Articolo 1 della Legge 18 aprile 1986, n. 119
Articolo 2
Versione
26 aprile 1986
Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 , recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: "31 dicembre 1990" sono aggiunte le seguenti: "nei soli comuni disastrati".
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Il fondo di cui all' articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , come modificato dall' articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80 , e' trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986.
Art. 1-ter. - 1. Le disposizioni dell' articolo 40, comma primo, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730 , si applicano nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. Tali disposizioni vanno intese come riferite alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi, anche professionali".
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 settembre 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici, fermi restando i poteri sostitutivi di competenza delle regioni";
al comma 3, le parole: "30 giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986";
i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.
All'articolo 5:
i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.
All'articolo 6:
le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bacini di mano d'opera da limitarsi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788 .
AVVERTENZA:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 maggio 1986.
Entrata in vigore il 26 aprile 1986
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