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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/09/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2055 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SANVITALE Parte_1
SIMONA e dall'Avv. ZARRELLI ANNA MARIA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dal dott. CONTI GIAMPIERO ex art. 417 bis cpc.
-resistente -
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 30.5.24 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento esponendo di essere un docente assunto con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 e di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Deduceva, quindi, di essere stata ingiustamente esclusa dall'erogazione del beneficio, in quanto docente a tempo determinato. In diritto, rilevava l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di CP_3 ruolo dall'erogazione della “cd. Carta Elettronica del docente”, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Richiamava pronunce della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato e della Cassazione, deducendo la irragionevolezza della differenza di trattamento tra personale precario e di ruolo, in spregio ai precetti costituzionali. Chiedeva, infine,
1 il riconoscimento del proprio diritto e la condanna del all'attribuzione del CP_1 beneficio in questione. Ritualmente costituitosi, il eccepiva la carenza di interesse ad agire alla CP_1 luce del decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025 (contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”) con cui il bonus della Carta del docente è stata estesa, per l'anno scolastico 2024/2025, anche ai docenti con contratto a tempo determinato annuale per un importo pari a 500 euro. Preso atto di tale eccezione, parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Istruita in via esclusivamente documentale, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
* Si osserva che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ( c.f.r. SS.UU n. 1048, 368/2000,
4918/98, Cass. n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) si ha cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui venga meno, con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il Giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(cfr. Cass. S.U. n. 11969 del 2005 Cass. n. 14775 del 2004).
A tal proposito deve osservarsi la parte ricorrente ha richiesto la compensazione delle spese, richiesta cui il non si è opposto, pertanto il Tribunale ritiene CP_1 di disporre in conformità, visto anche il comportamento processuale adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Agrigento, 09/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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