Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1823/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 24.9.2024 tra:
, nato a [...], il [...], ed ivi residente in [...]
Buozzi n. 13, C.F. , elettivamente domiciliato ai fini del C.F._1 presente procedimento in Terracina (LT),Via Roma n. 152, presso lo studio dell'Avv.
Massimiliano Cesare FORNARI, C.F. del Foro di Latina, C.F._2 sito in Terracina (LT), Via Roma n. 152, indirizzo di posta elettronica certificata:
Fax. , che lo rappresenta, assiste Email_1 P.IVA_1
e difende come da procura in calce all'atto di appello.
- APPELLANTE -
in persona del suo Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore Dott. nato a [...] il Controparte_2
15 maggio 1947, Cod. Fisc. con sede legale in Fondi CodiceFiscale_3
(LT), alla Via Appia, Km 118,600, Cod. Fisc. e P. I.v.a. n. , P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Serapiglia (Cod. Fisc.
[...]
), in forza di procura posta a margine della comparsa di C.F._4 costituzione depositata in primo grado e con lui elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo P.e.c.
- APPELLATA –
(CF. CP_3 C.F._5
- APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 2273/18.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
2273/18 con cui il Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (oltre che degli altri condebitori quali fideiussori della debitrice società dichiarata fallita), ha Parte_2 così statuito:
“in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 2.12.2011 n. 487/11 dal Tribunale di Latina Sez. distaccata di Terracina;
pag. 2/9 condanna e in solido tra loro al pagamento della somma di Parte_1 CP_3
€ 29.107,81 oltre interessi di mora del 4,75% sulla sorte decorrenti dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo al soddisfo, in favore di Banca Popolare di Fondi e Lazio Soc. Coop. A
R.L.;
condanna altresì e in solido tra loro a rimborsare alla parte Parte_1 CP_3
Banca Popolare di Fondi e Lazio Soc Coop. A R.L. le spese di lite che si liquidano in €
8.000,00 per competenze oltre IVA. CPA e 15% per spese forfettarie.
Dispone che le spese di ctu. siano poste definitivamente a carico degli opponenti
[...]
e , in solido tra loro così come liquidate, con rimborso alla Pt_1 CP_3 controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto o in parte”.
A sostegno del gravame l'appellante ha posto i seguenti motivi:
1) Illogicità e/o infondatezza della Sentenza di primo grado per il superamento del tasso soglia legge n.108/96. Nullità della Sentenza di primo grado per violazione dell'art. 1815 c.c..
2) Nullità e/o illogicità della Sentenza di primo grado per infondatezza oggetto della domanda. Indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione e sua nullità.
3) Totale nullità e/o infondatezza della Sentenza, per totale invalidità e/o inefficacia della fideiussione per intervenuto fallimento del debitore principale, nonché per garanzia di crediti futuri, per difetto di causa ed oggetto della garanzia, per eccessivo superamento dell'importo garantito e violazione del beneficium excussionis.
4) Nullità e/o infondatezza della Sentenza, per nullità della capitalizzazione degli interessi su base trimestrale. Illegittimità dell'art. 25 co. 3 del d. lgs. n. 342/99.
5) Nullità della Sentenza, per violazione dell'art. 132 c.p.c. comma 2) n.
4. per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia per omessa valutazione della prova e/o errore di valutazione della prova nonché carenza della prova ex art. art. 2697 c.c..
pag. 3/9 a) Nullità della Sentenza, per grave error in iudicando. Nullità della Sentenza per omessa, insufficiente e/o contraddittoria in violazione degli artt. 132, 2° co, n. 4,
156 e 161 c.p.c. Totale ed assoluta omessa valutazione e considerazione di prove documentali e fatti che risultano incontrastabilmente dagli atti di causa. Totale nullità della Sentenza, per violazione del divieto di parcellizzazione del credito e nullità della fideiussione.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. dichiarato rilevante ed ammissibile l'appello ai sensi dell'art. 54D.L. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012, per i motivi esposti e che qui interamente si richiamano.
2. dichiarare la nullità ex artt. 132, comma 2, n. 4), 161 e 156 c.p.c. della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione per i motivi su esposti.1. accogliere il presente appello e, per gli effetti, riformare l'impugnata sentenza n. 2273/2018, emessa dal
Tribunale Ordinario Civile di Latina e di conseguenza revocare ogni suo effetto nella parte in cui condanna l'odierna appellante a pagare la somma di € 29,107,81;
2. accogliere il presente appello e, per gli effetti, riformare l'impugnata sentenza n.
2273/2018, emessa dal Tribunale Ordinario Civile di Latina e di conseguenza revocare ogni suo effetto nella parte in cui condanna l'odierna appellante a pagare la somma di euro
29,107,81, oltre interessi di mora al tasso del 4,75% , più le spese di lite, che si liquidano in,
€ 8.000,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.c. e 15,00 % per spese;
3. accogliere il presente appello e, per gli effetti, riformare l'impugnata sentenza n.
2273/2018, emessa dal Tribunale Ordinario Civile di Latina, per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), 161 e 156 c.p.c. per omessa, insufficiente, illogica e contradditoria motivazione per i motivi su esposti;
4. condannare l'odierna appellata al risarcimento di ogni danno che dovesse conseguire all'esecuzione della sentenza impugnata, nella somma da determinarsi in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia, anche a titolo di arricchimento senza giusta causa, da liquidarsi anche in via equitativa ex art.1226 c.c.;
pag. 4/9 5. condannare comunque l'odierna appellata resistente alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita la banca appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame ritenendolo inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1. rigettare integralmente l'appello, attesa la sua infondatezza fattuale e giuridica;
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese e delle competenze del presente grado di giudizio, oltre I.v.a., C.p.a. e contributo forfettario come per legge”.
Non si è costituito l'altro appellato Alla IR di cui va dichiarata la contumacia
Alla udienza a trattazione scritta del 24.9.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 in quanto già concessi e non ulteriormente richiesti.
L'appello, ammissibile avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e le ragioni sottese all'atto impugnatorio nel rispetto del dettato di cui all'art. 342
c.p.c., non è tuttavia meritevole di accogliment per le seguenti ragioni e va, quindi, respinto.
Con il primo motivo il lamenta la erroneità della sentenza per non avere il Pt_1 giudicante ritenuto la gratuità del rapporto di c/c in conseguenza dell'accertato superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi passivi applicati dalla banca, come sarebbe risultato dalla espletata ctu.
La censura è manifestamente infondata.
Il ctu., infatti, nella propria ct. ha ben evidenziato come non siano mai stati applicati dalla banca interessi superiori al tasso soglia, avendo egli, al contrario, semplicemente accertato pag. 5/9 che successivamente al 15.3.2011 sono stati applicati interessi passivi leggermente superiori
(ma non superiori appunto al tasso soglia previsto) rispetto a quelli effettivamente pattuiti, sicchè egli ha ricondotto detti interessi nell'ambito di quelli convenuti rideterminando il relativo saldo.
Con il secondo motivo si censura la sentenza in relazione alla ritenuta omessa statuizione da parte del Primo Giudice in ordine alla nullità della fideiussione in quanto viziata da indeterminatezza dell'oggetto.
Anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento.
La censura non coglie nel segno.
E' chiaro che si verte nel caso di specie in una ipotesi di fideiussione specifica e non omnibus come sostenuto dalla parte appellante. Detta fideiussione è stata rilasciata a garanzia di una apertura di c/c per l'importo di € 20.000,00 in favore della società debitrice per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta apertura di credito, restando fissato in € 40.000,00 l'importo massimo che complessivamente costituiva l'obbligazione del fideiussore.
Dunque, non essendo tale circostanza di fatto oggetto di specifica contestazione, deve darsi per provata e, pertanto, l'oggetto del contratto era assolutamente ben chiaro e determinato.
Con il terzo motivo, il lamenta la erroneità della sentenza essendo l'oggetto della Pt_1 suddetta fideiussione nullo imponendo, la intervenuta dichiarazione di fallimento della società debitrice, l'eventuale insinuazione al passivo da parte della banca che non avrebbe potuto, quindi, agire nei confronti dei garanti.
Inoltre, censurabile sarebbe da ritenersi anche il comportamento della banca che avrebbe omesso di informare costantemente i fideiussori delle condizioni economiche della garantita.
Anche questo motivo non è condivisibile e va respinto.
pag. 6/9 Premesso che non è in contestazione che la fideiussione prevedesse espressamente che “il fideiussore avrà cura di temersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debito e in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca”
e che non vi è prova alcuna del rifiuto da parte della predetta di fornire adeguate informazioni ai fideiussori, non è fondata neanche la doglianza relativa alla necessità che la creditrice procedesse dapprima ad insinuarsi nel passivo della debitrice.
Si verte, infatti, in una chiara ipotesi di solidarietà passiva dei debitori, sicchè ben poteva la banca procedere ad agire nei confronti dell'odierno appellante.
Con il quarto motivo si censura la sentenza, per non avere ritenuto il Primo Giudice affetta da nullità la clausola con cui era stata prevista la capitalizzazione degli interessi su base trimestrale.
Come ben evidenziato dal ctu., il conto corrente è stato acceso nel 2008 e le pattuizioni sono pienamente conformi alla delibera CICR del 2000. Peraltro, era prevista una capitalizzazione annuale con pari reciprocità, sicchè alcun fondamento ha anche detta censura. Peraltro, il ctu. ha puntualmente eliminato la limitata differenza scaturita dalla applicazione per un modesto periodo dei maggiori interessi passivi applicati dalla banca e, dunque, anche sul punto, la sentenza deve essere confermata.
Con il quinto motivo il si duole della omessa e/o contraddittoria motivazione Pt_1 della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. anche in relazione alla non corretta valutazione del materiale probatorio.
In realtà la sentenza, per quanto succinta, è motivata, avendo il Giudice fatto proprie le richiamate conclusioni del ctu. che non sono state neanche fatto oggetto di specifiche contestazioni e che anche a questo Collegio appaiono assolutamente corrette e condivisibili per le ragioni sopra esposte con riferimento agli altri motivi del gravame.
Il sesto motivo, relativo alla ritenuta illegittimità del comportamento della banca in relazione ad una presunta parcellizzazione del credito, ugualmente non è condivisibile.
La banca, infatti, ha chiaramente agito in relazione al debito maturato dalla società e, dunque, dai suoi fideiussori, in relazione al c/c, mentre l'ulteriore debito cui si fa cenno pag. 7/9 nell'atto di appello il era relativo a diverso rapporto di mutuo chirografario a cui Pt_1 accedeva una altrettanto diversa garanzia.
Per tutti i suesposti motivi, l'appello va dunque interamente respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con condanna dell'appellante alla rifusione solo nei confronti della banca appellata, dovendosi compensare le spese con riferimento all'altro appellato rimasto contumace. CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2273/18 del Tribunale di Latina Sez. distaccata di Parte_1
Terracina, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
dichiara la contumacia di;
CP_3
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della sola banca appellata delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in complessivi € 9.991,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra l'appellante e . CP_3
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto
Così deciso alla camera di consiglio del 26.11.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore pag. 8/9 Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9