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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 1236 /2024 R.G.L.
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, visto il verbale di udienza del 26 marzo 2025 con il quale concedeva termine fino al 2 aprile 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127ter cpc;
viste le note depositate da parte ricorrente in data 1 aprile 2025 e quelle depositate da parte resistente in data 31 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1236/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Barberisi e Massimiliano Parte_1
Foddai, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'avv. BARTOLLINI SILVIA, come Controparte_1
da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo di avere prestato in suo favore attività lavorativa con mansioni di “colf”
[...]
convivente, per le quali lamentava di non essere stata retribuita. Chiedeva pertanto la condanna del al pagamento della somma di € 21.353,94. CP_1 Con memoria depositata in data 7 febbraio 2025 si costituiva in giudizio e Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda, smentendo che tra loro fosse intercorso un rapporto di lavoro e deducendo di avere avuto con la ricorrente una relazione sentimentale.
Il giudice, espletato l'interrogatorio libero delle parti, le invitava a trovare un accordo.
Nel termine assegnato ex art. 127ter cpc, entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo esse raggiunto un accordo come da allegata scrittura privata, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi procuratori, nella quale la ricorrente dà atto di rinunciare a qualsiasi pretesa nei confronti di riguardante il dedotto rapporto di lavoro Controparte_1
ovvero la intercorsa relazione sentimentale.
La prodotta scrittura privata ha fatto venir meno la materia del contendere.
E' principio pacifico in giurisprudenza che la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese dal convenuto.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere in ipotesi, qual è quella di specie, in cui le parti hanno raggiunto un accordo avente ad oggetto le pretese qui fatte valere, rendendo quindi non più necessaria una pronuncia del giudice.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, per espressa intesa delle parti in tal senso.
PQM
il giudice del lavoro del tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di così dispone: Parte_1 Controparte_1
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Terni, 21 settembre 2022
Terni, 02/04/2025
Il giudice dott. Luciana Nicolì