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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 724/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott. Pietro Carè - Giudice.
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 724/2024 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 12 dicembre 2025, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C. F.: ), nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(CS) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
SE NE, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Sellia Marina alla Via
Cipollina n. 5, giusta procura in atti;
E
(C. F.: ), nato il [...] a [...] e residente in [...]
ME AR (CZ), alla via Arno n.25, rappresentato e difeso dall'Avv. Jole Le Pera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Casalinuovo n. 11, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto. FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 30 aprile 2024, i coniugi e Parte_1 [...] premettevano di avere contratto matrimonio in data 24 luglio 2018, a Catanzaro (CZ), Pt_2 iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2018, al n. 21, parte I, Uff. 1, scegliendo il regime della separazione comunione dei beni, e che dalla loro unione, nascevano due figli: e Per_1
, entrambi nati il 24.07.2017. Per_2
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di insanabili divergenze, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 15 gennaio 2025, il giudice rilevava che quanto previsto al punto 11 dell'accordo di separazione dei coniugi, non poteva essere recepito in sentenza in quanto la quasi totalità della somma che il si obbligava a corrispondere per il Pt_2 mantenimento dei figli era in realtà destinata al pagamento del mutuo, residuando per l'effettivo mantenimento di questi una cifra irrisoria di € 89,00, pari ad appena € 44.50 per ciascuno;
per tale motivo invitava le parti a rivedere e modificare/integrare l'accordo per quel che concerne il mantenimento della prole, e rinviava all'udienza del 16 aprile 2025, in trattazione scritta, poi differita al 10 settembre 2025.
Rimessa la causa sul ruolo, le parti depositavano un nuovo accordo, allegato alle note di trattazione scritta, per l'udienza del 6.11.2025.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e liberi di spostare la propria residenza dove meglio credano;
2. I figli minori, e , saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre e pertanto nell'abitazione coniugale, sita nel Comune di Catanzaro (CZ), in via Largo Arvo n. 26;
3. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori e . Per_1 Per_2
4. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. La casa coniugale, sita nel Comune di Catanzaro (CZ) in Via Lago Aro 26, attualmente di proprietà del signor , sarà assegnata alla signora e rimarrà nella piena ed Parte_2 Parte_1 esclusiva disponibilità della stessa con tutto l'arredo ivi presente;
i magazzini, invece, di pertinenza della menzionata abitazione resterà nella disponibilità di entrambi i coniugi.
6. Per effetto del punto n. 5 resteranno, quali oneri a carico dalla signora tutte le utenze Pt_1
(luce e Gas) relative alla casa coniugala, del quale provvederà alla regolare voltura nonché il pagamento di tutti i tributi (acqua e tari) che matureranno dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
il mutuo, invece, esistente sulla casa coniugale continuerà ad essere pagato dal signor
Pt_2
7. Il Signor compatibilmente con gli impegni e la volontà dei minori, avrà la facoltà di tenere Pt_2 con se e , due volle a settimana, nei tempi e modalità che verranno congiuntamente Per_1 Per_2 concordate tra le parti;
inoltre, il padre potrà, altresì, tenere con se i figli, fine settimana alterni, nei tempi e modalità che verranno congiuntamente concordate dai coniugi e sempre e comunque nel rispetto della volontà dei minori;
nella settimana in cui il padre non tiene presso di ì minori nel fine settimana, lo stesso avrà la facoltà di tenere con se e tre giorni a settimana;
Ulteriori Per_1 Per_2 periodi di visita/ frequentazione potranno essere concordali tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà delle parti.
8. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, le parti di comune accordo anno per anno stabiliranno i tempi e le modalità di trascorrimento delle stesse in modo da consentire a e Per_1
di trascorrere le festività indicate in equamente con entrambi i genitori;
Per_2
9. In ordine alle vacanze estive, il Signor avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 Pt_2
(quindici) giorni consecutivi a luglio e 15 (quindici) giorni consecutivi ad agosto. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
10. il genitore che decide di trascorrere con i figli periodi di vacanze in località site fuori dal territorio della regione Calabria e/o fuori dal Comune di Catanzaro, considerata la tenera età dei minori, dovrà preventivamente essere autorizzato dall'altro genitore, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. 11. Il Signor si impegnerà a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Pt_2 mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 650,00 (euro seicentocinquanta), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTA;
di tale somma €. 411,89 saranno unizzati dal signor per il pagamento del Pt_2 mutuo ad oggi esistente sulla casa coniugale assegnata alla signora e la restante parte € Pt_1
238,11 dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della
Signora oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postate intestato alla Pt_1
Signora , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
Pt_1
12. Inoltre, il signor si impegna a sostenere o/o eventualmente a rimborsare, alla signora Pt_2 [...]
, il 50% (cinquanta per conto| di ogni spesa straordinaria relativa ai figli purché sia Pt_1 preventivamente autorizzata, concordata o documentata;
i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica;
(tasse d'iscrizione, libri di testo);
13. In merito all'assegno unico percepito per i minori e lo stesso verrà diviso Per_3 Persona_4 tra le parli nella misura 50% cadauno. Pertanto, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, considerato che attualmente l'intero importo dell'assegno unico è versato sul conto corrente del signor quest'ultimo si impegna a versare alla signora il suo 50%. Pt_2 Pt_1
14. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato a continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
In merito alla situazione patrimoniale.
15. Il signor resterà nella piena disponibilità e proprietà, dell'immobile sito in ME AR Pt_2
Località, Amo Morto, identificato al figlio n. 27, particella 471, sub 4 categoria A/3, classe 2, dove attualmente vive.
16. Il signor si impegna a trasferire la pena proprietà, esente da ogni vincolo e/o condizioni, Pt_2 dell'immobile sito a Catanzaro alla Via Lago Arvo 26, quale attuale casa coniugale, per i 50% alla piccola e per il 50% al piccolo . In merito a tale impegno di Persona_5 Persona_4 trasferimento, in considerazione dell'esistenza del mutuo sull'unità immobiliare menzionata, il trasferimento della piena proprietà ai minori verrà effettuato alla data di estinzione del mutuo.
17.
Considerato che
, con l'omologazione, l'accordo assume valenza di atto pubblico che potrà direttamente essere trascritto nei registri immobiliari presso l'Agenzia dell'Entrate, la signora
[...]
si impegna a sostenere integralmente tutti i costi di registrazione. Pt_1 18. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Sostituito il giudice sul ruolo, entrambe le parti, depositavano note scritte con dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma dell'accordo raggiunto;
della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 12 dicembre 2025, data nella quale il
Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e della prole
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Catanzaro (CZ), il 24.07.2018, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno
n. 2018, n. 21, parte I, Uff.1, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata il [...] a [...] e (C. C.F._1 Parte_2
F.: ), nato il [...] a [...], autorizzando gli stessi a vivere CodiceFiscale_2 separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott. Pietro Carè - Giudice.
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 724/2024 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 12 dicembre 2025, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C. F.: ), nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(CS) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
SE NE, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Sellia Marina alla Via
Cipollina n. 5, giusta procura in atti;
E
(C. F.: ), nato il [...] a [...] e residente in [...]
ME AR (CZ), alla via Arno n.25, rappresentato e difeso dall'Avv. Jole Le Pera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Casalinuovo n. 11, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto. FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 30 aprile 2024, i coniugi e Parte_1 [...] premettevano di avere contratto matrimonio in data 24 luglio 2018, a Catanzaro (CZ), Pt_2 iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 2018, al n. 21, parte I, Uff. 1, scegliendo il regime della separazione comunione dei beni, e che dalla loro unione, nascevano due figli: e Per_1
, entrambi nati il 24.07.2017. Per_2
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di insanabili divergenze, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 15 gennaio 2025, il giudice rilevava che quanto previsto al punto 11 dell'accordo di separazione dei coniugi, non poteva essere recepito in sentenza in quanto la quasi totalità della somma che il si obbligava a corrispondere per il Pt_2 mantenimento dei figli era in realtà destinata al pagamento del mutuo, residuando per l'effettivo mantenimento di questi una cifra irrisoria di € 89,00, pari ad appena € 44.50 per ciascuno;
per tale motivo invitava le parti a rivedere e modificare/integrare l'accordo per quel che concerne il mantenimento della prole, e rinviava all'udienza del 16 aprile 2025, in trattazione scritta, poi differita al 10 settembre 2025.
Rimessa la causa sul ruolo, le parti depositavano un nuovo accordo, allegato alle note di trattazione scritta, per l'udienza del 6.11.2025.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e liberi di spostare la propria residenza dove meglio credano;
2. I figli minori, e , saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre e pertanto nell'abitazione coniugale, sita nel Comune di Catanzaro (CZ), in via Largo Arvo n. 26;
3. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori e . Per_1 Per_2
4. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. La casa coniugale, sita nel Comune di Catanzaro (CZ) in Via Lago Aro 26, attualmente di proprietà del signor , sarà assegnata alla signora e rimarrà nella piena ed Parte_2 Parte_1 esclusiva disponibilità della stessa con tutto l'arredo ivi presente;
i magazzini, invece, di pertinenza della menzionata abitazione resterà nella disponibilità di entrambi i coniugi.
6. Per effetto del punto n. 5 resteranno, quali oneri a carico dalla signora tutte le utenze Pt_1
(luce e Gas) relative alla casa coniugala, del quale provvederà alla regolare voltura nonché il pagamento di tutti i tributi (acqua e tari) che matureranno dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
il mutuo, invece, esistente sulla casa coniugale continuerà ad essere pagato dal signor
Pt_2
7. Il Signor compatibilmente con gli impegni e la volontà dei minori, avrà la facoltà di tenere Pt_2 con se e , due volle a settimana, nei tempi e modalità che verranno congiuntamente Per_1 Per_2 concordate tra le parti;
inoltre, il padre potrà, altresì, tenere con se i figli, fine settimana alterni, nei tempi e modalità che verranno congiuntamente concordate dai coniugi e sempre e comunque nel rispetto della volontà dei minori;
nella settimana in cui il padre non tiene presso di ì minori nel fine settimana, lo stesso avrà la facoltà di tenere con se e tre giorni a settimana;
Ulteriori Per_1 Per_2 periodi di visita/ frequentazione potranno essere concordali tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà delle parti.
8. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, le parti di comune accordo anno per anno stabiliranno i tempi e le modalità di trascorrimento delle stesse in modo da consentire a e Per_1
di trascorrere le festività indicate in equamente con entrambi i genitori;
Per_2
9. In ordine alle vacanze estive, il Signor avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 Pt_2
(quindici) giorni consecutivi a luglio e 15 (quindici) giorni consecutivi ad agosto. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
10. il genitore che decide di trascorrere con i figli periodi di vacanze in località site fuori dal territorio della regione Calabria e/o fuori dal Comune di Catanzaro, considerata la tenera età dei minori, dovrà preventivamente essere autorizzato dall'altro genitore, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. 11. Il Signor si impegnerà a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Pt_2 mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 650,00 (euro seicentocinquanta), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTA;
di tale somma €. 411,89 saranno unizzati dal signor per il pagamento del Pt_2 mutuo ad oggi esistente sulla casa coniugale assegnata alla signora e la restante parte € Pt_1
238,11 dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della
Signora oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postate intestato alla Pt_1
Signora , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare;
Pt_1
12. Inoltre, il signor si impegna a sostenere o/o eventualmente a rimborsare, alla signora Pt_2 [...]
, il 50% (cinquanta per conto| di ogni spesa straordinaria relativa ai figli purché sia Pt_1 preventivamente autorizzata, concordata o documentata;
i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica;
(tasse d'iscrizione, libri di testo);
13. In merito all'assegno unico percepito per i minori e lo stesso verrà diviso Per_3 Persona_4 tra le parli nella misura 50% cadauno. Pertanto, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, considerato che attualmente l'intero importo dell'assegno unico è versato sul conto corrente del signor quest'ultimo si impegna a versare alla signora il suo 50%. Pt_2 Pt_1
14. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato a continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
In merito alla situazione patrimoniale.
15. Il signor resterà nella piena disponibilità e proprietà, dell'immobile sito in ME AR Pt_2
Località, Amo Morto, identificato al figlio n. 27, particella 471, sub 4 categoria A/3, classe 2, dove attualmente vive.
16. Il signor si impegna a trasferire la pena proprietà, esente da ogni vincolo e/o condizioni, Pt_2 dell'immobile sito a Catanzaro alla Via Lago Arvo 26, quale attuale casa coniugale, per i 50% alla piccola e per il 50% al piccolo . In merito a tale impegno di Persona_5 Persona_4 trasferimento, in considerazione dell'esistenza del mutuo sull'unità immobiliare menzionata, il trasferimento della piena proprietà ai minori verrà effettuato alla data di estinzione del mutuo.
17.
Considerato che
, con l'omologazione, l'accordo assume valenza di atto pubblico che potrà direttamente essere trascritto nei registri immobiliari presso l'Agenzia dell'Entrate, la signora
[...]
si impegna a sostenere integralmente tutti i costi di registrazione. Pt_1 18. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Sostituito il giudice sul ruolo, entrambe le parti, depositavano note scritte con dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma dell'accordo raggiunto;
della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 12 dicembre 2025, data nella quale il
Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e della prole
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , i quali hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Catanzaro (CZ), il 24.07.2018, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno
n. 2018, n. 21, parte I, Uff.1, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata il [...] a [...] e (C. C.F._1 Parte_2
F.: ), nato il [...] a [...], autorizzando gli stessi a vivere CodiceFiscale_2 separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo