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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2024, n. 19211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19211 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
2,A,LL-0(AZ. u \-utr OL V.; Cíj 4.,c) V-e SENTENZA sul ricorso proposto da: RO RO NJ nato il [...] avverso l'ordinanza del 29/09/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
lette/se e le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO cJuL. Uk-et Penale Sent. Sez. 5 Num. 19211 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 16/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 settembre 2023, il Tribunale di Roma - Sezione per il riesame ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale della medesima città che aveva sostituito la misura della custodia in carcere, originariamente disposta, con quella dell'obbligo di dimora e ha disposto nuovamente l'originaria misura della custodia in carcere. 2. Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta sia la violazione di legge sia il difetto o comunque l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale non avrebbe considerato la circostanza che aveva indotto il Gip a disporre la misura meno afflittiva e cioè il rispetto da parte dell'indagato delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari disposti in altro procedimento, indicativo della capacità di autocontrollo negata nell'ordinanza impugnata;
contesta poi la decisione nella parte in cui ha ritenuto che l'indagato non avesse un domicilio idoneo posto che, in altro procedimento, era stato ritenuto diversamente ed erano stati disposti gli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui, con riferimento ai ricorsi afferenti i procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, «in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari» (così, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 e, da ultimo, SeZ. 4, n. 17781 del 14/04/2021, Saleem Javed). Trattasi, invero, di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se nel merito si sia dato conto, in modo adeguato e congruo, per quanto qui di interesse in relazione all'unico motivo di ricorso proposto, delle ragioni poste a fondamento della scelta della misura della custodia in carcere. A 2. Orbene, adeguata e corretta e, pertanto, incensurabile in questa sede, è la motivazione del provvedimento impugnato riferita alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura applicata, nonché all' impossibilità di concedere misure gradate. Ed invero, il Tribunale di Roma, nel provvedimento qui impugnato, con un ragionamento lineare, chiaro e in nulla contraddittorio, ha evidenziato che le specifiche modalità e circostanze della condotta, anche se caratterizzate da «una tecnica rudimentale», erano comunque sintomatiche di un'assoluta professionalità nella pianificazione ed esecuzione di attività non apparse né casuali né episodiche, bensì inserite in un'attività organizzata e reiterata nel tempo, anche successivamente alla condotta per cui si discute, e che le stesse si connotavano per la loro sistematicità e abitualità. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che in carico all'indagato risultavano annotati ben diciotto provvedimenti e ha evidenziato che la commissione dei fatti, in relazione ai quali è stata disposta la misura, era avvenuta pur dopo la fruizione di provvedimenti favorevoli e la concessione dei benefici di legge, «circostanza che toglie rilievo alle considerazioni relative alla capacità di osservanza che venivano svolte nel provvedimento oggetto di impugnazione». Il Tribunale, quindi, nel richiamare, con logica e adeguata motivazione, il corposo "curriculum" criminale dell'indagato, ha evidenziato che da esso può trarsi la chiara propensione del predetto alla commissione di delitti contro il patrimonio e anche in materia di stupefacenti e l'indifferenza dello stesso ai provvedimenti giudiziari. Il percorso argomentativo seguito dal giudice del riesame non è quindi né contraddittorio né mancante, ma ricostruisce compiutamente i fatti concreti, li collega alle considerazioni sulla personalità e pericolosità dell'interessato e volge il risultato di tale analisi a prognosi futura dando contezza dell'incapacità, non remota, dell'indagato, di autolimitarsi. La conclusione cui è giunto il Tribunale del riesame è, quindi, conforme alle disposizioni di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod: proc. pen. nella parte in cui prevede che il giudizio sulla personalità dell'indagato o dell'imputato possa fondarsi, alternativamente, sui suoi precedenti penali o su comportamenti o atti concreti, da intendersi, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non necessariamente quali atti aventi natura processuale. (Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019, Monteleone, Rv. 277613; Sez. 5, n. 5644 del 25/9/2014, Iov, Rv 264212). Nessuna carenza o sbavatura argomentativa, dunque, è da rinvenirsi nella decisione di non concedere gli arresti domiciliari avendo il Tribunale argomentato - facendo buon uso di quanto reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità ( Sez. 3„ n. 7268 del 24/01/2019 Spinelli, Rv. 275851 - 01; Sez. 2, n. 2170 del 27/03/1998, dep. 1999, Brescia, Rv. 212294; Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755) - atteso lo spessore• delle 2 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE ravvisate esigenze cautelari, con dovizia di indicazioni, le ragioni per cui le predette esigenze non siano contenibili se non mediante la misura estrema della custodia cautelare in carcere, non potendo confidarsi sulla buona volontà e coscienza dell' indagato, non sussistendo alcun elemento concreto che consenta di fondare una prognosi positiva di rispetto degli ambiti di libertà connaturati a misure meno afflittive e, infine, non risultando dalla documentazione in atti, alcun domicilio certo. 3. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Roma, 16 gennaio 2024 IlC sigliere estensore j nna Mal bk-A--e..,Pj' -1--------:-- Il Pres/ Alfredo/' ' 40/ /..u:rela •
lette/se e le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO cJuL. Uk-et Penale Sent. Sez. 5 Num. 19211 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 16/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 settembre 2023, il Tribunale di Roma - Sezione per il riesame ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale della medesima città che aveva sostituito la misura della custodia in carcere, originariamente disposta, con quella dell'obbligo di dimora e ha disposto nuovamente l'originaria misura della custodia in carcere. 2. Il difensore di fiducia dell'indagato ricorre avverso la predetta ordinanza e ne chiede l'annullamento proponendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta sia la violazione di legge sia il difetto o comunque l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale non avrebbe considerato la circostanza che aveva indotto il Gip a disporre la misura meno afflittiva e cioè il rispetto da parte dell'indagato delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari disposti in altro procedimento, indicativo della capacità di autocontrollo negata nell'ordinanza impugnata;
contesta poi la decisione nella parte in cui ha ritenuto che l'indagato non avesse un domicilio idoneo posto che, in altro procedimento, era stato ritenuto diversamente ed erano stati disposti gli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui, con riferimento ai ricorsi afferenti i procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, «in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari» (così, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 e, da ultimo, SeZ. 4, n. 17781 del 14/04/2021, Saleem Javed). Trattasi, invero, di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se nel merito si sia dato conto, in modo adeguato e congruo, per quanto qui di interesse in relazione all'unico motivo di ricorso proposto, delle ragioni poste a fondamento della scelta della misura della custodia in carcere. A 2. Orbene, adeguata e corretta e, pertanto, incensurabile in questa sede, è la motivazione del provvedimento impugnato riferita alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura applicata, nonché all' impossibilità di concedere misure gradate. Ed invero, il Tribunale di Roma, nel provvedimento qui impugnato, con un ragionamento lineare, chiaro e in nulla contraddittorio, ha evidenziato che le specifiche modalità e circostanze della condotta, anche se caratterizzate da «una tecnica rudimentale», erano comunque sintomatiche di un'assoluta professionalità nella pianificazione ed esecuzione di attività non apparse né casuali né episodiche, bensì inserite in un'attività organizzata e reiterata nel tempo, anche successivamente alla condotta per cui si discute, e che le stesse si connotavano per la loro sistematicità e abitualità. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che in carico all'indagato risultavano annotati ben diciotto provvedimenti e ha evidenziato che la commissione dei fatti, in relazione ai quali è stata disposta la misura, era avvenuta pur dopo la fruizione di provvedimenti favorevoli e la concessione dei benefici di legge, «circostanza che toglie rilievo alle considerazioni relative alla capacità di osservanza che venivano svolte nel provvedimento oggetto di impugnazione». Il Tribunale, quindi, nel richiamare, con logica e adeguata motivazione, il corposo "curriculum" criminale dell'indagato, ha evidenziato che da esso può trarsi la chiara propensione del predetto alla commissione di delitti contro il patrimonio e anche in materia di stupefacenti e l'indifferenza dello stesso ai provvedimenti giudiziari. Il percorso argomentativo seguito dal giudice del riesame non è quindi né contraddittorio né mancante, ma ricostruisce compiutamente i fatti concreti, li collega alle considerazioni sulla personalità e pericolosità dell'interessato e volge il risultato di tale analisi a prognosi futura dando contezza dell'incapacità, non remota, dell'indagato, di autolimitarsi. La conclusione cui è giunto il Tribunale del riesame è, quindi, conforme alle disposizioni di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod: proc. pen. nella parte in cui prevede che il giudizio sulla personalità dell'indagato o dell'imputato possa fondarsi, alternativamente, sui suoi precedenti penali o su comportamenti o atti concreti, da intendersi, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non necessariamente quali atti aventi natura processuale. (Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019, Monteleone, Rv. 277613; Sez. 5, n. 5644 del 25/9/2014, Iov, Rv 264212). Nessuna carenza o sbavatura argomentativa, dunque, è da rinvenirsi nella decisione di non concedere gli arresti domiciliari avendo il Tribunale argomentato - facendo buon uso di quanto reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità ( Sez. 3„ n. 7268 del 24/01/2019 Spinelli, Rv. 275851 - 01; Sez. 2, n. 2170 del 27/03/1998, dep. 1999, Brescia, Rv. 212294; Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755) - atteso lo spessore• delle 2 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE ravvisate esigenze cautelari, con dovizia di indicazioni, le ragioni per cui le predette esigenze non siano contenibili se non mediante la misura estrema della custodia cautelare in carcere, non potendo confidarsi sulla buona volontà e coscienza dell' indagato, non sussistendo alcun elemento concreto che consenta di fondare una prognosi positiva di rispetto degli ambiti di libertà connaturati a misure meno afflittive e, infine, non risultando dalla documentazione in atti, alcun domicilio certo. 3. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Roma, 16 gennaio 2024 IlC sigliere estensore j nna Mal bk-A--e..,Pj' -1--------:-- Il Pres/ Alfredo/' ' 40/ /..u:rela •