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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.576/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.555/2021 pubblicata il 28.9.2021 dal
Tribunale di Avellino
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to A. Capriglione Parte_1
APPELLANTE
E
non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO titolare della ditta individuale omonima, impugna Parte_1 la sentenza del Tribunale di Avellino n.555/2021 nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso e la condanna al pagamento in favore dell' in persona del l.r.p.t. delle spese di lite. CP_1
Rappresenta che in primo grado, con cinque ricorsi poi riuniti, aveva, nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, convenuto in giudizio l' impugnando il verbale di accertamento CP_1 con il quale erano stati iscritti i suoi 4 figli (
[...]
, e Per_1 Per_2 Persona_3 Persona_4
d'ufficio alla Gestione Speciale “ con Parte_2 decorrenza dal 01/07/2011 quali coadiuvanti dell'impresa familiare alla stessa ascritta, cui seguivano i provvedimenti di determinazione del debito (uno per ogni lavoratore nella misura di euro 12.724,70 di cui ai contenziosi RG nn. 3790/2017, 3795/2017,
3800/2017 e 3801/2017, poi riuniti) e chiedendo la previa cancellazione dei suoi quattro figli dall'elenco dei Parte_2
quali coadiuvanti dell'impresa familiare alla stessa
[...] ascritta, nonché l'accertamento negativo del debito imputatele all'esito delle ispezioni.
A sostegno dell'appello la deduce: Pt_1
-che tutti gli atti impugnati configurano in capo ad essa un debito,
-che il Giudice ha fatto riferimento alla diversa ipotesi in cui si esercita il diritto ad ottenere l'iscrizione in altra gestione assicurativa da parte dei braccianti agricoli ovvero la richiesta di prestazioni da parte degli stessi,
-che la questione oggetto della controversia atteneva al rapporto contributivo e non a quello assicurativo di cui certamente sono titolari i dipendenti;
di contro del rapporto contributivo è titolare il datore di lavoro, pag. 2/16 -che la pubblicazione della cancellazione dei lavoratori dagli elenchi dei braccianti agricoli era avvenuta nel mese di marzo
2017 e cioè in epoca successiva a quella delle impugnazioni;
tra l'altro i singoli lavoratori impugnando tale elenco ottenevano l'annullamento dello stesso e il riconoscimento dell'obbligo dell' a riottenere l'iscrizione in tali elenchi nonché, CP_1 quindi, il diritto a richiedere le prestazioni a sostegno del reddito dovute ed erroneamente richiamate nella sentenza appellata;
cfr. sent. Tribunale di Avellino n.r.g.n. 4370/2017 allegata),
-che la sentenza impugnata riporta, pertanto, una errata ricostruzione dei fatti di causa, errore che si trascina sulla motivazione e poi sul dispositivo,
-di aver richiesto l'annullamento della propria posizione contributiva non già di quella assicurativa dei lavoratori, con azione di accertamento negativo del debito,
-che nelle more del giudizio l' , nonostante il provvedimento CP_1 sub iudice di sospensione di efficacia degli atti impugnati, ha arbitrariamente provveduto ad iscrivere a ruolo le somme richieste negli atti oggetto di questo giudizio di appello, imputando alla stessa sanzioni ed interessi, emettendo l'avviso di addebito n.
31220180001897755000 per euro 131.150,89,
-che l' ha anche provveduto a reiscrivere i sigg.ri CP_1 Per_2
e negli elenchi dei lavoratori subordinati in Persona_3 pedissequo alla sentenza del Tribunale di Avellino per il procedimento n.4370/2017,
-che avendo versato all' per gli anni 2011-2012-2013-2014-2015 CP_1
e 2016 quanto dovuto a titolo di O.T.D. per i suoi lavoratori, ha diritto alla restituzione di quanto pagato in caso di rigetto pag. 3/16 della domanda principale, pari ad euro € 19.710,39 per tutti e quattro i dipendenti per il periodo dal 2011 al 2016, importo mai contestato da parte resistente, documentalmente provato negli atti di causa, e pacifico,
-che la sentenza era erronea anche nella parte in cui era stata condannata alla refusione delle spese di lite in favore dell' , CP_1
-che in accoglimento dei motivi di appello e in riforma della sentenza di primo grado occorre decidere nel merito la causa,
-che il verbale impugnato è totalmente illegittimo per difetto/mancanza di motivazione,
-che era stato accertato per il tramite delle dichiarazioni rese
(provato anche dal libro unico aziendale che si deposita) che i sigg.ri avevano lavorato 102 giornate l'anno e neanche tutti Per_2 gli anni (la sig.ra non ha lavorato negli anni 2011- Per_2
2012 quando si occupava di altro),
-che nessuno dei 4 figli faceva più parte del suo nucleo familiare, alcuni da oltre 20 anni, convivendo non essa solo il primo figlio, non considerato nella ispezione, Persona_5
-che non vi era stata alcuna prova di spartizione degli utili,
-che nella ispezione non vi erano state circostanze di fatto accertate direttamente dalle ispettrici che deponessero a favore del proprio convincimento,
-che nessuno dei quattro figli abita(va) con lei già da prima della ispezione ( coniugata dal 1995 con due figli, è Per_2 residente dal 21.8.1995 ad indirizzo diverso dalla sede legale della ditta, è coniugata dal 1994 ed emigrata a Persona_1
Mugnano del Cardinale il 9.7.1996 e dal 11.9.2000 in via
Casagnotta 41 Avella ed ha quattro figli, coniugato Persona_3
pag. 4/16 dal 2010, già dall'1.2.2006 non più residente e convivente con la madre, ha due figli, coniugato dal 2015 non viveva Persona_4 con la madre già dal 12.11.2007, ha una figlia),
-che per la concretizzazione del requisito oggettivo le ispettrici si sono avvalse della Delibera della Giunta n.339/2008 della
Regione Campania al fine di calcolare il fabbisogno lavorativo della ditta, argomentando che sussisterebbe il requisito minimo di
104 giornate lavorative per ciascuno dei sigg.ri , ma che vi Per_2
è un grave errore di calcolo in riferimento alla tabella 10 del contestato verbale, atteso che in base alle tabelle della Giunta
Regionale per le produzioni di nocciole [cui sono dediti i fondi per un estensione di h 2 nel 2011] il fabbisogno aziendale in ore
[vista la zona montana e svantaggiata per aziende non meccanizzate lettera A] è di 510 per ha, are, mentre nel verbale per l'anno
2011 per 2 ha, are si riportano 940 ore;
stessi errori di calcolo anche per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016,
-che nel verbale non viene neanche computato il tipo di allevamento condotto, che non è di allevamento di animali da stabulazione, ma di allevamento allo stato brado, per cui visto il numero di capi di bestiame di cui è proprietaria, essa non ha bisogno di altri quattro collaboratori fissi [ad eccezione dell'addetto alla vendita per la gestione e Persona_6 direzione della propria azienda (nel periodo invernale le mucche non sono partorienti e le mandrie rimangono a pascolare liberamente per la superficie di in media di 150 ettari concessale in fida), come emergente anche dalla perizia prodotta dell'agronomo , Persona_7
-che nel il periodo invernale si occupa da sola della potatura del poco terreno adibito a nocciole e vigila da sola sulle proprie mandrie [bastando un giro con autoveicolo], avendo soltanto cura pag. 5/16 che la recinzione di delimitazione di una così vasta area non sia danneggiata e tenendo il conto dei propri capi;
solo allorquando se ne ravvisa la necessità [nascite nuovi capi, raccolto nocciole, prelievi del sangue per esami ASL ecc.] assume tutta la manodopera di cui necessita la propria azienda, tra cui anche i propri figli,
-che a maggio, allorquando il Comune di Avella le rilascia la fida pascolo, ella, servendosi dei suoi braccianti, raduna il bestiame per poterlo sottoporre alle ispezioni medico sanitarie e realizza le riparazioni del caso delle delimitazioni in ferro poste a margine delle particelle che le vengono concesse, il bestiame viene trasportato laddove vi è concesso il pascolo, necessitando, per tale adempimento, l'ausilio di altre persone,
-che la vastità del terreno concessele in pascolo, desumibile dagli allegati alla perizia di parte, rende bene l'idea della impossibilità, seppure tutti i figli fossero coltivatori diretti, di sorvegliare ogni giorno il bestiame così come vorrebbe chi ha tipizzato le tabelle a cui si riferiscono le ispettrici,
-che l'unica cosa determinabile è che ella necessita di manodopera sicuramente nel mese di maggio e a settembre anche per il raccolto delle nocciole,
-che i due verbali erano discontinui in quanto con il verbale di accertamento e notificazione 0800.14/11/2016.0201963 si procedeva ad annullare per i sigg.ri , e Persona_3 Per_1 Per_2
tutte le giornate lavorative realizzate in qualità di Per_4 braccianti agricoli dal 1.7.2011 al 30.6.2016, mentre con il verbale n. 0800.14/11/2016.0212627 si iscrivevano come C.D. i sigg.ri per il 2016 vale a dire con efficacia almeno sino al Per_2
31.12.2016 (per cui vi sarebbe una coesistenza tra situazione di
C.D. e di bracciante agricolo dal 1.7.2016 al 31.12.2016),
pag. 6/16 -che nel verbale dedotto non si dice espressamente fino a quando vengono conteggiati i contributi indicandosi solo la data di inizio dell'1.7.2011, includendo anche l'ultima rata che i C.D. dovevano versare entro il 16.1.2017 non ancora scaduta,
-che anche volendo applicare la seconda fascia richiamata nel verbale i calcoli sono errati,
-che l'atto impugnato è ulteriormente viziato perché riporta una relata di notifica che non risponde alla normativa vigente;
si attesta che il predetto verbale viene notificato –a mezzo posta- alla sig.ra e come data e luogo si appone il giorno e il Pt_1 posto della spedizione non quelli di ricezione con conseguente nulla/inesistenza della notifica,
-che il verbale del 29.11.2016 è stato emesso soltanto 15 giorni dopo quello del 14.11.2016 che procedeva all'annullamento delle giornate per i sigg.ri in qualità di O.T.D. senza attendere Per_2 che l'atto presupposto avesse acquisito la qualifica di atto immodificabile, trascorrendo i termini per l'opposizione (30 gg),
-che nel verbale del 29.11.2016 non si dice fino a quando vengono conteggiati tali contributi indicando solo la data di inizio
[1.7.2011], avendo però cura di calcolare anche gli interessi e sanzioni dovute,
-che nell'accertamento prodotto in prima facie si provvedeva a riconoscere la qualifica di collaboratori di impresa sino al
30.6.2016, mentre nel verbale del 29.11.2016 si procede “di conseguenza” all'iscrizione per tutto il 2016, senza che da giugno
2016 a dicembre 2016 vi sia un atto presupposto,
-che vi è errore di calcolo nella determinazione dei contributi in quanto calcolando per ciascuno dei 4 figli € 12.724,00 la somma sarebbe pari ad € 50.898,80 e non ad € 63.186,00,
pag. 7/16 -che l'atto impugnato è viziato non solo per la carenza, illogicità, vaghezza della motivazione come sopra esposto, ma lo stesso manca totalmente di tutti i crismi richiesti dalla legge n.241/90 e leggi complementari: manca un numero di protocollo dell'atto impugnato rilevandosi soltanto il numero della raccomandata di riferimento, sbagliata è l'indicazione dell'organo competente da adire per il ricorso interno-amministrativo (si indica la Commissione Centrale per l'accertamento e la Riscossione mentre il relativo contenzioso è affidato alla competenza delle
Commissioni provinciali CISOA e alla Commissione centrale CAU in unico o in secondo grado così come previsto dagli artt. 10, 11 e
15 del D. Lgs. 375/1993), non c'è l'indicazione dei termini avverso cui fare ricorso né l'indicazione della modalità di presentazione se cartacea o per il tramite del portale web predisposto dall' , CP_1
-che è maturata la prescrizione per la contribuzione a titolo di
C.D. del sig. per l'anno 2011 e per il primo Persona_3 trimestre 2012 atteso che la richiesta di pagamento è pervenuta il
6.3.2017.
L' , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
A seguito di collocamento fuori ruolo del precedente relatore la causa è stata riassegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza del 14.7.25 il Collegio rinviava alla udienza del 22.9.25 per la necessità di acquisire al fascicolo d'ufficio il verbale ispettivo oggetto di impugnazione;
depositato da parte appellante il predetto verbale, acquisite le note di parte, all'odierna udienza del 22.9.25 come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
************
pag. 8/16 Il Tribunale di primo grado ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla in primo grado Pt_1 avendo ritenuto che il diritto ad ottenere l'iscrizione in altra gestione assicurativa, derivante dall'annullamento del verbale impugnato, non fosse un diritto del datore di lavoro (nella CP_1 specie la ) bensì dei braccianti agricoli (i 4 figli della Pt_1
) che per effetto del verbale avevano subito la cancellazione Pt_1 dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Invero nel caso di specie con il ricorso principale n.2016/17 RG era stato impugnato il verbale ispettivo del 29.11.16 con cui gli ispettori avevano (a seguito di precedente verbale del CP_1
14.11.16) iscritto d'ufficio i 4 figli della ( Pt_1 [...]
, e nella Per_1 Persona_3 Persona_4 Per_2
Gestione speciale dei coltivatori diretti avendo ritenuto insussistenti i requisiti del rapporto di lavoro subordinato esistente con la madre e piuttosto una impresa familiare in cui i figli erano coadiutori, richiedendo il pagamento della contribuzione per € 63.186,00; al ricorso principale erano stati poi riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 3790/2017, 3795/2017,
3800/2017 e 3801/2017 R.G. relativi alla impugnazione di ulteriori provvedimenti di determinazione del debito ai danni della , in Pt_1 qualità di titolare della impresa familiare, relativamente a ciascuno dei 4 figli per l'importo contributivo di € 12.724,70 per ciascuno.
La aveva azionato, quindi, una domanda di accertamento Pt_1 negativo dell'obbligo contributivo contenuto nel verbale del novembre 2016 quale titolare della impresa familiare, rispetto alla quale era legittimata, mentre non era in discussione alcuna richiesta di prestazione assistenziale da parte dei braccianti, su cui invece si dilunga il Tribunale.
pag. 9/16 Pertanto, ritenuta errata la sentenza laddove ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della , il Collegio deve Pt_1 procedere all'esame nel merito della domanda.
La domanda è infondata in quanto dal complessivo corredo probatorio ispettivo emerge con evidenza come non siano affatto rinvenibili nei rapporti tra la ed i suoi 4 figli i caratteri Pt_1 proprio della subordinazione, assenza acclarata da plurimi aspetti contenuti nel verbale ispettivo e nell'attività ispettiva complessivamente svolta.
È principio noto e consolidato quello secondo cui ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art.2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità da tempo ha chiarito che l'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa;
così come il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20002 del
07/10/2004).
La subordinazione va intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, cui costituiscono specificazione il potere di controllo e pag. 10/16 quello disciplinare, con conseguente limitazione della sua libertà ed autonomia.
Nel verbale ispettivo si riportano le dichiarazioni rese dalla stessa in data 25.10.2016 in cui la stessa riferisce Parte_1 che “tutti gli operai (tra cui cita i 4 figli) fanno tutti i lavori in base alle necessità, ma chi gestisce prevalentemente
l'attività son i figli maschi che sta con gli animali e Per_3
che sta in macelleria”, “l'azienda è a conduzione Per_4 familiare”, “non conosce i tempi di potatura, raccolta e concimazione”, “le figlie femmine, e , vanno a Per_2 Per_1 guardare gli animali tenuti allo stato brado”, “non è in grado di riferire quanto tempo ci si impiega a potare gli alberi di nocciole perché gli operai si gestiscono da soli”.
Già dall'analisi di tali dichiarazioni si denota l'assenza di qualunque riferimento all'esercizio nei confronti dei 4 figli di qualunque potere direttivo, disciplinare, organizzativo, essendo gli stessi di fatto autonomi nel disbrigo delle proprie mansioni.
Uno dei 4 figli, ha poi ammesso di non essere in Persona_3 grado di riferire quanto la madre gli dava al giorno ma che trattandosi della madre lo aiutava quando aveva bisogno e che loro
(riferito al fratello ed alle sorelle) collaboravano con lei perché erano una unica famiglia;
difetta(va), quindi, anche una erogazione costante e predeterminata della retribuzione quanto piuttosto una condivisione dei ricavi in base alle esigenze di ciascuno.
La genuinità e contestualità alla ispezione della dichiarazione del determina indubbiamente una prevalenza sulla successiva Per_2 dichiarazione testimoniale del . Per_6
In proposito, va segnalato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti pag. 11/16 attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del
2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, comunque, elemento di prova, valutabile in concorso con gli altri elementi da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022).
Anche di recente con l'ordinanza n. 36573 del 14.12.2022, la
Cassazione ha affermato che, nei verbali ispettivi, le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudicante.
Il materiale probatorio costituito, nella specie, dalle dichiarazioni rese dagli informatori in sede di accertamento ispettivo, pertanto, dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori>>
(Cass. 6 giugno 2008, n.15703) rilevandosi, altresì, che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori/informatori <non implica che le stesse siano prive di
pag. 12/16 qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità>> (Cass. Sez. lav. 14 maggio 2014, n.10427).
Ebbene dalle circostanze evincibili dal verbale emergono sufficienti elementi idonei a fondare la pretesa dell' in CP_1 quanto le dichiarazioni rese appaiono non solo puntuali e dettagliate, ma anche scevre da ogni contrasto e, dunque, perfettamente tra loro concordanti tanto da far escludere qualsivoglia profilo di motivata inattendibilità.
A tali dichiarazioni, compendiate nell'impugnato verbale, va dato, dunque, valore preponderante per le ragioni sopra esposte ed in virtu' del principio di acquisizione processuale, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzata ai fini della decisione, indipendentemente dalla sua provenienza (da ultimo Cass. n.23490 del 2020).
Afferma, ancora, la giurisprudenza (si vedano in tal senso, tra le altre, Cass.
9.11.2001 n.13910; Cass. n.23229/2004; Cass.
n.6404/2013; Cass. n. 26376/2013; Cass.
8.9.2015 n.17774; Cass. ord. n.23521/2017); che, nel contrasto tra dichiarazioni rese agli ispettori dell' e dichiarazioni rese in udienza dallo stesso CP_1 soggetto, ed in assenza di valide ragioni che giustifichino il contrasto stesso, è corretto privilegiare le prime in quanto rese senza preavviso;
quindi, “più genuine e sincere in quanto non inquinate dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro o dal timore di ledere un proprio interesse”.
pag. 13/16 La stessa “rettifica” nel corso della escussione testimoniale del appare poco credibile in quanto lo stesso riferisce Testimone_1 circostanze in contrasto con quanto dichiarato alle ispettrici ma giustifica tali incongruenze affermando che le ispettrici avrebbero usato “termini difficili”.
La conduzione familiare della azienda e la collaborazione tra madre e figli emergono altresì dalla circostanza -indicata nel verbale- della coincidenza della sede legale della azienda con l'indirizzo di residenza della in palazzina nella quale Pt_1 abita(va) anche la figlia escussa proprio nello Persona_1 spazio comune antistante la palazzina medesima (laddove le diverse certificazioni attestano la mera residenza anagrafica ma non il domicilio).
Anche il teste escusso nel corso del giudizio di primo Tes_2 grado ha fornito elementi per smentire la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i figli della e la Pt_1 medesima riferendo che aveva lavorato solo per qualche Per_2 tempo nella azienda mentre prima faceva la stilista.
Inoltre, neppure dalla escussione dei testimoni, emerge quale fosse l'orario di lavoro rispettato dai 4 figli;
i testi riferiscono che tutti rispettavano un orario di lavoro ma senza mai indicarlo. Il teste , ex autista della azienda, Tes_3 riferisce di un orario di lavoro di 8 ore ma senza indicare inizio e fine ma soprattutto riferendosi inspiegabilmente solo ai due figli maschi della e non alle due figlie femmine, quando Pt_1 invece -occupandosi del prelievo degli animali con il camion per portarli al macello– avrebbe dovuto incontrarle, avendo la Pt_1 dichiarato che le due figlie si occupavano di guardare gli animali.
Per non tacere della circostanza che la stessa in sede di Pt_1 ispezione ha reso dichiarazioni tali da indurre a ritenere che non pag. 14/16 avesse assolutamente piena contezza delle concrete attività svolte nella azienda ammettendo di non conoscere i tempi di potatura, raccolta e concimazione (ma, sorprendentemente, ricordando che i figli lavoravano per 102 giornate l'anno)
Quanto alla questione della prescrizione occorre rilevare che la aveva subito una precedente ispezione e che con verbale Pt_1
14.11.16 notificatole il 19.11.16 l' aveva già annullato le CP_1 posizioni dei 4 figli come operai agricoli subordinati (annullando le giornate di lavoro sin dall'1.7.2011), mentre con il successivo verbale impugnato in questa sede è stato operato il calcolo delle omissioni contributive, per cui considerando che la terza rata contributiva doveva essere versata entro novembre, alcuna prescrizione si è maturata con riferimento al quinquennio successivo al luglio 2011 rispetto alla contestazione notificata a novembre 2016.
Ininfluente nel presente giudizio è la sentenza emessa dal
Tribunale di Avellino su ricorso di e in Persona_3 Per_2 quanto nella stessa (che peraltro si riferisce, quanto a Per_2
solo al minor periodo 2014-2016 e, comunque, solo a due dei
[...] quattro figli) la motivazione del GL poggia sulla mancata allegazione al giudizio del verbale ispettivo oggetto del presente giudizio;
si osserva altresì che nelle comunicazioni in atti tra la difesa e l' si riferisce che negli anni dal 2011 CP_1 Per_2 al 2013 era artigiana (in contrasto quindi con quanto sostenuto in questa sede) e la cancellazione documentata riguarda solo tali annualità.
Estraneo al petitum è il successivo avviso di addebito notificato alla (non oggetto di impugnazione in questa sede); Pt_1 inammissibile è la domanda di compensazione spiegata in via di estremo subordine atteso che la stessa non risulta articolata nelle conclusioni del ricorso di primo grado.
pag. 15/16 Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda spiegata in primo grado va ritenuta ammissibile ma rigettata nel merito con conferma della condanna alle spese nella stessa già statuita;
nulla per le spese di lite del grado attesa la contumacia dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta la domanda spiegata in primo grado da
[...]
; Pt_1
-nulla per le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 22.9.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.576/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.555/2021 pubblicata il 28.9.2021 dal
Tribunale di Avellino
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to A. Capriglione Parte_1
APPELLANTE
E
non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO titolare della ditta individuale omonima, impugna Parte_1 la sentenza del Tribunale di Avellino n.555/2021 nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso e la condanna al pagamento in favore dell' in persona del l.r.p.t. delle spese di lite. CP_1
Rappresenta che in primo grado, con cinque ricorsi poi riuniti, aveva, nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, convenuto in giudizio l' impugnando il verbale di accertamento CP_1 con il quale erano stati iscritti i suoi 4 figli (
[...]
, e Per_1 Per_2 Persona_3 Persona_4
d'ufficio alla Gestione Speciale “ con Parte_2 decorrenza dal 01/07/2011 quali coadiuvanti dell'impresa familiare alla stessa ascritta, cui seguivano i provvedimenti di determinazione del debito (uno per ogni lavoratore nella misura di euro 12.724,70 di cui ai contenziosi RG nn. 3790/2017, 3795/2017,
3800/2017 e 3801/2017, poi riuniti) e chiedendo la previa cancellazione dei suoi quattro figli dall'elenco dei Parte_2
quali coadiuvanti dell'impresa familiare alla stessa
[...] ascritta, nonché l'accertamento negativo del debito imputatele all'esito delle ispezioni.
A sostegno dell'appello la deduce: Pt_1
-che tutti gli atti impugnati configurano in capo ad essa un debito,
-che il Giudice ha fatto riferimento alla diversa ipotesi in cui si esercita il diritto ad ottenere l'iscrizione in altra gestione assicurativa da parte dei braccianti agricoli ovvero la richiesta di prestazioni da parte degli stessi,
-che la questione oggetto della controversia atteneva al rapporto contributivo e non a quello assicurativo di cui certamente sono titolari i dipendenti;
di contro del rapporto contributivo è titolare il datore di lavoro, pag. 2/16 -che la pubblicazione della cancellazione dei lavoratori dagli elenchi dei braccianti agricoli era avvenuta nel mese di marzo
2017 e cioè in epoca successiva a quella delle impugnazioni;
tra l'altro i singoli lavoratori impugnando tale elenco ottenevano l'annullamento dello stesso e il riconoscimento dell'obbligo dell' a riottenere l'iscrizione in tali elenchi nonché, CP_1 quindi, il diritto a richiedere le prestazioni a sostegno del reddito dovute ed erroneamente richiamate nella sentenza appellata;
cfr. sent. Tribunale di Avellino n.r.g.n. 4370/2017 allegata),
-che la sentenza impugnata riporta, pertanto, una errata ricostruzione dei fatti di causa, errore che si trascina sulla motivazione e poi sul dispositivo,
-di aver richiesto l'annullamento della propria posizione contributiva non già di quella assicurativa dei lavoratori, con azione di accertamento negativo del debito,
-che nelle more del giudizio l' , nonostante il provvedimento CP_1 sub iudice di sospensione di efficacia degli atti impugnati, ha arbitrariamente provveduto ad iscrivere a ruolo le somme richieste negli atti oggetto di questo giudizio di appello, imputando alla stessa sanzioni ed interessi, emettendo l'avviso di addebito n.
31220180001897755000 per euro 131.150,89,
-che l' ha anche provveduto a reiscrivere i sigg.ri CP_1 Per_2
e negli elenchi dei lavoratori subordinati in Persona_3 pedissequo alla sentenza del Tribunale di Avellino per il procedimento n.4370/2017,
-che avendo versato all' per gli anni 2011-2012-2013-2014-2015 CP_1
e 2016 quanto dovuto a titolo di O.T.D. per i suoi lavoratori, ha diritto alla restituzione di quanto pagato in caso di rigetto pag. 3/16 della domanda principale, pari ad euro € 19.710,39 per tutti e quattro i dipendenti per il periodo dal 2011 al 2016, importo mai contestato da parte resistente, documentalmente provato negli atti di causa, e pacifico,
-che la sentenza era erronea anche nella parte in cui era stata condannata alla refusione delle spese di lite in favore dell' , CP_1
-che in accoglimento dei motivi di appello e in riforma della sentenza di primo grado occorre decidere nel merito la causa,
-che il verbale impugnato è totalmente illegittimo per difetto/mancanza di motivazione,
-che era stato accertato per il tramite delle dichiarazioni rese
(provato anche dal libro unico aziendale che si deposita) che i sigg.ri avevano lavorato 102 giornate l'anno e neanche tutti Per_2 gli anni (la sig.ra non ha lavorato negli anni 2011- Per_2
2012 quando si occupava di altro),
-che nessuno dei 4 figli faceva più parte del suo nucleo familiare, alcuni da oltre 20 anni, convivendo non essa solo il primo figlio, non considerato nella ispezione, Persona_5
-che non vi era stata alcuna prova di spartizione degli utili,
-che nella ispezione non vi erano state circostanze di fatto accertate direttamente dalle ispettrici che deponessero a favore del proprio convincimento,
-che nessuno dei quattro figli abita(va) con lei già da prima della ispezione ( coniugata dal 1995 con due figli, è Per_2 residente dal 21.8.1995 ad indirizzo diverso dalla sede legale della ditta, è coniugata dal 1994 ed emigrata a Persona_1
Mugnano del Cardinale il 9.7.1996 e dal 11.9.2000 in via
Casagnotta 41 Avella ed ha quattro figli, coniugato Persona_3
pag. 4/16 dal 2010, già dall'1.2.2006 non più residente e convivente con la madre, ha due figli, coniugato dal 2015 non viveva Persona_4 con la madre già dal 12.11.2007, ha una figlia),
-che per la concretizzazione del requisito oggettivo le ispettrici si sono avvalse della Delibera della Giunta n.339/2008 della
Regione Campania al fine di calcolare il fabbisogno lavorativo della ditta, argomentando che sussisterebbe il requisito minimo di
104 giornate lavorative per ciascuno dei sigg.ri , ma che vi Per_2
è un grave errore di calcolo in riferimento alla tabella 10 del contestato verbale, atteso che in base alle tabelle della Giunta
Regionale per le produzioni di nocciole [cui sono dediti i fondi per un estensione di h 2 nel 2011] il fabbisogno aziendale in ore
[vista la zona montana e svantaggiata per aziende non meccanizzate lettera A] è di 510 per ha, are, mentre nel verbale per l'anno
2011 per 2 ha, are si riportano 940 ore;
stessi errori di calcolo anche per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016,
-che nel verbale non viene neanche computato il tipo di allevamento condotto, che non è di allevamento di animali da stabulazione, ma di allevamento allo stato brado, per cui visto il numero di capi di bestiame di cui è proprietaria, essa non ha bisogno di altri quattro collaboratori fissi [ad eccezione dell'addetto alla vendita per la gestione e Persona_6 direzione della propria azienda (nel periodo invernale le mucche non sono partorienti e le mandrie rimangono a pascolare liberamente per la superficie di in media di 150 ettari concessale in fida), come emergente anche dalla perizia prodotta dell'agronomo , Persona_7
-che nel il periodo invernale si occupa da sola della potatura del poco terreno adibito a nocciole e vigila da sola sulle proprie mandrie [bastando un giro con autoveicolo], avendo soltanto cura pag. 5/16 che la recinzione di delimitazione di una così vasta area non sia danneggiata e tenendo il conto dei propri capi;
solo allorquando se ne ravvisa la necessità [nascite nuovi capi, raccolto nocciole, prelievi del sangue per esami ASL ecc.] assume tutta la manodopera di cui necessita la propria azienda, tra cui anche i propri figli,
-che a maggio, allorquando il Comune di Avella le rilascia la fida pascolo, ella, servendosi dei suoi braccianti, raduna il bestiame per poterlo sottoporre alle ispezioni medico sanitarie e realizza le riparazioni del caso delle delimitazioni in ferro poste a margine delle particelle che le vengono concesse, il bestiame viene trasportato laddove vi è concesso il pascolo, necessitando, per tale adempimento, l'ausilio di altre persone,
-che la vastità del terreno concessele in pascolo, desumibile dagli allegati alla perizia di parte, rende bene l'idea della impossibilità, seppure tutti i figli fossero coltivatori diretti, di sorvegliare ogni giorno il bestiame così come vorrebbe chi ha tipizzato le tabelle a cui si riferiscono le ispettrici,
-che l'unica cosa determinabile è che ella necessita di manodopera sicuramente nel mese di maggio e a settembre anche per il raccolto delle nocciole,
-che i due verbali erano discontinui in quanto con il verbale di accertamento e notificazione 0800.14/11/2016.0201963 si procedeva ad annullare per i sigg.ri , e Persona_3 Per_1 Per_2
tutte le giornate lavorative realizzate in qualità di Per_4 braccianti agricoli dal 1.7.2011 al 30.6.2016, mentre con il verbale n. 0800.14/11/2016.0212627 si iscrivevano come C.D. i sigg.ri per il 2016 vale a dire con efficacia almeno sino al Per_2
31.12.2016 (per cui vi sarebbe una coesistenza tra situazione di
C.D. e di bracciante agricolo dal 1.7.2016 al 31.12.2016),
pag. 6/16 -che nel verbale dedotto non si dice espressamente fino a quando vengono conteggiati i contributi indicandosi solo la data di inizio dell'1.7.2011, includendo anche l'ultima rata che i C.D. dovevano versare entro il 16.1.2017 non ancora scaduta,
-che anche volendo applicare la seconda fascia richiamata nel verbale i calcoli sono errati,
-che l'atto impugnato è ulteriormente viziato perché riporta una relata di notifica che non risponde alla normativa vigente;
si attesta che il predetto verbale viene notificato –a mezzo posta- alla sig.ra e come data e luogo si appone il giorno e il Pt_1 posto della spedizione non quelli di ricezione con conseguente nulla/inesistenza della notifica,
-che il verbale del 29.11.2016 è stato emesso soltanto 15 giorni dopo quello del 14.11.2016 che procedeva all'annullamento delle giornate per i sigg.ri in qualità di O.T.D. senza attendere Per_2 che l'atto presupposto avesse acquisito la qualifica di atto immodificabile, trascorrendo i termini per l'opposizione (30 gg),
-che nel verbale del 29.11.2016 non si dice fino a quando vengono conteggiati tali contributi indicando solo la data di inizio
[1.7.2011], avendo però cura di calcolare anche gli interessi e sanzioni dovute,
-che nell'accertamento prodotto in prima facie si provvedeva a riconoscere la qualifica di collaboratori di impresa sino al
30.6.2016, mentre nel verbale del 29.11.2016 si procede “di conseguenza” all'iscrizione per tutto il 2016, senza che da giugno
2016 a dicembre 2016 vi sia un atto presupposto,
-che vi è errore di calcolo nella determinazione dei contributi in quanto calcolando per ciascuno dei 4 figli € 12.724,00 la somma sarebbe pari ad € 50.898,80 e non ad € 63.186,00,
pag. 7/16 -che l'atto impugnato è viziato non solo per la carenza, illogicità, vaghezza della motivazione come sopra esposto, ma lo stesso manca totalmente di tutti i crismi richiesti dalla legge n.241/90 e leggi complementari: manca un numero di protocollo dell'atto impugnato rilevandosi soltanto il numero della raccomandata di riferimento, sbagliata è l'indicazione dell'organo competente da adire per il ricorso interno-amministrativo (si indica la Commissione Centrale per l'accertamento e la Riscossione mentre il relativo contenzioso è affidato alla competenza delle
Commissioni provinciali CISOA e alla Commissione centrale CAU in unico o in secondo grado così come previsto dagli artt. 10, 11 e
15 del D. Lgs. 375/1993), non c'è l'indicazione dei termini avverso cui fare ricorso né l'indicazione della modalità di presentazione se cartacea o per il tramite del portale web predisposto dall' , CP_1
-che è maturata la prescrizione per la contribuzione a titolo di
C.D. del sig. per l'anno 2011 e per il primo Persona_3 trimestre 2012 atteso che la richiesta di pagamento è pervenuta il
6.3.2017.
L' , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
A seguito di collocamento fuori ruolo del precedente relatore la causa è stata riassegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza del 14.7.25 il Collegio rinviava alla udienza del 22.9.25 per la necessità di acquisire al fascicolo d'ufficio il verbale ispettivo oggetto di impugnazione;
depositato da parte appellante il predetto verbale, acquisite le note di parte, all'odierna udienza del 22.9.25 come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
************
pag. 8/16 Il Tribunale di primo grado ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla in primo grado Pt_1 avendo ritenuto che il diritto ad ottenere l'iscrizione in altra gestione assicurativa, derivante dall'annullamento del verbale impugnato, non fosse un diritto del datore di lavoro (nella CP_1 specie la ) bensì dei braccianti agricoli (i 4 figli della Pt_1
) che per effetto del verbale avevano subito la cancellazione Pt_1 dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Invero nel caso di specie con il ricorso principale n.2016/17 RG era stato impugnato il verbale ispettivo del 29.11.16 con cui gli ispettori avevano (a seguito di precedente verbale del CP_1
14.11.16) iscritto d'ufficio i 4 figli della ( Pt_1 [...]
, e nella Per_1 Persona_3 Persona_4 Per_2
Gestione speciale dei coltivatori diretti avendo ritenuto insussistenti i requisiti del rapporto di lavoro subordinato esistente con la madre e piuttosto una impresa familiare in cui i figli erano coadiutori, richiedendo il pagamento della contribuzione per € 63.186,00; al ricorso principale erano stati poi riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 3790/2017, 3795/2017,
3800/2017 e 3801/2017 R.G. relativi alla impugnazione di ulteriori provvedimenti di determinazione del debito ai danni della , in Pt_1 qualità di titolare della impresa familiare, relativamente a ciascuno dei 4 figli per l'importo contributivo di € 12.724,70 per ciascuno.
La aveva azionato, quindi, una domanda di accertamento Pt_1 negativo dell'obbligo contributivo contenuto nel verbale del novembre 2016 quale titolare della impresa familiare, rispetto alla quale era legittimata, mentre non era in discussione alcuna richiesta di prestazione assistenziale da parte dei braccianti, su cui invece si dilunga il Tribunale.
pag. 9/16 Pertanto, ritenuta errata la sentenza laddove ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della , il Collegio deve Pt_1 procedere all'esame nel merito della domanda.
La domanda è infondata in quanto dal complessivo corredo probatorio ispettivo emerge con evidenza come non siano affatto rinvenibili nei rapporti tra la ed i suoi 4 figli i caratteri Pt_1 proprio della subordinazione, assenza acclarata da plurimi aspetti contenuti nel verbale ispettivo e nell'attività ispettiva complessivamente svolta.
È principio noto e consolidato quello secondo cui ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art.2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità da tempo ha chiarito che l'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa;
così come il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20002 del
07/10/2004).
La subordinazione va intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, cui costituiscono specificazione il potere di controllo e pag. 10/16 quello disciplinare, con conseguente limitazione della sua libertà ed autonomia.
Nel verbale ispettivo si riportano le dichiarazioni rese dalla stessa in data 25.10.2016 in cui la stessa riferisce Parte_1 che “tutti gli operai (tra cui cita i 4 figli) fanno tutti i lavori in base alle necessità, ma chi gestisce prevalentemente
l'attività son i figli maschi che sta con gli animali e Per_3
che sta in macelleria”, “l'azienda è a conduzione Per_4 familiare”, “non conosce i tempi di potatura, raccolta e concimazione”, “le figlie femmine, e , vanno a Per_2 Per_1 guardare gli animali tenuti allo stato brado”, “non è in grado di riferire quanto tempo ci si impiega a potare gli alberi di nocciole perché gli operai si gestiscono da soli”.
Già dall'analisi di tali dichiarazioni si denota l'assenza di qualunque riferimento all'esercizio nei confronti dei 4 figli di qualunque potere direttivo, disciplinare, organizzativo, essendo gli stessi di fatto autonomi nel disbrigo delle proprie mansioni.
Uno dei 4 figli, ha poi ammesso di non essere in Persona_3 grado di riferire quanto la madre gli dava al giorno ma che trattandosi della madre lo aiutava quando aveva bisogno e che loro
(riferito al fratello ed alle sorelle) collaboravano con lei perché erano una unica famiglia;
difetta(va), quindi, anche una erogazione costante e predeterminata della retribuzione quanto piuttosto una condivisione dei ricavi in base alle esigenze di ciascuno.
La genuinità e contestualità alla ispezione della dichiarazione del determina indubbiamente una prevalenza sulla successiva Per_2 dichiarazione testimoniale del . Per_6
In proposito, va segnalato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti pag. 11/16 attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del
2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, comunque, elemento di prova, valutabile in concorso con gli altri elementi da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022).
Anche di recente con l'ordinanza n. 36573 del 14.12.2022, la
Cassazione ha affermato che, nei verbali ispettivi, le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudicante.
Il materiale probatorio costituito, nella specie, dalle dichiarazioni rese dagli informatori in sede di accertamento ispettivo, pertanto, dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori>>
(Cass. 6 giugno 2008, n.15703) rilevandosi, altresì, che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori/informatori <non implica che le stesse siano prive di
pag. 12/16 qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità>> (Cass. Sez. lav. 14 maggio 2014, n.10427).
Ebbene dalle circostanze evincibili dal verbale emergono sufficienti elementi idonei a fondare la pretesa dell' in CP_1 quanto le dichiarazioni rese appaiono non solo puntuali e dettagliate, ma anche scevre da ogni contrasto e, dunque, perfettamente tra loro concordanti tanto da far escludere qualsivoglia profilo di motivata inattendibilità.
A tali dichiarazioni, compendiate nell'impugnato verbale, va dato, dunque, valore preponderante per le ragioni sopra esposte ed in virtu' del principio di acquisizione processuale, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzata ai fini della decisione, indipendentemente dalla sua provenienza (da ultimo Cass. n.23490 del 2020).
Afferma, ancora, la giurisprudenza (si vedano in tal senso, tra le altre, Cass.
9.11.2001 n.13910; Cass. n.23229/2004; Cass.
n.6404/2013; Cass. n. 26376/2013; Cass.
8.9.2015 n.17774; Cass. ord. n.23521/2017); che, nel contrasto tra dichiarazioni rese agli ispettori dell' e dichiarazioni rese in udienza dallo stesso CP_1 soggetto, ed in assenza di valide ragioni che giustifichino il contrasto stesso, è corretto privilegiare le prime in quanto rese senza preavviso;
quindi, “più genuine e sincere in quanto non inquinate dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro o dal timore di ledere un proprio interesse”.
pag. 13/16 La stessa “rettifica” nel corso della escussione testimoniale del appare poco credibile in quanto lo stesso riferisce Testimone_1 circostanze in contrasto con quanto dichiarato alle ispettrici ma giustifica tali incongruenze affermando che le ispettrici avrebbero usato “termini difficili”.
La conduzione familiare della azienda e la collaborazione tra madre e figli emergono altresì dalla circostanza -indicata nel verbale- della coincidenza della sede legale della azienda con l'indirizzo di residenza della in palazzina nella quale Pt_1 abita(va) anche la figlia escussa proprio nello Persona_1 spazio comune antistante la palazzina medesima (laddove le diverse certificazioni attestano la mera residenza anagrafica ma non il domicilio).
Anche il teste escusso nel corso del giudizio di primo Tes_2 grado ha fornito elementi per smentire la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i figli della e la Pt_1 medesima riferendo che aveva lavorato solo per qualche Per_2 tempo nella azienda mentre prima faceva la stilista.
Inoltre, neppure dalla escussione dei testimoni, emerge quale fosse l'orario di lavoro rispettato dai 4 figli;
i testi riferiscono che tutti rispettavano un orario di lavoro ma senza mai indicarlo. Il teste , ex autista della azienda, Tes_3 riferisce di un orario di lavoro di 8 ore ma senza indicare inizio e fine ma soprattutto riferendosi inspiegabilmente solo ai due figli maschi della e non alle due figlie femmine, quando Pt_1 invece -occupandosi del prelievo degli animali con il camion per portarli al macello– avrebbe dovuto incontrarle, avendo la Pt_1 dichiarato che le due figlie si occupavano di guardare gli animali.
Per non tacere della circostanza che la stessa in sede di Pt_1 ispezione ha reso dichiarazioni tali da indurre a ritenere che non pag. 14/16 avesse assolutamente piena contezza delle concrete attività svolte nella azienda ammettendo di non conoscere i tempi di potatura, raccolta e concimazione (ma, sorprendentemente, ricordando che i figli lavoravano per 102 giornate l'anno)
Quanto alla questione della prescrizione occorre rilevare che la aveva subito una precedente ispezione e che con verbale Pt_1
14.11.16 notificatole il 19.11.16 l' aveva già annullato le CP_1 posizioni dei 4 figli come operai agricoli subordinati (annullando le giornate di lavoro sin dall'1.7.2011), mentre con il successivo verbale impugnato in questa sede è stato operato il calcolo delle omissioni contributive, per cui considerando che la terza rata contributiva doveva essere versata entro novembre, alcuna prescrizione si è maturata con riferimento al quinquennio successivo al luglio 2011 rispetto alla contestazione notificata a novembre 2016.
Ininfluente nel presente giudizio è la sentenza emessa dal
Tribunale di Avellino su ricorso di e in Persona_3 Per_2 quanto nella stessa (che peraltro si riferisce, quanto a Per_2
solo al minor periodo 2014-2016 e, comunque, solo a due dei
[...] quattro figli) la motivazione del GL poggia sulla mancata allegazione al giudizio del verbale ispettivo oggetto del presente giudizio;
si osserva altresì che nelle comunicazioni in atti tra la difesa e l' si riferisce che negli anni dal 2011 CP_1 Per_2 al 2013 era artigiana (in contrasto quindi con quanto sostenuto in questa sede) e la cancellazione documentata riguarda solo tali annualità.
Estraneo al petitum è il successivo avviso di addebito notificato alla (non oggetto di impugnazione in questa sede); Pt_1 inammissibile è la domanda di compensazione spiegata in via di estremo subordine atteso che la stessa non risulta articolata nelle conclusioni del ricorso di primo grado.
pag. 15/16 Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda spiegata in primo grado va ritenuta ammissibile ma rigettata nel merito con conferma della condanna alle spese nella stessa già statuita;
nulla per le spese di lite del grado attesa la contumacia dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta la domanda spiegata in primo grado da
[...]
; Pt_1
-nulla per le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 22.9.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 16/16