Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 5215/2024
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MARFELLA MARIA PIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Corso Milano n. 79;
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1.La sig.ra che vive presso la casa di via della Pace nr 38 int . 1 col Parte_2 figlio , avrà la piena responsabilità della gestione ordinaria dell'abitazione, Per_1
avendo cura degli spazi e di tutti i beni di cui la stessa è corredata.
2.Le spese relative alla manutenzione ordinaria della casa, saranno interamente a carico della sig.ra Ogni spesa relativa ad interventi di straordinaria manutenzione Parte_2
sarà a carico del sig. Parte_1
3A d oggi il bagno dell'abitazione presenta alcuni problemi per i quali il sig. si è Pt_1
già attivato, valutando i passaggi da fare per la riparazione, impegnandosi a portare a termine i lavori entro sei mesi dalla firma di detto ricorso.
4.Il sig. valuterà di dare mandato ad un 'agenzia per la vendita totale Parte_1
o parziale dell'immobile e la sig.ra sin da ora acconsente. Nel caso in cui Parte_2
dovesse essere perfezionata la vendita, la sig.ra dovrà avere un preavviso di Parte_2
pag. 1 di 7
. A seguito della vendita il sig. dovrà estinguere il mutuo che è Per_1 Pt_1
interamente a suo carico e con la rimanente somma, ipotizza di valutare un acquisto per una sua nuova abitazione della quale, nel caso, l'intestatario sarà il figlio minore.
5Nel caso in cui l'abitazione non sarà venduta, la sig. vivrà lì fino alla Parte_2
completa indipendenza economica di . Se nel tempo le sue esigenze dovessero Per_1
cambiare al punto di valutare di trasferirsi altrove, la sig.ra dovrà dare un Parte_2
congruo preavviso, corrispondente ad almeno sei mesi, al sig. in modo che lui Pt_1
possa riorganizzarsi per prendere nuovamente possesso della sua abitazione.
6.Il bambino sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
I due si impegnano a mantenere nel tempo un rapporto equilibrato, necessario affinchè ogni questione relativa al figlio possa essere condivisa e affrontata insieme nel modo più corretto per la sua crescita. Qualsiasi problema, disagio, difficoltà del figlio verrà gestita nella massima collaborazione e qualora uno dei due dovesse avvedersi per primo di situazioni / necessità non ordinarie, sarà sua priorità comunicarle immediatamente all'altro genitore.
7.La linea educativa condivisa fino ad oggi, rimarrà tale ed entrambi i genitori saranno coinvolti nelle relazioni necessarie con l'Istituto scolastico, rapportandosi insieme con le insegnanti e alternando la loro presenza ad eventuali riunioni.Anche il sig. Pt_1 dovrà avere la possibilità di accedere alla piattaforma utilizzata dalla scuola,” registro scolastico elettronico”, richiedendone le credenziali alla scuola.
8.Ad esclusiva tutela del benessere di , i sig.ri e concordano Per_1 Pt_1 Parte_2 nell'impegnarsi a mantenere particolare riservatezza con il figlio, rispetto alle loro eventuali relazioni sentimentali. Nel caso in cui uno dei due dovesse avere una relazione sentimentale stabile, il compagno/a sarà presentato/a ufficialmente come tale al bambino dopo minimo due anni dall'inizio della frequentazione.
9. avrà la residenza abituale presso la casa familiare sita in Vigevano/ PV, via Per_1
della Pace nr 38 int 1, dove continuerà a vivere con la madre;
i genitori avendo valutato bene tutte le necessità del bambino, nel tentativo di agevolarlo nella gestione di importanti cambiamenti, ipotizzano di potersi occupare del bambino come da schema qui pag. 2 di 7 riportato, con weekend alternati e due giorni infrasettimanali in cui rimarrà con Per_1
il papà.
1° settimana:
- LUNEDI: mamma;
- mamma;
Per_2
-MERCOLEDI: mamma;
- papà; Per_3
- papà; Per_4
- : papà; Per_5
- DOMENICA: papà.
2° settimana:
- LUNEDI: mamma;
- MARTEDI: mamma;
-MERCOLEDI: papà
- GIOVEDI: papà;
- VENERDI: mamma;
- SABATO: mamma;
- DOMENICA: mamma;
3° settimana:
- LUNEDI: mamma;
- MARTEDI: mamma;
-MERCOLEDI: mamma;
- GIOVEDI: papà;
- VENERDI: papà;
- SABATO: papà;
- papà. CP_1
4° Settimana:
- LUNEDI: mamma;
- MARTEDI: mamma;
-MERCOLEDI: papà
- GIOVEDI: papà;
pag. 3 di 7 - VENERDI: mamma;
- SABATO: mamma;
- DOMENICA: mamma.
In questo modo avrà la possibilità di abituarsi gradualmente al cambiamento, Per_1 trascorrendo qualche giorno in più in casa sua con la mamma. L'organizzazione di cui sopra sarà attuabile solo dal momento in cui il sig. avrà trovato un'abitazione e Pt_1
lascerà la casa dove ad oggi ancora convive con la sig.ra e il figlio. Parte_2
10.Le parti concordano sul fatto che i giorni festivi saranno sempre trascorsi insieme (es.
Vigilia di Natale, S. Natale, S. Stefano), nel periodo di vacanze scolastiche i restanti giorni possono essere trascorsi insieme o suddivisi secondo le necessità di ognuno. I genitori si impegnano a favorire la partecipazione del minore alle tradizioni familiari di entrambi i rami parentali. Resta inteso che esclusi i giorni festivi indicati, ognuno dei due genitori sarà libero di portare con sé il bambino in vacanza per qualche giorno, il tutto ovviamente previo accordo con l'altro e sempre nel massimo rispetto delle esigenze primarie del bambino.
11.Le vacanze estive verranno trascorse per una settimana insieme, possibilmente anche con altri amici. Le restanti settimane verranno gestite in base alle esigenze e alle possibilità economiche dei due genitori che potrebbero organizzarsi singolarmente per altri viaggi con . Per_1
12.Le parti si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e/o del passaporto per il figlio minore, senza necessità di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza propri e del figlio. Si impegnano reciprocamente, altresì, a darsi preventiva comunicazione di eventuali viaggi e/o spostamenti, anche temporanei, con il figlio minore fuori della provincia di Pavia;
in caso di viaggi all'estero, il genitore che intende effettuare il viaggio dovrà fornire all'altro genitore tutte le informazioni necessarie, inclusi recapiti e il programma del viaggio;
13.Le parti concordano sul fatto che ognuno di loro provvederà all'acquisto di cibo / beni di prima necessità / medicinali in autonomia, senza pretendere nulla dall'altro. Se dovesse succedere che per qualsiasi motivo in un dato periodo, uno dei due genitori non pag. 4 di 7 fosse in grado di occuparsi del bambino, questi si farà carico delle spese relative al vitto corrispondendole al genitore affidatario.
14.Il bambino frequenta la classe quinta della scuola primaria, presso l'istituto paritario don Tarcisio Comelli di Vigevano, con i seguenti orari: lunedì- mercoledì e venerdì dalle
8. 00 alle 12.45, martedì e giovedì dalle 8.00 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 16.15. Il bambino non usufruisce del servizio mensa della scuola. frequenta Per_1
settimanalmente il corso di karate, la lezione di chitarra, la palestra e la lezione di inglese con un insegnante madrelingua. Inoltre al momento è seguito dalla dottoressa CP_2
che gli garantisce il miglior supporto e sostegno anche in questa fase particolare
[...]
della sua famiglia. Entrambi i genitori si impegnano a favorire la partecipazione del minore alle attività scolastiche ed extrascolastiche, garantendo la necessaria collaborazione logistica;
15.La spesa della retta scolastica pari ad euro 308,00 oltre all'importo relativo alle lezioni di chitarra svolte dal bambino sempre presso lo stesso istituto, verrà divisa ogni mese al 50%. Alla scuola va corrisposto un unico bonifico per un totale di euro 393,00.
La spesa sarà sostenuta dal sig. e rimborsata al 50% dalla sig.ra entro Pt_1 Parte_2
il primo giorno di ogni mese.
16.Oltre alle spese già indicate (corso di karate, lezioni di chitarra, palestra, lezioni di inglese, psicoterapia), saranno da dividere al 50% le spese relative a qualsiasi altra attività extra scolastica/ ricreativa e qualsiasi altra esigenza del bambino. In merito i genitori intendono regolarsi come segue. Le spese verranno sostenute alla scadenza prevista, dal genitore che in quel momento vive con (es. gita scolastica: importo Per_1
da corrispondere entro mercoledì alla scuola, sarà a carico dal genitore con cui Per_1
vive quel mercoledì). Entro il primo giorno del mese successivo, previa presentazione di fattura / scontrino fiscale, l'altro genitore sarà tenuto al rimborso del 50% dell'importo totale.
17.Le spese di importi rilevanti dovranno essere preventivamente concordate e valutate insieme, con particolare attenzione a spese che superino la soglia dei 500,00 euro. In questo caso si potrà valutare di chiedere al fornitore di dilazionare gli importi e se questo non fosse possibile, i genitori valuteranno tra i due chi sarà in grado di far fronte alla pag. 5 di 7 spesa in quel momento, concordando eventualmente per l'altro un piano di rientro in modo che la spesa sia sempre equamente divisa.
18.Regali di compleanno, Natale ecc. verranno concordati da entrambi i genitori che divideranno dette spese. Resta inteso che ognuno dei due ha la libertà di acquistare qualsiasi cosa in più in base alle proprie possibilità economiche.
19. manterrà rapporti equilibrati e continuativi con i parenti di ciascun ramo Per_1
genitoriale, che sarà cura di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza;
i genitori si impegnano a non ostacolare in alcun modo tali rapporti e a favorire una serena relazione del minore con tutti i familiari.
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
- le spese legali del presente procedimento saranno equamente divise tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 20.12.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore , Per_1
nato il [...] a [...]
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
pag. 6 di 7 - recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 09.05.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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