Articolo 4 della Legge 7 marzo 1997, n. 53
Articolo 3Articolo 5
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13 marzo 1997
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10 agosto 1999
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1 gennaio 2000
Art. 4. Norme transitorie e finali 1. Il Comitato di cui all'articolo 1 resta in carica fino al 31 dicembre 1998. (1) ((2)) 2. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360 , e' abrogato.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, rispettivamente, dell' articolo 3 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140 , dell' articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256 , dell' articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358 , dell' articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445 , dell' articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546 , dell' articolo 3 del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81 , dell' articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217 , dell' articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335 , e dell' articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443 .
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 luglio 1999, n. 237 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53 , e' prorogato al 31 dicembre 1999". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 27, comma 18) che "Il termine di cui all' articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53 , gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall' articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237 , e' prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000