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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2502/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2502/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
COroparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 9,45 innanzi al dott. NA NT, sono collegati da remoto:
Per l'avv. TI LUIGI Parte_1
Per costituito in cancelleria nessuno compare COroparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a discutere la causa. L'avv Bottigliero si riporta al ricorso e precisa le conclusioni come in atti, facendo presente che il ricorso è stato iscritto a ruolo in data 23.09.25 e la ricorrente non ha ricevuto l'importo relativo alla carta docente per l'annualità 25/26 come richiesta. il Giudice decide come da separata sentenza.
Il Giudice
dott. NA NT
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2502/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TI LUIGI e dell'avv. TI GAETANO ( ; , C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZETTA LUCARELLI N. 19 81031 AVERSApresso il difensore avv. TI LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio COroparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BERTUCCELLI ELISA e dell'avv. BAZZONI DANIELA ( ) VIA C.F._3 DE' CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA;
( ) VIA COroparte_2 C.F._4 DE' CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA;
( ) VIA DE' COroparte_3 C.F._5
CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO il difensore avv. BERTUCCELLI ELISA COroparte_4
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da verbale di udienza che precede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2025, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, il COroparte_1
e l'
[...] COroparte_5
esponendo aver prestato la propria attività
[...] lavorativa di docente alle dipendenze del resistente nell' a.s. 2025/26 in virtù di contratto CP_1 lavoro a tempo determinato, per il periodo dal 1.09.2025 al 30.06.2026, presso la scuola primaria 'NI RO ”di San Giovanni in Persiceto.
Affermava che per tale rapporto a tempo determinato essa ricorrente non aveva usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali CO (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal sclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova. Affermava che pagina 2 di 8 essa ricorrente, durante il servizio pre-ruolo, aveva prestato funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato.
Tanto premesso in fatto, assumeva, in diritto, che il diverso trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato previsto dall'art. 1 comma 121 Legge. n. 107/2015 era ingiusto ed illegittimo posto che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Richiamati i principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022, dalla CGUE con ordinanza del 18 maggio 2022 e dalla Corte di cassazione con la recente pronuncia n. 29961/23, rassegnava le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024, dal valore complessivo di € 500,00;
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti ed accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto”. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e COroparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni esposte in comparsa.
Affermava la legittimità del comportamento assunto da esso , in quanto conforme al quadro CP_1 normativo e regolamentare vigente, ed evidenziava che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma una somma sottoposta a vincolo nel relativo utilizzo.
Precisava pertanto che, in caso di affermazione del diritto di parte ricorrente alla relativa attribuzione, non poteva in alcun caso essere pronunciata la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di € 500 per gli aa.ss. riconosciuti, bensì, semmai, la condanna al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, pena una inammissibile discriminazione alla rovescia.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
2. ritenere e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o l'infondatezza della domanda in relazione all'a.s. 2025/2026;
pagina 3 di 8
3. in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co.
121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio”.
All'udienza del 18.12.2025, la causa veniva discussa da parte ricorrente, unica comparsa, e decisa con sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c..
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Com'è pacifico e documentato, la ricorrente è titolare di contratto di lavoro per l'a.s. 2025/26, per la complessiva durata dal 1.09.2025 al 30.06.2026.
È parimenti pacifico che, in relazione a tale contratto a termine, la ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva 1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine, nonché delle norme scolastiche anche di fonte pattizia.
Sul punto anzitutto si osserva che l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
pagina 4 di 8 modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
È pacifico quindi che la normativa positiva esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2022 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale COroparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” CP_7 e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo CP_1 determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sul tema è poi intervenuta la recente pronuncia della Corte di cassazione n. 29961 del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano pagina 5 di 8 interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, la CGUE, con la recentissima sentenza del 3 luglio 2025, emessa nella causa C- 268/24, ha affermato che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro “osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
Hanno pertanto diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” anche i docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie, salvo il caso in cui l'esclusione sia giustificata da ragioni oggettive che spetta al rappresentare. CP_1
Facendo applicazione dei sopra richiamati principi al caso di specie, occorre osservare che, nell'a.s. oggetto di causa, la ricorrente ha ricevuto i seguenti incarichi: dal 3.10.2023 al 10.10.2023, dal
11.10.2023 al 17.10.2023, dal 18.10.2023 al 20.10.2023, dal 21.10.2023 al 3.11.2023, dal 4.11.2023 al
14.11.2023, dal 15.11.2023 al 28.11.2023, dal 4.12.2023 al 6.06.2024, tutti presso l'Istituto Superiore I.i.s. “Bartolomeo Scappi” di Castel San Pietro Terme per l'insegnamento di Lingue e Culture Straniere;
dal 29/11/2023 al 1/12/2023 presso la Scuola di Primo Grado “Luigi Carlo Farini” di Bologna per un posto di Sostegno Psicofisico.
Ciò posto, si osserva che la durata complessiva (superiore ai 180 giorni) degli incarichi svolti presso l'Istituto Superiore “Bartolomeo Scappi” e la loro estensione da ottobre fino al termine delle lezioni (10.6), peraltro sulla stessa cattedra, induce a ritenere tale attività sostanzialmente equiparabile ad una supplenza annuale.
pagina 6 di 8 Inoltre, alla luce del principio di diritto recentemente affermato dalla CGUE nella sentenza del 3 luglio
2025 e sopra richiamato, non può precludere il riconoscimento del beneficio la mera circostanza che si tratti di supplenze brevi e saltuarie, non avendo il datore di lavoro convenuto allegato né provato la sussistenza di ragioni oggettive che giustifichino, nel caso di specie, la diversità di trattamento del docente precario.
Va poi rilevato che la ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritta nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto di Supplenza per gli aa.ss. 2024/25 e 2025/26 e assegnataria di supplenza anche per l'a.s. in corso.
Infine, quanto all'orario di lavoro svolto dalla ricorrente nell'anno scolastico oggetto di causa, va precisato che la Cassazione, nella citata ordinanza n. 29961/2023, non ha preso espressa posizione sulla questione del monte ore ridotto, trattandosi di questione non rilevante nel giudizio a quo. In attesa dei prossimi interventi nomofilattici da parte della Suprema Corte, può però sin d'ora valorizzarsi il fatto che la Cassazione abbia posto l'accento, al fine del riconoscimento della carta docenti anche ai precari, sul concetto di “didattica annua”, concetto che consente di individuare sul piano didattico- temporale i docenti comparabili. Se questa è la premessa logica, allora va osservato che il part-time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara comunque sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui la Corte ha argomentato. Il docente precario cui sia assegnata una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con monte ore inferiore all'orario completo di cattedra, appare quindi comunque comparabile al docente a tempo indeterminato con contratto part time, poiché la sua prestazione non si distingue in alcun modo, sul piano temporale, da quella resa da quest'ultimo. Né pare che il minor numero di ore possa incidere sul quantum del beneficio, perché per i lavoratori a tempo indeterminato con contratto part-time non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, che è comunque pari alla misura fissa di 500 euro annui, a prescindere dall'orario assegnato. Occorre poi sottolineare che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore. Non vi è quindi ragione di ritenere che il contributo alla sua formazione possa o debba essere quantitativamente ridotto.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato, infatti, “in presenza di condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; il meccanismo antidiscriminatorio comporta infatti il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla parte ricorrente non sarà una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.
Si rileva infine che, al fine di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n. 69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore ha così riconosciuto il diritto dei docenti assunti a tempo determinato, con contratto di supplenza annuale, ad ottenere la Carta.
pagina 7 di 8 Tuttavia, la norma in esame, per espressa previsione, riguarda soltanto i docenti a tempo determinato cui sia stata conferita una supplenza annuale, fra i quali non rientra la ricorrente (che, per l'a.s. 2025/26, ha ottenuto più incarichi aventi sostanzialmente durata fino al termine delle lezioni).
Ritiene inoltre il giudicante che la norma sopra richiamata, nella parte in cui non riconosce il beneficio ai docenti precari che siano titolari di una supplenza fino al termine delle attività didattiche, si esponga alle medesime censure di discriminatorietà a suo tempo ritenute fondate dalla CGUE, nonché alle motivazioni espresse, a livello nazionale, dal Giudice Amministrativo in ordine alla contrarietà ai principi di buon andamento della PA di un sistema di formazione dei docenti a “doppia trazione” (CdS sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, sopra citata).
Da ultimo si segnala che la legge , n. 127/2025 riconosce anche gli insegnanti con contratto al 30 giugno – oltre a quelli con incarico annuale fino al 31 agosto –il diritto a ricevere i benefici previsti dalla Carta del
Docente.
Non vi è prova in atti che la ricorrente abbia percepito tale importo.
Tale legge entrata in vigore in data 19.11.25, oltre a riconoscere la validità della legittima pretesa della ricorrente, non esisteva alla data del 24.09.25, data di deposito del ricorso.
Alla luce dei criteri affermati dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 29961 del 2023, deve pertanto dichiararsi che alla ricorrente spetta la Carta Docenti per l'anno scolastico 2025/26.
Per tali ragioni, il va pertanto condannato al versamento alla ricorrente, tramite accredito su CP_1 carta docente, dell'importo di €. 500,00. Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 1.100,00 euro, valori minimi - tenuto conto della scarsa complessità e della serialità della lite – per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo;
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente ha diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per l'a.s. 23/24, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
2) per l'effetto condanna il a riconoscere in favore della ricorrente, tramite accredito sulla CP_8
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, la somma di €.500,00 oltre rivalutazione monetaria o interessi dal dovuto al saldo;
3) condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del processo che liquida in CP_1
€. 21,50 per esborsi e €. 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Bologna il 18/12/2025
Il Giudice
NA NT
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2502/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
COroparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 9,45 innanzi al dott. NA NT, sono collegati da remoto:
Per l'avv. TI LUIGI Parte_1
Per costituito in cancelleria nessuno compare COroparte_1
Il Giudice invita parte ricorrente a discutere la causa. L'avv Bottigliero si riporta al ricorso e precisa le conclusioni come in atti, facendo presente che il ricorso è stato iscritto a ruolo in data 23.09.25 e la ricorrente non ha ricevuto l'importo relativo alla carta docente per l'annualità 25/26 come richiesta. il Giudice decide come da separata sentenza.
Il Giudice
dott. NA NT
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2502/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TI LUIGI e dell'avv. TI GAETANO ( ; , C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZETTA LUCARELLI N. 19 81031 AVERSApresso il difensore avv. TI LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio COroparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BERTUCCELLI ELISA e dell'avv. BAZZONI DANIELA ( ) VIA C.F._3 DE' CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA;
( ) VIA COroparte_2 C.F._4 DE' CASTAGNOLI N. 1 BOLOGNA;
( ) VIA DE' COroparte_3 C.F._5
CASTAGNOLI N.
1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO 40100 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO il difensore avv. BERTUCCELLI ELISA COroparte_4
CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da verbale di udienza che precede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2025, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, il COroparte_1
e l'
[...] COroparte_5
esponendo aver prestato la propria attività
[...] lavorativa di docente alle dipendenze del resistente nell' a.s. 2025/26 in virtù di contratto CP_1 lavoro a tempo determinato, per il periodo dal 1.09.2025 al 30.06.2026, presso la scuola primaria 'NI RO ”di San Giovanni in Persiceto.
Affermava che per tale rapporto a tempo determinato essa ricorrente non aveva usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali CO (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal sclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova. Affermava che pagina 2 di 8 essa ricorrente, durante il servizio pre-ruolo, aveva prestato funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato.
Tanto premesso in fatto, assumeva, in diritto, che il diverso trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato previsto dall'art. 1 comma 121 Legge. n. 107/2015 era ingiusto ed illegittimo posto che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Richiamati i principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022, dalla CGUE con ordinanza del 18 maggio 2022 e dalla Corte di cassazione con la recente pronuncia n. 29961/23, rassegnava le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024, dal valore complessivo di € 500,00;
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti ed accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto”. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e COroparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni esposte in comparsa.
Affermava la legittimità del comportamento assunto da esso , in quanto conforme al quadro CP_1 normativo e regolamentare vigente, ed evidenziava che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma una somma sottoposta a vincolo nel relativo utilizzo.
Precisava pertanto che, in caso di affermazione del diritto di parte ricorrente alla relativa attribuzione, non poteva in alcun caso essere pronunciata la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di € 500 per gli aa.ss. riconosciuti, bensì, semmai, la condanna al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, pena una inammissibile discriminazione alla rovescia.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
2. ritenere e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o l'infondatezza della domanda in relazione all'a.s. 2025/2026;
pagina 3 di 8
3. in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co.
121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio”.
All'udienza del 18.12.2025, la causa veniva discussa da parte ricorrente, unica comparsa, e decisa con sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c..
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Com'è pacifico e documentato, la ricorrente è titolare di contratto di lavoro per l'a.s. 2025/26, per la complessiva durata dal 1.09.2025 al 30.06.2026.
È parimenti pacifico che, in relazione a tale contratto a termine, la ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva 1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine, nonché delle norme scolastiche anche di fonte pattizia.
Sul punto anzitutto si osserva che l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
pagina 4 di 8 modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
È pacifico quindi che la normativa positiva esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2022 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale COroparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” CP_7 e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo CP_1 determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sul tema è poi intervenuta la recente pronuncia della Corte di cassazione n. 29961 del 2023 che ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano pagina 5 di 8 interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Da ultimo, la CGUE, con la recentissima sentenza del 3 luglio 2025, emessa nella causa C- 268/24, ha affermato che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro “osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
Hanno pertanto diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” anche i docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie, salvo il caso in cui l'esclusione sia giustificata da ragioni oggettive che spetta al rappresentare. CP_1
Facendo applicazione dei sopra richiamati principi al caso di specie, occorre osservare che, nell'a.s. oggetto di causa, la ricorrente ha ricevuto i seguenti incarichi: dal 3.10.2023 al 10.10.2023, dal
11.10.2023 al 17.10.2023, dal 18.10.2023 al 20.10.2023, dal 21.10.2023 al 3.11.2023, dal 4.11.2023 al
14.11.2023, dal 15.11.2023 al 28.11.2023, dal 4.12.2023 al 6.06.2024, tutti presso l'Istituto Superiore I.i.s. “Bartolomeo Scappi” di Castel San Pietro Terme per l'insegnamento di Lingue e Culture Straniere;
dal 29/11/2023 al 1/12/2023 presso la Scuola di Primo Grado “Luigi Carlo Farini” di Bologna per un posto di Sostegno Psicofisico.
Ciò posto, si osserva che la durata complessiva (superiore ai 180 giorni) degli incarichi svolti presso l'Istituto Superiore “Bartolomeo Scappi” e la loro estensione da ottobre fino al termine delle lezioni (10.6), peraltro sulla stessa cattedra, induce a ritenere tale attività sostanzialmente equiparabile ad una supplenza annuale.
pagina 6 di 8 Inoltre, alla luce del principio di diritto recentemente affermato dalla CGUE nella sentenza del 3 luglio
2025 e sopra richiamato, non può precludere il riconoscimento del beneficio la mera circostanza che si tratti di supplenze brevi e saltuarie, non avendo il datore di lavoro convenuto allegato né provato la sussistenza di ragioni oggettive che giustifichino, nel caso di specie, la diversità di trattamento del docente precario.
Va poi rilevato che la ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritta nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto di Supplenza per gli aa.ss. 2024/25 e 2025/26 e assegnataria di supplenza anche per l'a.s. in corso.
Infine, quanto all'orario di lavoro svolto dalla ricorrente nell'anno scolastico oggetto di causa, va precisato che la Cassazione, nella citata ordinanza n. 29961/2023, non ha preso espressa posizione sulla questione del monte ore ridotto, trattandosi di questione non rilevante nel giudizio a quo. In attesa dei prossimi interventi nomofilattici da parte della Suprema Corte, può però sin d'ora valorizzarsi il fatto che la Cassazione abbia posto l'accento, al fine del riconoscimento della carta docenti anche ai precari, sul concetto di “didattica annua”, concetto che consente di individuare sul piano didattico- temporale i docenti comparabili. Se questa è la premessa logica, allora va osservato che il part-time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara comunque sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui la Corte ha argomentato. Il docente precario cui sia assegnata una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con monte ore inferiore all'orario completo di cattedra, appare quindi comunque comparabile al docente a tempo indeterminato con contratto part time, poiché la sua prestazione non si distingue in alcun modo, sul piano temporale, da quella resa da quest'ultimo. Né pare che il minor numero di ore possa incidere sul quantum del beneficio, perché per i lavoratori a tempo indeterminato con contratto part-time non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, che è comunque pari alla misura fissa di 500 euro annui, a prescindere dall'orario assegnato. Occorre poi sottolineare che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore. Non vi è quindi ragione di ritenere che il contributo alla sua formazione possa o debba essere quantitativamente ridotto.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica.
Come chiarito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra citato, infatti, “in presenza di condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; il meccanismo antidiscriminatorio comporta infatti il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alla parte ricorrente non sarà una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.
Si rileva infine che, al fine di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n. 69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore ha così riconosciuto il diritto dei docenti assunti a tempo determinato, con contratto di supplenza annuale, ad ottenere la Carta.
pagina 7 di 8 Tuttavia, la norma in esame, per espressa previsione, riguarda soltanto i docenti a tempo determinato cui sia stata conferita una supplenza annuale, fra i quali non rientra la ricorrente (che, per l'a.s. 2025/26, ha ottenuto più incarichi aventi sostanzialmente durata fino al termine delle lezioni).
Ritiene inoltre il giudicante che la norma sopra richiamata, nella parte in cui non riconosce il beneficio ai docenti precari che siano titolari di una supplenza fino al termine delle attività didattiche, si esponga alle medesime censure di discriminatorietà a suo tempo ritenute fondate dalla CGUE, nonché alle motivazioni espresse, a livello nazionale, dal Giudice Amministrativo in ordine alla contrarietà ai principi di buon andamento della PA di un sistema di formazione dei docenti a “doppia trazione” (CdS sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, sopra citata).
Da ultimo si segnala che la legge , n. 127/2025 riconosce anche gli insegnanti con contratto al 30 giugno – oltre a quelli con incarico annuale fino al 31 agosto –il diritto a ricevere i benefici previsti dalla Carta del
Docente.
Non vi è prova in atti che la ricorrente abbia percepito tale importo.
Tale legge entrata in vigore in data 19.11.25, oltre a riconoscere la validità della legittima pretesa della ricorrente, non esisteva alla data del 24.09.25, data di deposito del ricorso.
Alla luce dei criteri affermati dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 29961 del 2023, deve pertanto dichiararsi che alla ricorrente spetta la Carta Docenti per l'anno scolastico 2025/26.
Per tali ragioni, il va pertanto condannato al versamento alla ricorrente, tramite accredito su CP_1 carta docente, dell'importo di €. 500,00. Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore fino a 1.100,00 euro, valori minimi - tenuto conto della scarsa complessità e della serialità della lite – per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo;
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente ha diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per l'a.s. 23/24, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
2) per l'effetto condanna il a riconoscere in favore della ricorrente, tramite accredito sulla CP_8
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, la somma di €.500,00 oltre rivalutazione monetaria o interessi dal dovuto al saldo;
3) condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del processo che liquida in CP_1
€. 21,50 per esborsi e €. 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Bologna il 18/12/2025
Il Giudice
NA NT
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