Articolo 5 della Legge 7 gennaio 1974, n. 3
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 febbraio 1974
Art. 5.
L' articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 74 , e' applicabile anche quando i fondi da affrancare sono iscritti nel catasto fabbricati, sostituendosi in tal caso, per la determinazione del canone massimo e del capitale d'affranco, al triplo del reddito dominicale, la rendita risultante dai registri catastali senza alcuna maggiorazione.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1974