Articolo 6 della Legge 5 dicembre 1951, n. 1302
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 dicembre 1951
Art. 6.
Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale, sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicita' a favore di terzi.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1951