anche maggiori. Sommando i due assegni di €. 1.696,85 ed €. 1.757,29, ad €
2.506,73, versati dopo il decreto ingiuntivo, si addiviene ad €. 5.960,87. Aggiungendo
i due riba del 31.7.13, per € 1.000,00 ed il 30.6.13, per altre € 1.000,00, la somma versata risulterebbe addirittura superiore alla somma indicata dal creditore. Deduceva che, pur nel far applicazione del principio enunciato dal Giudice a quo, dovrebbe confermarsi la sentenza di appello n. 1446/20 e rigettarsi la pretesa della
[...]
Aggiungeva che, pur volendo ripartire l'onere della prova in capo alla Parte_1
pretesa debitrice, dovrebbero essere valorizzate, ai fini della positiva affermazione del collegamento oggettivo tra i pagamenti effettuati ed il credito azionato (Cass.
22721/2023), in maniera unitaria le plurime circostanze: 1) l'esistenza di un solo rapporto obbligatorio tra le parti;
2) l'allegazione di pagamenti corrispondenti al centesimo con le fatture prodotte;
3) l'assenza di contestazioni sulle imputazioni;
4) la tardività delle diverse allegazioni e documentazione. Sulla scorta di tale argomentazione, invitava La Corte - pur dando uso ovvero discostandosi motivatamente dal principio di AZ per i motivi suddetti, a rigettare la domanda attorea in quanto manifestamente infondata ed essendo stata la pretesa creditoria, a seguito dei pagamenti effettuati, documentati e non contestati, risultata essere interamente soddisfatta. Lamentava anche che la Corte di AZ (nel giudizio a quo) aveva assunto erroneamente come dato da cui far derivare la propria decisione ed il principio di diritto, elementi tardivamente allegati dalla (e, Parte_1
quindi, inutilizzabili ed inammissibilmente introdotti da essa nel giudizio). Nello specifico, la AZ aveva utilizzato ai fini decisionali, la schermata per immagine inserita a p 7 del ricorso per cassazione della , da essa introdotta Parte_1
tardivamente in AZ (e, ancor prima, tardivamente, nelle "brevi note" del primo grado, note prodotte con la pretesa 'scheda contabile' oltre i termini ex art 183 VI n 2 cpc e contestata specificamente nel controricorso.
La convenuta in riassunzione concludeva, chiedendo: “in via preliminare, dichiarare
l'invalidità, inammissibilità e/o improponibilità, dell'appello proposto dalla IE
“ , poiché per le suesposte ragioni vi è un grave vizio Parte_1
della vocatio in ius;
2. Ancora, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla IE , per carenza di Parte_1
interesse ad agire;
3. In via principale e nel merito, per le ragioni sopra esposte: -
Rigettare l'Appello proposto dalla , in quanto Controparte_5
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1446/2020 resa dalla Corte d'Appello di Napoli;
Condannare la Controparte_5
, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in rigida
[...]
applicazione del criterio della soccombenza per tutti i gradi di giudizio in favore del procuratore per dichiarato anticipo”.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni all'udienza del 10.10.2025 precedentemente sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta in riassunzione è priva di fondamento.
Contrariamente a quanto evidenziato dalla Controparte_1
nell'atto di riassunzione ricorrono gli avvertimenti e anche l'invito della controparte a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
In ogni caso, va osservato che l'atto di riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio deve soltanto esplicitare la volontà di ottenere la pronuncia di merito favorevole, atteso che la domanda giudiziale si forma e si definisce esclusivamente nel giudizio di primo grado e che in sede di rinvio non sono ammissibili domande nuove
(già precluse in appello), mentre sono consentite – e dunque non imposte “quoad validitatem” relativamente all'atto di riassunzione – le sole conclusioni diverse eventualmente necessitate dalla sentenza di cassazione (AZ civile, Sez. II, sentenza n. 3883 del 14 febbraio 2017).
Giova rimarcare che la Corte di AZ ha cassato la sentenza di secondo grado in quanto la Corte di appello aveva fatto errata applicazione del principio secondo cui
“qualora il debitore abbia dato la prova del pagamento avente efficacia estintiva, eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore di dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza del presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art.1193 cod. civ….A fronte della prova dei pagamenti era il creditore a dover dimostrare
l'esistenza di ulteriori pregressi rapporti ai quali riferire le somme ricevute”. Con riguardo all'ipotesi esaminata la Suprema Corte ha specificato che “tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente
l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore”. Ancora, ha aggiunto “in ogni caso, la Corte d'Appello ha erroneamente applicato l'inversione dell'onere probatorio ponendo a carico della l'onere di provare che i Parte_1
pagamenti effettuati con gli assegni fossero riconducibili ad altre prestazioni o forniture”.
Ritiene la Corte di Appello adita, quale giudice di rinvio dalla cassazione, che la domanda di pagamento come proposta dall'odierna attrice in riassunzione meriti accoglimento nei limiti di cui appresso. In particolare, deve ritenersi che la società debitrice non abbia dimostrato il collegamento di tutti e tre gli assegni prodotti in giudizio con i crediti azionati dall'attrice in riassunzione.
Occorre rammentare che, con ricorso monitorio, la aveva Parte_1 Parte_1
richiesto ed ottenuto l'ingiunzione della somma di € 8.564,01 così distinta: a) quanto ad € 2.782,10 quale residuo credito risultante da fatture impagate;
b) quanto ad €
5.781,91 per merce consegnata in virtù di buoni di consegna e non ancora fatturata. Più precisamente, l'odierna attrice in riassunzione aveva agito in giudizio, affermando di essere creditrice in virtù delle fatture nn. 1/154 del 10.1.13, 1/424 del 23.1.13, 1/1812 del 04.4.13, 1/1813 del 04.4.13, 2/3578 del 4.6.13, 2/6370 del 4.10.13, per totali €.
3.799,49 e di aver ricevuto €. 1.040,11 in acconto, con un residuo importo di €
2.782,10, nonché di vantare un ulteriore credito in virtù delle forniture di cui ai buoni di consegna n. 2843 del 29.11.12, 2875 del 03.12.12, 2993 del 18.12.12, 1521 del
18.6.13, 1551 del 20.6.13, 1632 del 01.7.13, 1672 del 04.7.13, 2293 dell'11.9.13, 2631 del 08.11.12 e di avere ricevuto un acconto di €. 1.150,00, con un residuo credito di €.
5.781,91.
Con l'originario atto di opposizione la società ingiunta, per le forniture di cui alle fatture azionate in giudizio per la somma complessiva di euro 3799,49, aveva formulato una eccezione di pagamento a mezzo assegni e/o bonifici prodotti in atti senza puntualizzazione, mentre per le forniture di cui ai buoni di consegna aveva disconosciuto genericamente e, dunque, senza effetto la conformità delle copie all'originale, aveva eccepito la mancata consegna della merce -che, al contrario, risulta dimostrata sulla base della predetta documentazione recante la sottoscrizione della debitrice e della prova testimoniale espletata- nonché, in subordine, di pagamento in contanti (avendo anche articolato prova per testi sui pagamenti effettuati con denaro contante). Anche con l'atto di appello la aveva insistito Parte_3
sul disconoscimento delle bolle di consegna e non aveva dedotto di aver pagato le relative forniture con specifici assegni.
Non può essere posto in dubbio che per le somme che l'odierna convenuta in riassunzione dichiarava di aver già pagato, in favore della parte avversa, mediante bonifici e assegni non è stata fatta alcuna imputazione al credito relativo ai buoni di consegna, che, giova ripetere, veniva dichiarato essere stato soddisfatto tramite pagamento in contante, mai dimostrato in giudizio.
In ogni caso, non risulta in alcun modo provato che i pagamenti mediante assegni siano in qualche modo ricollegabili al predetto credito relativo ai buoni di consegna, stante la mancanza di qualsivoglia elemento oggettivo di raccordo tra i titoli in questione e le somme di cui ai richiamati buoni di consegna.
Risulta in atti esclusivamente la circostanza dell'avvenuto pagamento di euro 1742,59 mediante assegno del 30.06.2013, che è stato dalla parte debitrice poi imputato alle fatture n 1.1812 e n 1.1813 del 04.04.2013 e che corrisponde al centesimo alla somma delle due fatture indicate con conseguente emersione di un univoco elemento di collegamento da ritenersi bastevole. Detto raccordo trova anche pieno riscontro alla luce della scheda contabile dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013 prodotta dalla stessa parte creditrice ove l'assegno de quo viene direttamente imputato al pagamento delle fatture nn. 1812 e 1813. Dunque, deve ritenersi dimostrato il fatto estintivo del credito di cui alle suddette fatture.
Al contrario, manca qualsivoglia corrispondenza rispetto al credito di cui alle ulteriori fatture in atti dei pretesi pagamenti, tramite assegno, di euro 1696,85 del 20.01.2014 e di euro 1757,29 del 31.1.2014.
Essendo stato sempre contestato dalla l'avvenuta estinzione del credito di Parte_1
cui alle fatture tramite i mezzi di pagamento dedotti in giudizio dalla controparte, che non ha mai puntualmente riferito detti vari e diversi pagamenti alle singole fatture azionate e ai relativi importi (ad eccezione di quelle nn. 1812 e 1813), essi non possono automaticamente riguardare i documenti contabili posti a base della originaria domanda creditoria;
manca, altresì, prova adeguata di detto specifico collegamento, stante la pluralità di rapporti commerciali tra le stesse parti. In particolare, non vi è alcuna corrispondenza dei diversi mezzi di pagamento indicati e versati in atti con gli specifici importi relativi alle fatture azionate.
In definitiva, deve riconoscersi dovuta alla con riferimento al credito Parte_1
relativo ai buoni di consegna l'intera somma di euro 5.781,91, già detratto l'acconto di euro 1.150,00 versato dalla debitrice;
deve, altresì, riconoscersi alla con Parte_1
riferimento al credito relativo alle fatture azionate per la complessiva somma di euro
3.799,49 la minor somma di euro 1.016,79, quale importo derivante, oltre che dalla sottrazione dell'acconto di euro 1040,11 già versato dalla debitrice, anche dalla sottrazione della somma di euro 1742,59 di cui all'assegno del 30.06.2013 (relativo alle fatture 1.1812 e 1.1813).
Poiché parte istante ha ammesso di aver ricevuto il pagamento di euro 1.000,00 intervenuto in data 14.01.2014 e di euro 1.506,73 intervenuto in data 27.01.2014, entrambi dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, la società Parte_2
va condannata al pagamento, in favore della controparte, della somma
[...]
residua ancora dovuta di € 4.291,97 (6.798,7 -1000,00-1506,73), oltre interessi moratori al tasso di cui al Dlgs n 231/2002 dal trentesimo giorno a decorrere dalla richiesta di pagamento sino al soddisfo.
LE SPESE DEI GIUDIZI
Stante l'esito finale complessivo del giudizio con la soccombenza della debitrice
[...]
le spese processuali di primo grado, secondo grado, Parte_2
di cassazione e di rinvio vanno poste a carico della convenuta in riassunzione e liquidate come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenuto conto dell'articolazione concreta delle difese espletate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art 392 cpc a seguito dell'ordinanza della Corte di AZ n. 22747/2023 di annullamento con rinvio della sentenza n. 1446/2020 della Corte di Appello di Napoli, così provvede:
1) Condanna la “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t, al pagamento, in favore della in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., della complessiva somma di euro 4.291,97, oltre interessi moratori al tasso di cui al D.lgs n 231/2002 dal trentesimo giorno dalla richiesta di pagamento sino al soddisfo;
2) Condanna la “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 2.552,00 per competenze professionali, del giudizio di appello liquidate in euro 2.419,00 per competenze professionali, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 1.875,00 per competenze professionali e delle spese del giudizio di rinvio liquidate in euro 2.419,00 per competenze professionali, oltre sulle spese di detti giudizi il rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Biagio
Lauri e Carmine Lauri dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli, addì 17.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio