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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/07/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente
dott. ssa Rossella Busacca Giudice
dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1881/2020 R.G.
TRA
, nata a [...] l'[...] e residente in [...]di Parte_1
LO (ME), Via Torrecandele n. 132/A, c.f. , elettivamente C.F._1 domiciliata in Sant'Agata di LO (ME), Via Magenta n. 128, presso lo studio dall'avv. Rosario Di Blasi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], residente Controparte_1
in Naso, via Mazzini s.n.c., c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Caterina Galletta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
1
FATTO E DIRITTO
ha adìto il Tribunale di Patti e, premettendo che in data 19.5.2018 Parte_1 aveva contratto matrimonio concordatario con - trascritto all'Ufficio Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Naso, anno 2018, n. 3, parte II, serie A - che, anteriormente al matrimonio dalla loro unione era nata la figlia in data Per_1
19.05.2017, che la convivenza si era successivamente interrotta a causa del comportamento aggressivo del marito, ha chiesto la separazione giudiziale,
l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale al convenuto, la corresponsione a carico della controparte di un assegno mensile per il mantenimento proprio e della minore di € 800,00, oltre al contributo nella quota del
50% per le spese straordinarie.
Con memoria integrativa del 21.01.2022 la ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del marito per la condotta violenta posta in essere da quest'ultimo e per la reiterata violazione al dovere di collaborazione ed assistenza morale e materiale.
, costituitosi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla Controparte_1
controparte e, deducendo la sussistenza di gravi fatti di rilevanza penale a danno della figlia, ha chiesto il collocamento della minore presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita della madre secondo le modalità indicate in comparsa, la corresponsione a carico della moglie di un assegno mensile per il mantenimento della figlia di € 200,00, oltre la corresponsione nella quota del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale le parti, a seguito della proposta del Presidente del
Tribunale, hanno raggiunto un accordo provvisorio sul collocamento della figlia.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento depositato telematicamente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto in via provvisoria ed urgente l'affido condiviso della minore con domiciliazione alternata presso entrambi i genitori, ha assegnato la casa coniugale al resistente ed ha ordinato allo stesso di versare in favore della ricorrente un assegno mensile di € 450,00 per il mantenimento suo e della
2 figlia, oltre a contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie;
infine, ha rimesso le parti innanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli scritti difensivi.
Con sentenza non definitiva sul vincolo n. 141/2022, pubblicata in data 02.03.2022 ed allegata in atti, il Tribunale ha disposto la separazione dei coniugi e con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per l'esame delle ulteriori domande.
Nelle more del giudizio, con note congiunte depositate in data 07.04.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione manifestando la volontà di trasformare la separazione da giudiziale in consensuale.
Orbene, fatta questa premessa, ritiene il Collegio che la separazione può essere regolata secondo quanto previsto nell'accordo di separazione.
Nessuna statuizione deve essere adottata con riferimento alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente avendo quest'ultima – sebbene implicitamente – rinunciato alla stessa stante l'accordo raggiunto nelle more del giudizio in materia di separazione.
Osserva il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti, mediante scrittura privata depositata in atti, può essere interamente recepito ai fini della separazione, in quanto lo stesso non si pone in contrasto né con le norme imperative né con gli interessi della prole.
Sulla base di quanto esposto vengono recepite le condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 02.04.2025, depositata il 07.04.2025.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti avendo quest'ultime raggiunto un accordo sulla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1881/2020 R.G. così provvede:
1) dispone che la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
sia regolamentata secondo le condizioni indicate nella scrittura privata CP_1 sottoscritta il 02.04.2025 e depositata il 07.04.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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