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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1027 R.G. 2020, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n 906/2020, resa dal Tribunale di Foggia, ex art. 281 sexies c.p.c., il 2.7.2020, notificata il 26/07/2020, avente ad oggetto: contratto somministrazione - contestazione consumi addebitati tra
, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Marrese e Gianluca Parte_1
Daniele, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Alessandro Costa
=Appellante principale= (già ed ancor prima Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Francesco Palumbo, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Foggia
=Appellata incidentale=
All'udienza collegiale del 14 luglio 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con sentenza n. 906/2020 del 2.07.2020 il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da -volta a conseguire Parte_1
l'accertamento della non debenza delle richieste di pagamento per consumi elettrici (come specificate nell'atto introduttivo del giudizio) formulate dalla convenuta,
[...] mediante, l'invio ripetuto di fatture riportanti dati relativi ai consumi di volta in CP_1 volta modificati- e su quella riconvenzionale proposta dalla convenuta, volta a
1 conseguire la condanna dell'attrice al pagamento degli importi fatturati e non pagati, ha rigettato la prima ed accolto la seconda, condannando l'attrice al pagamento in favore di di € 5.532,06 oltre alle spese di giudizio. CP_1
Il Tribunale ha rilevato, a fondamento della decisione assunta, che dalla documentazione acquisita agli atti, si evinceva che: una prima fattura, relativa al periodo 14 ottobre 2010-6 dicembre 2012 per l'importo di € 2.363,70,operava un conguaglio sulla base delle letture effettive a far data dal 14 luglio 2010 fino al 31 dicembre 2011, stimando i consumi successivi fino al 6 dicembre 2012; una seconda fattura di cessazione, dell'importo di € 627,77 addebitava i consumi per l'intero periodo contrattuale dal 1 marzo 2010 al 31 marzo 2014, dopo l'ultima lettura risalente al 31 dicembre 2011; con tale fattura si erano addebitati 10.258 kW ore e si erano restituiti 7703 kW ore addebitati in acconto a stima sulle precedenti fatture;
una terza fattura rettificava la precedente fattura di cessazione, con l'addebito definitivo dei consumi corretti ed effettivi per un totale di 26.989 kilowatt ore relativamente al periodo dal 1 marzo 2010 al 31 marzo 2014. A seguito della rettifica, erano stati detratti i precedenti 18.981 kW ore addebitati come consumo fatturato in tutte le precedenti fatture e definitivamente addebitati i consumi corretti ed effettivi per un totale di 26.989 kWh. Tale fattura, ad avviso del Tribunale, indicava la stessa lettura di cessazione indicata dall'attrice al 31 marzo 2014, di 13.780 kWh con la minima differenza rispetto alla lettura indicata dall'attrice, di 13.900 kWh, verosimilmente riconducibile alla circostanza che la lettura attorea era di 29 giorni successiva;
la terza fattura secondo il tribunale si limitava a richiedere a conguaglio i consumi non fatturati calcolando l'intero consumo effettuato dall'attrice durante la vigenza del contratto (26.989 kWh) e detraendo quello fatturato fino a quel momento (18.981 kW ore) con la differenza fatturata di 8008 kWh.
Con atto di citazione notificato il 22.9.2020, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma con l'integrale accoglimento della domanda di accertamento negativo originariamente proposta ovvero mediante rideterminazione, a mezzo CTU, dell'esatto debito riveniente dai consumi effettivamente effettuati nel corso del rapporto di fornitura oggetto di causa.
A fondamento del gravame, con un primo motivo, ha sostenuto la illegittimità della sentenza per travisamento dei fatti, incoerenza e contraddittorietà dell'iter motivazionale;
difetto di istruttoria. Ha premesso, l'appellante che il rapporto contrattuale si era protratto dal marzo 2010 al marzo 2014 e che erano state recapitate all'utente 28 fatture, con il pagamento di 24 di esse per il complessivo importo di € 2.035,35; che l'ente somministrante aveva formulato richieste di pagamento per complessivi € 8.107,41; che la prima delle fatture non pagate con scadenza gennaio 2010, precedente alla stessa costituzione del rapporto, non aveva formato oggetto di ulteriori richieste;
che alla cessazione del rapporto era stata inviata una fattura di cessazione riportante un credito della società pari a zero con attestazione che i pagamenti precedenti erano regolari, che le tre fatture poste a base della sentenza di primo grado per il complessivo importo di € 5.532,06 2 erano la numero 1224032776 dell'importo di € 2.363,70; la fattura numero 142353877 dell'importo di € 627,77; la fattura numero 1607027491 dell'importo di € 2.540,59. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che con l'ultima fattura l' avesse CP_1 effettuato una ricognizione conclusiva del consumo realmente effettuato sottraendo quello già precedentemente fatturato e concludendo per un importo dovuto di ulteriori 8008 kWh. In base alle precedenti fatture di € 2.363,70 e di € 627,77 non saldate, il Tribunale era arrivato alla conclusione che le tre fatture e i relativi importi si dovessero sommare con il riconoscimento di un credito dell'ente somministrante, complessivo di
€ 5.532,06. La , tuttavia, aveva pagato nel corso del rapporto 25 fatture per il complessivo Parte_1 importo di € 2.035,35, che coprivano il consumo del periodo aprile 2010/febbraio 2014 e quindi l'intero arco temporale del rapporto che si era svolto fra il marzo 2010 e il marzo 2014. Le due fatture che avevano preceduto la richiesta di € 2.540,59 avevano ad oggetto rispettivamente l'importo di € 2.363,70 relativo al periodo compreso fra il 1° marzo 2010 e il 6 dicembre 2012 e l'importo di € 627,77 relativo al periodo dal 1° gennaio 2012 al 10 giugno 2014, data nella quale il rapporto era già concluso. Secondo l'appellante, la compagnia somministrante in tali due fatture aveva duplicato le proprie pretese quantomeno con riferimento all'annualità 2012, fatturata in entrambe le bollette, mentre ad avviso del Giudicante, la fattura in questione avrebbe effettuato un conguaglio sulla base delle letture effettive a far data dal 14 luglio 2010 fino al 31 dicembre 2011 nonché una ulteriore stima dei 12 mesi successivi. Ha invece osservato, l'appellante, che tale fattura riportava a giustificazione degli importi richiesti i consumi alla data del 6 dicembre 2012 distinti per fasce: quello stimato di 4089 kWh (fascia uno); il consumo stimato di 6657 kWh (fascia due) e quello stimato di 11.496 kW ore (fascia tre). La seconda fattura, dell'importo di € 627,77, che avrebbe dovuto sostituire la fattura di cessazione, riportava i consumi di 6415 kW ore (fascia uno), di 8824 kWh (fascia due) e di 13.940 kWh (fascia tre). Con l'emissione della terza fattura, l'ente somministrante aveva posto nel nulla la fattura di cessazione precedente, di € 627,77 e rilevato i consumi di 383 kWh (fascia uno), 3024 kW ore (fascia due) e di 13.780 kWh (fascia tre). A parere del Tribunale, la terza ed ultima fattura dell'importo di € 2.540,59 costituiva la lettura finale rilevata dal terzo, gestore della rete, dei consumi effettuati dall'utente e correttamente avrebbe restituito e quindi non computato nell'importo richiesto, tutto quanto precedentemente fatturato. Così opinando, il Tribunale aveva commesso l'errore di aggiungere alla fatturazione intervenuta con le prime due fatture quella portata dalla terza senza considerare che le prime due richieste di pagamento contemplavano consumi che nella terza fattura erano stati nuovamente rideterminati e quindi conteggiati e che non si potevano aggiungere a quelli ma dovevano sostituirli perché relativi agli stessi periodi. Invero, secondo l'appellante, la fatturazione che aveva preceduto l'ultima fattura dell'importo di € 2.540,59 si doveva ritenere sostitutiva delle due fatture precedenti poiché nel caso contrario la somma tra i vari importi e consumi comportava reiterati addebiti relativi
3 agli stessi periodi di fatturazione e consumo considerato altresì che le letture riportate in quella fattura erano incongruenti rispetto a quelle indicate nei primi due documenti. Contr Le letture indicate nelle fatture poste a fondamento delle pretese dell rano quindi inaffidabili come risultava dal confronto fra i consumi rilevati in relazione alle diverse fasce di costo. Infatti, per quel che riguarda la prima fascia l'ente somministrante aveva rilevato il consumo di 4089 kWh, portato a 6415 kW ore con la fattura di cessazione del luglio 2014 e poi a 383 kWh nell'ultimo dei documenti contabili;
per quel che riguarda la seconda fascia, dal consumo di 6657 kWh riportato nella prima fattura si era passati a quello di 8824 kWh nella seconda e a 3024 kWh nella terza;
per quel che riguarda la terza fascia, la prima fattura portava il consumo di 11.496 kWh, la seconda di 13.940 kWh e la terza di 13.780 kWh. Sicché, avrebbe dovuto prendersi in considerazione solo l'ultima delle fatture inviate con l'annullamento delle due precedenti. La veridicità di quanto attestato dalle fatture contestate avrebbe potuto rilevarsi dai Contr tabulati forniti su richiesta dell alla società gestrice della rete, Enel distribuzione s.p.a.. L'unico documento riconducibile al gestore della rete era costituito da una schermata da cui non era rilevabile alcun consumo riconducibile alla SI . Parte_1
Una ulteriore schermata estratta dallo stesso portale evidenziava una richiesta di invio Contr da parte dell del prospetto riepilogativo dei consumi in formato PDF e su carta intestata per il periodo di somministrazione 1 agosto 2010-31 marzo 2014 alla quale era stato fornito il riscontro costituito dall'allegato della tabella delle letture richieste con la precisazione dell'ente gestore, che in seguito al rilievo della lettura reale effettuata in fase di rimozione del misuratore di consumo in data 29 aprile 2014, aveva portato alla rettifica delle letture/fatture. Si tratta di documentazione che non dava conto delle effettive letture realizzate dalla società terza e quindi non poteva essere posta a fondamento della pretesa dell'ente somministrante, il quale aveva esibito un tabulato riepilogativo non riconducibile al gestore della rete e recante il riferimento per ognuno dei periodi considerati, alla lettura stimata. La stessa richiesta formulata Contr dall di esibizione delle letture relative all'utenza dell'attrice dimostrava che nessuna documentazione di provenienza dell'Enel quale gestore della rete, sia stata acquisita. L'appellante ha inoltre contestato l'affermazione del Tribunale, relativa al mancato disconoscimento di cui all'articolo 2712 cod.civ., di cui non si comprendeva il significato, posto che non era stata prodotta alcuna documentazione di originali. Al riguardo, il Tribunale aveva affermato che era onere dell'attrice contestare le letture Contr indicate nelle fatture ma anche quelle prodotte dall ll'atto della costituzione.
Col secondo motivo di gravame, sostiene illogicità della sentenza Parte_1 sotto il profilo della mancata comprensione e inadeguata valorizzazione della normativa di riferimento;
violazione delle prescrizioni in tema di tempi e modalità della fatturazione. Il motivo si riferisce all'affermazione del Tribunale secondo la quale la fattura dell'importo di € 2.363,70 operava il conguaglio di 17 mesi e la stima di altri 12, per il
4 totale di 29 mesi cosicché moltiplicando l'importo della fattura bimestrale successiva di € 173,10 regolarmente pagata, per i 29 mesi del periodo preso in considerazione e dividendo l'importo per due, si otteneva la somma di € 2.509,95 superiore a quella richiesta, di € 2.363,70. Non si comprendeva perché il tribunale non avesse parametrato il proprio calcolo ad altre fatture successive di importo inferiore e comunque le letture recate dalla fattura di € 2.363,70 erano smentite della fattura di cessazione dell'importo di 2.540,59 euro e quindi erano inaffidabili. Peraltro, l'autorità per l'energia ed il gas (delibera numero 463/2016) prescriveva che la fatturazione non poteva essere superiore al bimestre e che le compagnie erano tenute in caso di fatturazione di importo alto in modo anormale, a consentire ai consumatori periodi di rientro rateizzati secondo periodicità almeno bimestrale. Contrariamente a tale normativa, l'ente somministrante aveva emesso la fattura di conguaglio nella quale aveva conteggiato 29 mesi di consumo, 12 dei quali oggetto di valutazione di stima e non relativi a letture effettive, peraltro totalmente erronee. Il comportamento di tra l'altro, era stato sanzionato dall'autorità per CP_1
l'energia elettrica ed il gas per la condotta tenuta nei confronti dell'utenza.
Si è ritualmente costituita in giudizio la società (succeduta Controparte_2
a che, oltre a sostenere l'infondatezza del primo motivo di appello, ha CP_1 eccepito l'inammissibilità del secondo motivo, con il quale la difesa della Parte_1 sembra avere sostenuto l'inadempimento dell'appellata alla normativa di riferimento, in particolare la mancata rateizzazione dei conguagli non prospettata in primo grado. Si è altresì opposta alla richiesta di consulenza tecnica avanzata dall'appellante ed ha chiesto l'ordine di esibizione nei confronti dell'ente gestore, Enel distribuzione, di tutte le letture inerenti all'utenza della dal 1° marzo 2010 al 31 marzo 2014, a Parte_1 riprova della coincidenza delle letture con i tabulati già prodotti. A sua volta ha proposto appello incidentale con il quale ha censurato la sentenza in punto di liquidazione delle spese, chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento dei compensi legali relativi al primo grado di giudizio nonché alla fase di negoziazione nella misura indicata, secondo i parametri medi o minimi o nella misura accertanda, comunque superiore a quella indicata in sentenza, nonché degli accessori e, infine, delle spese borsuali sostenute dall'appellata nel giudizio di primo grado, nella misura di € 237,00.
Riservata una prima volta la causa in decisione, con ordinanza riservata del 20/07/2022, questa Corte ha ritenuto necessario accertare tramite consulenza tecnica di ufficio, per il tramite della dott. , sulla base delle fatture prodotte Persona_1 Contr dalle parti, il numero di kilowatt ore fatturato dalla società se nelle fatture vi fosse stata duplicazione di kilowatt ore e per quale eventuale importo nonché l'importo complessivamente dovuto dall'utente e l'eventuale credito della Parte_1 società somministrante, corrispondente al numero di kilowatt ore fatturato al netto di eventuali duplicazioni e dei pagamenti eseguiti dall'utente.
5 All'esito del disposto accertamento peritale, la causa, all'udienza del 14 luglio 2023, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, è stata nuovamente riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Il primo motivo di gravame, ad avviso della Corte, è fondato e meritevole di accoglimento.
Sono incontestati tra le parti: la durata del rapporto di fornitura oggetto di causa (dall'1.03.2010 al 14.03.2014); la tipologia dell'utenza (domestica); la potenza impegnata (Kw 3). Risulta, inoltre, dalla documentazione in atti, così come peraltro accertato dal CTU, che nel corso del rapporto sono state emesse dalla società appellata in totale 15 fatture. Segnatamente, quattro fatture sono state emesse nel corso del 2010: la prima, in data
15/03/2010, per un importo addebitato di € 20,06 (di cui € 15,48 per deposito cauzionale) sulla base di un consumo stimato alla data del 15.03.2010 di Kw 41. La fattura non riporta la rilevazione dei consumi iniziali riportati sul contatore;
la seconda, in data 16.05.2010, con un addebito di €. 17,02 sulla base di un consumo effettivo (calcolato dalla data di inizio della fornitura) di Kw 71. La fattura riporta in dettaglio anche la lettura dei consumi registrati dal contatore alla data del 16.05.2010, così ripartiti: fascia 1 Kw 41, fascia 2 Kw 2770; fascia 3 Kw 7516; la terza e la quarta fattura, rispettivamente datate 14/07/2010 e 13/10/2010 addebitano consumi stimati (non effettivi) per un importo di € 32,51 ed € 65,19. Segue un periodo di circa 17 mesi nel corso del quale non viene emessa alcuna fattura. La quinta fattura, infatti, viene emessa il 06/12/2012 con un addebito di € 2.363,70, calcolati sui consumi conguagliati alla data del 31.12.2011 (come rilevati dal distributore, così ripartiti: Fascia 1 Kw 2960; fascia 2 Kw 5561; fascia 3 Kw 10.400) e sui consumi stimati sino al 6.12.2012 per complessivi Kw 11407. A seguito delle contestazioni dell'utente, la società fornitrice emette nota di credito ai soli fini fiscali. Segue per il periodo successivo, l'emissione di ulteriori sette fatture, rispettivamente datate 30/01/2013, 14/03/2013, 09/05/2013, 18/07/2013, 19/09/2013, 07/11/2013,
16/01/2014, con addebiti di consumi stimati per € 173,10, € 133,89, € 176,65, € 222,81,
€ 199,93, € 152,82 ed € 11,50. In data 13.03.2014 viene emessa la tredicesima fattura n. 1414221107 relativa al periodo 17.01.2014/13.03.2014 (data di cessazione del servizio) senza nessun addebito ma con la precisazione che i consumi sarebbero stati addebitati con una successiva bolletta di prossima emissione. In data 10/06/2014 viene emessa la quattordicesima fattura n. 1423538772 riportante la lettura di cessazione alla data del 31.03.2013 con un addebito a conguaglio di € 627,77. I consumi rilevati alla suddetta data sono così ripartiti: Fascia 1 Kw 6415; fascia 2 Kw 8864; fascia 3 Kw 13.840. Anche la suddetta fattura viene contestata dall'utente e non pagata. In data 26/01/2016 viene emessa dalla fornitrice una nuova fattura di conguaglio (la quindicesima) n. 1607027491, con la quale si rideterminano i consumi complessivi per l'intera durata del rapporto in Kw 26.989. La fattura riporta come dati del calcolo 6 la lettura del contatore alla data di cessazione della fornitura, coincidenti con quelli riportati nella precedente fattura del 10.06.2014 e quelli risalente alla data di inizio della fornitura e rileva una ulteriore differenza dare da parte dell'utente di € 2.540,75, oltre gli importi pregressi di cui alle fatture del 06/12/2012 e 10/06/2014.
L'odierna appellante, non ritenendo dovuti gli importi richiesti con l'ultima fattura, come pure quelli di cui alle due precedenti del 06/12/2012 e 10/06/2014 ha introdotto il giudizio deducendone la non debenza in relazione alle modeste dimensione dell'appartamento oggetto della fornitura, in cui viveva da sola. Gli importi in questione facevano riferimento a consumi mai effettuati, riportavano dati incoerenti e la loro correttezza non era mai stata accertata con le opportune verifiche strumentali più volte richieste.
Il Giudice di prime cure, sul presupposto che l'attrice si fosse limitata a contestare soltanto la correttezza degli importi richiesti dalla società fornitrice in quanto oggetto di duplicazione rispetto a quelli già in precedenza fatturati e pagati, non anche la lettura finale del contatore, ha rigettato la domanda dalla stessa proposta ed accolto quella riconvenzionale dell escludendo la sussistenza delle lamentate duplicazioni. CP_1
Con l'atto di appello, la sig.ra ha ribadito che le doglianze formulate Parte_1 inerivano sia alla correttezza ed affidabilità dei dati riportati nella fattura del 2016 rispetto a quelli di cui alle altre due fatture contestate, sia alla mancanza di prova -che l'appellata avrebbe dovuto fornire mediante la produzione dei delle letture rilevate dal distributore- che i consumi addebitati nelle dette fatture fossero stati realmente effettuati dall'utente.
Questa Corte, al fine di accertare se effettivamente vi fosse stata duplicazione di addebiti ha disposto CTU contabile al fine di accertare, sulla base delle fatture prodotte dalle parti: Cont
“a. il numero di kilowatt ore fatturato dalla società b. se nelle fatture vi sia stata duplicazione di kilowatt ore e per quale eventuale importo;
c. nonché l'importo complessivamente dovuto dall'utente e Parte_1
l'eventuale credito della società somministrante, che deve corrispondere al numero di kilowatt ore fatturato al netto di eventuali duplicazioni e dei pagamenti eseguiti dall'utente”.
Il nominato ausiliare con relazione depositata il 3.04.2023 ha così risposto ai quesiti: il Contr numero totale di kilowatt ore fatturato dalla società risulta essere stato pari a complessivi kWh 26.989”; non risultano esserci state duplicazioni di addebiti per uno stesso periodo;
l'importo complessivamente dovuto dall'utente e richiesto dalla società amministrante viene determinato in € 5.532,06.
Va tuttavia osservato che il CTU è pervenuto alle suddette conclusioni sulla base dei soli consumi annotati nelle fatture emesse dalla società fornitrice e sebbene avesse rilevato, con riferimento alle stesse, le seguenti diverse incongruenze (cfr. relazione pagg. 16/18).
7 Innanzitutto, la prima fattura individua un consumo stimato pari a 41 kWh senza, però, indicazione della esatta lettura iniziale. Il riferimento alla data del 01/03/2010 compare, però, sia nella fattura n. 5 (quella emessa il 06/12/2012 di € 2.363,70) nella quale viene indicato il valore generico, non attribuito ad alcuna fascia, di 7.448 come “ultima lettura rilevata” al 01/03/2010, che nella fattura n. 15 (quella 26/01/2016 € 2.540,59) nella quale vengono indicati, come “segnanti”, 7.448 kWh attribuiti all' “ultima lettura rilevata in prec. bollette” al 01/03/2010. Dalla fattura n. 2 (quella del 16.05.2010) la lettura viene suddivisa in n. 3 fasce (F1, F2 e F3). In essa viene rilevata la “lettura effettiva da distributore” pari a 7.496 al 15/3/2010 e la “lettura stimata da distributore” per le diverse fasce, ma al 31/3/2010, pari rispettivamente a 0 (F1), 2.750 (F2) e 7.496 (F3). Richiamati e riportati i dati riportati nella prime 14 bollette, l'ausiliare ha poi rilevato che la quattordicesima evidenziava come “lettura di cessazione” alla data del 31/03/2014 valori (Fascia 1 Kw 6.415; fascia 2 Kw 8.824; fascia 3, Kw 13.94) oggetto, però, di correzione o di integrazione nella fattura n. 15 che riportava invece i seguenti consumi: fascia 1 Kw 383; fascia 2 Kw 3.024; fascia 3 Kw 13.780. Nella fattura n. 15, relativamente all'intero periodo di utenza 01/03/2010-31/03/2014 era stato rilevato un consumo totale pari a 26.989 kWh: il consumo fatturato fino alla precedente bolletta, comunque emessa in un periodo successivo alla cessazione (10/06/2014 rispetto al 31/03/2014), era stato, invece, determinato in bolletta per 18.981 kWh. Sempre il CTU, dopo aver rilevato che i consumi addebitati nelle fatture corrispondevano ai consumi ivi riportati e che non vi erano state duplicazioni, ha ritenuto di dover precisare quanto segue (cfr. relazione pag. 22/26): “Non è possibile, però, ad onore della verità poter sostenere che gli addebiti siano corretti. Si ritiene, infatti, che per alcuni dei dati esposti nelle bollette sono indispensabili dei chiarimenti tecnici da parte dei responsabili della fatturazione. La prima perplessità scaturisce dalla attribuzione nella fattura di conguaglio del 26 gennaio 2016, identificata al n. 15, di consumi per i trimestri dell'anno 2011 di gran lunga diversi da quelli rilevati nella fattura del 6 dicembre 2012 per letture “rilevate da distributore” e non “da stima eni”. .. I valori rilevati per oltre 6.000 kWh sembrano improbabili e non coerenti con i consumi rilevati in altri periodi, soprattutto se riferibili ad una utenza domestica.Sarebbe utile, pertanto, una giustificazione alla differenza di consumi fatturata a conguaglio per il periodo in considerazione. … Ma la perplessità sulla attendibilità dei valori riscontrati tenderebbe ad aumentare allorquando si confrontano i dati dei kWh addebitati per il periodo relativo a quasi tutto l'anno 2012, per il quale la fattura di conguaglio riduce i kWh addebitati per lo stesso periodo nelle precedenti fatture riscontrando delle stime (inspiegabilmente diverse nel tempo anche se riferite allo stesso periodo) che si sono rivelate errate. … Se in quest'ultimo caso la fattura a conguaglio derivante da lettura definitiva potrebbe annullare le precedenti, forse entrambe oggetto di sola stima provvisoria, nel primo caso si dovrebbe giustificare la mancata validità della cd. “lettura da distributore” e determinare le cause della enormità dei valori riscontrati. .. Si entra, però, così facendo in ambiti nei 8 quali il sottoscritto, dottore commercialista, ha competenze limitate alle analisi dei dati delle fatture, così come richiesto nei quesiti, e non delle letture, rilevando, pertanto, eventualmente, la necessità di interpellare un consulente tecnico tecnologico esperto e certificatore di letture dei contatori elettrici. .. Il sottoscritto si è impegnato a interpretare nel migliore dei modi l'evoluzione dei consumi confrontando sia i kWh oggetto di addebito, che le letture riscontrate nelle fatture. Anche in questa analisi, però, sono sorte delle perplessità. … Nella tabella Consumi esposta nella seconda pagina della bolletta n. 1607027491 del 26.01.2016, quella del conguaglio definitivo, vengono riportati i seguenti dati: - lettura risalente al 1/3/2010 attribuita alla Fascia F1 kWh 7.448 .. Tale valore al 1/3/2010 veniva indicato per la prima volta solo nella bolletta 1224032776 del 6/12/2011, come “ultima lettura rilevata”, ma senza alcun riferimento di attribuzione alla Fascia F1, F2 o F3. Le prime “letture rilevate da distributore” autonome per Fascia venivano individuate, nella 25 stessa fattura, al
15/03/2010 rispettivamente per 0 (F1), 2.750 (F2) e 7.496 (F3). Quest'ultimo valore di 7.496 veniva ripetuto, però, anche come “lettura rilevata da distributore” per la Fascia F1 alla stessa data del 15/03/2010. - lettura risalente al 15/3/2010 attribuita alla Fascia F1 kWh 7.496 Questo valore non può che rappresentare l'eventuale sviluppo del dato di lettura attribuita alla stessa Fascia 1 del valore di 7.448 rilevato alla data del 01/3/2010: è anche vero, però, che nella medesima bolletta per la stessa Fascia 1 rileva il valore di 0 alla data del 15/3/2010, poi sviluppatosi in 26 al
16/5/2010 (bolletta n. 20100511 del 16/5/10). .. Il valore di oltre 7.448 e/o 7.496 attribuito alla Fascia F1 alle date del 1.3.2010 e 15.3.2010 non viene rilevato nelle prime bollette e non viene rilevato nelle bollette successive a quella del 6.12.2011, per ricomparire solo nella bolletta del 2016. Nella pec inviata in data 7 febbraio 2023 (all. n. 6) il sottoscritto ha chiesto alla parte convenuta se sia presente un documento che possa attestare con precisione e definitivamente le letture rilevate”. Tale richiesta di chiarimenti non ha avuto però sostanziale riscontro, avendo il CTU evidenziato che i documenti presenti nel fascicolo relativo alle letture rilasciato dal Distributore E-distribuzione non recavano nessun timbro e nessuna sottoscrizione.
Ebbene, sulla base delle risultanze documentali in atti e di quanto esposto dall'ausiliare nella sua relazione scritta, è opinione della Corte che, contrariamente a quanto opinato dal Giudice di prime cure, gli importi oggetto di causa, come richiesti dall CP_1 non siano dovuti.
È opportuno rammentare, al riguardo, l'oramai consolidata giurisprudenza, secondo cui nei contratti di somministrazione delle forniture elettriche e di gas è onere del somministrante (società che fornisce il bene) e non del distributore (società che fornisce il bene per la fornitura agli utenti), in ossequio ai criteri sul riparto dell'onere della prova desumibili dagli artt. 1218 e 2967 c.c., dare la prova del quantum del prodotto erogato e della corretta quantificazione del corrispettivo richiesto. La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, dunque, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che
9 l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr., tra le tante, Cass. 9/01/2020, n. 397; Cass. 19/07/2018, n. 19154 e, tra le ultime, Cass. 05/06/2025, n. 15061).
Nella fattispecie in esame, a fronte della contestazione dell'originaria attrice riguardo ai consumi addebitati nelle fatture contestate, in quanto non corrispondenti alla tipologia dell'utenza oggetto della fornitura (piccolo appartamento abitato da un solo utente) e dei consumi medi fatturati durante il primo anno di vigenza del rapporto, la società fornitrice avrebbe dovuto provare che i consumi riportati in fattura corrispondevano a quelli effettivi, come registrati dal contatore. A tal fine, oltre a dimostrarne il corretto funzionamento, avrebbe dovuto altresì provare che i predetti consumi, come riportati nelle suddette fatture, erano stati regolarmente rilevati e comunicati dall'Azienda di distribuzione.
Tale prova non è stata assolta, non solo, ma emergono dagli atti ulteriori elementi di valutazione che portano ad escludere la correttezza del conteggio finale operato dall'appellata nell'ultima fattura del 2016. Trattasi delle incongruenze riscontrate dal CTU, come innanzi trascritte, che la Corte condivide pienamente, in quanto le stesse non consentono l'accertamento dei consumi effettivi dell'originaria attrice e quindi l'effettiva debenza delle somme alla stessa richieste.
Dirimente è, in proposito, la mancata documentazione della lettura del contatore al momento dell'attivazione della fornitura. Tale mancanza, rende di fatto arbitrari e indimostrabili i consumi addebitati in fattura non essendo dato sapere se gli stessi corrispondano a quelli effettivi successivi all'attivazione del servizio ovvero rinvengano da misurazioni precedenti, già rilevate dal contatore.
Alla stregua delle esposte considerazione ed in riforma dell'impugnata pronuncia, la domanda di accertamento negativo proposta da deve essere accolta Parte_1 mentre va rigettata quella riconvenzionale della società somministrante.
L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale comporta l'assorbimento del secondo motivo del medesimo appello principale ed il rigetto di quello incidentale proposto dall'appellata, comportando la riforma della sentenza di prime cure nei termini anzidetti la caducazione della regolamentazione delle spese di giudizio ivi disposta, con conseguente necessità di rideterminarle ex novo.
Tale nuova regolamentazione, atteso l'accoglimento dell'appello principale va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della 10 controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., tra le tante, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
Sicché, considerato l'esito del gravame e complessivo della causa, favorevole all'appellante principale, le spese di entrambi i gradi del giudizio, in ossequio al principio della soccombenza, devono far carico sull'appellata ed appellante incidentale, nella misura liquidata in dispositivo a mente del D.M. 55/2014 e s.m.. A carico della stessa parte vanno definitivamente poste le spese per la espletata CTU, nella misura già precedentemente liquidata. Va inoltre dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellata ed appellante incidentale, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in via principale, e da (già
[...] Controparte_1 [...] ed ancor prima in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 CP_1 tempore, in via incidentale, avverso la sentenza n 906/2020, resa dal Tribunale di Foggia, ex art. 281 sexies c.p.c., il 2.7.2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-accoglie l'appello principale e, per l'effetto, accerta e dichiara che Parte_1 non è tenuta al pagamento dell'importo di cui alle fatture oggetto di causa come
[...] riportate in motivazione;
2)-rigetta l'appello incidentale;
3)-condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per compensi, in € 3.000,00 per ciascun grado, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta, ed al rimborso dei contributi unificati e marca iscrizione (€ 27,00) versati per ciascun grado.
4)-pone definitivamente a carico di le spese della Controparte_1
CTU espletata nel presente grado di giudizio, nella misura già in precedenza liquidata;
5)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Controparte_1
D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
11 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 16 settembre 2025
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
12
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1027 R.G. 2020, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n 906/2020, resa dal Tribunale di Foggia, ex art. 281 sexies c.p.c., il 2.7.2020, notificata il 26/07/2020, avente ad oggetto: contratto somministrazione - contestazione consumi addebitati tra
, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Marrese e Gianluca Parte_1
Daniele, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Alessandro Costa
=Appellante principale= (già ed ancor prima Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Francesco Palumbo, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Foggia
=Appellata incidentale=
All'udienza collegiale del 14 luglio 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con sentenza n. 906/2020 del 2.07.2020 il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da -volta a conseguire Parte_1
l'accertamento della non debenza delle richieste di pagamento per consumi elettrici (come specificate nell'atto introduttivo del giudizio) formulate dalla convenuta,
[...] mediante, l'invio ripetuto di fatture riportanti dati relativi ai consumi di volta in CP_1 volta modificati- e su quella riconvenzionale proposta dalla convenuta, volta a
1 conseguire la condanna dell'attrice al pagamento degli importi fatturati e non pagati, ha rigettato la prima ed accolto la seconda, condannando l'attrice al pagamento in favore di di € 5.532,06 oltre alle spese di giudizio. CP_1
Il Tribunale ha rilevato, a fondamento della decisione assunta, che dalla documentazione acquisita agli atti, si evinceva che: una prima fattura, relativa al periodo 14 ottobre 2010-6 dicembre 2012 per l'importo di € 2.363,70,operava un conguaglio sulla base delle letture effettive a far data dal 14 luglio 2010 fino al 31 dicembre 2011, stimando i consumi successivi fino al 6 dicembre 2012; una seconda fattura di cessazione, dell'importo di € 627,77 addebitava i consumi per l'intero periodo contrattuale dal 1 marzo 2010 al 31 marzo 2014, dopo l'ultima lettura risalente al 31 dicembre 2011; con tale fattura si erano addebitati 10.258 kW ore e si erano restituiti 7703 kW ore addebitati in acconto a stima sulle precedenti fatture;
una terza fattura rettificava la precedente fattura di cessazione, con l'addebito definitivo dei consumi corretti ed effettivi per un totale di 26.989 kilowatt ore relativamente al periodo dal 1 marzo 2010 al 31 marzo 2014. A seguito della rettifica, erano stati detratti i precedenti 18.981 kW ore addebitati come consumo fatturato in tutte le precedenti fatture e definitivamente addebitati i consumi corretti ed effettivi per un totale di 26.989 kWh. Tale fattura, ad avviso del Tribunale, indicava la stessa lettura di cessazione indicata dall'attrice al 31 marzo 2014, di 13.780 kWh con la minima differenza rispetto alla lettura indicata dall'attrice, di 13.900 kWh, verosimilmente riconducibile alla circostanza che la lettura attorea era di 29 giorni successiva;
la terza fattura secondo il tribunale si limitava a richiedere a conguaglio i consumi non fatturati calcolando l'intero consumo effettuato dall'attrice durante la vigenza del contratto (26.989 kWh) e detraendo quello fatturato fino a quel momento (18.981 kW ore) con la differenza fatturata di 8008 kWh.
Con atto di citazione notificato il 22.9.2020, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma con l'integrale accoglimento della domanda di accertamento negativo originariamente proposta ovvero mediante rideterminazione, a mezzo CTU, dell'esatto debito riveniente dai consumi effettivamente effettuati nel corso del rapporto di fornitura oggetto di causa.
A fondamento del gravame, con un primo motivo, ha sostenuto la illegittimità della sentenza per travisamento dei fatti, incoerenza e contraddittorietà dell'iter motivazionale;
difetto di istruttoria. Ha premesso, l'appellante che il rapporto contrattuale si era protratto dal marzo 2010 al marzo 2014 e che erano state recapitate all'utente 28 fatture, con il pagamento di 24 di esse per il complessivo importo di € 2.035,35; che l'ente somministrante aveva formulato richieste di pagamento per complessivi € 8.107,41; che la prima delle fatture non pagate con scadenza gennaio 2010, precedente alla stessa costituzione del rapporto, non aveva formato oggetto di ulteriori richieste;
che alla cessazione del rapporto era stata inviata una fattura di cessazione riportante un credito della società pari a zero con attestazione che i pagamenti precedenti erano regolari, che le tre fatture poste a base della sentenza di primo grado per il complessivo importo di € 5.532,06 2 erano la numero 1224032776 dell'importo di € 2.363,70; la fattura numero 142353877 dell'importo di € 627,77; la fattura numero 1607027491 dell'importo di € 2.540,59. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che con l'ultima fattura l' avesse CP_1 effettuato una ricognizione conclusiva del consumo realmente effettuato sottraendo quello già precedentemente fatturato e concludendo per un importo dovuto di ulteriori 8008 kWh. In base alle precedenti fatture di € 2.363,70 e di € 627,77 non saldate, il Tribunale era arrivato alla conclusione che le tre fatture e i relativi importi si dovessero sommare con il riconoscimento di un credito dell'ente somministrante, complessivo di
€ 5.532,06. La , tuttavia, aveva pagato nel corso del rapporto 25 fatture per il complessivo Parte_1 importo di € 2.035,35, che coprivano il consumo del periodo aprile 2010/febbraio 2014 e quindi l'intero arco temporale del rapporto che si era svolto fra il marzo 2010 e il marzo 2014. Le due fatture che avevano preceduto la richiesta di € 2.540,59 avevano ad oggetto rispettivamente l'importo di € 2.363,70 relativo al periodo compreso fra il 1° marzo 2010 e il 6 dicembre 2012 e l'importo di € 627,77 relativo al periodo dal 1° gennaio 2012 al 10 giugno 2014, data nella quale il rapporto era già concluso. Secondo l'appellante, la compagnia somministrante in tali due fatture aveva duplicato le proprie pretese quantomeno con riferimento all'annualità 2012, fatturata in entrambe le bollette, mentre ad avviso del Giudicante, la fattura in questione avrebbe effettuato un conguaglio sulla base delle letture effettive a far data dal 14 luglio 2010 fino al 31 dicembre 2011 nonché una ulteriore stima dei 12 mesi successivi. Ha invece osservato, l'appellante, che tale fattura riportava a giustificazione degli importi richiesti i consumi alla data del 6 dicembre 2012 distinti per fasce: quello stimato di 4089 kWh (fascia uno); il consumo stimato di 6657 kWh (fascia due) e quello stimato di 11.496 kW ore (fascia tre). La seconda fattura, dell'importo di € 627,77, che avrebbe dovuto sostituire la fattura di cessazione, riportava i consumi di 6415 kW ore (fascia uno), di 8824 kWh (fascia due) e di 13.940 kWh (fascia tre). Con l'emissione della terza fattura, l'ente somministrante aveva posto nel nulla la fattura di cessazione precedente, di € 627,77 e rilevato i consumi di 383 kWh (fascia uno), 3024 kW ore (fascia due) e di 13.780 kWh (fascia tre). A parere del Tribunale, la terza ed ultima fattura dell'importo di € 2.540,59 costituiva la lettura finale rilevata dal terzo, gestore della rete, dei consumi effettuati dall'utente e correttamente avrebbe restituito e quindi non computato nell'importo richiesto, tutto quanto precedentemente fatturato. Così opinando, il Tribunale aveva commesso l'errore di aggiungere alla fatturazione intervenuta con le prime due fatture quella portata dalla terza senza considerare che le prime due richieste di pagamento contemplavano consumi che nella terza fattura erano stati nuovamente rideterminati e quindi conteggiati e che non si potevano aggiungere a quelli ma dovevano sostituirli perché relativi agli stessi periodi. Invero, secondo l'appellante, la fatturazione che aveva preceduto l'ultima fattura dell'importo di € 2.540,59 si doveva ritenere sostitutiva delle due fatture precedenti poiché nel caso contrario la somma tra i vari importi e consumi comportava reiterati addebiti relativi
3 agli stessi periodi di fatturazione e consumo considerato altresì che le letture riportate in quella fattura erano incongruenti rispetto a quelle indicate nei primi due documenti. Contr Le letture indicate nelle fatture poste a fondamento delle pretese dell rano quindi inaffidabili come risultava dal confronto fra i consumi rilevati in relazione alle diverse fasce di costo. Infatti, per quel che riguarda la prima fascia l'ente somministrante aveva rilevato il consumo di 4089 kWh, portato a 6415 kW ore con la fattura di cessazione del luglio 2014 e poi a 383 kWh nell'ultimo dei documenti contabili;
per quel che riguarda la seconda fascia, dal consumo di 6657 kWh riportato nella prima fattura si era passati a quello di 8824 kWh nella seconda e a 3024 kWh nella terza;
per quel che riguarda la terza fascia, la prima fattura portava il consumo di 11.496 kWh, la seconda di 13.940 kWh e la terza di 13.780 kWh. Sicché, avrebbe dovuto prendersi in considerazione solo l'ultima delle fatture inviate con l'annullamento delle due precedenti. La veridicità di quanto attestato dalle fatture contestate avrebbe potuto rilevarsi dai Contr tabulati forniti su richiesta dell alla società gestrice della rete, Enel distribuzione s.p.a.. L'unico documento riconducibile al gestore della rete era costituito da una schermata da cui non era rilevabile alcun consumo riconducibile alla SI . Parte_1
Una ulteriore schermata estratta dallo stesso portale evidenziava una richiesta di invio Contr da parte dell del prospetto riepilogativo dei consumi in formato PDF e su carta intestata per il periodo di somministrazione 1 agosto 2010-31 marzo 2014 alla quale era stato fornito il riscontro costituito dall'allegato della tabella delle letture richieste con la precisazione dell'ente gestore, che in seguito al rilievo della lettura reale effettuata in fase di rimozione del misuratore di consumo in data 29 aprile 2014, aveva portato alla rettifica delle letture/fatture. Si tratta di documentazione che non dava conto delle effettive letture realizzate dalla società terza e quindi non poteva essere posta a fondamento della pretesa dell'ente somministrante, il quale aveva esibito un tabulato riepilogativo non riconducibile al gestore della rete e recante il riferimento per ognuno dei periodi considerati, alla lettura stimata. La stessa richiesta formulata Contr dall di esibizione delle letture relative all'utenza dell'attrice dimostrava che nessuna documentazione di provenienza dell'Enel quale gestore della rete, sia stata acquisita. L'appellante ha inoltre contestato l'affermazione del Tribunale, relativa al mancato disconoscimento di cui all'articolo 2712 cod.civ., di cui non si comprendeva il significato, posto che non era stata prodotta alcuna documentazione di originali. Al riguardo, il Tribunale aveva affermato che era onere dell'attrice contestare le letture Contr indicate nelle fatture ma anche quelle prodotte dall ll'atto della costituzione.
Col secondo motivo di gravame, sostiene illogicità della sentenza Parte_1 sotto il profilo della mancata comprensione e inadeguata valorizzazione della normativa di riferimento;
violazione delle prescrizioni in tema di tempi e modalità della fatturazione. Il motivo si riferisce all'affermazione del Tribunale secondo la quale la fattura dell'importo di € 2.363,70 operava il conguaglio di 17 mesi e la stima di altri 12, per il
4 totale di 29 mesi cosicché moltiplicando l'importo della fattura bimestrale successiva di € 173,10 regolarmente pagata, per i 29 mesi del periodo preso in considerazione e dividendo l'importo per due, si otteneva la somma di € 2.509,95 superiore a quella richiesta, di € 2.363,70. Non si comprendeva perché il tribunale non avesse parametrato il proprio calcolo ad altre fatture successive di importo inferiore e comunque le letture recate dalla fattura di € 2.363,70 erano smentite della fattura di cessazione dell'importo di 2.540,59 euro e quindi erano inaffidabili. Peraltro, l'autorità per l'energia ed il gas (delibera numero 463/2016) prescriveva che la fatturazione non poteva essere superiore al bimestre e che le compagnie erano tenute in caso di fatturazione di importo alto in modo anormale, a consentire ai consumatori periodi di rientro rateizzati secondo periodicità almeno bimestrale. Contrariamente a tale normativa, l'ente somministrante aveva emesso la fattura di conguaglio nella quale aveva conteggiato 29 mesi di consumo, 12 dei quali oggetto di valutazione di stima e non relativi a letture effettive, peraltro totalmente erronee. Il comportamento di tra l'altro, era stato sanzionato dall'autorità per CP_1
l'energia elettrica ed il gas per la condotta tenuta nei confronti dell'utenza.
Si è ritualmente costituita in giudizio la società (succeduta Controparte_2
a che, oltre a sostenere l'infondatezza del primo motivo di appello, ha CP_1 eccepito l'inammissibilità del secondo motivo, con il quale la difesa della Parte_1 sembra avere sostenuto l'inadempimento dell'appellata alla normativa di riferimento, in particolare la mancata rateizzazione dei conguagli non prospettata in primo grado. Si è altresì opposta alla richiesta di consulenza tecnica avanzata dall'appellante ed ha chiesto l'ordine di esibizione nei confronti dell'ente gestore, Enel distribuzione, di tutte le letture inerenti all'utenza della dal 1° marzo 2010 al 31 marzo 2014, a Parte_1 riprova della coincidenza delle letture con i tabulati già prodotti. A sua volta ha proposto appello incidentale con il quale ha censurato la sentenza in punto di liquidazione delle spese, chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento dei compensi legali relativi al primo grado di giudizio nonché alla fase di negoziazione nella misura indicata, secondo i parametri medi o minimi o nella misura accertanda, comunque superiore a quella indicata in sentenza, nonché degli accessori e, infine, delle spese borsuali sostenute dall'appellata nel giudizio di primo grado, nella misura di € 237,00.
Riservata una prima volta la causa in decisione, con ordinanza riservata del 20/07/2022, questa Corte ha ritenuto necessario accertare tramite consulenza tecnica di ufficio, per il tramite della dott. , sulla base delle fatture prodotte Persona_1 Contr dalle parti, il numero di kilowatt ore fatturato dalla società se nelle fatture vi fosse stata duplicazione di kilowatt ore e per quale eventuale importo nonché l'importo complessivamente dovuto dall'utente e l'eventuale credito della Parte_1 società somministrante, corrispondente al numero di kilowatt ore fatturato al netto di eventuali duplicazioni e dei pagamenti eseguiti dall'utente.
5 All'esito del disposto accertamento peritale, la causa, all'udienza del 14 luglio 2023, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, è stata nuovamente riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Il primo motivo di gravame, ad avviso della Corte, è fondato e meritevole di accoglimento.
Sono incontestati tra le parti: la durata del rapporto di fornitura oggetto di causa (dall'1.03.2010 al 14.03.2014); la tipologia dell'utenza (domestica); la potenza impegnata (Kw 3). Risulta, inoltre, dalla documentazione in atti, così come peraltro accertato dal CTU, che nel corso del rapporto sono state emesse dalla società appellata in totale 15 fatture. Segnatamente, quattro fatture sono state emesse nel corso del 2010: la prima, in data
15/03/2010, per un importo addebitato di € 20,06 (di cui € 15,48 per deposito cauzionale) sulla base di un consumo stimato alla data del 15.03.2010 di Kw 41. La fattura non riporta la rilevazione dei consumi iniziali riportati sul contatore;
la seconda, in data 16.05.2010, con un addebito di €. 17,02 sulla base di un consumo effettivo (calcolato dalla data di inizio della fornitura) di Kw 71. La fattura riporta in dettaglio anche la lettura dei consumi registrati dal contatore alla data del 16.05.2010, così ripartiti: fascia 1 Kw 41, fascia 2 Kw 2770; fascia 3 Kw 7516; la terza e la quarta fattura, rispettivamente datate 14/07/2010 e 13/10/2010 addebitano consumi stimati (non effettivi) per un importo di € 32,51 ed € 65,19. Segue un periodo di circa 17 mesi nel corso del quale non viene emessa alcuna fattura. La quinta fattura, infatti, viene emessa il 06/12/2012 con un addebito di € 2.363,70, calcolati sui consumi conguagliati alla data del 31.12.2011 (come rilevati dal distributore, così ripartiti: Fascia 1 Kw 2960; fascia 2 Kw 5561; fascia 3 Kw 10.400) e sui consumi stimati sino al 6.12.2012 per complessivi Kw 11407. A seguito delle contestazioni dell'utente, la società fornitrice emette nota di credito ai soli fini fiscali. Segue per il periodo successivo, l'emissione di ulteriori sette fatture, rispettivamente datate 30/01/2013, 14/03/2013, 09/05/2013, 18/07/2013, 19/09/2013, 07/11/2013,
16/01/2014, con addebiti di consumi stimati per € 173,10, € 133,89, € 176,65, € 222,81,
€ 199,93, € 152,82 ed € 11,50. In data 13.03.2014 viene emessa la tredicesima fattura n. 1414221107 relativa al periodo 17.01.2014/13.03.2014 (data di cessazione del servizio) senza nessun addebito ma con la precisazione che i consumi sarebbero stati addebitati con una successiva bolletta di prossima emissione. In data 10/06/2014 viene emessa la quattordicesima fattura n. 1423538772 riportante la lettura di cessazione alla data del 31.03.2013 con un addebito a conguaglio di € 627,77. I consumi rilevati alla suddetta data sono così ripartiti: Fascia 1 Kw 6415; fascia 2 Kw 8864; fascia 3 Kw 13.840. Anche la suddetta fattura viene contestata dall'utente e non pagata. In data 26/01/2016 viene emessa dalla fornitrice una nuova fattura di conguaglio (la quindicesima) n. 1607027491, con la quale si rideterminano i consumi complessivi per l'intera durata del rapporto in Kw 26.989. La fattura riporta come dati del calcolo 6 la lettura del contatore alla data di cessazione della fornitura, coincidenti con quelli riportati nella precedente fattura del 10.06.2014 e quelli risalente alla data di inizio della fornitura e rileva una ulteriore differenza dare da parte dell'utente di € 2.540,75, oltre gli importi pregressi di cui alle fatture del 06/12/2012 e 10/06/2014.
L'odierna appellante, non ritenendo dovuti gli importi richiesti con l'ultima fattura, come pure quelli di cui alle due precedenti del 06/12/2012 e 10/06/2014 ha introdotto il giudizio deducendone la non debenza in relazione alle modeste dimensione dell'appartamento oggetto della fornitura, in cui viveva da sola. Gli importi in questione facevano riferimento a consumi mai effettuati, riportavano dati incoerenti e la loro correttezza non era mai stata accertata con le opportune verifiche strumentali più volte richieste.
Il Giudice di prime cure, sul presupposto che l'attrice si fosse limitata a contestare soltanto la correttezza degli importi richiesti dalla società fornitrice in quanto oggetto di duplicazione rispetto a quelli già in precedenza fatturati e pagati, non anche la lettura finale del contatore, ha rigettato la domanda dalla stessa proposta ed accolto quella riconvenzionale dell escludendo la sussistenza delle lamentate duplicazioni. CP_1
Con l'atto di appello, la sig.ra ha ribadito che le doglianze formulate Parte_1 inerivano sia alla correttezza ed affidabilità dei dati riportati nella fattura del 2016 rispetto a quelli di cui alle altre due fatture contestate, sia alla mancanza di prova -che l'appellata avrebbe dovuto fornire mediante la produzione dei delle letture rilevate dal distributore- che i consumi addebitati nelle dette fatture fossero stati realmente effettuati dall'utente.
Questa Corte, al fine di accertare se effettivamente vi fosse stata duplicazione di addebiti ha disposto CTU contabile al fine di accertare, sulla base delle fatture prodotte dalle parti: Cont
“a. il numero di kilowatt ore fatturato dalla società b. se nelle fatture vi sia stata duplicazione di kilowatt ore e per quale eventuale importo;
c. nonché l'importo complessivamente dovuto dall'utente e Parte_1
l'eventuale credito della società somministrante, che deve corrispondere al numero di kilowatt ore fatturato al netto di eventuali duplicazioni e dei pagamenti eseguiti dall'utente”.
Il nominato ausiliare con relazione depositata il 3.04.2023 ha così risposto ai quesiti: il Contr numero totale di kilowatt ore fatturato dalla società risulta essere stato pari a complessivi kWh 26.989”; non risultano esserci state duplicazioni di addebiti per uno stesso periodo;
l'importo complessivamente dovuto dall'utente e richiesto dalla società amministrante viene determinato in € 5.532,06.
Va tuttavia osservato che il CTU è pervenuto alle suddette conclusioni sulla base dei soli consumi annotati nelle fatture emesse dalla società fornitrice e sebbene avesse rilevato, con riferimento alle stesse, le seguenti diverse incongruenze (cfr. relazione pagg. 16/18).
7 Innanzitutto, la prima fattura individua un consumo stimato pari a 41 kWh senza, però, indicazione della esatta lettura iniziale. Il riferimento alla data del 01/03/2010 compare, però, sia nella fattura n. 5 (quella emessa il 06/12/2012 di € 2.363,70) nella quale viene indicato il valore generico, non attribuito ad alcuna fascia, di 7.448 come “ultima lettura rilevata” al 01/03/2010, che nella fattura n. 15 (quella 26/01/2016 € 2.540,59) nella quale vengono indicati, come “segnanti”, 7.448 kWh attribuiti all' “ultima lettura rilevata in prec. bollette” al 01/03/2010. Dalla fattura n. 2 (quella del 16.05.2010) la lettura viene suddivisa in n. 3 fasce (F1, F2 e F3). In essa viene rilevata la “lettura effettiva da distributore” pari a 7.496 al 15/3/2010 e la “lettura stimata da distributore” per le diverse fasce, ma al 31/3/2010, pari rispettivamente a 0 (F1), 2.750 (F2) e 7.496 (F3). Richiamati e riportati i dati riportati nella prime 14 bollette, l'ausiliare ha poi rilevato che la quattordicesima evidenziava come “lettura di cessazione” alla data del 31/03/2014 valori (Fascia 1 Kw 6.415; fascia 2 Kw 8.824; fascia 3, Kw 13.94) oggetto, però, di correzione o di integrazione nella fattura n. 15 che riportava invece i seguenti consumi: fascia 1 Kw 383; fascia 2 Kw 3.024; fascia 3 Kw 13.780. Nella fattura n. 15, relativamente all'intero periodo di utenza 01/03/2010-31/03/2014 era stato rilevato un consumo totale pari a 26.989 kWh: il consumo fatturato fino alla precedente bolletta, comunque emessa in un periodo successivo alla cessazione (10/06/2014 rispetto al 31/03/2014), era stato, invece, determinato in bolletta per 18.981 kWh. Sempre il CTU, dopo aver rilevato che i consumi addebitati nelle fatture corrispondevano ai consumi ivi riportati e che non vi erano state duplicazioni, ha ritenuto di dover precisare quanto segue (cfr. relazione pag. 22/26): “Non è possibile, però, ad onore della verità poter sostenere che gli addebiti siano corretti. Si ritiene, infatti, che per alcuni dei dati esposti nelle bollette sono indispensabili dei chiarimenti tecnici da parte dei responsabili della fatturazione. La prima perplessità scaturisce dalla attribuzione nella fattura di conguaglio del 26 gennaio 2016, identificata al n. 15, di consumi per i trimestri dell'anno 2011 di gran lunga diversi da quelli rilevati nella fattura del 6 dicembre 2012 per letture “rilevate da distributore” e non “da stima eni”. .. I valori rilevati per oltre 6.000 kWh sembrano improbabili e non coerenti con i consumi rilevati in altri periodi, soprattutto se riferibili ad una utenza domestica.Sarebbe utile, pertanto, una giustificazione alla differenza di consumi fatturata a conguaglio per il periodo in considerazione. … Ma la perplessità sulla attendibilità dei valori riscontrati tenderebbe ad aumentare allorquando si confrontano i dati dei kWh addebitati per il periodo relativo a quasi tutto l'anno 2012, per il quale la fattura di conguaglio riduce i kWh addebitati per lo stesso periodo nelle precedenti fatture riscontrando delle stime (inspiegabilmente diverse nel tempo anche se riferite allo stesso periodo) che si sono rivelate errate. … Se in quest'ultimo caso la fattura a conguaglio derivante da lettura definitiva potrebbe annullare le precedenti, forse entrambe oggetto di sola stima provvisoria, nel primo caso si dovrebbe giustificare la mancata validità della cd. “lettura da distributore” e determinare le cause della enormità dei valori riscontrati. .. Si entra, però, così facendo in ambiti nei 8 quali il sottoscritto, dottore commercialista, ha competenze limitate alle analisi dei dati delle fatture, così come richiesto nei quesiti, e non delle letture, rilevando, pertanto, eventualmente, la necessità di interpellare un consulente tecnico tecnologico esperto e certificatore di letture dei contatori elettrici. .. Il sottoscritto si è impegnato a interpretare nel migliore dei modi l'evoluzione dei consumi confrontando sia i kWh oggetto di addebito, che le letture riscontrate nelle fatture. Anche in questa analisi, però, sono sorte delle perplessità. … Nella tabella Consumi esposta nella seconda pagina della bolletta n. 1607027491 del 26.01.2016, quella del conguaglio definitivo, vengono riportati i seguenti dati: - lettura risalente al 1/3/2010 attribuita alla Fascia F1 kWh 7.448 .. Tale valore al 1/3/2010 veniva indicato per la prima volta solo nella bolletta 1224032776 del 6/12/2011, come “ultima lettura rilevata”, ma senza alcun riferimento di attribuzione alla Fascia F1, F2 o F3. Le prime “letture rilevate da distributore” autonome per Fascia venivano individuate, nella 25 stessa fattura, al
15/03/2010 rispettivamente per 0 (F1), 2.750 (F2) e 7.496 (F3). Quest'ultimo valore di 7.496 veniva ripetuto, però, anche come “lettura rilevata da distributore” per la Fascia F1 alla stessa data del 15/03/2010. - lettura risalente al 15/3/2010 attribuita alla Fascia F1 kWh 7.496 Questo valore non può che rappresentare l'eventuale sviluppo del dato di lettura attribuita alla stessa Fascia 1 del valore di 7.448 rilevato alla data del 01/3/2010: è anche vero, però, che nella medesima bolletta per la stessa Fascia 1 rileva il valore di 0 alla data del 15/3/2010, poi sviluppatosi in 26 al
16/5/2010 (bolletta n. 20100511 del 16/5/10). .. Il valore di oltre 7.448 e/o 7.496 attribuito alla Fascia F1 alle date del 1.3.2010 e 15.3.2010 non viene rilevato nelle prime bollette e non viene rilevato nelle bollette successive a quella del 6.12.2011, per ricomparire solo nella bolletta del 2016. Nella pec inviata in data 7 febbraio 2023 (all. n. 6) il sottoscritto ha chiesto alla parte convenuta se sia presente un documento che possa attestare con precisione e definitivamente le letture rilevate”. Tale richiesta di chiarimenti non ha avuto però sostanziale riscontro, avendo il CTU evidenziato che i documenti presenti nel fascicolo relativo alle letture rilasciato dal Distributore E-distribuzione non recavano nessun timbro e nessuna sottoscrizione.
Ebbene, sulla base delle risultanze documentali in atti e di quanto esposto dall'ausiliare nella sua relazione scritta, è opinione della Corte che, contrariamente a quanto opinato dal Giudice di prime cure, gli importi oggetto di causa, come richiesti dall CP_1 non siano dovuti.
È opportuno rammentare, al riguardo, l'oramai consolidata giurisprudenza, secondo cui nei contratti di somministrazione delle forniture elettriche e di gas è onere del somministrante (società che fornisce il bene) e non del distributore (società che fornisce il bene per la fornitura agli utenti), in ossequio ai criteri sul riparto dell'onere della prova desumibili dagli artt. 1218 e 2967 c.c., dare la prova del quantum del prodotto erogato e della corretta quantificazione del corrispettivo richiesto. La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, dunque, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che
9 l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr., tra le tante, Cass. 9/01/2020, n. 397; Cass. 19/07/2018, n. 19154 e, tra le ultime, Cass. 05/06/2025, n. 15061).
Nella fattispecie in esame, a fronte della contestazione dell'originaria attrice riguardo ai consumi addebitati nelle fatture contestate, in quanto non corrispondenti alla tipologia dell'utenza oggetto della fornitura (piccolo appartamento abitato da un solo utente) e dei consumi medi fatturati durante il primo anno di vigenza del rapporto, la società fornitrice avrebbe dovuto provare che i consumi riportati in fattura corrispondevano a quelli effettivi, come registrati dal contatore. A tal fine, oltre a dimostrarne il corretto funzionamento, avrebbe dovuto altresì provare che i predetti consumi, come riportati nelle suddette fatture, erano stati regolarmente rilevati e comunicati dall'Azienda di distribuzione.
Tale prova non è stata assolta, non solo, ma emergono dagli atti ulteriori elementi di valutazione che portano ad escludere la correttezza del conteggio finale operato dall'appellata nell'ultima fattura del 2016. Trattasi delle incongruenze riscontrate dal CTU, come innanzi trascritte, che la Corte condivide pienamente, in quanto le stesse non consentono l'accertamento dei consumi effettivi dell'originaria attrice e quindi l'effettiva debenza delle somme alla stessa richieste.
Dirimente è, in proposito, la mancata documentazione della lettura del contatore al momento dell'attivazione della fornitura. Tale mancanza, rende di fatto arbitrari e indimostrabili i consumi addebitati in fattura non essendo dato sapere se gli stessi corrispondano a quelli effettivi successivi all'attivazione del servizio ovvero rinvengano da misurazioni precedenti, già rilevate dal contatore.
Alla stregua delle esposte considerazione ed in riforma dell'impugnata pronuncia, la domanda di accertamento negativo proposta da deve essere accolta Parte_1 mentre va rigettata quella riconvenzionale della società somministrante.
L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale comporta l'assorbimento del secondo motivo del medesimo appello principale ed il rigetto di quello incidentale proposto dall'appellata, comportando la riforma della sentenza di prime cure nei termini anzidetti la caducazione della regolamentazione delle spese di giudizio ivi disposta, con conseguente necessità di rideterminarle ex novo.
Tale nuova regolamentazione, atteso l'accoglimento dell'appello principale va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della 10 controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., tra le tante, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
Sicché, considerato l'esito del gravame e complessivo della causa, favorevole all'appellante principale, le spese di entrambi i gradi del giudizio, in ossequio al principio della soccombenza, devono far carico sull'appellata ed appellante incidentale, nella misura liquidata in dispositivo a mente del D.M. 55/2014 e s.m.. A carico della stessa parte vanno definitivamente poste le spese per la espletata CTU, nella misura già precedentemente liquidata. Va inoltre dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellata ed appellante incidentale, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in via principale, e da (già
[...] Controparte_1 [...] ed ancor prima in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 CP_1 tempore, in via incidentale, avverso la sentenza n 906/2020, resa dal Tribunale di Foggia, ex art. 281 sexies c.p.c., il 2.7.2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-accoglie l'appello principale e, per l'effetto, accerta e dichiara che Parte_1 non è tenuta al pagamento dell'importo di cui alle fatture oggetto di causa come
[...] riportate in motivazione;
2)-rigetta l'appello incidentale;
3)-condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per compensi, in € 3.000,00 per ciascun grado, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta, ed al rimborso dei contributi unificati e marca iscrizione (€ 27,00) versati per ciascun grado.
4)-pone definitivamente a carico di le spese della Controparte_1
CTU espletata nel presente grado di giudizio, nella misura già in precedenza liquidata;
5)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Controparte_1
D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
11 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 16 settembre 2025
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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